Articolo 282 del Codice di procedura penale
Articolo 266Articolo 281
Versione
24 ottobre 1989
Art. 282. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria.
2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attivita' lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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