Sentenza 17 settembre 2004
Massime • 1
In tema di tutela del diritto d'autore, il noleggio a fine di lucro di supporti meccanici del tipo DVD configura il reato di cui all'art. 171 della legge 22 aprile 1941 n. 633, atteso che il diritto di vendere o mettere in vendita i supporti meccanici sui quali sono registrate le opere non ricomprende il noleggio, che va tenuto distinto dal diritto esclusivo di commercio di tali opere.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/09/2004, n. 40606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40606 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 17/09/2004
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1734
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 46838/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI EL, nata a [...] il 13.012.1958;
avverso la sentenza del Tribunale di Paterno in data 19.11.2002 con cui è stata condannato alla pena dell'ammenda per il reato di cui all'art. 171 quater legge n. 633/1941;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del PG, Dott. FRATICELLI Mario, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatone e il rigetto del ricorso nel resto;
OSSERVA
Con sentenza 19.11.2002 il Tribunale di Paterno condannava CI EL alla pena dell'ammenda per avere, quale titolare di una videoteca, concesso a noleggio, abusivamente e per fini di lucro, DVD originali destinati alla vendita.
Proponeva ricorso per Cassazione l'imputato denunciando:
- violazione dell'ari 521 cod. pen. per mancanza di correlazione tra accusa, relativa all'attività abusiva di noleggio a fini di lucro di un numero imprecisato di DVD originali, e fatto ritenuto in sentenza (l'avere noleggiato DVD originali destinati alla vendita);
- violazione di legge in ordine alla configurabilità del reato che è integrato soltanto dalla fissazione su supporto meccanico delle esecuzioni dal vivo, nonché dalla successiva riproduzione e commercializzazione. Peraltro, i DVV erano in regola con la normativa sul diritto d'autore perché muniti dal contrassegno della SIAE;
- mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena determinata senza indicazione di quella base e della diminuzione appartata per effetto della concessione delle generiche. Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Hanno affermato le SU di questa Corte che, "con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare le violazioni del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto letterale tra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia pervenuto a trovarsi nella condizione concerta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione" (Cass. SU. n. 16, 19.06.1996, Di Francesco, RV 205619).
Quindi il suddetto principio può ritenersi violato solo in caso d'assoluta incompatibilità di dati, sicché la sentenza riguardi un fatto del tutto nuovo rispetto all'ipotesi d'accusa, mentre non ricorre violazione se i fatti siano omogenei ed in rapporto di specificazione.
Nella specie, nella contestazione, considerata nella sua interezza, anche con riferimento alla disposizione violata (noleggio abusivo di DVD contenenti riproduzioni d'opere cinematografiche a fini di lucro), sono contenuti gli elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza che ha legittimamente utilizzato i dati, acquisiti in contraddittorio nel dibattimento, di specificazione del fatto che tali opere erano destinate esclusivamente alla vendita. Avendo il fatto mantenuto la sua originaria fisionomia, va, quindi, escluso che abbia subito modifica negli elementi essenziali e fondamentali.
Ha affermato questa Corte che "il diritto di vendere o mettere in vendita CD non comprende il noleggio. Infatti - premesso che l'autore ha diritto esclusivo all'utilizzazione economica dell'opera in ogni forma e modo e che i vari diritti sono tra loro indipendenti - per le opere registrate su apparecchi meccanici (e in essi sono compresi i DVD), tra questi vi è diritto di noleggio, che è distinto dal diritto esclusivo di commercio di tali opere. Ne consegue che colui che illegittimamente le noleggi commette il reato di cui all'art. 171 lett. a) legge 22 aprile 1941 n. 633. Infatti, tale fattispecie, che incrimina varie condotte alternative tra cui la riproduzione, trascrizione, diffusione, vendita abusiva d'opere altrui, conclude l'indicazione delle condotte vietate con l'espressione 'pone altrimenti in commercio', che, per la sua funzione generalizzante, opera come una formula di chiusura della fattispecie, che così si salda con i singoli diritti, previsti per ogni categoria d'opere, tra i quali, per le opere del genere qui consideralo, vi è appunto il noleggio" (Cass. sez. 3^ n. 67/1995, 11.01.1995, RV. 201564; conforme RV. 196333).
Ne consegue che il noleggio a fini di lucro di DVD destinati alla vendita integra il reato contestato anche se muniti del contrassegno SIAE.
Infondata è anche la doglianza in punto di determinazione della pena pecuniaria perché la prossimità al minimo edittale rende congrua la motivazione sul punto.
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 17 settembre 2004. Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2004