Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
>
Versione
20 settembre 1975
20 settembre 1975
>
Versione
18 ottobre 2022
18 ottobre 2022
>
Versione
1 gennaio 2023
1 gennaio 2023
Art. 51.
Nei registri delle tutele e delle curatele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni e dal tribunale ordinario ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice, e delle altre disposizioni della legge speciale che prevedono la nomina del tutore. (50) ((51))
A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento deve trasmetterne copia in carta libera entro dieci giorni all'ufficio del giudice tutelare del luogo in cui il minore ha il domicilio per la prescritta annotazione.
------------ AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ------------ AGGIORNAMENTO (51)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Nei registri delle tutele e delle curatele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni e dal tribunale ordinario ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice, e delle altre disposizioni della legge speciale che prevedono la nomina del tutore. (50) ((51))
A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento deve trasmetterne copia in carta libera entro dieci giorni all'ufficio del giudice tutelare del luogo in cui il minore ha il domicilio per la prescritta annotazione.
------------ AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ------------ AGGIORNAMENTO (51)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Commentari • 231
- 1. La CGUE sull'effetto diretto del criterio di proporzionalità della sanzione ex art. 49 CDFUEhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 1
Nota a C. giust. UE, Grande Sezione, sent. 8 marzo 2022, C-205/20, NE Leggi il contributo in PDF * Le opinioni espresse in questo contributo sono esclusivamente attribuibili all'Autore, e non riflettono necessariamente la posizione della Corte costituzionale italiana, della quale l'Autore è componente. 1. Introduzione Una sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia (NE, in causa C-205/20) depositata lo scorso 8 marzo 2022 ha affermato il principio secondo cui il criterio di proporzionalità della sanzione – stabilito da singole direttive, ovvero fondato sull'art. 49, paragrafo 3, della Carta – è dotato di effetto diretto nell'ordinamento degli Stati membri. Con la cruciale …
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 19/02/2025, n. 3773Provvedimento: Pubblicato il 19/02/2025 N. 03773/2025 REG.PROV.COLL. N. 08210/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8210 del 2024, proposto da Amazon EU S. à r.l. e Amazon ER RO S. à r.l., in persona dei propri legali rappresentanti, rappresentate e difese dagli avvocati Fabrizio Sanna, Matteo Orsingher, Elisabetta Pistis, Carlo Edoardo Cazzato, elettivamente domiciliate in Roma, presso lo studio Orsingher Ortu - Avvocati Associati, al Foro Traiano, n. 1/A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia …Leggi di più...
- sanzioni amministrative·
- ingannevolezza·
- art. 24 Codice del Consumo·
- art. 20 Codice del Consumo·
- pratiche commerciali scorrette·
- opt-out·
- proporzionalità sanzione·
- giurisdizione TAR·
- aggressività·
- art. 25 Codice del Consumo