Sentenza 21 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2003, n. 2648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2648 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POROLO0 2 648 03 LA CORTE SU Oggetto a Riou revocatoria SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6416/99Dott. Ang GIULIANO - Presidente elo Dott. Antonio LIMONGELLI Cron. 6108 Rel. Consigliere Rep. 756 Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Ud. 22/10/02 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere CALABRESE Consigliere Dott. Donato ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: BR IO, MA IN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SARDEGNA 50, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI DESIDERI, che li difende, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
BANCA ROMA SPA GRUPPO CASSA DI RISPARMIO DI ROMA, con sede in Roma, in persona dei suoi legali rappresentanti Dr. Pierluigi Dosi e Dr. Luigi Lo Jacono, elettivamente" 2002 domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio ato LUIGI JANARI, che la difende, 1888 dell'avvoc giusta 1 delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 3380/98 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione II Civile, emessa il 02/07/98 e depositata il 17/11/98 (R.G. 4018/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/02 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Giovanni DESIDERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 19.9.1995 la Banca di Roma, pre- messo di avere ottenuto nei confronti di RA Da- rio, quale fideiussore per la E.T. srl, ingiunzione di pagamento della somma di L. 257.000.000, esposedif ve re appreso che il RA, dopo la costituzione in mora della debitrice principale e la revoca degli affi- damenti effettuati in favore di quest'ultima, aveva CO- stituito in fondo patrimoniale familiare numerosi suoi cespiti immobiliari. Lo convenne, quindi, unitamente a sua moglie NE IN, dinanzi al Tribunale di Roma per sentir dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., la inefficacia nei propri confronti dell'atto 2 di disposizione. I convenuti contestarono il fondamento della domanda, che fu accolta dal Tribunale con senten- za del 18.11.1997. Su appello del RA e della NE la Corte di Roma, con sentenza del 17.11.1998, ha confermato la decisione del Tribunale, osservando che le acquisizioni processuali consentivano di affermare sia la sussistenza del pregiudizio arreca- to alla banca dall'atto di disposizione del RA, sia la consapevolezza di tale pregiudizio da parte del disponente. Ricorrono il RA e la NE con due motivi, illustrati anche da memoria. Resiste la Banca di Roma con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi della impugnazione, che essendo vanno congiuntamente esaminati, i ricorrenticonnessi denunziano violazione degli artt. 2697, 2740, 2901 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., nonché vizi motiva- zionali. Sostengono che nessun pregiudizio le ragioni creditorie della banca avrebbero subito e che, di con- seguenza, anche l'estremo del "consilium fraudis" da parte del RA avrebbe dovuto implicitamente escludersi, perché a fronte del modesto valore dei beni costituiti in fondo patrimoniale il RA era ri- masto titolare di cospicui cespiti, rappresentati da quote di partecipazione alla srl E.T., debitrice prin- 3 cipale, ed alla srl Sea Broker, anch'essa fideiubente nei confronti della banca e proprietaria di un comples- SC immobiliare di ingente valore. Lamentano, quindi, che la Corte di merito, trascurando di considerare la complessiva situazione patrimoniale del RA, ab- bia ritenuto sussistente l'estremo dell' "eventus dam- ni", dedotto dalla banca a giustificazione della pro- mossa azione revocatoria. La doglianza non ha fondamen- to. La Corte territoriale ha osservato che le ragioni creditorie della banca erano state pregiudicate dall'atto di disposizione del RA sia perché es- SO aveva comunque ridotto la garanzia patrimoniale ge- nerica offerta dal fideiussore ai sensi dell'art. 2740 cod.civ., sia perché la partecipazione del RA alla srl E.T. non dava sufficiente affidamento di sol- vibilità, attesa l'insolvenza di questa società, sia, infine, perché il valore del complesso immobiliare di cui era proprietaria la srl Sea Broker, nella quale la partecipazione del RA era pari al 50%, non rag- giungeva una consistenza tale da assicurare il pieno soddisfacimento del credito della banca, tenuto conto del prezzo di L. 400.000.000 per il quale alcuni anni addietro il complesso era stato acquistato e della cir- costanza che la Sea Broker era stata assoggettata ad espropriazione forzata immobiliare da parte 4 dell'Istituto Nazionale Credito Edilizio. A questa mo- tivazione, che è rispettosa dei principi che regolano l'azione pauliana ed è, inoltre, adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, i ricorrenti oppongono proprie valutazioni delle acquisizioni processuali che non pos- sono trovare ingresso nel giudizio di legittimità sol- tanto perché diverse da quelle assunte a fondamento della sentenza impugnata. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, nonché alla rifusione degli onorari, che stimasi di liquidare in € 2.200,00.
P.Q.M.
La corte di Cassazione rigetta il ricorso e condan- na i ricorrenti in solido al pagamento delle spese pro- cessuali, liquidate in € 68,00. ' oltre agli onora- ri, liquidati in € 2.200,00. Roma, 22.10.2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Арлянки M a n o c e r e B a IL CANCELLIERE C1 t t a DEPOSITATO IN CANCELLERIA i s t Oggi 21 FEB/2003 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista C