Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2009, n. 42411
CASS
Sentenza 23 settembre 2009

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L'atto di impugnazione, nella specie proposto dalla parte civile avverso sentenza di assoluzione, deve contenere a pena di inammissibilità anche le richieste, ai sensi dell'art. 581, lett. b) cod. proc. pen., ma queste possono desumersi implicitamente dai motivi quando da essi emerga in modo inequivoco la richiesta formulata, in quanto l'atto di impugnazione va valutato nel suo complesso in applicazione del principio del 'favor impugnationis; né esso deve necessariamente contenere la specificazione della domanda restitutoria e/o risarcitoria, in quanto detta specificazione può anche essere differita al momento della formulazione delle conclusioni in dibattimento. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il Tribunale ha ritenuto l'inammissibilità dell'appello proposto dalla parte civile - avverso la sentenza di assoluzione del giudice di pace - in quanto "carente ...dell'esplicita richiesta di riforma della prima decisione", limitandosi, dopo l'esposizione dei fatti ed i motivi dell'impugnazione a chiedere 'una rivisitazione della vicendà e non contenendo 'espresso riferimento alla domanda civile ... in una con la richiesta risarcitorià).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/09/2009, n. 42411
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42411
    Data del deposito : 23 settembre 2009

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