Sentenza 1 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di intercettazioni ambientali, l'abitacolo di un'autovettura non può essere considerato luogo di privata dimora, essendo sfornito dei conforti minimi necessari per potervi risiedere stabilmente per un apprezzabile lasso di tempo.
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- 2. Intercettazione, corpo del reato, utilizzabilità, diverso processo penaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 settembre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2005, n. 47180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47180 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 01/12/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 1238
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - N. 029159/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di BOLOGNA;
nei confronti dei primi tre;
nonché degli altri sottoindicati escluso il MUTO:
1) SARCONE NICOLINO N. IL 06/06/1965;
2) GRANDE ARACRI CE N. IL 21/02/1954;
3) MUTO OTTAVIO N. IL 10/10/1984;
4) MA ME N. IL 14/03/1967;
5) MA ED N. IL 17/01/1973;
6) MA IM N. IL 11/05/1973;
avverso SENTENZA del 24/02/2005 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ESPOSITO Vitaliano, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti del ON, per il rigetto del ricorso del P.G. e per il rigetto dei ricorsi dei tre TO;
uditi i difensori avv.ti Bolognesi Dario per i tre TO, avv. Hedo Mayer in sostituzione avv. Stortoni Luigi per DE RA, avv. Licastro Domenico per TO DE e TO IM, avv. Colacino Luigi per ON. Gli avv.ti Bolognesi e Licastro hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi, l'avv. Mayer per i rigetto del ricorso del P.G., l'avv. Colacino per il rigetto del ricorso del P.G. e per l'accoglimento del ricorso da lui proposto.
FATTO
Il presente processo riguarda due associazioni per delinquere: una semplice ascritta ai fratelli TO ED, TO DE e TO IM al capo 29, l'altra di stampo mafioso ascritta a DE RA SC, UT TT e ON CO al capo 35. In tale processo sono confluiti anche numerosi reati fine commessi dai suddetti imputati in concorso con altri giudicati separatamente. Con sentenza 16/02/2004 il G.U.P. del Tribunale di Bologna ha dichiarato i suddetti imputati colpevoli di tutti i reati loro ascritti (meglio specificati nel capo di imputazione), ritenuto, quanto al capo 27, il tentativo di estorsione ed esclusa l'aggravante prevista dall'art. 416 bis c.p., comma 4 in relazione al reato associativo ascritto al DE RA. Il G.U.P. - concesse a tutti gli imputati, ad eccezione del ON, le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti, ritenuta la continuazione tra tutti i reati, applicata la diminuente per il rito abbreviato - ha condannato ciascun imputato alle pene ritenute di giustizia, oltre le pene accessorie consequenziali. A seguito di rituali appelli degli imputati, con sentenza 24/02/2005 la Corte di Appello di Bologna, in parziale modifica della sentenza impugnata, ha assolto DE RA SC, UT TT e ON CO dal reato di cui all'art. 416 bis c.p. perché il fatto non sussiste;
esclusa l'aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, ha ridotto le pene nei confronti di TO DE ad anni sei di reclusione ed Euro 1.560,00 di multa, nei confronti di TO ED ad anni cinque di reclusione ed Euro 1.560,00 di multa, nei confronti di TO IM ad anni tre, mesi due di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa, nei confronti di ON CO ad anni cinque, mesi quattro di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa, nei confronti di UT TT ad anni due di reclusione ed Euro 400,00 di multa, concedendo a quest'ultimo il beneficio della sospensione condizionale della pena e confermando nel resto la sentenza impugnata.
Nella motivazione la Corte di merito ha ritenuto provata la responsabilità dei tre fratelli TO, del ON e del UT (ad eccezione per questi ultimi due del reato associativo loro ascritto al n. 35 del capo di imputazione) sulla base di una serie di elementi ritenuti gravi, precisi e concordanti - costituiti da parziali confessioni rese dagli imputati, da numerose intercettazioni ambientali, dichiarazioni testimoniali e accertamenti di polizia - tutti indicati in modo specifico nel corso della motivazione in relazione alla posizione di ciascun imputato.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna, il quale ne ha chiesto l'annullamento nei confronti di DE RA, UT e ON limitatamente alla loro assoluzione dal reato associativo e alla esclusione dell'aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 per il UT ed il ON. Hanno altresì proposto distinti ricorsi i difensori del ON e dei tre fratelli TO, i quali hanno chiesto l'annullamento della sentenza, deducendo i motivi che saranno in seguito specificati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per comodità di esposizione il ricorso del P.G. e le posizioni dei singoli ricorrenti con i relativi motivi di ricorso saranno trattati separatamente.
1) Assoluzione di DE RA, ON e UT dal reato di cui all'art. 416 bis c.p. e motivi di ricorso del Procuratore Generale. La Corte territoriale, pur confermando la condanna del ON e del UT per gli altri reati loro ascritti, ha escluso la partecipazione dei due suddetti imputati e del DE RA all'associazione di stampo mafioso ascritta al n. 35 del capo di imputazione. Tale associazione, secondo l'accusa, era collegata con quella facente capo a DE RA CO, operante in Calabria nella zona di Cutro, ed era dedita ad estorsioni nei confronti di locali pubblici ed imprese, operanti nella zona di Reggio Emilia, nonché a fatturazioni per operazioni inesistenti nei confronti di imprenditori edili, i quali dovevano corrispondere in contanti somme di danaro di importo non inferiore all'IVA in modo da occultare con una diversa apparenza documentale la causale della dazione di danaro.
In particolare, quanto a DE RA, la Corte di merito ha ritenuto che la partecipazione dell'imputato all'associazione facente capo al fratello CO (detenuto) non fosse provata, sia perché allo stesso non risultava contestato alcun reato fine, sia perché dalle stesse conversazioni captate non risultava che gli interlocutori facessero riferimento all'imputato, sia perché dall'unico episodio relativo alla vicenda dell'escavatore risultava che lo stesso si era limitato a svolgere una mera attività di mediazione, sia perché il ruolo di capo a lui attribuito era incompatibile con la richiesta di danaro da corrispondere ai ricettatori rivoltagli dal TT, sia perché dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza non erano emerse irregolarità fiscali a suo carico.
Quanto al UT, la Corte territoriale riteneva che i reati a lui contestati ai nn. 30 e 31 del capo di imputazione (tentativo di incendio del bar "River" di MB RE e tentativo di estorsione in suo danno) non fossero significativi della sua partecipazione al sodalizio criminoso, tanto più che si trattava di episodio isolato commesso dietro istigazione del fratello LO, intraneo all'associazione.
Quanto al ON, la Corte di merito escludeva la sua partecipazione al clan DE RA, tenuto conto sia del fatto che dalle stesse telefonate intercettate, relative a conversazioni intercorse tra altri coimputati, era emerso che l'imputato si era allontanato dall'associazione DE RA e svolgeva un ruolo "ambivalente" tra detta associazione e quella facente capo alla famiglia Dragone, sia del fatto che lo stesso si era mosso autonomamente per il recupero dell'escavatore del Turrà.
Come già detto il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente alla assoluzione dei tre suddetti imputati dal reato associativo e alla esclusione dell'aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 in relazione ai reati contestati al UT ed al ON, deducendo i motivi che possono essere così sintetizzati.
Quanto a DE RA, il P.G. ha dedotto contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione di legge in relazione all'art. 416 bis c.p., rilevando che per la sussistenza del reato di partecipazione ad associazione mafiosa non è necessario provare anche la partecipazione dell'imputato a uno o più reati fine;
che comunque la mancata contestazione dei reati fine di estorsione commessi mediante le false fatturazioni era dovuta al fatto che mancava l'elemento del danno patrimoniale ingiusto, considerato che la somma esposta in fattura a titolo di IVA e versata dagli imprenditori all'associazione veniva poi recuperata dagli stessi secondo le regole fiscali vigenti in materia;
che la vicenda dell'escavatore rubato al Turrà era stata erroneamente valutata dalla Corte di merito, in quanto dalle risultanze processuali era emerso che il DE RA si era occupato del recupero non come semplice mediatore, ma per affermare il prestigio della "famiglia", trattandosi di strumento sottratto all'azienda del Turrà, protetta dal clan facente capo a DE RA CO;
che dalla conversazione intercettata del 05/11/2002 si doveva ritenere con certezza che TO ED si riferisse a DE RA SC e non all'altro fratello di "mano di gomma", in quanto solo il primo era conosciuto dall'TO.
Quanto al ON, il P.G. ha dedotto il vizio della motivazione sul rilievo che la Corte di merito non aveva considerato che, se il ON negli ultimi tempi aveva mantenuto una posizione "ambivalente" e non aveva rispettato gli ordini impartiti dai vertici dell'associazione in occasione della vicenda relativa all'escavatore, significava che in precedenza lo stesso aveva partecipato all'associazione, tanto più che i reati per i quali aveva subito condanna erano stati commessi con metodo mafioso proprio per il perseguimento dei fini dell'associazione.
Quanto al UT, il P.G. ha dedotto il vizio della motivazione sul rilievo che la Corte di merito non aveva considerato che dalla natura dei reati commessi si desumeva in modo inequivocabile che l'imputato si fosse definitivamente inserito nell'associazione, tanto più che lo stesso risultava latore delle reciproche ambasciate tra UT LO e DE RA AN.
Quanto all'aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, il P.G. ha rilevato che la Corte di merito - oltre a non tenere conto del fatto che i delitti erano stati commessi con modalità che lasciavano desumere l'esistenza della matrice mafiosa - non aveva considerato che i soggetti passivi delle estorsioni erano "cutresi" o di provenienza calabrese, di guisa che erano in grado di percepire la pericolosità dei componenti l'associazione e la forza intimidatrice da essa promanante.
Il ricorso del Procuratore Generale deve essere rigettato in relazione alla posizione del UT, mentre deve essere accolto in relazione alla posizione del DE RA. Quanto alla posizione del ON, i relativi motivi devono ritenersi assorbiti nell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata di cui si dirà appresso.
Infondati devono ritenersi i motivi di ricorso proposti nei confronti del UT. Invero la Corte territoriale, al fine di escludere la partecipazione del prevenuto all'associazione, ha evidenziato in motivazione che la quasi totalità delle conversazioni intercettate si riferivano alla posizione del fratello LO, intraneo all'associazione, e che a carico del prevenuto residuavano scarsi elementi di valutazione, costituiti dal tentato incendio del locale "River", da "ambasciate" a DE RA AN e dal ritiro di "piccoli prestiti" presso il ristorante "sotto Borletto" sempre su incarico del fratello LO. Tali elementi non sono stati ritenuti sufficienti per l'affermazione di responsabilità del prevenuto in ordine al reato associativo sulla base di considerazioni non manifestamente illogiche, tenuto conto che la Corte di merito, oltre ad evidenziare la giovanissima età del prevenuto (all'epoca diciottenne), ha valorizzato il fatto che il dolo di partecipazione non poteva essere desunto dall'unico episodio relativo al tentativo di incendio, commesso su istigazione del fratello, tanto più che tale incarico gli era stato affidato solo all'ultimo momento, in quanto era venuta meno la persona che lo doveva eseguire. Per tale ragione deve ritenersi corretta anche l'esclusione dell'aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, trattandosi di aggravante che, ai sensi dell'art. 59 c.p., comma 2, può essere valutata a carico dell'agente soltanto se da lui conosciuta. Ne consegue che nel caso di specie, una volta esclusa la partecipazione del prevenuto all'associazione, mancano elementi dai quali si possa desumere che lo stesso abbia agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione o abbia comunque avuto la consapevolezza di agire avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p.. Fondato deve ritenersi invece il ricorso proposto nei confronti di DE RA SC, in quanto la sentenza impugnata denota violazione di legge e vizio della motivazione su punti essenziali concernenti l'esclusione della partecipazione dell'imputato all'associazione criminosa in esame.
Invero, come giustamente osservato dal P.G. ricorrente, le norme che reprimono i reati associativi costituiscono forme di tutela giuridica anticipata nel senso che il reato conserva la sua autonomia e rimane fatto penalmente punibile anche se i singoli reati fine non siano stati mai eseguiti. Ne consegue che, ai fini dell'accertamento del reato di partecipazione ad una associazione criminosa, deve ritenersi del tutto irrilevante la circostanza che a carico dell'agente non risulti accertato alcun reato fine, in quanto il reato associativo presuppone solo l'adesione del soggetto al programma delinquenziale comune. Pertanto nel caso di specie ricorre la violazione dell'art. 416 bis c.p. nella parte in cui la Corte di merito ha escluso la responsabilità dell'imputato sul presupposto che all'imputato non è stato contestato alcun reato fine.
Inoltre manifestamente illogica e in parte carente deve ritenersi la motivazione nella parte in cui si esclude che la conversazione intercorsa tra TO ED e TO SC del 05/11/2002 - relativa alla necessità di reperire danaro per i detenuti appartenenti all'associazione - si riferisca a DE RA SC. Infatti il fratello del capoclan DE RA CO, conosciuto come "mano di gomma", non può che essere individuato nella persona di DE RA SC, atteso che questi era l'unico dei fratelli DE RA conosciuto da TO ED, il quale aveva di recente intrattenuto rapporti con lo stesso in occasione della vicenda dell'escavatore rubato al Turrà. Infine la motivazione appare manifestamente illogica e in parte contraddittoria nella parte in cui viene sottovalutato il ruolo svolto dall'imputato in occasione della vicenda dell'escavatore rubato al Turrà, tenuto conto non solo del fatto che l'intervento dell'imputato fu sollecitato, tramite sua moglie, direttamente dal capoclan detenuto, ma anche del fatto che l'imputato, proprio per riaffermare il prestigio della "famiglia", ordinò al TT di restituire il danaro ai ricettatori (fratelli CI). Pertanto - poiché la violazione dell'art. 416 bis c.p. e il vizio della motivazione sui punti anzidetti, oggetto di specifici motivi del presente ricorso, si riverbera sull'intero impianto argomentativo - la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna, che nel nuovo giudizio, nella pienezza dei suoi poteri discrezionali, sarà libera di pervenire alle stesse conclusioni della sentenza annullata, ma attraverso un percorso logico che tenga conto di tutte le emergenze processuali riferibili all'imputato da valutarsi in un contesto unitario e non parcellizzato.
2) Posizione del ON e motivi di ricorso.
Il ON è stato condannato per il tentativo di incendio e per il tentativo di estorsione contestati ai nn. 30 e 31, nonché per altre due estorsioni contestate ai nn. 32 e 33. I giudici di merito, con sentenze conformi sul punto, hanno ritenuto provata la sua responsabilità sulla base di varie intercettazioni ambientali, dalle quali è stato desunto il suo pieno coinvolgimento negli episodi delittuosi di cui trattasi.
Il difensore ha chiesto l'annullamento della sentenza deducendo i motivi che possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione e la violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, art. 178 c.p., lett. c), art. 179 c.p., artt. 415 bis e 416 c.p. sul rilievo che - una volta dichiarata la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per ritardata ammissione dell'imputato al gratuito patrocinio, la cui richiesta era stata avanzata in data 16/12/2003 e decisa dal G.I.P. in data 15/01/2004 - il P.M. era tenuto a notificare all'indagato un nuovo avviso di conclusioni delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. per consentirgli di chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio, essendo nulli i due precedenti interrogatori resi dopo la scadenza dei termine entro cui il G.I.P. doveva decidere sulla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Pertanto la mancata notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio comportava la nullità della nuova richiesta di rinvio a giudizio ritualmente eccepita davanti al G.U.P. e, successivamente, con i motivi di appello. Inoltre la violazione del diritto di difesa ricorreva sotto altro profilo, in quanto, a causa del ritardo della ammissione al gratuito patrocinio, il ricorrente, a causa della insufficienza dei mezzi economici, non era stato in grado di ritirare la copia delle bobine relative alle intercettazioni. Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione sotto il profilo della carenza e della manifesta illogicità sul rilievo che dalle stesse conversazioni captate non era risultato certo che il negozio oggetto del danneggiamento fosse da individuare nel bar "River". Inoltre, quanto alla estorsione contestata al capo 32, la Corte di merito non aveva considerato che non solo mancavano gli elementi della violenza e della minaccia, ma che le stesse parti lese VA e AN non avevano accusato il ON. Infine, quanto alla estorsione contestata al capo 33, la Corte non aveva considerato che dalle stesse intercettazioni risultavano elementi dai quali si desumeva che non vi era stata alcuna richiesta di pagamento delle "mazzette".
Con il terzo motivo si deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 30 sul rilievo che la Corte di merito non aveva considerato che l'intento era solo quello di danneggiare il negozio, tanto che per la modestia del fuoco appiccato non vi era stato alcun pericolo di propagazione di un incendio. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Invero dalla sentenza impugnata risulta che il ricorrente presentò rituale richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in data 16/12/2003 e che tale richiesta fu accolta tardivamente dal G.I.P. con provvedimento in data 15/01/2004. Ne consegue che - poiché ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96 il G.I.P. era tenuto a decidere entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta a pena di nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., comma 2 - tutti gli atti lesivi del diritto di difesa dell'imputato compiuti dal 28/12/2003 al 15/01/2004 erano nulli, compresi gli interrogatori fissati in data 30/12/2003 e 02/01/2004 a seguito di richiesta dell'imputato dopo la notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.. Nè può condividersi la tesi sostenuta dalla Corte di merito secondo cui l'interrogatorio fissato per il 30/12/2003, al quale il difensore non si presentò, era comunque valido, in quanto l'invito a rendere l'interrogatorio era stato comunicato il 22/12/2003 prima della scadenza del decimo giorno dalla presentazione della domanda. Infatti detto interrogatorio fu fissato in una data successiva alla scadenza del termine di dieci giorni e, quindi, poiché alla data suddetta l'imputato aveva diritto di farsi assistere dal difensore di fiducia, la mancata ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato nel termine prescritto comportò una lesione del suo diritto di difesa. D'altra parte il successivo annullamento della richiesta di rinvio a giudizio disposto dal G.U.P. non fu sufficiente a sanare la nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., comma 2, in quanto il P.M., prima di presentare la nuova richiesta di rinvio a giudizio, avrebbe dovuto fissare nuovo interrogatorio come richiesto dall'imputato a seguito dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.. Pertanto la sentenza impugnata, la sentenza di primo grado e la richiesta di rinvio a giudizio devono essere annullate senza rinvio nei confronti del ON con conseguente trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna, che provvedere ad emettere nuova richiesta di rinvio a giudizio previo invito rivolto all'imputato per rendere l'interrogatorio. Gli ulteriori motivi di ricorso, compreso quello relativo al ritardo nel rilascio della copia delle bobine, restano assorbiti nell'annullamento senza rinvio. 3) Posizione dei tre fratelli TO con i relativi motivi di ricorso. I tre ricorrenti sono stati condannati per una serie di reati quali furti, estorsioni, rapine ed altro meglio specificati dal numero 1 al numero 29 dell'imputazione. Con sentenze conformi i giudici di merito hanno ritenuto provata la loro responsabilità sulla base delle loro parziali ammissioni, nonché sulla base di varie intercettazioni ambientali, dichiarazioni testimoniali ed accertamenti di polizia, elementi tutti specificamente indicati in relazione a ciascun reato. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dei tre imputati, che ne ha chiesto l'annullamento con i motivi che possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo si deduce la inutilizzabilità fino al 17/12/2002 delle intercettazioni ambientali disposte sulla "Fiat Punto" per difetto di motivazione del decreto di attuazione delle intercettazioni emesso dal P.M. in data 03/10/2002 in relazione alla inidoneità e/o insufficienza degli impianti della Procura e alle eccezionali ragioni di urgenza sul rilievo che con il successivo decreto attuativo del 17/12/2002 non era possibile sanare le operazioni di intercettazioni svoltesi in precedenza con impianti diversi da quelli in dotazione della Procura.
Con il secondo motivo si deduce la inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali disposte sulla "Fiat Punto" sul rilievo che, in contrasto con gli art. 14 Cost. e art. 8 CEDU, le microspie erano state installate all'interno dell'abitacolo della autovettura, da considerarsi luogo di privata dimora, senza il consenso degli interessati.
Con il terzo motivo si deduce la inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali per carenza della motivazione del decreto autorizzativo e di proroga delle intercettazioni in relazione al requisito della necessità al fine del prosieguo delle indagini. Con il quarto motivo si deduce la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla partecipazione di TO DE alla rapina ed al furto contestati ai capi 4 e 5 sul rilievo che non poteva considerarsi elemento sufficiente per l'affermazione di responsabilità la sua presenza in prossimità della zona dove si era verificata la rapina, utilizzando l'autovettura rubata in precedenza. Con il quinto motivo si deduce la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla rapina ed al furto contestati ai capi 4 e 5 ad TO ED e TO IM sul rilievo che i due testi AR AN e RM GN non avevano riconosciuto con certezza gli autori della rapina.
Con il sesto motivo si deduce la carenza della motivazione in relazione ai reati di detenzione e porto illegali di arma e munizioni contestati al capo 19 ad TO DE sul rilievo che mancava la prova che il ricorrente avesse la consapevolezza che gli altri due complici fossero armati.
Con il settimo motivo si deduce la carenza della motivazione in ordine ai reati di furto dell'escavatore e della conseguente estorsione in danno di AN NO contestati ai capi 21 e 22 ad TO ED e TO DE sul rilievo che la Corte di merito da un lato non aveva considerato che mancava qualsiasi elemento dal quale si potesse desumere l'attribuzione del furto dell'escavatore ai due fratelli, dall'altro, oltre a non aver distinto la posizione dei due fratelli, non aveva tenuto conto che mancava la prova della effettiva percezione dell'ingiusto profitto, in quanto la somma era stata incassata dal cugino RI AN.
Con l'ottavo motivo si deduce la carenza della motivazione in ordine al reato di tentata estorsione in danno della DI AL contestata ai tre TO al capo 25 sul rilievo che dal tentativo di incendio dei locali della suddetta DI, ammesso peraltro dai ricorrenti, non poteva desumersi anche il tentativo di estorsione.
Con il nono motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art. 603 c.p.p., nonché la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione ai reati di incendio e di tentata estorsione in danno di ZI CA contestati ai capi 26 e 27 sul rilievo che la Corte di merito, oltre a disattendere la richiesta di rinnovazione del dibattimento, non aveva considerato da un lato che il tentativo di estorsione si era verificato dopo vari mesi dall'incendio appiccato ai locali della discoteca "Amnesia", dall'altro che l'intercettazione ambientale era stata valutata senza verificare l'esistenza di adeguati riscontri.
Con il decimo motivo si deduce la carenza della motivazione in ordine al reato associativo contestato al capo 29 sul rilievo che la Corte di merito non aveva considerato che mancavano gli elementi costitutivi dell'associazione, tanto più che si trattava di reati commessi in concorso tra soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare e che TO EM e TO MA, i quali secondo l'accusa appartenevano allo stesso sodalizio criminoso, con sentenza 08/07/2005 del Tribunale di Reggio Emilia erano stati assolti dal reato associativo perché il fatto non sussiste.
Con l'undicesimo motivo si deduce la carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
I ricorsi non meritano accoglimento.
Invero, quanto ai primi tre motivi relativi alla inutilizzabilità delle intercettazioni, va rilevato che non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 267 c.p. e art. 268 c.p.p., comma 3, tenuto conto che la Corte di merito - adeguandosi ai principi di diritto affermati dalle sentenze delle Sezioni Unite (n. 42792 del 28/11/2001, proc. Policastro;
n. 919 del 26/11/2003, proc. Gatto) - ha specificato le ragioni per le quali nel caso di specie ricorrevano sia le eccezionali ragioni di urgenza, sia l'impossibilità di utilizzazione degli impianti della Procura.
Quanto alle eccezionali ragioni di urgenza, è sufficiente rilevare che dallo stesso decreto attuativo del 03/10/2002 risulta che erano in corso indagini concernenti la criminalità organizzata, di guisa che ricorreva con tutta evidenza la necessità di disporre le intercettazioni con urgenza. Infatti - a parte la considerazione che, trattandosi di indagini in tema di criminalità organizzata, è applicabile la disciplina derogatrice introdotta dalla L. n. 203 del 1991, art. 13, che prevede la possibilità di disporre le intercettazioni qualora ricorrano sufficienti indizi di colpevolezza - nel caso di specie le eccezionali ragioni di urgenza sono state correttamente motivate con la necessità di prevenire la commissione di gravi reati in tema di criminalità organizzata, "utilizzando in tempo reale quanto emerge dagli ascolti".
Quanto alla utilizzazione degli impianti diversi da quelli della Procura, va rilevato che la non idoneità degli impianti può discendere anche dall'esigenza di coniugare l'attività di ascolto con quella del pronto intervento sul territorio, in quanto rimane affidato alla discrezionalità del pubblico ministero il compito di utilizzare gli strumenti ritenuti più idonei al fine di pervenire al risultato tecnicamente più rispondente alle esigenze dell'ascolto e della registrazione dell'intercettazione. Ciò vale a maggior ragione quando si tratta di attività di intercettazione, che richiede un immediato coordinamento di più investigatori o la necessità di sollecito raffronto tra gli esiti delle intercettazioni (vedi Cass. Sez. 1^ n. 1087/2004, proc. Marro). Orbene nel caso di specie risulta dalla sentenza impugnata (e dallo stesso ricorso) che il decreto esecutivo del P.M. del 03/10/2002 fu motivato, oltre che con l'insufficienza degli impianti esistenti presso la Procura della Repubblica, anche con la necessità di assicurare la simultaneità delle indagini e con l'esigenza di poter utilizzare "in tempo reale" i risultati delle intercettazioni. Ne consegue che, poiché i decreti autorizzativi ed esecutivi delle intercettazioni risultano adeguatamente motivati alla luce delle richiamate norme di legge, la sentenza impugnata sotto tale profilo non merita alcuna censura, tanto più che la motivazione dei decreti di proroga può essere svolta anche "per relationem", facendo riferimento ai precedenti decreti. Quanto alla eccezione relativa alla carenza della motivazione in relazione al requisito della necessità delle intercettazioni al fine del prosieguo delle indagini, è sufficiente rilevare che, trattandosi di criminalità organizzata, era insita la necessità del proseguimento delle indagini, tanto che, proprio grazie alle disposte intercettazioni, fu possibile arrestare in flagranza TO IM e TO ED (giudicati separatamente), che si accingevano a commettere la rapina in danno di NG OD in concorso con TO DE giudicato nel presente processo (vedi capo 19).
Nè può costituire motivo di inutilizzabilità delle intercettazioni, ai sensi del combinato disposto degli art. 266 c.p.p., comma 2 e art. 271 c.p.p., il fatto che le microspie furono collocate all'interno dell'autovettura, atteso che, alla luce del prevalente indirizzo giurisprudenziale che si condivide (Cass. Sez. 1^ sentenza n. 2613 del 27/01/2005, rv. 230.5 33; vedi anche in senso conforme rv. 223.960 e 223.68 2), l'abitacolo di una autovettura, essendo sfornito dei conforti minimi necessari per potervi risiedere stabilmente per un apprezzabile lasso di tempo, non può essere considerato luogo di privata dimora.
Nè può ravvisarsi contrasto con l'art. 14 Cost. e art. 8 CEDU nel fatto che le microspie siano state collocate all'interno dell'autovettura, tento conto che la legge non prevede alcuna restrizione sulle modalità attuative delle intercettazioni ambientali autorizzate con decreto motivato dell'Autorità Giudiziaria.
Parimenti infondato deve ritenersi il motivo dedotto dai ricorrenti relativo alla insussistenza del reato associativo contestato al capo 29.
Invero correttamente nel caso di specie è stata esclusa l'ipotesi del concorso di persone nel reato, ricorrendo sotto il profilo soggettivo ed oggettivo tutti gli elementi costitutivi del reato associativo contestato. Infatti, in base al consolidato indirizzo giurisprudenziale, la differenza tra il concorso di più persone nel reato ed il reato di associazione per delinquere consiste nel fatto che nel primo caso l'accordo criminoso è circoscritto alla commissione di uno o più reati singolarmente individuati e si esaurisce dopo la loro commissione, mentre nel secondo caso il "pactum sceleris" prescinde dalla commissione dei singoli reati ed è caratterizzato dall'esistenza di una struttura organizzata più o meno complessa e dalla predisposizione di mezzi necessari all'attuazione del programma comune a tutti gli associati. Orbene nel caso in esame la Corte di merito, al fine di dimostrare l'esistenza dell'associazione criminale facente capo ai tre ricorrenti, ha ancorato il proprio giudizio ad elementi specifici risultanti dagli atti, indubbiamente rivelatori di un legame stabile e permanente tra i vari associati, non limitato alla commissione di singoli reati decisi volta per volta in modo occasionale, ma caratterizzato da una struttura organizzata e dalla predisposizione di mezzi e strutture dirette al conseguimento di un programma comune, che si protraeva ben oltre la gestione del singolo affare. In particolare la Corte di merito ha evidenziato l'esistenza di una struttura organizzativa che prevedeva l'impiego di immobili per custodire i mezzi rubati, l'utilizzazione di strumenti per la contraffazione di telai e targhe, la presenza di referenti per il "taroccamento" degli autoveicoli rubati, il possesso di armi in comune (vedi in particolare pag. 61 della sentenza impugnata). Pertanto, anche se i tre ricorrenti svolgevano un ruolo con parità di compiti, sussistente doveva ritenersi il dolo di partecipazione alla associazione, atteso il fattivo e consapevole contributo da loro fornito al perseguimento dei fini del sodalizio criminoso. Quanto all'ulteriore motivo relativo alla assoluzione di alcuni coimputati dallo stesso reato associativo, è sufficiente rilevare che - a parte la considerazione che, attesa l'autonomia dei due processi, alcuna influenza può esplicare nel presente processo l'eventuale assoluzione di altri coimputati -manca qualsiasi prova in ordine alla assoluzione dei coimputati.
Parimenti infondato deve ritenersi il nono motivo nella parte in cui si lamenta la mancata rinnovazione del dibattimento. Invero - una volta che gli imputati hanno chiesto, come nel caso di specie, che il processo sia celebrato con il rito abbreviato senza condizionare la loro richiesta alla assunzione di ulteriori mezzi istruttori - deve ritenersi che gli stessi hanno rinunciato definitivamente al diritto di prova. Ne consegue che in sede di appello - fermo restando il principio previsto dall'art. 603 c.p.p., comma 3, secondo cui il giudice può sempre disporre di ufficio la rinnovazione del dibattimento se la ritiene assolutamente necessaria - non è possibile rinnovare il dibattimento per acquisire nuove prove su richiesta dell'imputato a meno che non si tratti di nuove prove sopravvenute, che possono essere ammesse comunque sempre nei limiti previsti dall'art. 495 c.p.p., comma 1. Orbene, poiché nel caso di specie la rinnovazione del dibattimento era diretta alla assunzione di prove preesistenti, correttamente la Corte di merito ha rigettato la richiesta, non ravvisando peraltro la necessità di disporre la rinnovazione di ufficio.
Parimenti infondato deve ritenersi il sesto motivo con il quale il ricorrente TO DE ha contestato la mancanza di prova in ordine al suo concorso nei reati di detenzione e porto illegali della pistola marca 'Tanfoglio 9x21" con relative munizioni contestati al capo 19. Infatti la Corte di merito ha valorizzato specifici elementi risultanti dalle intercettazioni, dalle quali era emerso che il ricorrente non solo aveva partecipato alla organizzazione della rapina (non riuscita) in danno del MA insieme ad TO EM e TO ED, rubando l'autovettura ed ispezionando i luoghi, ma era stato presente anche nella fase preliminare prima della realizzazione della rapina, nascondendo poi in un momento successivo, dopo l'arresto dei complici, le munizioni. Pertanto la prova del concorso del ricorrente nei reati di detenzione e porto dell'arma e' stato desunto non da mere congetture, ma da elementi particolarmente significativi indubbiamente idonei per la loro rilevanza e congruenza a legittimare il convincimento che il ricorrente avesse la consapevolezza della disponibilità, da parte dei correi, dell'arma che doveva essere adoperata per la commissione della rapina anche da lui organizzata.
Parimenti infondato deve ritenersi il settimo motivo relativo al furto dell'autocarro e dell'escavatore e alla conseguente estorsione in danno del NO (capi 21 e 22). Infatti dalle attendibili deposizioni delle parti lese, logicamente coordinate con le intercettazioni, è stato accertato che vi fu il pagamento del riscatto per il recupero degli automezzi, di guisa che non può dubitarsi della ingiustizia del profitto a nulla rilevando la circostanza che la somma di danaro fu versata all'intermediario RI AN. Del tutto inammissibili devono ritenersi le ulteriori censure dirette a contestare la partecipazione dei due fratelli TO ED e TO DE alla vicenda, atteso che sul punto la Corte di merito, valorizzando in particolare il tenore delle intercettazioni, ha svolto una adeguata motivazione non suscettibile di censura in questa sede.
Parimenti inammissibili devono ritenersi tutte le restanti censure dirette a contestare l'attribuzione degli altri reati fine agli imputati. Infatti i ricorrenti non hanno denunciato vizi logico- giuridici della motivazione, ma dedotto censure, che si risolvono nella riproposizione di argomenti difensivi adeguatamente presi in esame e confutati dalla sentenza impugnata. In particolare la Corte di merito ha ritenuto provata la responsabilità dei tre ricorrenti sulla base di una serie di elementi ritenuti gravi, precisi e concordanti - costituiti da parziali confessioni rese dagli imputati, da numerose intercettazioni ambientali, dichiarazioni testimoniali e accertamenti di polizia - tutti indicati in modo specifico nel corso della motivazione in relazione alla posizione di ciascun imputato. Ne consegue che le censure dedotte dai ricorrenti sul punto devono ritenersi inammissibili, essendo tutte dirette alla rivalutazione di circostanze di fatto già correttamente esaminate nella sentenza impugnata. A tal proposito è opportuno ricordare che - secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che si condivide (Cass. Sez. Un. n. 24 del 24/11/1999, rv. 214794; Sez. Un. n. 16 del 19/6/1996, rv. 205621) - "l'illogicità della motivazione, censurabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali". Parimenti inammissibile deve ritenersi il motivo relativo al trattamento sanzionatorio. Invero la Corte di merito, seppur con succinta motivazione, ha ritenuto la pena adeguata in relazione ai reati per i quali è stata pronunciata la condanna, escludendo in particolare la possibilità di riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche proprio in considerazione della reiterazione delle condotte, la cui gravita è stata evidenziata nel corso della motivazione.
D'altra parte - qualora la pena sia stata irrogata in termini non elevati in relazione alla gravita del fatto sulla base dei parametri previsti dall'art. 133 c.p. - non si può pretendere dal giudice di merito l'indicazione di specifiche ragioni in ordine alla ritenuta congruità della pena, essendo sufficiente che possa desumersi dalla motivazione che il giudice ha esercitato il suo potere discrezionale con senso di equità e di proporzione senza sconfinare in arbitrio. Pertanto, poiché la dedotta censura, diretta essenzialmente alla contestazione di un potere discrezionale del giudice di merito, è improponibile in questa sede, anche sotto tale profilo la sentenza impugnata non merita alcuna censura.
Ne consegue che, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, i ricorsi dei tre ricorrenti devono essere rigettati con la conseguente condanna degli stessi in solido al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla nei confronti di ON CO senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado, nonché la richiesta di rinvio a giudizio e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna per il corso ulteriore.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di DE RA SC e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.
Rigetta il ricorso del Procuratore Generale nei confronti di UT TT.
Rigetta i ricorsi di TO ED, TO DE e TO IM, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2005