Sentenza 30 ottobre 2003
Massime • 2
La competenza della Procura distrettuale, legittimamente radicata in relazione ad un delitto previsto dall'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen., si estende a tutti i reati connessi e agli imputati giudicati nello stesso procedimento. Ne consegue che sarebbe contrario ad elementari principi di Organizzazione e di logica giuridica frammentare e dividere tra differenti organi del Pubblico ministero la legittimazione ad impugnare statuizioni relative a soggetti coimputati in uno stesso procedimento e giudicati con la medesima sentenza sulla base delle differenti imputazioni.
La presentazione dell'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato effettuata dal richiedente detenuto con modalità diverse da quelle indicate dall'art. 123 cod. proc. pen. richiamato dall'art. 2, comma secondo, della Legge n. 217 del 1990 non è idonea a determinare la decorrenza del termine di dieci giorni previsto, a pena di nullità assoluta dall'art. 6, comma primo, della medesima Legge. L'art. 2, comma secondo, della citata Legge, infatti, impone a pena di inammissibilità il rispetto di specifiche formalità, ai fini della decorrenza del termine predetto e della conseguente nullità degli atti processuali in caso di sua inosservanza, sicché il mancato rispetto delle predette formalità non fa decorrere il prescritto termine.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2003, n. 2499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2499 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI FA - Presidente - del 30/10/2003
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO AN - rel. Consigliere - N. 1402
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 41612/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE AR, De NI LV, TA AR, TA NT, UO AN, AB RE GI, EZ FA, FO RI, SO AR, Di SO ON, EL GI, FI ON, AN LE, LO GI, MA UI, LF IC UC;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, emessa in data 9.5.2002;
- letti i ricorsi e il provvedimento impugnato;
- udita in Pubblica udienza la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Procuratore generale, G. EZno, che ha concluso richiedendo la declaratoria inamissibilità dei ricorsi di NE, SO, De NI, AB, Di SO, TA AR e TA NT, UO, EL e LO;
il rigetto dei ricorsi di EZ, FI, AN, MA, LF e tutte. - uditi gli avvocati A. Villani (per NE, UO, SO, Di SO, AN ed LF), G. Palmieri (per TA AR e NT), G. Viti (per EZ), Trofino (per MA), i quali hanno richiesto l'accoglimento dei ricorsi.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
1. All'esito di dibattimento svoltosi in relazione a reati in materia di stupefacenti e di armi, diversamente contestati a vari imputati facenti capo all'associazione promossa e diretta da AR NE, con sentenza 26.5.2000 il Tribunale di Avellino dichiarò, tra gli altri,
AR NE, i fratelli AR e NT TA, AN UO, RE GI AB, FA EZ, AR SO, RI FO, ON FI, LE AN, GI LO, UI MA e IC UIa LF colpevoli dei reati loro ascritti, tra cui, come più grave, quello previsto dall'art. 74 dPR 309/90. LV De NI, ON FI, GI LO e UI MA furono ritenuti colpevoli di partecipazione al reato associativo ed assolti dal delitto previsto dall'art. 73 dPR 309/90 (capo B) perché il fatto non sussiste. Con eguale formula furono assolti dallo stesso reato (art. 73 dPR cit.) ON Di SO e GI EL (capo C per entrambi, capi E-F per EL). La sentenza fu appellata dagli imputati, nonché dal Pubblico Ministero in relazione alle statuizioni assolutorie per tutte le imputazioni contestate a Di SO e a EL e per il reato di cui al capo B) contestato a De NI, FI e LO.
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza 18.2.2002, applicò a NE, De NI, AB, FO e SO la pena concordata con il PM ex art. 599.4 c.p.p., con rinuncia agli altri motivi di gravame;
in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, dichiarò FI, LO, Di SO e EL colpevoli del reato di cui all'art. 73 dPR 309/90 loro contestato;
in accoglimento dell'appello dell'imputata, assolse l'LF dal reato associativo, rideterminando la pena per il delitto previsto dall'art. 73 dPR. 309/90 (sei anni di reclusione e 40.000.000 multa). Rigettò ogni altro motivo di appello.
2. Ricorrono per Cassazione gli imputati sopraindicati con ricorsi diversamente articolati.
2.1. AR NE ricorre ai sensi dell'art. 606.1 lett. c) ed e) c.p.p. in riferimento alla sussistenza del reato di cui all'art. 74 dPR 309/90 (e all'ipotesi aggravata di cui al comma 2), e dei singoli fatti contestati con riferimento all'art. 73 dPR cit., nonché alla quantificazione della pena.
De NI e FO denunciano violazione dell'art. 606.1 lett. e) c.p.p. per essersi la sentenza limitata alla valutazione della congruità della pena, omettendo la valutazione in ordine alla sussistenza del fatto ed alla sua attribuibilità al ricorrente. Il SO lamenta violazione dell'art. 129 c.p.p. in relazione all'art. 73 dPR cit. per la mancata assoluzione nel merito, emergendo dagli atti processuali la prova piena dell'estraneità dell'imputato all'ipotesi delittuosa contestata, nonché violazione degli artt. 81 cpv., 133 c.p. e 73, co. 5., dPR cit. per inadeguata motivazione in ordine alla pena inflitta.
RE GI AB prospetta la violazione art. 419 c.p.p. per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio ai difensori di fiducia nominati con revoca di qualsiasi altro difensore.
I ricorsi di NE, De NI, AB e SO sono inammissibili, avendo gli imputati concordata la pena con il P.M., espressamente rinunciando ad ogni altro motivo di appello. In siffatta ipotesi, il giudice di appello - nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art. 599, comma 4, c.p.p. - non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. ne' sull'insussistenza di cause di nullità o di inutilizzabilità della prova, perché a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati (cfr. Cass. 40767/2001 Pugliese, 220428).
2.2. Per quanto riguarda RI FO, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per morte dell'imputato, sopravvenuta il 19.9.2003, come risulta dal certificato del Comune di Avellino.
2.3. Passando all'esame dei ricorsi dei fratelli TA, va subito rilevata l'inammissibilità della richiesta di "patteggiamento in Cassazione", formulata con atto depositato il 25.9.2003, non applicandosi nel giudizio di Cassazione la procedura per l'applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall'art. 5 commi 1 e 2 della legge 12 giugno 2003 n. 134 (v. Cass. SS.UU. 47289/2003, Petrella, ced 226073). AR TA denuncia inosservanza del termine, stabilito a pena di nullità, per l'ammissione del richiedente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, e conseguente nullità assoluta di tutti gli atti posti in essere successivamente al decorso del termine di dieci giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Il motivo è infondato. L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato risulta depositata in cancelleria il 30.11.2001 e non - secondo le previsioni dell'art. 123 c.p.p.- presso il direttore dell'istituto carcerario presso cui il TA era detenuto, con iscrizione nell'apposito registro delle dichiarazioni e richieste delle persone detenute.
Osserva la Corte che la presentazione dell'istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato effettuata dal richiedente detenuto con modalità diverse da quelle indicate nell'art. 123 c.p.p., richiamato dall'art. 2 comma 2 della legge n. 217/1990 e succ. modif., non è idonea a determinare la decorrenza del termine di dieci giorni previsto, a pena di nullità assoluta, dall'art. 6 comma 1 della medesima legge. L'art. 2 comma 2 della legge citata, infatti, impone a pena di inammissibilità il rispetto di specifiche formalità, ai fini della decorrenza del termine predetto e della conseguente nullità degli atti processuali in caso di sua inosservanza. Il mancato rispetto delle predette formalità non fa decorrere il prescritto termine.
Non hanno pregio neppure gli altri tre motivi del predetto ricorrente, comuni al ricorso di NT TA.
In tema di intercettazione di conversazioni telefoniche, non sussiste inutilizzabilità della trascrizione a seguito del mancato preventivo esame nel dibattimento della persona che vi ha provveduto su incarico del giudice, dovendosi ritenere che il richiamo contenuto nel comma settimo dell'art. 268 c.p.p. a "forme, modi e garanzie" previste per la perizia operi limitatamente alla tutela del contraddittorio e dell'intervento della difesa rispetto all'attività trascrittiva. La trascrizione delle conversazioni intercettate comporta una mera attività ricognitiva e non comprende quei compiti di valutazione che sono alla base della previsione dell'art. 511 co. 3 c.p.p., che consente l'acquisizione e la lettura della relazione scritta solo dopo l'esame del perito. (Cass. 5^ n. 9633/2002, Kalil, 221214). Del tutto infondatamente, poi, i ricorrenti prospettano violazione degli artt. 606 lett. c), 511, 525 e 526 c.p.p., per omessa rinnovazione del dibattimento a seguito di mutamento della composizione del collegio, espressamente risultando dalla sentenza impugnata che, all'udienza dibattimentale del 19.2.1999, "le dichiarazioni dell'AB sono state nuovamente lette ed acquisite". Inammissibile per mancanza di specificità, ai sensi degli artt. 581.1 lett. c e 591.1 lett. c c.p.p., è l'ultimo motivo che denuncia genericamente violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla responsabilità degli imputati.
2.4. Infondato è il motivo dedotto da AN UO (nonché da ON FI e da FA EZ) sull'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per inadeguata motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche (violazione degli artt. 267 e 271 c.p.p.). A prescindere dal rilievo che il vizio denunciabile ex art. 606 lett. e) c.p.p. può configurarsi soltanto per la mancanza e non già per l'insufficienza o inadeguatezza della motivazione, nella specie lo stesso motivo d'appello era inammissibile per genericità, non avendo l'appellante identificato specificamente i decreti di cui denunciava il vizio.
Chi eccepisce o deduce un vizio processuale ha, invero, l'onere di indicare lo specifico atto viziato di cui protesta la nullità o l'inutilizzabilità e non può pretendere che sia il giudice ad esaminare tutti gli atti alla ricerca dell'asserito vizio. La generica eccezione o deduzione di vizi di atti si risolve, infatti, in una prospettazione meramente ipotetica, come tale inammissibile. Ne consegue che è da considerarsi non specifica, in violazione degli artt. 581.1 lett. c) e 591.1 lett. c) c.p.p., la semplice deduzione di nullità o di inutilizzabilità di intercettazioni per vizio di motivazione dei relativi decreti autorizzativi, senza specificare a quali decreti si faccia riferimento.
Infondati sono pure gli altri motivi prospettati nel ricorso dello UO. Non sussiste l'asserita violazione degli artt. 73 e 74 dPR 309/90 e relativo vizio di motivazione, con riferimento alla sussistenza di un'organizzazione e alla partecipazione ad essa dell'imputato e all'ipotesi di spaccio di droga, risultando esaustivamente adeguata e giuridicamente corretta la motivazione del giudice d'appello, perfettamente integrabile con quella della sentenza di primo grado, che da conto delle risultanze probatorie e della relativa valutazione operata, giuridicamente corretta ed indenne da vizi logici, per cui la sentenza si sottrae ad ogni censura di legittimità.
Per quanto concerne la doglianza di omessa motivazione sulla richiesta di rinnovazione dibattimentale, si osserva che nel giudizio d'appello, il giudice - anche d'ufficio - può disporre discrezionalmente la rinnovazione del dibattimento, ma soltanto quando questa sia "assolutamente necessaria", ossia nel caso in cui si trovi nell'impossibilità di decidere allo stato degli atti (art. 603.1 c.p.p.). Per verificare l'esattezza della decisione sul punto, occorre vagliare la motivazione, accertando se, all'interno del quadro probatorio emergente dalla decisione stessa, le argomentazioni adottate risultino mancanti o apodittiche ovvero risultino manifeste contraddizioni, lacune o aporie, o, al contrario, se il giudice di appello era nell'oggettiva condizione di decidere allo stato degli atti, dimodoché la rinnovazione non si palesava per niente necessaria (v. Cass. n. 7519/1998, Zietek, 211265). Dalla completezza e correttezza della motivazione sopra ritenuta deriva, pertanto anche la valutazione d'infondatezza della censura in relazione all'art. 603.1 c.p.p.. Inammissibile, infine, perché non deduce un vizio di legittimità, ma censura in fatto la motivata valutazione del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio, è la denuncia di violazione degli artt. 62 e 133 c.p.p. con relativo vizio di motivazione.
2.5. Per quanto concerne il ricorso di FA EZ, si è già detto, trattando di quello dello UO, dell'infondatezza del primo motivo, sull'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per violazione degli artt. 267 e 271 c.p.p. per inadeguata motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche.
Inammissibile è la censura relativa alla valutazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche, con riferimento all'interpretazione del linguaggio ritenuto criptico, dissimulante contrattazioni illecite di stupefacenti.
L'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate è questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata - come nel caso di specie - in conformità ai criteri di logica ed alle massime di esperienza (v. Cass. 861/1994, Sbordone, 196228). Egualmente inammissibili, perché non consentiti in Cassazione in quanto involgono apprezzamenti di fatto, sono le doglianze di asserita disparità di trattamento con altri imputati, di pretesa incertezza delle risultanze probatorie, di valutazione sulla natura della sostanza stupefacente detenuta e commerciata, di esclusione del fatto di lieve entità.
2.6. Infondate sono le censure dedotte da GI EL (nonché da ON Di SO), con riferimento agli artt. 570 e 51.3 c.p.p., sulla mancanza di legittimazione ad appellare da parte della Procura distrettuale e, specificamente, del sostituto procuratore appellante. Il Procuratore distrettuale esercita le funzioni di PM sia nelle indagini preliminari sia nei procedimenti di primo grado (art. 51.3 bis lett. a c.p.p.) per quanto concerne i reati ivi elencati: tale potere comprende, ovviamente, la facoltà di proporre impugnazione. Per quanto concerne l'asserita formale mancanza di delega al sostituto appellante da parte del Procuratore distrettuale, va ribadito che, in considerazione dell'impersonalità di tale ufficio, legittimati a proporre impugnazione sono tanto il titolare dell'ufficio quanto i suoi sostituti, informalmente delegati, non rilevando affatto la mancanza agli atti di una delega scritta. L'esistenza di tale delega si presume in tutti i casi in cui il capo dell'Ufficio non sia intervenuto per esprimere il suo dissenso dall'iniziativa del sostituto.
Nè, in contrasto con le asserzioni del ricorrente, rileva che il reato contestatogli (art. 73 dPR 309/90) non rientra nelle ipotesi previste all'art. 51 co. 3 bis c.p.p., giacché la competenza della Procura distrettuale, legittimamente radicata in relazione ad un delitto previsto dall'art. 51 cit. (nella specie quello di cui all'art. 74 DPR 309/90, contestato a taluni imputati) si estende a tutti i reati connessi e agli imputati giudicati nello stesso procedimento: sarebbe contrario ad elementari criteri di organizzazione, di economia processuale e di logica giuridica frammentare e dividere tra differenti organi del Pubblico Ministero la legittimazione ad impugnare statuizioni relative a soggetti coimputati in uno stesso procedimento e giudicati con la medesima sentenza, sulla base delle differenti imputazioni. Non sussiste neppure la denunciata violazione degli artt. 513 e 159 c.p.p. con relativo vizio di motivazione in riferimento all'acquisizione e alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla coimputata AB sul presupposto che la stessa era stata ritenuta irreperibile, a seguito della mancata esecuzione del decreto di accompagnamento emesso ad esito del procedimento previsto dall'art.
6.2 L. 267/1997. Nell'impossibilità -avente i requisiti previsti dall'art. 513 co. 2 c.p.p (nel testo introdotto dalla L. 367/1997) - di ottenere la presenza della dichiarante AB, destinataria di decreto di accompagnamento, correttamente fu data lettura delle sue dichiarazioni, a norma dell'art. 512 c.p.p.. La disparità di trattamento con altri imputati, pure dedotta dal ricorrente, è censura inammissibile per le ragioni sopra indicate nell'esame del ricorso di EZ.
2.7. Venendo alla posizione del ricorrente ON Di SO, si rinvia innanzitutto a quanto sopra osservato con riferimento alla censura di carenza di legittimazione ad appellare del Pubblico Ministero, sollevata anche dal EL.
Per quanto concerna l'altro motivo dedotto (violazione degli artt. 73 dPR 309 e 192 c.p.p. con riferimento alla responsabilità per il delitto previsto dalla predetta norma), al di là della formale rubrica di presentazione, esso è inammissibile, in quanto l'asserito uso personale della droga involge una valutazione di fatto, non consentita in questa sede, considerata l'analitica ed esaustiva motivazione resa del giudice di merito, giuridicamente corretta e immune da vizi logici.
Per la stessa ragione, non è ammissibile la censura, peraltro genericamente prospettata, sul trattamento sanzionatorio adottato dai giudici di merito.
2.8. ON FI ha dedotto gli stessi motivi di AN UO: inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per inadeguata motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche e violazione dell'art. 74 dPR 309 con relativo vizio di motivazione, con riferimento alla sussistenza di un'organizzazione e alla partecipazione dell'imputato. A sostegno dell'infondatezza di tali motivi, si rinvia a questo sopra osservato con riferimento al ricorso dello UO. È invece fondato il motivo dedotto dal ricorrente con riferimento alla sussistenza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. In verità, nella sentenza impugnata manca del tutto la motivazione della ritenuta responsabilità, essendosi la corte d'appello limitata a citare, riportandola tra virgolette, la complessiva valutazione del Pubblico Ministero appellante, senza cenno alcuno ad elementi probatori volti a evidenziare la commissione di specifici reati-fine da parte dell'associato FI, per il quale rimane pertanto ferma la condanna per il delitto associativo, mentre va annullata senza rinvio le sentenza, limitatamente al reato di cui all'art. 73 dPR 309/90, eliminando la relativa pena.
2.9. LE AN ha riproposto le stesse doglianze (violazione art. 191, 271 e 511 c.p.p.) del marito NT TA
sull'inutilizzabilità della trascrizione delle intercettazioni telefoniche perché, in mancanza dell'audizione del perito, non poteva procedersi alla lettura della perizia. Le censure non possono essere accolte per le motivazioni innanzi indicate. Le stesse ragioni indicate per rigettare il ricorso di EL valgono a rigettare la doglianza della AN circa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'AB. Inammissibili, poiché involgono giudizi di fatto insindacabili in sede di legittimità, giacché essi risultano motivati dai giudici di merito in maniera giuridicamente corretta ed indenne da vizi logici, sono gli altri motivi dedotti dalla ricorrente sulla sussistenza dell'associazione criminosa e sul pieno e stabile inserimento in essa della donna, stretta collaboratrice del marito NT TA, sulla riconducibilità agli imputati delle voci delle conversazioni telefoniche intercettate, sull'interpretazione del linguaggio criptico, sull'esclusione del fatto di lieve entità.
2.10. Per quanto concerne il ricorso di GI LO, mentre va rigettato il motivo dedotto sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'AB, per le ragioni già indicate nell'esame del ricorso di EL, inammissibili - in quanto involgenti giudizi di fatto, correttamente motivati dalle sentenze dei due gradi di merito - sono le doglianze sulla valutazione probatoria e sull'apprezzamento del contenuto delle intercettazioni telefoniche, sull'esclusione dell'uso esclusivamente personale della droga detenuta, nonché sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e di quella della minima partecipazione ai fatti delittuosi.
2.11. Va rigettato anche il ricorso di UI MA, che deduce vizio motivazione della sentenza in relazione all'art. 192 c.p.p., di cui il giudice d'appello ha fatto corretta utilizzazione, apprezzando tutti i singoli elementi probatori emergenti dagli atti e fornendo una complessiva valutazione di essi, idonea ad escludere che l'interessamento del NE per l'arresto del MA fosse dovuto solo ai rapporti di parentela o all'utilizzazione della sua autovettura, e volta, al contrario, ad evidenziare la partecipazione piena del ricorrente al sodalizio criminale.
Inammissibile, perché non consentita in Cassazione perché involge apprezzamento di fatto, è la doglianza di asserita disparità di trattamento con altri imputati in relazione alla concessione di circostanze attenuanti generiche.
2.12. Del ricorso proposto da IC UC LF merita accoglimento soltanto il motivo relativo all'aumento di pena per la continuazione, mentre infondata è la doglianza sull'inutilizzabilità della trascrizione delle intercettazioni telefoniche per le ragioni già indicate nell'esame dei ricorsi di fratelli TA.
Inammissibile, perché non consentita in Cassazione in quanto involge giudizio di fatto, è la censura relativa all'apprezzamento probatorio in relazione alla protestata estraneità della ricorrente ai fatti ritenuti ed al trattamento sanzionatorio operato dai giudici di merito, che hanno fornito una compiuta motivazione della loro valutazione, giuridicamente corretta ed indenne da vizi logici. Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, va però rilevato che il giudice di appello, dopo avere esclusa la partecipazione dell'imputata al sodalizio criminoso (capo A dell'imputazione), ha rideterminato la pena per l'imputazione di cui al capo B (reato di cui all'art. 73 DPR 309/90), calcolando un aumento di mesi 8 di reclusione e L.
5.000.000 di multa. Tale aumento è illegittimo, giacché il giudici di primo grado aveva limitato la responsabilità dell'LF per tale capo "ad un solo comprovato episodio rilevante ex art. 73 DPR n. 309/90 (relativo al concorso nella detenzione della cocaina sequestrata a Casalino Andrea il 2 aprile 1993)", e, sul punto, non era stato proposto appello del Pubblico Ministero. La sentenza va, perciò, annullata senza rinvio limitatamente all'aumento di pena inflitto per la continuazione.
3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna di ciascuno dei ricorrenti NE, De NI,
SO e AB al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in euro 2.000. Tutti i ricorrenti - ad eccezione dell'LF, dell'FI e del FO - vanno poi condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibili i ricorsi di NE AR, De NI LV, SO AR, AB RE GI. Rigetta i ricorsi di TA AR, TA NT, EL GI, AN LE, LO GI, MA UI, Di SO ON, EZ FA, UO AN.
Condanna tutti i predetti ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali, nonché NE AR, De NI LV, SO AR e AB RE a pagare ciascuno la somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LF IC UC limitatamente all'aumento di pena per la continuazione ed elimina la relativa pena di mesi otto di reclusione e L.
5.000.000 di multa.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di FI ON limitatamente al reato di cui all'art. 73 dPR 309/90 ed elimina la relativa pena, così determinando la pena residua in anni dodici e mesi due di reclusione.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di FO RI per morte dell'imputato.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2004