Sentenza 28 gennaio 2003
Massime • 3
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, su gravame del solo imputato, pur escludendo l'esistenza di una circostanza aggravante, lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, qualora a quella esclusione non consegua una automatica riduzione di questa, ma la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra aggravanti residue e attenuanti, nella formulazione del quale il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma del precedente giudizio di valenza, il cui esercizio è insindacabile in cassazione, se congruamente motivato. (Fattispecie nella quale il giudice di appello aveva escluso l'aggravante della premeditazione, ma confermato quella dei futili motivi, mantenendo fermo il giudizio di equivalenza con le attenuanti come formulato in prime cure).
Non è configurabile l'esimente della legittima difesa qualora l'agente abbia avuto la possibilità di allontanarsi dall'aggressore senza pregiudizio e senza disonore. (Fattispecie relativa a omicidio pluriaggravato commesso da soggetto che avrebbe potuto evitare lo scontro con il presunto aggressore, una volta raggiunta l'autovettura con la quale si era recato sul luogo dell'evento, anziché ridiscendere da essa con una pistola per ucciderlo).
Nel giudizio di cassazione, la soccombenza di tutte le parti private ricorrenti comporta la loro condanna solidale al pagamento delle spese processuali, a nulla rilevando che esse siano portatrici di interessi contrastanti, trattandosi di obbligazione con unicità di causa, di oggetto e di titolo, per la quale opera il principio di solidarietà tra condebitori stabilito dall'art. 1294 cod. civ. ed è, conseguentemente, esclusa la rilevanza della parziale vittoria delle parti civili soccombenti dovuta al mancato accoglimento del ricorso dell'imputato. (Fattispecie concernente dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi sia dell'imputato, sia delle parti civili).
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/01/2003, n. 5697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5697 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. TERESI RENATO PRESIDENTE
Dott. FABBRI GIANVITTORE CONSIGLIERE
Dott. FAZZIOLI EDOARDO "
Dott. MOCALI PIERO "
Dott. URBAN GIANCARLO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Di IO NO nato il [...];
avverso sentenza del 04/04/2002 della corte assise appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Fabbri Gianvittore;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Palombarini che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito, per la parte civile, l'Avv. Minghelli Gianantonio;
udito il difensore Avv. Carotti Pietro Fausto.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza dell'8-3-2001, pronunciata in giudizio abbreviato, il G.U.P. del Tribunale di Rieti dichiarava Di IO NO colpevole dell'omicidio di IN IM, aggravato dalla premeditazione e dal futile motivo, nonché del reato di porto illegale di arma, e in concorso delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6 e 62 bis c.p., ritenute equivalenti alle aggravanti, lo condannava;
con la diminuente del rito, alla pena di anni quindici di reclusione e al risarcimento dei danni verso le parti civili, da liquidarsi in separata sede.
2. Avverso la predetta sentenza proponevano appello l'imputato e le parti civili.
Il primo chiedeva l'assoluzione per avere agito in stato di legittima difesa, quantomeno putativa;
in subordine chiedeva l'esclusione delle aggravanti della premeditazione e dei futili motivi, il riconoscimento dell'attenuante della provocazione, la riduzione della pena, previa dichiarazione di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti.
Le parti civili chiedevano l'esclusione delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62 n. 6 c.p., la condanna ad una provvisionale ed il sequestro conservativa sui beni del condannato.
3. Con sentenza del 4-4-2002 la Corte di Appello di Roma escludeva la premeditazione, respingeva le istanze di sequestro conservativo e di provvisionale e confermava nel resto la sentenza impugnata. La corte affermava che l'omicidio era stato causato da un colpo di pistola sparato dall'imputato e che era avvenuto allorché costui, dopo avere abbattuto la recinzione che il IN aveva eretto sul confine da tempo oggetto di controversia, era tornato sul posto ed aveva sorpreso il IN intento a ripristinare la recinzione che egli aveva abbattuto poco prima.
Ciò premesso, la corte escludeva la sussistenza della legittima difesa, reale o putativa, sul rilievo che l'imputato si era recato sul posto ben determinato a cercare lo scontro, portando una pistola carica e un caricatore di scorta. La corte osservava, comunque, che la scriminante non era configurabile neppure in base alla ricostruzione dei fatti fornita dall'imputato - secondo la quale egli era stato minacciato dalla vittima e dal figlio, armati rispettivamente con un pezzo di ferro e con un piccone ed era allora tornato verso la macchina, prelevando la pistola - perché egli avrebbe potuto allontanarsi, anziché prelevare l'arma e sfidare gli antagonisti.
La corte individuava il motivo del delitto nella insistenza della vittima a volere esercitare quella che, a torto o ragione, riteneva una facoltà pertinente al suo diritto di proprietà e lo riteneva futile, considerando l'enorme sproporzione tra il predetto motivo e l'azione dell'imputato, che appariva ispirata non dall'entità minima del danno o pericolo di danno economico per l'imputato, ma dalla sua volontà di affermare le proprie pretese con prepotenza e tracotanza. Negava la configurabilità della provocazione, sul rilievo che essa non è compatibile con i motivi fittili e che comunque il primo provocatore sarebbe stato l'imputato, con l'abbattimento della recinzione approntata dal IN. Escludeva, invece, l'aggravante della premeditazione, sul rilievo che non vi era certezza sul fatto che il Di IO si fosse recato ad affrontare il IN ispirato da una ferma volontà di uccidere, maturata a seguito di una riflessione protratta per un tempo sufficiente a fare emergere, accanto alla spinta a delinquere, anche quei motivi inibitori che avrebbero potuto bilanciarla. Negava, infine, la prevalenza delle attenuanti riconosciute sull'aggravante residua dei motivi futili, considerando, quanto alle attenuanti generiche, che la costituzione dell'imputato dopo il delitto era stata inevitabile, essendo stato compiuto l'omicidio in presenza di un testimone, e che non vi era stata confessione piena nè consegna del secondo caricatore della pistola;
considerando altresì, quanto all'attenuante dell'art. 62 n. 6 c.p., che vi era stata soltanto un'attenuazione limitata delle conseguenze dannose del reato, attuata con un'offerta reale di beni e denaro seguita alla. costituzione di parte civile dei prossimi congiunti della vittima.
Relativamente all'appello delle parti civili la corte territoriale riteneva inammissibile il motivo concernente il riconoscimento delle attenuanti generiche, perché estraneo agli interessi civili, e riteneva infondato il motivo relativo alla concessione dell'attenuante dell'art. 62 n. 6 c.p., sul rilievo che essa era avvenuta non per il risarcimento del danno, ma per l'attenuazione delle conseguenze dannose del reato, basata sull'accettazione dell'offerta reale di beni e denaro, costituenti acconto del danno da determinarsi in separata sede.
4. Avverso la predetta sentenza di appello ricorrono l'imputato e le parti civili.
Il primo deduce, in quattro separati motivi, altrettanti vizi motivazionali e di violazione di legge, relativi rispettivamente al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa;
alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dei motivi futili;
al diniego dell'attenuante della provocazione;
al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti sull'aggravante residua.
Con il primo motivo il ricorrente sostiene di avere agito o creduto di agire in stato di legittima difesa, per reazione all'aggressione alla sua integrità fisica.
Con il secondo motivo afferma che il motivo del delitto non è stato futile, dovendo essere individuato non nella questione del confine, ma nell'atteggiamento aggressivo tenuto dalla vittima e da suo figlio brandendo oggetti atti ad offendere.
Con il terzo motivo sostiene che per la provocazione non è necessaria la proporzione tra l'offesa e la reazione. Con l'ultimo motivo lamenta il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti, una volta esclusa l'aggravante delle premeditazione, che ha un tasso di antigiuridicità maggiore di quella dei futili motivi, comportando la pena dell'ergastolo. Sostiene, in proposito, che vi è stata violazione del divieto di reformatio in peius sancito dall'art. 597 comma 3 c.p.p. Le parti civili deducono la violazione di legge;
sostenendo che doveva essere ritenuta sussistente l'aggravante della premeditazione, avendo l'imputato portato con sè la pistola sul luogo del delitto. Motivi della decisione
Il ricorso dell'imputato deve essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze indicate in dispositivo in considerazione della sua pretestuosità, perché basato su censure che già sono state esaminate e correttamente valutate dalla corte territoriale o che sono manifestamente infondate.
Invero la sentenza impugnata ha congruamente spiegato - con motivazione ampia e immune da vizi di illogicità manifesta - le ragioni della decisione, basate sulla ricostruzione dei fatti emergente dalle risultanze processuali. Da tale ricostruzione sano chiaramente: emersi l'insussistenza di una situazione di legittima difesa, perché l'imputato ha avuto la possibilità di allontanarsi indisturbato anziché prelevare dall'autovettura la pistola e tornare verso i due IN;
la futilità del motivo, logicamente ravvisato nella persistente volontà della vittima. di erigere la recinzione su quella che riteneva la linea di confine e nella volontà dell'imputato di affermare le sue pretese;
l'inesistenza di una provocazione, per la sua incompatibilità con l'aggravante dei motivi futili e perché la prima provocazione è stata compiuta dall'imputato, abbattendo la recinzione;
lo scarso valore delle circostanze attenuanti, tale da impedire un loro giudizio di prevalenza, pure a seguito dell'esclusione della premeditazione. La motivazione è anche giuridicamente corretta, avendo fatto applicazione di principi giurisprudenziali consolidati. Invero la scriminante della legittima difesa postula la necessità dell'azione di difesa, necessità che non è certo ravvisabile qualora, come nel caso in esame, l'agente abbia avuto la possibilità di allontanarsi dall'aggressore; senza pregiudizio e disonore, una volta raggiunta la sua autovettura, anziché ridiscendervi armato e uccidere l'antagonista (per un caso identica a quello in esame, v. Cass., V;
n. 10417 del 28-5-1982, Marchese, rv. 155969). Peraltro dalla ricostruzione del fatto, operata dalla corte territoriale in base agli atti processuali, non è emerso alcun elemento idoneo a dimostrare che l'agente abbia agito nella ragionevole, seppure errata, opinione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta ed idoneo a configurare l'esistenza della scriminante putativa, per la quale non basta il timore soggettivo dell'agente di trovarsi esposto ad una situazione di pericolo, in difetto di concreti dati di fatto tali da giustificare la persuasione soggettiva (ex plurimis, Cass., 1, n. 5414 del 23-1-1992, Vergori, rv. 190292). Il motivo - che rappresenta l'antecedente psichico della condotta ed è costituito dall'insieme di bisogni, impulsi e sentimenti che induce il soggetto ad agire - è futile quando esistendo un'enorme sproporzione tra il motivo stesso e l'azione delittuosa realizzata il primo appaia più come scusa od occasione che come causa determinante dell'azione criminosa (ex plurimis, Cass., VI, n. 7914 del 3-6-1998, Rova A., rv. 211383). Nel caso in esame il motivo è stato correttamente ritenuto futile, essendo stato ragionevolmente identificato nella volontà di reagire alla costruzione della recinzione e non all'aggressione, che qualora esistente sarebbe comunque cessata con l'allontanamento del Di IO per raggiungere l'autovettura e ritornare indietro armato.
L'attenuante della provocazione pur non richiedendo un'esatta proporzione tra offesa e reazione postula l'esistenza di un nesso causale ira la prima e la seconda, di talché quando manca ogni rapporto di adeguatezza tra l'offesa e la razione non è ravvisabile il predetta nesso (ex plurimis, Cass., I, n. 1305 del 15-11-1993, Marras, rv. 197245).
Non è ravvisabile alcuna violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 comma 3 c.p.p., non essendovi stato alcun aggravamento di pena. Nè può ravvisarsi violazione del comma 4 del predetto articolo - invocato dal difensore in sede di discussione del ricorso - poiché tale norma, che impone una diminuzione di pena in caso di accoglimento dell'appello dell'imputato relativo a circostanze, deve essere interpretata nel senso che la diminuzione è obbligatoria quando l'esclusione di un'aggravante comporti automaticamente una riduzione di pena, perché in tal caso il mantenimento della pena precedentemente inflitta comporterebbe una violazione sostanziale del divieto di reformatio in peius;
non laddove tale effetto automatico non vi sia, perché nonostante l'esclusione di un'aggravante ne permanga un'altra, dovendo in tal caso il giudice di appello procedere a nuova comparazione tra l'aggravante residua e le attenuanti, con piena libertà di mantenere il precedente giudizio di equivalenza, che è insindacabile ove congruamente motivato.
Nel caso in esame la corte territoriale ha spiegato le ragioni per le quali ha mantenuto il giudizio di equivalenza, nonostante l'esclusione dell'aggravante della premeditazione, valutando ampiamente e correttamente la scarsa rilevanza delle attenuanti concesse, giungendo così ad esprimere un giudizio che appare inattaccabile sotto il profilo della legittimità e rispetto al quale le censure del ricorrente sono chiaramente volte - inammissibilmente in questa sede - ad una nuova valutazione degli elementi processuali alternativa a quella effettuata dai giudici dl merito.
Anche il ricorso delle parti civili deve essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze indicate in dispositivo in considerazione della sua pretestuosità. Invero ai sensi dell'art.576 c.p.p. la parte civile è legittimata all'impugnazione avverso sentenza di condanna soltanto in relazione ai capi che riguardano l'azione civile. Nel caso in esame, invece, il ricorso attiene all'aggravante della premeditazione, la cui sussistenza è irrilevante ai fini del risarcimento dei danni e della entità. di esso, non influendo in alcun modo sul danno patrimoniale ne' su quello morale, non essendo ravvisabile un aggravamento della sofferenza delle parti civili per l'evento omicidiario qualora esso sia premeditato, a differenza, ad esempio, di quanto potrebbe configurarsi in caso di omicidio commesso con crudeltà o sevizie. Consegue alla soccombenza di tutti i ricorrenti la loro condanna solidale alle spese processuali, anche se portatori di interessi contrastanti, trattandosi di obbligazione con unicità di causa, di oggetto e di titolo, per la quale vale il principio di solidarietà tra condebitori stabilito dall'art. 1294 cod. civ. (Cass., IV, n. 11470 del 19-4-1989, Masiero, rv. 181982). La soccombenza delle parti civili come ricorrenti impedisce la rifusione a loro favore delle spese del procedimento in cassazione, rendendo ininfluente la loro parziale vittoria per il mancato accoglimento del ricorso dell'imputato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro. 500,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 06 FEBBRAIO 2003 .