Sentenza 1 marzo 2006
Massime • 1
In tema di competenza territoriale, l'art. 51, comma terzo bis cod. proc. pen. prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva degli ordinari criteri determinativi della competenza, e tale norma esercita una "vis actractiva" nei confronti dei delitti connessi, anche quando risultino di maggiore gravità. Ne consegue che la competenza della procura distrettuale, legittimamente radicata in relazione ad un delitto previsto dall'art. 51, comma terzo bis cod. proc. pen., si estende a tutti i reati connessi ed agli imputati dello stesso procedimento.
Commentario • 1
- 1. Art. 51 Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettualehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2006, n. 12141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12141 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI LO - Presidente - del 01/03/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI NI - Consigliere - N. 815
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 046288/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GUP TRIBUNALE TORINO - CONFLITTO -;
nei confronti di:
2) GUP TRIBUNALE PALERMO;
ORDINANZA del 29/11/2005 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'Ambrosio Vito, che ha chiesto che sia dichiarata la competenza del GUP del Tribunale di Palermo;
udito il difensore avv. FERNANDEZ per AS, che ha chiesto che sia dichiarata la competenza del GUP del Tribunale di Palermo. RITENUTO IN FATTO
Il 30 marzo 2005 il GUP del Tribunale di Palermo, chiamato a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero nei confronti di Lo GR NI ed altri, imputati in ordine ai delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74, 73 e 80, commessi in Palermo ed altri luoghi del territorio nazionale, nonché in Olanda, Spagna ed altri luoghi esteri dal 2001 fino al novembre 2003, dichiarava la propria incompetenza territoriale in relazione ai reati contestati a Lo GR NI, LI NI, LI LO, AM LE, RA NI, RD NI, SS AN LO, RA ED, AS CA, RA AN, AR AN limitatamente ai capi a), b), c), d), g), h), i) delle incolpazioni e ordinava la trasmissione degli atti alla DDA di OR. Dichiarava, inoltre, l'incompetenza per territorio in ordine ai reati contestati a IA NO, CA IN, CA NO, IO FR, SA IO, RP CA, LA ZO, CA ZO in relazione ai capi l), m), n), o), p), q), r) della rubrica e ordinava la trasmissione degli atti alla DDA di Genova.
Disponeva, infine, lo stralcio delle posizioni di PP EA, CA IN, OM IU, UC NT, RP IN, Di AR SI, Lo GR TR in ordine ai reati loro rispettivamente contestati ai capi s), t), u), v), w), z), e), f) e la prosecuzione del processo con riguardo alle stesse dinanzi al GUP del Tribunale di Palermo.
A fondamento della pronunzia di incompetenza in favore dell'A.G. di OR (così del resto per quella in favore dell'A.G. genovese) è posta la ritenuta sussistenza della connessione, ai sensi dell'art. 12 c.p.p., tra i fatti contestati agli imputati e l'applicabilità
dei criteri stabiliti dall'art. 16 c.p.p.. Ad avviso del GUP di Palermo, il reato più grave fra quelli contestati a agli undici imputati cui si riferisce il presente conflitto è quello di cui al capo b) (D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80), consumato nel momento in cui lo stupefacente ha varcato la linea di confine in HI (OR). Il reato più grave così individuato attrae, ex art. 16 c.p.p., la competenza in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Analogamente il GUP del Tribunale di Palermo aveva individuato la competenza dell'A.G. di Genova, per gli altri otto imputati, ritenendo che il reato più grave fosse quello di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, consumato al momento del trasporto dello stupefacente, iniziato in territorio di Genova.
In data 13/04/2005 il GIP del Tribunale di OR emetteva la misura cautelare ex art. 27 c.p.p.. Il 29 novembre 2005 il GUP del Tribunale di OR, investito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla locale Procura, sollevava conflitto negativo di competenza nei confronti del GUP del Tribunale di Palermo e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto.
Le motivazioni poste a base del conflitto sono le seguenti: a) il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 contestato agli imputati è ricompreso fra quelli elencati nell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, rientranti nella competenza della DDA che prevede una deroga assoluta ed esclusiva alle regole sulla competenza per territorio, anche al di fuori dell'ambito distrettuale, e stabilisce una vis actractiva di essi rispetto ai reati connessi, che esulino da quella previsione normativa, anche se essi si palesino di maggiore gravità;
b) in ogni caso, anche non accedendo ai criteri interpretativi illustrati sub a), e ritenendo applicabile il disposto di cui all'art. 16 c.p.p., il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 (capo b), ritenuto dal GUP di Palermo più grave, è stato commesso in territorio di Palermo, essendo lì avvenuti i contatti tra venditore ed acquirente, prodromici rispetto alle fasi dell'importazione, consegna, trasporto della droga, secondo quanto si evince dal contenuto delle intercettazioni telefoniche. Il 28.12.2005 il GUP del Tribunale di Palermo inviava, ai sensi dell'art. 31 c.p.p., osservazioni scritte in cui osservava che: a) gli accordi tra gli associati, residenti in diverse parti d'Italia e all'estero, avvenivano per via telematica e informatica, con conseguente difficoltà dell'esatta individuazione del luogo in cui è stato raggiunto l'accordo criminoso;
b) dagli atti risulta che le condotte organizzative sono state poste in essere in diverse parti del territorio nazionale ed anche all'estero con la conseguenza che deve applicarsi il principio generale per il quale la competenza si radica nel luogo in cui è avvenuta la prima rilevante manifestazione dell'associazione che, nel caso di specie, è il territorio di competenza del Giudice torinese.
Il 10.11.2005 i difensori di AS CA depositavano presso l'ufficio del GUP di OR un atto qualificato come "atto di denuncia di conflitto di competenza ex art. 30 c.p.p., comma 2", rilevando che, alla luce della sentenza pronunziata dalla prima sezione penale di questa Corte, risolutiva del conflitto insorto tra l'A.G. di Palermo e quella di Genova, il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80 è da ritenersi consumato in territorio di Palermo, così
come del resto in questo stesso territorio si era costituita l'associazione a delinquere finalizzata a traffici di sostanze stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) e che, quindi, la competenza a conoscere del processo appartiene all'AG palermitana. Per completezza è da osservare che con ordinanza del 18.5.2005 il GIP del Tribunale di Genova, in relazione allo stralcio del procedimento palermitano lì trasmesso per competenza, sollevava conflitto negativo di competenza, rimettendo gli atti alla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 3074/2005 della Prima Sezione penale, in data 23 settembre 2005, dichiarava la competenza del GIP del Tribunale di Palermo.
OSSERVA IN DIRITTO
1. Il conflitto sussiste, in quanto, a seguito della pronunzia di incompetenza territoriale da parte del GIP del Tribunale di Palermo e dell'ordinanza ex art. 30 c.p.p. con la quale l'A.G. di OR ha declinato la propria competenza a conoscere del procedimento, si è verificata una situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte.
Tale conflitto deve essere risolto nel senso indicato dal Giudice che l'ha rilevato.
2. Ad una sommaria valutazione delle contestazioni, quale consentita in questa sede, appare corretto il preliminare rilievo del GUP del Tribunale di OR, secondo cui l'associazione a delinquere finalizzata a traffici di sostanze stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) deve ritenersi costituita ed operante in Palermo.
L'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri determinativi della competenza, onde il sistema generale, di cui viene a far parte, va ad essa adattato, tenendo conto della sua preminenza (Sez. 5^, 25 maggio 1993, n. 1940, ric. Anastasio, ric. Anastasio, rv. 194452).
La norma in questione stabilisce una vis actractiva dei reati da essa tassativamente elencati nei confronti dei delitti connessi, che esulino dalla previsione normativa, anche se si palesino di maggiore gravità.
Ne consegue che la competenza della Procura distrettuale, legittimamente radicata in relazione ad un delitto previsto dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, si estende a tutti i reati connessi e agli imputati giudicati nello stesso procedimento (Sez. 1^, 18 maggio 2005, n. 21354, confl., comp. in proc. Pen. Daiu, rv. 231805; Sez. 1^, 5 ottobre 2005, n. 3256, confl. Comp. in proc. Pen. D'Amaro Cosimo;
Sez. 6^, 30 settembre 2003, n. 4345, ricv. Arone ed altri, rv. 228675; Sez. 6^, 4 dicembre 2003, n. 2850, ric. Odigie Ogneide, rv. 229767).
Di conseguenza, in caso di connessione tra il delitto di associazione per delinquere finalizzata a traffici di sostanze stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, nelle ipotesi della promozione, costituzione, direzione, organizzazione, finanziamento, e il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 2, del medesimo testo unico, consumato in distretti diversi, è competente il Giudice del capoluogo del distretto comprendente la località di costituzione dell'organismo associativo.
Tale conclusione appare coerente con la natura del criterio determinativo - rigorosamente limitato alla fase delle indagini preliminari - della competenza funzionale distrettuale e con la ratio cui è ispirato, rappresentata dall'esigenza di concentrare l'attività investigativa in relazione a delitti di particolare complessità presso un ufficio specializzato del pubblico ministero, idoneo, anche per la sua collocazione territoriale, a ricostruire efficacemente e in modo organico e completo le articolate dinamiche di criminalità organizzata operanti nell'ambito distrettuale. Lo spostamento della competenza territoriale secondo criteri estranei a quelli che la giustificano si porrebbe al di fuori del sistema. Alla stregua di tali considerazioni e degli elementi emergenti dagli atti va, perciò, dichiarata la competenza del GUP del Tribunale di Palermo, avuto riguardo alla circostanza che il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, risulta commesso in quel territorio, così come del resto il delitto di cui al capo, secondo quanto già evidenziato nella sentenza n. 3074/2005 pronunziata il 23 settembre 2005 dalla prima Sezione penale di questa Corte.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del GUP del Tribunale di Palermo, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 marzo 2006. Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2006