Sentenza 12 luglio 2002
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 230 del 1962, applicabile anche nei casi indicati dalla legge n. 18 del 1978, le circostanze idonee a legittimare la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato devono essere ontologicamente diverse da quelle che hanno giustificato l'originaria apposizione del termine e devono rivestire i caratteri della contingenza e dell'imprevedibilità. Con riguardo a quest'ultima, deve ritenersi prevedibile qualsiasi situazione di cui l'imprenditore possa - anche in via di mera probabilità - rappresentarsi l'ulteriore sviluppo secondo l'"id quod plerumque accidit".( Alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto legittima la prima proroga del contratto, attuata sulla base della stessa ragione - la intensificazione dell'attività lavorativa in un determinato periodo dell'anno - che aveva determinato l'apposizione del termine al contratto, nonché la seconda, originata dalla necessità di sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto.)
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- 1. Cassazione: la proroga del contratto a termine deve essere fondata su ragioni diverse rispetto al contratto inizialeRedazione Studio Legale Leotta · https://www.lavoroediritto.it/ · 22 settembre 2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente – Dott. FOGLIA Raffaele – Consigliere – Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere – Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere – Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 19992/2006 proposto da: AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A., AUTOSTRADE S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio degli avvocati MARAZZA MAURIZIO e DE FEO DOMENICO che le rappresentano e difendono, giusta mandato a margine del ricorso; – ricorrenti – contro S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO …
Leggi di più… - 2. Conversione di contratto di lavoro a termine in contratto a tempo indeterminatoAccesso limitatoPietro D'Antò · https://www.altalex.com/ · 7 settembre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2002, n. 10189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10189 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. FRANCESCO A. MAIORANO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - rel. Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RA AN, elettivamente domiciliata in Roma, via Alberico II n. 33, presso l'avv. Lando Ferradini e Bruno Cossu, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
:
GRUPPO OI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Nicola TO, giusta Procura Notaio Francesco Candiani di Venezia del 6 agosto 1999, rep. 68188, elettivamente domiciliata in Roma, via Aurelia n. 190, presso l'avv. Cesare Testa, che la rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. Federico Frediani del Foro di Firenze;
- controricorrente ricorrente incidentale -
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 20-27 ottobre 1999, n. 406, RGAC n. 205 del 1999, cron. 10102. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 marzo 2002 dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro;
Udito gli avv. Bruno Cossu e prof. avv. Giorgio Grisolia per delega avv. Frediani;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20-27 ottobre 1999, il Tribunale di Firenze rigettava l'appello proposto da AN CI avverso la decisione del locale Pretore che aveva respinto la domanda della stessa, intesa ad ottenere l'accertamento dell'esistenza di unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, previa dichiarazione di illegittimità del termine apposto ai tre contratti di lavoro susseguitisi con la società OI negli anni 1994-1996. In particolare, con riferimento al secondo contratto di lavoro stipulato in data 11 maggio 1995, i giudici di appello osservavano che lo stesso prevedeva la prestazione di un orario di ventiquattro ore ed era stato debitamente autorizzato, ai sensi della legge n. 18 del 1978, dall'Ispettorato del lavoro per intensificazione dell'attività produttiva ed era stato successivamente prorogato dal 13 agosto fino al 31 ottobre 1995 per esigenze contingenti ed imprevedibili manifestatesi in quei giorni.
Ad avviso del Tribunale doveva escludersi che le proroghe fossero necessitate da esigenze "ontologicamente diverse" da quelle dell'assunzione dovendo l'imprevedibilità della variazione del personale, cui fa cenno l'art. 2 della legge n. 230 del 1962, essere di necessità valutata relativamente alle esigenze contingenti rappresentate dall'andamento del mercato e dall'afflusso della clientela.
Il primo ed il terzo contratto (relativi, rispettivamente, ai periodi dal 7 maggio al 17 settembre 1994 e dal 16 novembre 1995 all'8 maggio 1996) erano stati invece stipulati per sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.
Il Tribunale osservava che il terzo contratto aveva avuto inizio dopo la scadenza dei quindici giorni (essendo del tutto irrilevante che la lettera di assunzione fosse stata spedita alcuni giorni prima dell'inizio effettivo della prestazione di lavoro: 13 novembre 1995). Nel caso di specie doveva escludersi qualsiasi intento fraudolento da parte del datore di lavoro. Proprio la diversità delle cause poste a base delle varie lettere di assunzione confermava - se pur ve ne fosse stata necessità - che non vi era stata alcuna volontà di eludere la disciplina dettata dalla legge n. 230 del 1962. Avverso tale decisione ricorre la CI con tre distinti motivi. Resiste la OI con controricorso e ricorso incidentale (nel quale censura la decisione del Tribunale in ordine all'attribuzione delle spese di quel giudizio).
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devono innanzi tutto essere riuniti i ricorsi, in quanto proposti entrambi contro la medesima decisione.
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962 n. 230 (art. 360 n. 3 codice di procedura civile), insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 n. 5 codice di procedura civile). Il Tribunale avrebbe errato nell'affermare - con riferimento alla proroga del secondo contratto (dal 13 agosto al 31 ottobre 1995) - che le esigenze della proroga non devono essere ontologicamente diverse da quelle dell'assunzione.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell'art. 2, 2^ comma, della legge n. 230 del 1962, in relazione agli articoli 2095, 2096, 1326 e 1327 codice civile (art. 360 n. 3 codice di procedura civile) ribadendo che il terzo - ed ultimo - contratto era stato concluso prima dell'intero decorso del termine di quindici giorni, previsto dal secondo comma del richiamato art. 2 della legge del 1962.
La legge, sottolinea la ricorrente, fa riferimento esclusivamente al momento "genetico" del rapporto: in questa prospettiva, assume concreto rilievo solo la data indicata nella lettera di assunzione (13 novembre 1995) e non quella, eventualmente diversa, di effettivo inizio della prestazione lavorativa (nel caso di specie, il 16 novembre 1995).
Con il terzo motivo, infine, la ricorrente denuncia violazione dell'art. 2, 2^ comma, della legge n. 230 del 1962 (art. 360 n. 3 codice di procedura civile), nonché illogica, contraddittoria ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 codice di procedura civile). La circostanza, indicata nel secondo motivo, viene qui richiamata dalla ricorrente per trarne conferma dell'intento fraudolento del datore di lavoro.
Il ritardo della prestazione rispetto alla assunzione era stato previsto - in mancanza di qualsiasi giustificazione, ed essendosi la necessità della sostituzione già verificata - proprio per evitare di ricadere nel periodo di "intervallo" di quindici giorni, nel quale la legge pone la presunzione di assunzione a tempo indeterminato. In ogni caso, osserva ancora la ricorrente, la sussistenza di un eventuale intento fraudolento del datore di lavoro deve essere valutato alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, quali la durata dei vari contratti, considerati sia isolatamente che nella loro sequenza, la durata degli intervalli correnti tra l'uno e l'altro contratto, la natura della prestazione lavorativa in relazione all'attività dell'impresa, l'eventuale effettuazione di prestazione lavorative anche negli intervalli.
Un intento fraudolento, secondo la giurisprudenza di questa Corte, potrebbe desumersi anche dalla esistenza di una esigenza continuativa della prestazione lavorativa oggetto dei successivi contratti a termine. Nel caso di specie, i vari contratti a termine e le loro proroghe avevano avuto una durata tale da coprire nel periodo di ventiquattro mesi, ben quindici mesi e sedici giorni. Tutti questi elementi erano stati già dedotti dalla CI nel ricorso in appello: ma di essi il Tribunale aveva omesso qualsiasi esame, nonostante la loro palese rilevanza al fine della valutazione complessiva dei vari contratti.
Osserva il Collegio:
il primo motivo di ricorso è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che le circostanze idonee a legittimare la proroga del termine debbano essere ontologicamente differenti rispetto a quelle che ne hanno legittimato l'originaria apposizione e come tali devono essere contingenti e imprevedibili (Cass. 30 luglio 1979 n. 4499, 21 giugno 1980 n. 3916, 2 settembre 1981 n. 5020, 28 ottobre 1981 n. 5662, 24 novembre 1986 n. 6913, 12 novembre 1992 n. 12166). Nel caso di specie, la società resistente non ha fornito la prova della sussistenza delle esigenze contingenti ed imprevedibili, diverse da quelle che legittimarono inizialmente l'apposizione del termine al contratto, tali da legittimare, ai sensi dell'art. 2 della legge, tale proroga, limitandosi invece a fare riferimento, anche nella memoria difensiva, al protrarsi delle medesime esigenze che avevano reso necessario il ricorso al (secondo) contratto a termine, autorizzato dall'Ispettorato dal lavoro limitatamente al periodo maggio-agosto 1995.
Secondo la OI non potrebbe trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina generale di cui alla legge n. 230 del 1962, ma quella speciale, prevista dal decreto legge 3 dicembre 1978 n. 876 convertito nella legge n. 18 del 3 febbraio 1978, che, all'art. 1 comma 1, stabilisce: "Nei settori del commercio e del turismo, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, quando si verifichi, in determinati e limitati periodi dell'anno, una necessità di intensificazione dell'attività lavorativa, cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
le condizioni ed i singoli periodi di cui innanzi devono essere accertati, preventivamente alle assunzioni, con provvedimenti del capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali provinciali di categoria, maggiormente rappresentative".
Ad avviso della resistente, dovrebbe tenersi conto del maggior ambito temporale previsto dalla stessa autorizzazione amministrativa (all'interno del quale fu disposta la proroga del secondo contratto). In forza della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, osserva ancora la resistente, sarebbe il lavoratore a doversi accollare la prova degli eventuali vizi dell'accertamento compiuto dall'Ispettorato, non essendo applicabile la generale previsione dettata dall'art. 3 della legge n. 230 del 1962, che pone a carico del datore di lavoro l'onere della prova dell'esistenza obiettiva delle condizioni che giustificano l'eventuale proroga del termine del contratto.
Anche questo ultimo rilievo appare, tuttavia, infondato. La documentazione amministrativa cui fa riferimento la resistente non risulta prodotta agli atti, ne' essa risulta riprodotta integralmente dalla stessa parte.
Del tutto irrilevante sarebbe comunque la circostanza, dedotta dalla resistente (a pag. 5 della memoria difensiva) dell'originaria previsione di una intensificazione dell'attività lavorativa estesa fino ad ottobre del 1995, debitamente accertata dall'Ispettorato del lavoro.
Infatti, ai contratti a termine autorizzati ai sensi della legge n. 18 del 1978 si applicano comunque le disposizioni dettate dall'art. 2 della legge n. 230 del 1962 in tema di proroga del contratto, secondo l'esplicita previsione dell'art. 1 comma 2 del decreto legge n. 876 del 3 dicembre 1977, convertito in legge n. 18 del 3 febbraio 1978:
"Ai contratti stipulati ai sensi del comma precedente, si applica la disciplina stabilita dalla legge 18 aprile 1962 n. 230". In altre parole, il datore di lavoro avrebbe potuto originariamente prevedere un'assunzione a termine per tutto il periodo di maggiore attività autorizzato dall'Ispettorato, ma non prorogare la durata del contratto per le medesime esigenze che avevano dato luogo alla prima assunzione.
Questa appare anche come l'unica lettura compatibile delle diverse discipline, quella speciale, dettata dalla legge n. 18 del 1978 e l'altra, generale, di cui alla legge n. 230 del 1962. Questa Corte non condivide, pertanto, il diverso orientamento contenuto nella sentenza n. 645 del 26 gennaio 1988, secondo il quale la proroga del termine, stipulato ai sensi della legge n. 18 del 1978 sarebbe consentita implicitamente dalla stessa disposizione, senza necessità di alcuna richiesta del datore di lavoro, nell'ambito del periodo di intensificazione dell'attività lavorativa accertato dall'Ispettorato del lavoro.
Il Collegio intende richiamare il proprio costante insegnamento, secondo il quale le circostanze idonee a legittimare la proroga del termine devono essere sempre "ontologicamente" differenti rispetto a quelle che ne giustificarono l'originaria apposizione e come tali esse non possono che essere "contingenti ed imprevedibili" (Cass. 30 luglio 1979 n. 4499, 21 giugno 1980 n. 3916, 28 ottobre 1981 n. 5662, 2 settembre 1981 n. 5020, 12 novembre 1992 n. 12166). Del resto, questa Corte ha già chiarito come debba ritenersi prevedibile qualsiasi situazione di cui l'imprenditore possa, anche in via di mera probabilità, rappresentarsi l'ulteriore sviluppo secondo l'id quod plerumque accidit (Cass. 27 giugno 1981 n. 4179, 12 novembre 1962 n. 12166). Almeno sotto la vigenza della legge n.230 del 1962 - e prima della entrata in vigore delle disposizioni dettate dalle leggi nn. 18 del 1978, 737 e 598 del 1979 e successive - il carattere della imprevedibilità e della straordinarietà - va ancora sottolineato - non poteva essere invocato per giustificare assunzioni a termine rivolte a sopperire a fluttuazioni di mercato e ad incrementi di domanda prevedibili e ricorrenti ("cd. punte stagionali") trattandosi di fenomeni che una impresa funzionante, opportunamente programmata, deve essere in grado di fronteggiare nell'ambito della sua vita normale (Cass. 8 luglio 1995 n. 7507). Con riferimento al caso di specie, è appena il caso di precisare che la ricorrente fu assunta con successivi contratti a termine per oltre quindici mesi nell'arco di due anni.
Appare del tutto immotivata la conclusione dei giudici di appello secondo la quale la sua seconda assunzione a termine (dal 12 maggio al 12 agosto 1995) dapprima motivata con "intensificazione dell'attività produttiva ed esigenze di presidio" e successivamente prorogata fino al 31 ottobre 1995 "per esigenze contingenti e imprevedibili manifestatesi in questi giorni" fosse del tutto legittima, in base alle disposizioni di legge richiamate. Proprio la circostanza che le intensificazione dell'attività produttiva nei mesi di agosto-settembre e ottobre fosse stata denunciata - sin dall'inizio - dal datore di lavoro, ed accertata dall'Ispettorato del lavoro, per tutto il periodo indicato nella richiesta e quindi fino al mese di ottobre 1995, esclude - di per sè - ad avviso del Collegio, che le esigenze di una proroga del contratto della CI potessero rivestire il carattere di "contingenti" ed "imprevedibili" alla data della seconda assunzione (12 maggio 1995) e comunque che le stesse si fossero manifestate solo nei giorni immediatamente precedenti la disposta proroga (13 agosto 1995).
Ad avvalorare le loro conclusioni, i giudici di appello hanno osservato che le deposizioni testimoniali ebbero a porre in luce il verificarsi di "un maggior afflusso fieristico nel periodo autunnale" (nei mesi di settembre ed ottobre) e, soprattutto, "l'attuato allargamento... del negozio di adibizione per l'intervenuta apertura di nuovi spazi di vendita".
Si tratta, come pare del tutto evidente da una lettura degli atti regolamentari (sicché non si ravvisa la necessità di alcun accertamento) di due esigenze non solo prevedibili, ma addirittura programmate da tempo, in quanto riferibili ad una precisa strategia commerciale posta in essere dalla stessa resistente, che avevano indotto la stessa OI a chiedere l'autorizzazione all'Ispettorato del lavoro fino al mese di ottobre. Appare esatto il rilievo formulato dalla ricorrente, secondo la quale, almeno in linea generale, alle esigenze fisiologiche - che integrano l'esatto contrario della necessità di far fronte ad una improvvisa intensificazione dell'attività o di una non prevista diminuzione di personale - l'azienda deve supplire con il suo normale organico, calcolato anche per far fronte ai normali eventi di ferie, malattie, assenze ed altresì per la prevedibile e ricorrente affluenza di clienti all'inizio del periodo autunnale.
Non a caso la lettera di assunzione riferita al periodo 12 maggio-12 agosto 1995 faceva riferimento non solo ad una "intensificazione dell'attività produttiva" ma anche (pag. 4 della sentenza impugnata) ad "esigenze di presidio". Si trattava, in altre parole, non tanto di far fronte a punte di maggior lavoro, ma - nei mesi estivi - di presidiare i banchi di vendita, in concomitanza della fruizione delle ferie da parte del personale assunto a tempo indeterminato. Sulla illegittimità delle assunzioni a termine per sostituzione di personale assente per ferie (con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 1 comma 2 lettera b), si è espressa più volte la giurisprudenza di questa Corte, con riferimento ad ipotesi non regolate dalla legge n. 56 del 1987: Cass. nn. 5733 del 1980, 634, 4179 e 4967 del 1981, 6216 del 1982, 2561 e 3293 del 1983, 1671 del 1986, 625 e 9658 del 1998). La legge n. 18 del 1978 e la legge n. 56 del 1987 (art. 23) consentono in via eccezionale di assumere a termine quando "si verifichi, in determinati e limitati periodi dell'anno, una necessità di intensificazione dell'attività lavorativa, cui non sia possibile sopperire con il normale organico" e in tutte le ipotesi espressamente previste dai contratti collettivi, ma richiedono, di volta in volta, una specifica autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro che accerti le condizioni ed i singoli periodi, ovvero un accordo sindacale (nella specie, non invocato dalla resistente, che richiama esclusivamente le disposizioni di cui alla legge del 1978) che individui ipotesi ben specifiche di legittimità di apposizione del termine, con la previsione della percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con tali modalità.
Nessuna di queste due ipotesi si è, tuttavia, verificata nel caso di specie, avendo la società resistente disposto la proroga del secondo contratto al di fuori di esigenze contingenti ed imprevedibili, e comunque di esigenze diverse da quelle che legittimarono inizialmente l'apposizione del termine.
Nel controricorso e nella memoria difensiva, la società resistente si è limitata a fare riferimento al protrarsi delle medesime esigenze che avevano reso necessario il ricorso al contratto a termine, rilevando che le cause indicate per la proroga non debbono essere diverse da quelle che hanno determinato l'originario contratto a termine e che in ogni caso la OI non aveva fatto altro che utilizzare l'autorizzazione fornita dall'Ispettorato in due tempi, all'interno dell'arco temporale indicato dallo stesso Ufficio. Tale tesi non può essere accolta, dovendo trovare applicazione - per le ragioni già esposte - le disposizioni generali dettate dalla legge del 1962 in materia di proroga anche nei casi indicati dalla legge n. 18 del 1978. In accoglimento del primo motivo, il ricorso deve essere accolto, con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo esame, tenendo conto del principio di diritto sopra enunciato.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio.
Rimangono assorbiti gli altri due motivi del ricorso principale, nonché il ricorso incidentale, con il quale la società OI censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui la stessa ha disposto, senza motivazione, la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi.
Accoglie il ricorso principale per quanto di ragione, assorbito l'incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Bologna anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2002