Sentenza 10 aprile 1995
Massime • 2
Le attenuanti generiche sono previste dal legislatore con riferimento a non preventivabili situazioni che incidono sull'apprezzamento della "quantità" del reato e della capacità di delinquere dello imputato e sono finalizzate al più congruo adeguamento della pena in concreto. Possono infatti verificarsi casi in cui la fattispecie reale integra il delitto (nella specie associazione finalizzata al traffico di stupefacenti), per cui va applicata la sanzione prevista dal legislatore, ma la concretezza della vicenda (organizzazione rudimentale e non strutturata, mancanza di gerarchia interna etc.) richiede un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della finalità costituzionalizzata sub art. 27 comma terzo Cost., di cui la "congruità" costituisce elemento essenziale.
In tema di giudizio abbreviato, l'unico parametro legittimo per stabilire la giustificatezza o meno del dissenso del P.M. è la "decidibilità allo stato degli atti" con riferimento al singolo imputato che richiede il procedimento speciale. Ogni altro profilo -compreso quello della opportunità e convenienza economico- processuale di procedere ad unico giudizio ordinario per "inscindibilità" della posizione dei coimputati - deve rimanere estraneo alla valutazione sulla scelta del rito e non può porsi ne' a giustificazione di diniego del pubblico ministero ne' a fondamento della mancata successiva applicazione della diminuente da parte del giudice del dibattimento. Per negare l'applicazione della diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen., a seguito dell'intervenuto dissenso del pubblico ministero, il giudice del dibattimento ha l'obbligo di precisare in sentenza se gli elementi acquisiti nel corso del dibattimento siano stati poi effettivamente utilizzati per la decisione relativa al singolo imputato che aveva richiesto il giudizio abbreviato o se, pur in mancanza di tale utilizzazione, la situazione, con riguardo al momento della mancata prestazione del consenso del P.M., era comunque tale da far ragionevolmente prevedere l'utilità di ulteriori accertamenti. (V. Corte Cost. n. 81/1991).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/04/1995, n. 7946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7946 |
| Data del deposito : | 10 aprile 1995 |
Testo completo
6 M 4
9 Udienza pubblica
7 10. 4. 1995
REPUBBLICA ITALIANA 150 in nome del popolo italiano
20 GEN. 1998 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sezione 6^ penale composta dai signori Gaetano SURIANO presidente Sent. n. £33 Pasquale TROJANO consigliere Oreste CIAMPA 66
Giovanni CASO 66
Reg. gen. n. 37697/94 Francesco IPPOLITO 66
ha pronunciato la seguente CORTE SUPPLSENTENZA CASSAZIONE
E sui ricorso proposti da Richiesta C. studio TO NO, n. 17.3.1960, Mlavage Big. BERNARDO TE, n. 4.2.1970, per dirit 1000 CO Domenico, n. 12.9.1963,
22 MAR 1995 il avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Torino il 1°.7.1994; IL CANCELLIERE
- letti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
- udita la relazione del cons. Francesco IPPOLITO;
- udita la requisitoria del P.M., sost. procuratore generale V. GALGANO, che ha concluso richiedendo il rigetto del ricorso;
-udito il difensore avv. P. VIGHETTI, che ha richiesto l'annullamento della sentenza;
Osserva in
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza 10.11.93 il Tribunale di Torino condannò NO FA, BE
TE e Domenico LO per reati di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 110-73, 74 dpr n. 309/90 (commessi in Torino fino al 14.10.1992) rispettivamente alla pena di anni 13, 12 e 9 di reclusione.e £. 55.000.000 di multa. La decisione fu confermata dalla corte d'appello di Torino con sentenza 1°.7.94, contro cui i tre imputati propongono ricorso per cassazione.
2. I motivi di ricorso, ad eccezione di quelli relativi alle pena di cui appresso si dirà, sono infondati.
3. Non sussiste, anzitutto, la nullità dedotta in relazione al capo B) dell'imputazione (asserita genericità), attesa la mancanza, in concreto, di ogni lesione del diritto di difesa, avendo gli imputati di fatto esercitato la loro possibilità di contestazione in ordine ad ogni possibile elemento della contestazione.
4. Infondata è pure la censura per violazione dell'art. 603 c.p.p.: come ripetutamente affermato da questa Corte, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mantiene la natura di istituto eccezionale, a cui il giudice fa ricorso soltanto se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. Nella specie, la corte di appello ha dato prova, con l'articolata e complessa motivazione, di poter ben decidere senza bisogno di procedere all'assunzione delle prove (nuove o rinnovate) dedotte dalla difesa, già all'apparenza tutt'altro che decisive.
5. Per quanto concerne le censure di merito (vizio di motivazione, violazione dell'art. 192 c.p.p.) rileva il Collegio che dal materiale probatorio, approfonditamente esaminato e argomentatamente esposto e valutato sia nella sentenza impugnata sia in quello di primo grado, emerge il motivato e logico convincimento dei giudici di merito circa la sussistenza della associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti: per la configurabilità di tale delitto non è necessaria una strutturata organizzazione con gerarchia interna e distribuzione di compiti, ma è sufficiente la sussistenza di strutture e mezzi, per quanto rudimentali, di fatto posti a servizio del perseguimento dello scopo comune e l'esistenza di un vincolo associativo non circoscritto ad uno o più delitti, ma consapevolmente esteso ad un generico programma delittuoso (v. Cass. n.7440/92,
Piastrelloni, M. CED 190879.)
Dall'esame dei rapporti di vita e di affari tra i tre imputati, i giudici di merito hanno accertato ed esplicitato con motivazione razionalmente plausibile, e perciò sottratta al sindacato di legittimità, la natura di sostanziale copertura del negozio "Il Fiocco", la cui fantomatica attività nel campo dei fiori è rimasta pura affermazione difensiva per sorreggere senza successo una parvenza di giustificazione del sodalizio abituale dei tre imputati. Le numerose intercettazioni hanno poi fornito gli elementi decisivi per illuminare la vera natura illecita del sodalizio e sul punto va ribadito che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto ("pesce fresco", "mandorle", riferimenti a crediti non giustificati dall'attività di copertura de "Il Fiocco", la telefonata della preoccupatissima NA dopo aver appreso dell'arresto del FA, etc.) delle conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate (e trascritte per gran parte in sentenza) è questione rimessa alla valutazione del giudice di fatto, insindacabile quando è motivata -come nella specie- con
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argomentazioni razionalmente persuasive (v. Cass. n. 861/94, Sbordone, M. CED
196228).
E' stata provata la predisposizione di mezzi concretamente finalizzati alla realizzazione di un programma indeterminato di vendita di stupefacenti (il locale "II Fiocco" e la sua stessa esistenza in vita come funzionale attività di copertura;
l'appartamento del BE;
gli autoveicoli e telefoni utilizzati a scopo scopi sociali. ...); il contributo effettivo e permanente apportato dai singoli per la realizzazione dello scopo comune, con la consapevolezza dei fini associativi e della volontà di contribuire con la propria condotta al raggiungimento di essi.
6. Infondate sono pure le censure di merito sulla valutazione probatoria dei reati- fine addebitati agli imputati: è argomentato il convincimento circa la raggiunta prova della abitualità e consuetudine di rapporti tra i tre imputati e la continuità dei contatti, finalizzati a fornitura di sostanza stupefacenti, con il NZ (che a sua volta attivava altri interlocutori-clienti) da parte non soltanto del BE, ma anche del LO e del
FA.
2 7. Logicamente ineccepibile, e quindi insindacabile in questa sede, è la ricostruzione dei movimenti del SC che la sera del 14.10.93, si fornì di droga presso la casa del BE poco prima di essere inseguito e arrestato dai Carabinieri, dopo che aveva lanciato dall'autovettura l'involucro contenente i 28 grammi di sostanza stupefacente di cui in sequestro (oltre quello andato disperso sulla strada). Il contento dell'intercettazione telefonica BE/SC, il tenore del colloquioavvenuto in carcere tra il FA e il SC e quello del successivo colloquio tra i tre imputati subito dopo la scarcerazione del FA, sono stati fondatamente ritenuti dai giudici di meriti dimostrativi di rapporti con il SC, a scopo di fornitura di droga, di tutti e tre gli imputati, i quali, oltre al locale "Il Fiocco", si servivano come sede anche dalla casa del
BE, che i carabinieri tenevano sotto controllo e in cui furono operate intercettazioni ambientali.
8. Nessun profilo di manifesta illogicità si riscontra nella motivazione del rapporto di NO FA con AL CO, al quale il primo forniva quindicinalmente droga per lo spaccio nel suo locale. Va innanzitutto ricordato che l'individuazione del FA come fornitore del CO fu operata dalla polizia giudiziaria autonomamente a mezzo di pedinamenti, fotografie e intercettazioni telefoniche. Le successive dichiarazioni accusatorie e autoaccusatorie del CO hanno esplicitato un rapporto che i
Carabinieri avevano già autonomamente individuato come illecito e connesso allo spaccio della droga nel bar. La valutazione dei giudici di merito è stata globale e complessiva di tutti gli elementi probatori emersi, cosicché la conclusiva attendibilità alle dichiarazioni del
CO è stata ben rispettosa dei criteri indicati dal legislatore nell'art. 192 c.p.p., così come logica e argomentata da parte dei giudici di merito -a fronte dei generici rilievi critici avanzati dai ricorrenti- è il ritenuto concorso dei sodali LO e BE nelle forniture di stupefacenti al CO.
9. Fondate sono, invece, le censure mosse dai ricorrenti FA e BE in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche per il più grave reato di associazione per delinquere.
Le attenuanti generiche sono previste dal legislatore con riferimento a non preventivabili situazioni che incidono sull'apprezzamento della “quantità” del reato e della capacità di delinquere dell'imputato e sono finalizzate alla più congruo adeguamento della pena in concreto. A tal fine occorre considerare che possono verificarsi casi in cui la fattispecie concreta integra il delitto, per cui va applicata la sanzione prevista dal legislatore, ma la concretezza della vicenda (organizzazione rudimentale e non strutturata, mancanza di gerarchia interne etc.) richiede un intervento correttivo del giudice che renda, di fatto, la pena rispettosa del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della finalità costituzionalizzata sub art. 27 co. 3 Cost., di cui la “congruità" costituisce elemento essenziale.
Nel caso in esame le attenuanti sono state negate con riferimento a trascurabili precedenti penali per il FA (due condanne alla pena della multa per emissione di assegno a vuoto) e ad un precedente in materia di droga del BE che non appare di particolare gravità, nonché per una "condotta processuale degli imputati che non è certo indice di resipiscenza”, che nella sua genericità appare evocare un inammissibile nesso tra meritevolezza dello sconto di pena e condotta confessoria o collaborativa degli imputati.
3 10. Fondata è pure la censura del LO sulla mancata applicazione della diminuente di cui all'art 442 c.p.p. in esito al dibattimento, stante il dissenso del P.M..
L'unico parametro legittimo per stabilire la giustificatezza o meno del dissenso del P.M. è la “decidibilità allo stato degli atti" con riferimento al singolo imputato richiedente il giudizio abbreviato. Ogni altro profilo -compreso quello, addotto dal P.M., della opportunità e convenienza economico-processuale di procedere ad unico giudizio ordinario per "inscindibilità” delle posizione dei coimputati- deve rimanere estraneo alla valutazione sulla scelta del rito e non può porsi nè a giustificazione di diniego del P.M. nè a fondamento della mancata successiva applicazione della diminuente da parte del giudice del dibattimento (cfr. Corte cost. n. 81/1991). Sul punto è necessaria una puntuale motivazione da parte del giudice del dibattimento il quale deve precisare se gli elementi acquisiti nel corso del dibattimento siano stati poi effettivamente utilizzati per la decisione relativa al singolo imputato che aveva richiesto il rito abbreviato o se, pur in mancanza di tale utilizzazione, la situazione, con riguardo al momento della mancata prestazione del consenso del P.M., era comunque tale da far ragionevolmente prevedere l'utilità di ulteriori accertamenti (cfr.
Cass. 11421/93, Carapacchi, M. 198559).
11. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame limitatamente alla concedibilità delle attenuanti generiche a FA e BE e alla applicabilità della diminuente ex art. 442 c.p.p. al LO.
P. Q. M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della corte d'appello di Torino nei confronti di FA NO e BE TE limitatamente alla concedibilità delle attenuanti generiche e nei confronti di LO Domenico limitatamente alla applicabilità della diminuzione di pena ex art. 442 c.p.p.. Rigetta i ricorsi nel resto.
Roma 10 aprile 1995
of came моей IL PRESIDENTEG. SURIANO IL CONSIGLIERE EST. FIPPOLITO
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Lidia Scalle
CS.celé Depositato in Cancelleria
18 LUG. 1995 oggi. D/CASSA Collaboratore di Cancellaria AZIONE Csere
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