Sentenza 23 settembre 2009
Massime • 1
L'atto di impugnazione, nella specie proposto dalla parte civile avverso sentenza di assoluzione, deve contenere a pena di inammissibilità anche le richieste, ai sensi dell'art. 581, lett. b) cod. proc. pen., ma queste possono desumersi implicitamente dai motivi quando da essi emerga in modo inequivoco la richiesta formulata, in quanto l'atto di impugnazione va valutato nel suo complesso in applicazione del principio del 'favor impugnationis; né esso deve necessariamente contenere la specificazione della domanda restitutoria e/o risarcitoria, in quanto detta specificazione può anche essere differita al momento della formulazione delle conclusioni in dibattimento. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il Tribunale ha ritenuto l'inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile - avverso la sentenza di assoluzione del giudice di pace - in quanto "carente ...dell'esplicita richiesta di riforma della prima decisione", limitandosi, dopo l'esposizione dei fatti ed i motivi dell'impugnazione a chiedere 'una rivisitazione della vicendà e non contenendo 'espresso riferimento alla domanda civile ... in una con la richiesta risarcitorià).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2009, n. 42411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42411 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2009 |
Testo completo
биб п. 1664
MREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
11 Quinta Sezione penale 424 1 1 /09
Pubblica Udienza del 23 settembre 2009
composta dagli Ill.mi Signori:
Dr. Renato Luigi Calabrese, Presidente N. Registro Generale D.ssa Giuliana Ferrua, Consigliere 15545/09 Dr. Gian Giacomo Sandrelli, Consigliere
D.ssa Silvana de Berardinis, Consigliere
Dr. LO Antonio Bruno, Consigliere
ha pronunciato la seguente Sentenza nel ricorso presentato dalla Parte Civile LO RE, nato il [...] avverso la Sentenza dell'11.12.2008 resa da Tribunale di
Taranto
sentita la Relazione svolta dal Cons. Gian Giacomo Sandrelli sentita la Requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Procuratore Generale (nella persona del Cons. Gioachino Izzo) che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
In fatto.
Il Tribunale di Taranto è stato investito dell'appello proposto dalla Parte Civile LO RE avverso la sentenza 10.1.2007 del Giudice di Pace di quel capoluogo, aveva assolto CO OM LO dai delitti di ingiurie e minaccia continuati. Il Tribunale con sentenza dell'11.12.2008 ha ritenuto l'inammissibilità dell'impugnazione poiché nell'atto di gravame era carente l'indefettibile requisito dell'esplicita richiesta di riforma della prima decisione. Infatti, l'atto di appello, dopo l'esposizione dei fatti ed i motivi dell'impugnazione, si limitava a richiedere "una rivisitazione” della vicenda, espressione ritenuta generica ed anche inutile, essendo l'impugnazione per sua natura diretta al riesame del caso. Tanto più che, trattandosi di impugnazione della Parte Civile, occorrerebbe - ai sensi dell'art. 576 c.p.p. espresso
-
riferimento alla domanda civile che si intende proporre, in una con la richiesta risarcitoria.
Avverso la sentenza ha interposto ricorso la Parte Civile lamentando la contraddittorietà della motivazione, segnalando l'inosservanza della legge processuale poiché la richiesta risarcitoria era agevolmente desumibile dall'atto, essendo implicitamente sottesa alla domanda di condanna dell'imputato, reiterata con il gravame d'appello.
Il ricorso è fondato: come già affermato ripetutamente da questa Corte (cfr. Cass., Sez. V, 6.5.2003, Caratossidis, CED Cass. Rv. 224932, Cass. Sez. VI, 18.9.2003, Scalia,
CED Cass. Rv. 226934, ecc.) l'atto di impugnazione deve contenere a pena di inammissibilità anche le richieste ai sensi dell'art. 581 lett. b) cod. proc. pen., ma queste possono anche desumersi implicitamente dal motivi, quando da essi emerga in modo inequivoco la richiesta formulata (istanza sottesa all'atto di costituzione ritenuto valido, tale permanendo in ogni stato e grado del processo, in virtù del principio di immanenza della costituzione di parte civile). Non deve trascurarsi che l'atto di impugnazione deve valutarsi nel suo complesso in applicazione del principio del "favor impugnationis". Si osserva ancora che tale atto di impugnazione non deve, necessariamente, contenere la specificazione della domanda restitutoria e/o risarcitoria, in quanto detta specificazione può anche essere differita al momento della formulazione delle conclusioni in dibattimento.
Di qui l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione del Tribunale di
Taranto per il giudizio di appello.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rivnio al Tribunale di Taranto per il giudizio di appello.
Così deciso in Roma il 23 settembre 2009
a Il Presidente cons. est. l Depositata in Cancelleria
4 NOV. 2009. Roma, li A M
B. CANCELLIERE E R P
S Carmela Lanzuise E T R O
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