Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/04/1995, n. 7946
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Sentenza 10 aprile 1995

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Le attenuanti generiche sono previste dal legislatore con riferimento a non preventivabili situazioni che incidono sull'apprezzamento della "quantità" del reato e della capacità di delinquere dello imputato e sono finalizzate al più congruo adeguamento della pena in concreto. Possono infatti verificarsi casi in cui la fattispecie reale integra il delitto (nella specie associazione finalizzata al traffico di stupefacenti), per cui va applicata la sanzione prevista dal legislatore, ma la concretezza della vicenda (organizzazione rudimentale e non strutturata, mancanza di gerarchia interna etc.) richiede un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della finalità costituzionalizzata sub art. 27 comma terzo Cost., di cui la "congruità" costituisce elemento essenziale.

In tema di giudizio abbreviato, l'unico parametro legittimo per stabilire la giustificatezza o meno del dissenso del P.M. è la "decidibilità allo stato degli atti" con riferimento al singolo imputato che richiede il procedimento speciale. Ogni altro profilo -compreso quello della opportunità e convenienza economico- processuale di procedere ad unico giudizio ordinario per "inscindibilità" della posizione dei coimputati - deve rimanere estraneo alla valutazione sulla scelta del rito e non può porsi ne' a giustificazione di diniego del pubblico ministero ne' a fondamento della mancata successiva applicazione della diminuente da parte del giudice del dibattimento. Per negare l'applicazione della diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen., a seguito dell'intervenuto dissenso del pubblico ministero, il giudice del dibattimento ha l'obbligo di precisare in sentenza se gli elementi acquisiti nel corso del dibattimento siano stati poi effettivamente utilizzati per la decisione relativa al singolo imputato che aveva richiesto il giudizio abbreviato o se, pur in mancanza di tale utilizzazione, la situazione, con riguardo al momento della mancata prestazione del consenso del P.M., era comunque tale da far ragionevolmente prevedere l'utilità di ulteriori accertamenti. (V. Corte Cost. n. 81/1991).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/04/1995, n. 7946
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7946
    Data del deposito : 10 aprile 1995

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