Sentenza 27 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2004, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - rel. Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
NO.MI. NOCILLA MI ANO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- resistente -
avverso la sentenza n. 94/30/98 della Commissione tributaria Regionale della Sicilia, sezione n. 30, depositata in data 22 gennaio 1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 luglio 2003 dal relatore, Cons. Dott. SCHIRÒ Stefano;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. No.mi. Nocilla Miano, esercente attività immobiliare, proponeva ricorso avverso il provvedimento con il quale l'Ufficio Iva di Catania aveva rigettato la sua richiesta di rimborso del credito Iva per l'anno 1988, poiché l'imposta corrisposta per gli acquisti effettuati nell'anno 1988 era indetraibile, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto gravante su acquisti finalizzati al conseguimento di corrispettivi (canone di locazione) esenti da imposta.
La società contribuente deduceva che:
1 - il provvedimento difettava di motivazione;
2 - l'Amministrazione finanziaria era decaduta dalla pretesa tributaria, in quanto il provvedimento era stato notificato oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ossia oltre il 31.12.1993);
3 - non operava nei propri confronti la proroga di due anni prevista dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, avendo presentato istanza di condono per gli anni 1987-1990;
4 - per il medesimo anno 1988 l'Ufficio aveva già notificato un avviso di rettifica in diminuzione del credito d'imposta (avviso peraltro impugnato) e nel successivo avviso di rettifica l'Ufficio avrebbe dovuto indicare, a norma dell'art. 57, comma 4, del d.P.R. 1972/633, i nuovi fatti o elementi da cui traeva origine l'avviso concernente il disconoscimento dell'intero credito. La Commissione tributaria di primo grado di Catania accoglieva il ricorso.
Proponeva appello l'Ufficio, deducendo che:
a - il provvedimento era sufficientemente motivato e non precluso da quello precedente, in quanto indicava i motivi da cui traeva origine;
b - non si era vetrificata la decadenza dal potere impositivo, in quanto, indipendentemente dal condono che non poteva esplicare effetti in relazione alla contestazione in esame, i termini per la rettifica erano stati prorogati al 31 dicembre 1995, secondo quanto disposto dalle ordinanze emesse per le zone colpite dal sisma del 13 dicembre 1990.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia respingeva l'appello, così motivando:
1 - con riferimento alle zone della Sicilia orientale interessate dagli eventi sismici del 13 dicembre 1990, i termini finali per la notifica di atti in materia tributaria erano stati prorogati fino al 31 luglio 1993 e non fino al 31 dicembre 1995, come sostenuto nell'atto di appello dall'Ufficio;
2 - non era inoltre applicabile la proroga di due anni prevista per i termini di accertamento dall'art. 57, comma 2, della legge 1991/413, in quanto la società contribuente, con riferimento all'anno in contestazione, si era avvalsa della facoltà di presentare istanza di condono, ai sensi della stessa legge 1991/413;
3 - l'amministrazione finanziaria era pertanto decaduta dall'azione a causa del decorso del termine quadriennale di cui all'art. 57, comma, 1 del d.P.R. 1972/633, decorrente dalla dichiarazione annuale IVA,
che nella specie era stata presentata nel 1989, mentre la notifica del provvedimento di diniego del rimborso era stata effettuata il 2 agosto 1994 e quindi oltre il termine del 31 dicembre 1993. Ha proposto ricorso per Cassazione l'Amministrazione delle Finanze sulla base di un solo motivo. La società intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso l'Amministrazione delle finanze denuncia violazione degli artt. 57-58 del d.P.R. 1972/633 e delle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2057FPC, in data 22 dicembre 1990, n. 2301 FPC, in data 29 luglio 1992 e n. 2316/FPC, in data 29 gennaio 1993.
La ricorrente deduce al riguardo che:
1 - le ordinanze 1990/ 2057 e 1992/ 2301 hanno sospeso - e non prorogato, come sostenuto dal giudice di appello - dal 13 dicembre 1990 al 31 dicembre 1992 i termini di prescrizione e decadenza relativi anche all'accertamento e riscossione delle imposte e tasse erariali e locali, con la conseguenza che il periodo di sospensione non va computato ai fini della decadenza e che il termine per l'accertamento relativo alla dichiarazione 1989 è scaduto il 31 dicembre 1995, essendo la scadenza ordinaria (31 dicembre del quarto anno successivo a quello della dichiarazione IVA) fissata al 31 dicembre 1993;
2 - l'ordinanza 1993/ 2316, posta a base della decisione impugnata, ha disposto soltanto il differimento dal 31 dicembre 1992 al 31 luglio 1993 di obblighi già sospesi, i cui termini di adempimento andavano a scadere entro il 31 luglio 1993;
3 - il condono presentato dalla contribuente non ha rilevanza nel presente giudizio, che riguarda un diniego di rimborso per inapplicabilità dell'art. 19 del d.P.R. 1972/633 alle attività esenti.
Il ricorso è fondato.
In conseguenza del sisma che il 13 dicembre 1990 ha colpito alcune zone della Sicilia Orientale, particolarmente nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, il Ministro per il coordinamento della protezione civile ha emanato alcune ordinanze, con le quali sono stati sospesi i termini relativi agli adempimenti e i versamenti di natura tributaria, anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali. In particolare, la sospensione di detti termini è stata disposta, una prima volta e fino al 30 giugno 1991, con ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057/FPC (pubblicata nella G. U. n. 299 del 24 dicembre 1990). Successivamente la sospensione dei termini è stata prorogata fino al 31 dicembre 1991 con ordinanza del 27 giugno 1991, n. 2145/FPC (pubblicata nella G.U. n. 150 del 28 giugno 1991), quindi fino al 30 giugno 1992 con ordinanza del 27 dicembre 1991, n. 2198/FPC (pubblicata nella G.U. n. 303 del 28 dicembre 1991) ed infine fino al 31 dicembre 1992 con ordinanza del 29 luglio 1992, n. 2301/FPC (pubblicata nella G.U. n. 179 del 31 luglio 2002). Successivamente, con ordinanza del 29 gennaio 1993, n. 2316/FPC (pubblicata sulla G.U. n. 26 del 2 febbraio 1993) è stata disposta l'ulteriore sospensione fino al 31 luglio 1993 soltanto degli obblighi tributari rimasti sospesi, per effetto delle menzionate ordinanze, nel periodo 13 dicembre 1990 - 21 dicembre 1992 e per i quali i termini di adempimento venivano a scadere entro il 31 luglio 1993.
In conseguenza della sospensione dei termini stabiliti per gli adempimenti tributari e per tutta la durata di tale sospensione, anche il termine di decadenza previsto per la notifica del provvedimento dell'Amministrazione finanziaria sull'istanza di rimborso dell'eccedenza di IVA detraibile risultante dalla dichiarazione annuale della società contribuente - nella specie fissato dall'art. 57, comma 1, del d.P.R. 1972/633, al 31 dicembre del quarto anno successivo alla data di presentazione della dichiarazione IVA - è rimasto sospeso dal 13 dicembre 1990 ed ha ripreso a decorrere al termine della sospensione e quindi dal 31 dicembre 1992.
L'adita Commissione tributaria regionale della Sicilia, erroneamente ritenendo che i termini relativi agli adempimenti tributari fossero stati soltanto differiti, e non già sospesi, fino al 31 luglio 1993, ha affermato che l'Amministrazione finanziaria, quando, in data 2 agosto 1994, ha provveduto alla notifica del provvedimento di diniego del richiesto rimborso, era decaduta dall'esercizio della propria pretesa tributaria, così tacendo illegittima applicazione dell'art. 57, comma 1, del d.P.R. 1972/633, posto che alla suddetta data di notifica, in conseguenza della disposta sospensione dei termini, il termine di decadenza fissato dalla menzionata norma non era ancora maturato.
Resta assorbita l'ulteriore censura svolta dall'Amministrazione finanziaria in ordine all'irrilevanza, nel presente giudizio, della domanda di condono presentata dalla società contribuente. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti di causa vanno rimessi ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che deciderà sul merito della controversia, applicando i principi in tema di decadenza della pretesa tributaria dell'Amministrazione in precedenza menzionati e provvedendo anche alla regolazione delle spese processuali relative al presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente grado di giudizio, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004