Sentenza 4 dicembre 2003
Massime • 1
Il comma terzo-bis dell'art. 51 cod. proc. pen. istituisce per i reati in esso elencati una deroga agli ordinari criteri di determinazione della competenza per territorio, di carattere assoluto, con prevalenza della attribuzione al giudice del capoluogo distrettuale su qualunque altra regola di individuazione della competenza. Ne consegue, in deroga al principio fissato nel comma primo dell'art. 16 cod. proc. pen., che il procedimento concernente un reato compreso nell'elencazione della norma esercita una "vis actractiva" rispetto ai procedimenti connessi che riguardino reati estranei a detta previsione, anche quando questi ultimi siano più gravi del primo. (Fattispecie relativa ad un caso di concorso tra il delitto associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, posto in essere in un determinato distretto, e alcuni più gravi reati di importazione di stupefacenti, realizzati dagli associati e consumati in distretti diversi: la Corte ha ritenuto competente il giudice del capoluogo del distretto comprendente il luogo di costituzione dell'ente associativo).
Commentario • 1
- 1. Art. 51 Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettualehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2003, n. 2850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2850 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 04/12/2003
1. Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 1625
3. Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 038629/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI GN AT;
EJ DF KW;
HI DA;
avverso la sentenza 15/5/02 Corte di Appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del Dott. Galasso Aurelio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso di EJ, per il rigetto del ricorso di GI e per l'annullamento con rinvio in relazione al 2^ motivo per l'HI;
Udito il difensore avv. Massimo Mercurelli, che ha concluso per GI e per HI per l'accoglimento dei ricorsi. Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 23/6/01 il Tribunale di Napoli dichiarava colpevoli, tra gli altri, GI GN AT e EJ DF KW del reato al capo A), escluso l'aggravante del numero degli associati, e il primo anche del reato al capo C), e concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, condannava il primo, ritenuta la continuazione, alla pena di anni 15 di reclusione e lire 70.000.000 di multa, il secondo alla pena di anni 12 di reclusione. Con la medesima sentenza assolveva HI DA dal reato al capo A) per non avere commesso il fatto. L'imputazione al capo A) concerne il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990 (associazione per delinquere finalizzata alla importazione,
detenzione e cessione di eroina e cocaina in Napoli dal 1997 condotta perdurante, nella quale l'GI e l'HI avevano assunto il ruolo rispettivamente di promotore e di organizzatore di viaggi per i corrieri). L'imputazione al capo C) riguarda il concorso nell'importazione trasposto e detenzione illecita di Kg. 3,5 di cocaina commesso in Napoli in data 17/5/98.
Il Tribunale perveniva a tale decisione sulla base di una serie di intercettazioni telefoniche e sugli esiti delle indagini e della attività del G.O.A. Gruppo Operativo Antidroga della Guardia di Finanza di Napoli, riferite al dibattimento dai verbalizzanti. A seguito del gravame dei primi due imputati e del P.M. nei confronti dell'HI DA, la Corte di Appello di Napoli con sentenza in data 15/5/02 dichiarava anche quest'ultimo colpevole del reato al capo A) e con la concessione delle attenuanti generiche lo condannava alla pena di anni 8 mesi 6 di reclusione, confermava nel resto l'impugnata sentenza e ritenuta per l'EJ DF la continuazione con i fatti di cui alla sentenza 8/6/00 della medesima Corte di Appello, divenuta irrevocabile rideterminava per costui la pena complessiva in anni 15 di reclusione, ivi assorbita la pena di anni 8 di reclusione, di cui alla sentenza definitiva.
Nel rispondere alle censure mosse nei motivi di appello, la corte territoriale rigettava preliminarmente le eccezioni di incompetenza territoriale, ritenendo più grave il reato associativo che si era consumato in Napoli per essere in detto territorio avvenute le attività organizzative dell'associazione in epoca precedente agli stessi reati-fine. Condivideva il giudizio di colpevolezza dei primi due imputati per i reati loro ascritti e il ruolo preminente di costoro nell'organizzazione del traffico, ampiamente dimostrato dall'esito delle operazioni che condussero all'arresto dei corrieri e al sequestro di ingenti quantità di droga e dall'accertamento di operazioni di trasferimento monetario. Riteneva infine fondato il gravame del P.M. nei confronti del terzo imputato, la cui responsabilità veniva ritenuta oltre che dalle conversazioni intercettate, dai contatti dell'imputato con l'GI, desumibili dal possesso da parte di quest'ultimo del cellulare del primo. Avverso tale decisione propongono ora ricorso per Cassazione gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendone l'annullamento.
In difesa dell'GI l'avv. Mercurelli deduce con il primo motivo la nullità della sentenza per violazione delle norme sulla competenza territoriale. A differenza del Tribunale, che pur partendo bene, evitando l'errore di attribuire alle norme di cui agli artt. 64-66 c.p. una efficacia assoluta nella individuazione dell'ipotesi più
grave ai fini della risoluzione della questione della competenza del giudice, e ritenendo più grave il reato-fine, era giunto a conclusioni inaccettabili, per aver ignorato l'episodio dell'attraversamento del varco doganale aeroportuale di Roma da parte della corriera Behnke Carin Annette, che radicava la competenza in Roma, la Corte di Appello di Napoli aveva segnato sul punto un netto regresso, ipotizzando come più grave il reato associativo nella sua fase di preparazione e non di consumazione, nonostante la minore gravità rispetto al reato-fine sub C), che si era consumato in Bari, dove era approdato il carico di eroina a bordo della nave Igoumenista.
Con il secondo motivo il vizio motivazionale nella valutazione della responsabilità dell'imputato. La Corte territoriale aveva eluso ogni questione proposta nell'atto di appello, omettendo di pronunciarsi sulle censure in ordine alla genericità della prova, alla identificazione dell'imputato nella persona del AY, in ordine ai rapporti con l'EJ e alla loro qualificazione rispetto all'ipotesi associativa contestata, limitandosi ad una serie di affermazioni tanto generiche, quanto formulate in modo apodittico, rivalutando in chiave accusatorio l'episodio al capo D), dal quale l'imputato era stato assolto. In particolare, ad avviso delle difesa i giudici del gravame avevano ignorato le dichiarazioni del coimputato KE, il quale aveva dichiarato che esistevano due individui a nome IC e negato che l'GI potesse identificarsi in quel IC, da cui aveva ricevuto l'ordine di trasportare in Italia la droga, ed inoltre avevano assunto come premessa principale del sillogismo accusatorio, che il AY, nome col quale si faceva chiamare l'GI, fosse il proprietario dei due esercizi pubblici in Atene, da dove era partita l'iniziativa dei trasporti di cocaina in Italia, senza dar conto delle ragioni di tale conclusione, all'uopo richiamando le ammissioni dell'imputato al Cap. AR, che non potevano essere utilizzate, perché rese da persona indiziata di reato, omettendo di dare risposta ad una specifica censura sul punto, superandola con il richiamo ad altri dati accertati a carico del ricorrente, di cui però non veniva indicato il supporto probatorio.
Con il terzo motivo deduce il vizio motivazionale in relazione alla mancata derubricazione del reato associativo in mera partecipazione. Con il quarto motivo il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della diminuente del rito abbreviato, immotivatamente dissentito dal P.M..
In difesa dell'HI lo stesso avv. Mercurelli deduce con il primo motivo, comune al precedente ricorrente la nullità della sentenza per violazione delle norme sulla competenza territoriale. Con il secondo motivo il vizio motivazionale nella valutazione della responsabilità dell'imputata, avendo la corte omesso di dar conto della sicura riferibilità all'imputato delle conversazioni telefoniche, ritenute rilevanti, nonostante le precise censure sul punto, alle quali non era stata data risposta.
In difesa dell'EJ DF l'avv. Polito Biondi denunzia la nullità delle ordinanze dibattimentali e della sentenza per violazione del diritto di difesa, avendo la corte in maniera illogica e incongrua rigettato l'eccezione della violazione del disposto di cui all'art. 548 n. 2 c.p.p., non essendo stato notificato ad alcuna parte l'avviso di deposito della sentenza di primo grado, nonché la assoluta carenza della motivazione a supporto dell'affermazione della colpevolezza dell'imputato, avendo la corte di merito del tutto omesso di dar conto delle ragioni per cui il NN dovesse essere individuato nella persona dell'imputato, essendo del tutto indimostrata l'ipotesi associativa, ed essendo stato costui condannato alla stessa pena irrogata al coimputato GI, nonostante la durata della condotta criminosa e l'apporto fornito da quest'ultimo fosse diverso e di gran lunga maggiore rispetto a quello riferibile al ricorrente.
Il ricorso di EJ DF è inammissibile, siccome generico e manifestamente infondato.
Quanto al denunciato "error in procedendo", va detto che l'omesso avviso di deposito della sentenza non inficia la validità del giudizio di appello, quando, come nella specie, l'impugnazione sia stata ritualmente proposta e risulti dimostrata attraverso la presentazione dei motivi di appello la piena conoscenza della sentenza (Cass. Sez. 5^ 3349 del 16/3/00 rv. 215586). Quanto alle censure di merito, esse si rivelano non solo generiche, prive del requisito della specificità, ma riproducono sostanzialmente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. Sul punto è stato ritenuto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, qui pienamente condivisa, che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata, non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell'art. 591 co. 1^ lett. c) c.p.p. alla inammissibilità (Cass. 18/9/97
Ahmetovic C.P. 99, 1157).
Anche con riferimento alla denunciata dosimetria della pena, non vi è disparità di trattamento con il coimputato GI, essendo l'apparente parità di pena inflitta ai predetti l'effetto della ritenuta continuazione, riconosciuta all'EJ con i fatti di cui al precedente giudicato del 8/6/00.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua ex art. 616 c.p.p. in favore della cassa delle ammende.
Il ricorso dell'GI non ha fondamento e va pertanto rigettato. Quanto alla questione della competenza territoriale, introdotta con il primo motivo, l'iter logico seguito dai giudici di merito per definire la competenza per territorio non può essere condiviso da questa Corte, così come non può essere condivisa la tesi della competenza territoriale del Tribunale di Roma o di Bari, esposta dalla difesa.
La motivazione adottata dal Tribunale ha finito con l'accreditare la tesi, secondo cui in presenza di più capi di imputazione, indicanti una pluralità di luoghi di consumazione diversi, per i quali più giudici sono ugualmente competenti per materia, si rendeva applicabile l'art. 16 c.p.p., onde, nella ricerca del reato più grave, individuava in quello di trasporto e detenzione di cocaina, contestato al capo B), il primo, che si riteneva consumato in Napoli, dove la droga fu rinvenuta e sequestrata, non essendovi elementi certi ed obiettivi, idonei a comprovare l'inizio della condotta di detenzione in Roma.
Tale decisione, contestata dalla difesa, è stata disattesa dalla corte territoriale, che, pur pervenendo allo stesso risultato, ha preso in considerazione il reato associativo al capo A), senza però far comprendere quale criterio abbia seguito, se quello della gravità o quello cronologico della pari gravità.
Ritiene questa Corte che il punto focale della questione non sia stato individuato ne' in primo, ne' in secondo grado. Nè il difensore, ne' il giudice di merito si sono posti il quesito della compatibilità fra le regole della connessione, sancite in generale dagli artt. 12 e ss. e la regola di competenza fissata dal legislatore con la norma istitutiva della Procura Nazionale Antimafia e delle sue articolazioni in sede distrettuale (le D.D.A.). Con specifico riferimento ad alcune fattispecie criminose, fra cui è annoverata l'associazione per delinquere ex art. 74 D.P.R. 309/90, l'art. 51 co. 3/bis c.p.p., attribuisce competenza all'ufficio del P.M. presso il Tribunale del capoluogo del distretto, nel cui ambito ha sede il giudice competente.
Risulta quindi di immediata comprensione che la norma, per effetto dell'istituzione del P.M. presso la Direzione Distrettuale Antimafia, introduce una deroga alla competenza per territorio all'interno del distretto in favore del Tribunale del capoluogo del distretto stesso. Ma la portata applicativa del principio ad essa sotteso è ben più ampia: limitatamente ai reati in essa contemplati, la norma prevede in sostanza una deroga assoluta ed esclusiva alle regole sulla competenza per territorio, anche fuori degli ambiti distrettuali, e stabilisce una "vis actractiva" di essi nei confronti dei reati connessi, che esulino da quella previsione normativa, anche se si palesino di maggiore gravità. La Corte di Cassazione si è già occupata di tale problematica, spiegando quali siano le conseguenze dell'introduzione nel sistema normativo dell'art. 51 co. 3/bis: a) per i reati in esso previsti nell'ambito del distretto v'è deroga ad ogni altro criterio di competenza in favore dell'ufficio del P.M. presso il Tribunale del capoluogo;
b) per la distribuzione della competenza del territorio delle Procure dei diversi capoluoghi (D.D.A.) deve aversi riguardo alle regole poste dagli artt. 8 e segg. c.p.p.; c) analogo principio deve valere per i casi di connessione di procedimenti relativi ai reati di cui al cit. art. 51, avuto riguardo agli artt. 12 e segg., e in particolare all'art. 16; d) la regola posta dal cit. art. 12 si estende anche alla competenza per territorio determinata dalla connessione, con i procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 51, di altri procedimenti relativi ad ogni altra specie di reato, consumato o tentato, sia all'esterno sia all'interno del distretto, in cui ha sede l'ufficio del P.M. del capoluogo;
e) lo stesso art. 51 stabilisce la competenza funzionale dell'ufficio del P.M. (D.D.A.) del capoluogo del distretto e dei tribunali compresi nello stesso distretto, nel senso che in caso di connessione di procedimenti prevale sempre la competenza del P.M. e dei giudici di cui al cit. art. 51, anche in deroga al dettato dell'art. 16 co. 1^ c.p.p. (Cass. n. 1940 del 25/5/93 rv. 194452). L'applicazione di tali principi al caso di specie comporta alcune conseguenze logiche. In primo luogo, è opportuno abbandonare qualsiasi oziosa discussione su quale sia il reato più grave e precedentemente commesso, dovendosi unicamente porre l'attenzione al luogo del commesso reato associativo, che da solo incardina la competenza funzionale della D.D.A.. In secondo luogo assume rilievo il fatto che registrandosi una deroga assoluta all'art. 16, il giudice naturale deve essere individuato in base al criterio principale dell'art. 8 e se tale criterio si riveli inapplicabile, in base ai criteri sussidiari previsti dall'art.
9. L'obiezione secondo cui non sarebbe possibile applicare quei criteri sussidiari, essendo essi applicabili solo per il reato singolo si rivela priva di pregio, se rapportata al dettato dell'art. 51 co. 3^/bis, il quale impone di determinare la competenza territoriale proprio in base al luogo in cui fu commesso il reato associativo.
Se ne deve pertanto concludere che poiché l'organizzazione de qua aveva il proprio centro in Napoli, e in questa città avvenivano le attività di reclutamento dei corrieri, si perfezionavano i contatti tra cedente o corriere, trasportatore e consegnatario della droga, nonché si registravano le c.d. operazioni di monej transfer, ossia il trasferimento dei pagamenti in altre zone, ed infine avvenivano gran parte delle c.d. consegne controllate, ben si ritiene consumato il reato associativo in Napoli e radicata la competenza territoriale del Tribunale di Napoli.
Quanto al secondo e al terzo motivo, non è inutile ricordare che il compito del giudice di legittimità, in tema di sindacato del vizio motivazionale, non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando una esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle loro argomentazioni.
Nella fattispecie la sentenza di secondo grado, che va letta ed integrata con quella di primo grado, si sofferma per quanto basta sulla sussistenza dei reati ascritti all'imputato, indicando gli elementi e le fonti di prova a sostegno del collegamento GI-EJ nell'attività di reclutamento dei corrieri internazionali, individuate: a) nel rinvenimento del nominativo dell'GI GN AT su di un monej-transfert sequestrato all'EJ unitamente alla sua utenza telefonica, b) nell'operazione di consegna controllata di oltre kg. 3 di cocaina, effettuata nel Maggio 1998 dal coimputato FR AN, durante la quale quest'ultimo entra in contatto con tale AT di Atene, e con il suo referente IP EN, sulla cui persona venne ritrovato l'utenza telefonica greca del AT, nonché l'utenza di un ristorante di Atene "African Resthouse" c) nel ritrovamento in sede di perquisizione personale dell'imputato di due biglietti pubblicitari dei locali di Atene "African Resthouse" e il caffè "L'Afrique" e dell'utenza telefonica dell'EJ, d) nel contenuto delle innumerevoli conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza in uso all'imputato, in cui si fa menzione di "mercè", di "carico", di "roba", di "corrieri", di "compensi", con chiaro riferimento a traffici di stupefacenti.
Alla stregua di tali risultanze, i giudici del merito, facendo corretto uso dei criteri di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p., sono pervenuti al convincimento dell'esistenza dell'associazione criminosa ex art. 74 D.P.R. 309/90, diretta ed organizzata dagli imputati EJ e GI, che perseguiva lo scopo di importare in Italia ingenti quantità di stupefacenti (nella specie cocaina), mediante prenotazioni aeree ed alberghiere, e trasferimenti di danaro (c.d. monej transfert) in favore di corrieri, reclutati di volta in volta per il trasporto in Italia e all'estero della droga, e si caratterizzava per la reiterazione della condotta criminosa e per la sistematica attività di supporto logistico ai vari corrieri. Analogamente i giudici del merito sono pervenuti al convincimento della colpevolezza dell'imputato in relazione alla vicenda della consegna controllata, contestata al capo c) della rubrica, escludendo ogni valenza probatoria alle dichiarazioni del FR in ordine all'esistenza di due diversi AT, organizzatori in Atene di trasporti di droga in Italia e in Turchia e al negato riconoscimento dell'imputato in alcuno dei suddetti, con un passaggio argomentativo, immune da vizi logici e giuridici, che fa leva non solo sul ritrovamento dei biglietti pubblicitari dei due locali di Atene, rinvenuti in possesso dell'GI all'atto del suo arresto, ma anche sulle deposizioni dei testi IE, AR e IN, che, pur confermando l'esistenza di due personaggi a nome AT, emersa in una riunione info-investigativa con varie polizie europee, hanno precisato che l'utenza telefonica contattata dal FR per chiamare in Grecia il suo committente "AT" era già nota agli investigatori, in quanto emersa in altre operazioni antidroga e ricollegabile a tale "AY", nome col quale si faceva chiamare l'GI GN AT. Consegue a questo punto la irrilevanza del contributo, che alla formazione del giudizio di colpevolezza poteva derivare dalle inutilizzabili ammissioni rese dall'imputato al Cap. AR di essere lui il gestore dell'African Resthouse. Sul quarto motivo vi è già adeguata risposta da parte di entrambi i giudici del merito, che correttamente hanno respinto la richiesta di applicazione della diminuente del rito abbreviato, non essendo sussistente all'udienza preliminare davanti al G.I.P., avvenuta in epoca antecedente alla riforma di cui alla legge 16/12/ n.479, il requisito della definibilità del processo allo stato degli atti, per l'ulteriore apporto probatorio fornito dalle deposizioni dibattimentali dell'autorità inquirente.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in solido con il coimputato EJ. Fondato è invece il ricorso dell'HI DA.
Nel fondare il giudizio di colpevolezza dell'imputato sull'unica fonte di prova costituita dalle intercettazioni telefoniche, la corte napoletana avrebbe dovuto, prima ancora affrontare la questione, posta in evidenza dal Tribunale, della riferibilità delle utenze telefoniche, sottoposte ad intercettazioni al predetto imputato, nonostante la intestazione delle stesse a persone diverse, e offrire una giustificazione, più pregnante di quella dell'autorità inquirente, della attribuibilità al medesimo dell'unica utenza, priva di intestatario.
Viceversa la corte di merito ha in verità eluso tale obbligo motivazionale, riportandosi acriticamente alle non decisive censure del P.M. appellante, limitandosi ad affermare che l'imputato, detto NN, teneva i contatti con l'GI, detto AY, palesati dalle intercettazioni specificamente menzionate", e ad aggiungere più avanti che "l'GI risultava in possesso dell'utenza dell'HI, da lui annotata". Con tale ultima argomentazione il giudice a quo ha dimostrato anche di trascurare che sul punto il tribunale aveva escluso che il solo possesso del nominativo dell'imputato da parte dell'GI potesse costituire indizio sufficiente per supportare il giudizio di colpevolezza anche a carico del predetto, siccome privo dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza ex art. 192 co. 3^ c.p.p.. Si esigeva pertanto da parte del giudice del gravame un quid pluris che desse certezza alla riferibilità all'imputato delle utenze intercettate, e nel contempo consistenza al ritrovamento del nominativo di costui nell'agenda dell'GI. Corretta si appalesa pertanto, in assenza di altre fonti di prova, la conclusione cui era pervenuto il giudice di prime cure in ordine alla posizione dell'HI, con la conseguenza che la sentenza impugnata sul punto va annullata senza rinvio, perché l'imputato non ha commesso il fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di HI DA per non avere commesso il fatto. Rigetta il ricorso di GI GN AT;
dichiara inammissibile il ricorso di EJ DF KW, condanna i predetti ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e l'EJ al versamento della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004