Sentenza 18 maggio 2005
Massime • 1
L'art. 51, comma terzo bis cod. proc. pen. prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva alle regole sulla competenza per territorio, anche fuori dagli ambiti distrettuali, e stabilisce una "vis actractiva" di essi nei confronti dei reati connessi, che esulino dalla previsione normativa, anche se si palesino di maggiore gravità, di talché la competenza della Procura distrettuale, legittimamente radicata in relazione ad un delitto previsto dall'art. 51 comma terzo bis, si estende a tutti i reati connessi e agli imputati giudicati nello stesso procedimento.
Commentario • 1
- 1. Art. 51 Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettualehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/05/2005, n. 21354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21354 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 18/05/2005
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 2082
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 001933/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIB. GIP L'AQUILA - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) GIP TR. ROMA;
ORDINANZA del 15/01/2005 GIP TRIBUNALE di L'AQUILA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FEBBRARO G., che ha chiesto dichiararsi la competenza del GIP del Tribunale di Roma. OSSERVA
Con ordinanza del 3.11.2004, il GIP del Tribunale di Roma dichiarava la propria incompetenza per territorio nel procedimento penale a carico di Daiu Lulzim, cui erano stati contestati vari episodi di importazione e di cessione di sostanze stupefacenti, nonché il delitto associativo ex art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, rilevando che la cognizione del procedimento apparteneva al GIP del Tribunale di Pescara in relazione al luogo di commissione del delitto più grave (artt. 73 e 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990). Con ordinanza del 15.1.2005, il GIP del Tribunale dell'Aquila, al quale il P.M. distrettuale aveva richiesto l'emissione di misura cautelare personale nei confronti dell'indagato, disponeva la custodia in carcere a norma dell'art. 27 c.p.p. e, con separato provvedimento di pari data, rilevava conflitto negativo di competenza, osservando che per il delitto associativo di cui al capo F), commesso in Roma, era operante la speciale competenza prevista dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., che attraeva quella relativa agli altri reati, anche se più gravi e se commessi in altri distretti. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto stabilendo che nella situazione dedotta in giudizio la competenza appartiene al GIP del Tribunale di Roma.
Nella giurisprudenza di questa Corte è stato stabilito che l'art. 51, 3 comma bis, c.p.p. prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva alle regole sulla competenza per territorio, anche fuori dagli ambiti distrettuali, e stabilisce una "vis actrativa", di essi nei confronti dei reati connessi, che esulino dalla previsione normativa, anche se si palesino di maggior gravità (Cass., Sez. 6^, 30 settembre 2003, Arone;
Sez. 1^, 12 giugno 1997, Fragnoli), di talché la competenza della procura distrettuale, legittimamente radicata in relazione ad un delitto previsto dall'art. 51, 3 comma bis, c.p.p., si estende a tutti i reati connessi e agli imputati giudicati nello stesso procedimento (Cass., Sez. 6^, 30 ottobre 2003, Taccone). In applicazione dei principi appena enunciati deve dichiararsi la competenza del GIP del Tribunale di Roma, al quale appartiene la cognizione del delitto associativo ex art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, che determina la concentrazione dinanzi a detto giudice di tutti i reati connessi, anche in deroga alle regole stabilite dall'art. 16 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara la competenza del GIP del Tribunale di Roma, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2005