Sentenza 24 febbraio 2009
Massime • 1
Ai fini dell'ammissibilità dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti, l'abitacolo di una autovettura non può essere considerato luogo di privata dimora.
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- 2. Intercettazione, corpo del reato, utilizzabilità, diverso processo penaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 settembre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/02/2009, n. 13979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13979 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 24/02/2009
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO SC M.S. - Consigliere - N. 766
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 040843/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AB BR N. IL 01/04/1941;
avverso ORDINANZA del 01/09/2008 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Bua F. che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Furfaro che ha chiesto l'accoglimento del ricorso anche in sostituzione dell'avv. Dieni.
RITENUTO IN FATTO
1. L'1 settembre 2008 il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame proposta da BR AB e, per l'effetto, confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti il 20 giugno 2008 dal gip del locale Tribunale in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis c.p.. Il Tribunale, dopo avere respinto le eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni per assoluta genericità delle doglianze difensive sul punto, riteneva che gravi indizi di colpevolezza nei confronti di AB fossero costituiti dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali (queste ultime disposte sulle auto in uso a BA OM, ER US e LE, CO UR) ritualmente disposte, suffragato dai servizi di osservazione e pedinamento e dagli esiti del servizio monitoraggio gps dei movimenti delle auto.
Le intercettazioni evidenziavano l'operatività della cosca AB- Bruzzaniti-Palamara, costituente un'articolazione territoriale della 'ndrangheta unitamente ad altre (tra cui le cosche IA e DA, confederate tramite un proprio organismo di raccordo denominato "base"), dedita al controllo delle attività economiche nel versane ionico del territorio reggino, attraverso il condizionamento degli appalti e degli esiti delle consultazioni elettorali sia direttamente attraverso i propri accoliti che mediante società controllate. In tale prospettiva il provvedimento impugnato richiamava, tra gli altri: a) il colloquio intercorso il 2 dicembre 2006 settembre 2007 tra LE, US ER, LO e AN DA, relativa, tra l'altro, alla spartizione dei lavori appaltati nella zona e agli equilibri interni alle cosche, tra le quali godeva di particolare prestigio quella capeggiata da BR AB, assai ricercata per alleanze strategiche;
b) conversazione del 17 gennaio 2007 data in cui AB si spostava da CO verso Bova Marina per incontrarsi con AN DA e successivamente veniva riaccompagnato a casa da LE ER e IO SC, particolarmente deferenti nei suoi confronti;
c) conversazione del 18 gennaio 2007 intercorsa tra DA AN e LE ER, in cui veniva commentata negativamente la condotta di RD LA, nipote di DA, che aveva picchiato il nipote di AB;
d) colloqui intercettati il 20 gennaio 2007 tra BA OM, LE ER e SC IO, il 9 febbraio 2007 tra LE ER, LO DA e SC IO, l'11 febbraio 2007 tra US ER e la moglie, il 13 e il 14 febbraio 2007 tra LO DA e LE ER, tutti aventi ad oggetto i summit con AB tenutisi il 20 gennaio 2007 e l'11 febbraio 2007; e) conversazioni dell'1 e 5 aprile 2007 tra OM BA e EO RI in merito all'assoluto prestigio di AB nel sodalizio;
f) dialoghi intercorsi il 20 e il 31 dicembre 2007 tra OM e la moglie in ordine alle logiche di spartizione in territorio di Bova Marina e al ruolo dirigenziale di AB in conseguenza della latitanza del nipote Santo;
g) conversazioni intercettate il 15 luglio 2006 tra UR CO e US ER in merito all'organismo (base) deputato, per le cosche federate IA e DA, a suddividere gli appalti dei lavori fra le varie imprese.
Il Tribunale riteneva sussistenti le esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274 c.p.p., lett. b) e c), tenuto conto della gravità del delitto, dell'ampiezza e vitalità del sodalizio, della compattezza del gruppo, dei numerosi appoggi logistici idonei a favorire la latitanza dell'indagato, dei precedenti penali di AB, già condannato per art. 416 bis e omicidio, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno per la durata di quattro anni.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite i difensori di fiducia, AB, il quale deduce: a) inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali per assoluta mancanza di motivazione dei decreti autorizzativi e di proroga in relazione altresì al requisito della insufficienza o inidoneità degli impianti installati presso l'ufficio di Procura, oltre a quello delle eccezionali ragioni d'urgenza, del luogo di svolgimento delle registrazioni alla luce della sentenza delle Sez. Un. 26 giugno 2008, Carli in tema di remotizzazione delle intercettazioni, nonché per contrasto con gli artt. 2 e 14 Cost., costituendo l'auto un luogo di privata dimora (richiamo Sez. Un. 28 marzo 2006, Prisco, non pertinente); b) violazione dell'art. 273 c.p.p. per assenza del quadro di gravità indiziaria, tenuto conto del significato non univoco delle conversazioni captate, della mancanza di correlazione logico-fattuale tra i dialoghi intercettati e gli spostamenti di AB, e dell'omessa specificazione di condotte ascrivibili all'indagato e costituenti espressione di una concreta e fattiva partecipazione al sodalizio di stampo mafioso;
c) violazione dell'art. 275 e vizio di motivazione con riguardo all'adeguatezza e proporzionalità della misura prescelta. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Con riferimento alla prima censura il Collegio osserva che è ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio della cd. "autosufficienza del ricorso", elaborato in primo luogo dalle Sezioni civili. Queste ultime, sulla base della formulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, hanno osservato che il ricorso per Cassazione deve ritenersi ammissibile in generale, in relazione al principio dell'autosufficienza che lo connota, quando da esso, pur mancando l'esposizione dei motivi del gravame che era stato proposto contro la decisione del giudice di primo grado, non risulti impedito di avere adeguata contezza, senza necessità di utilizzare atti diversi dal ricorso, della materia che era stata devoluta al giudice di appello e delle ragioni che i ricorrenti avevano inteso far valere in quella sede, essendo esse univocamente desumibili sia da quanto nel ricorso stesso viene riferito circa il contenuto della sentenza impugnata sia dalle critiche che ad essa vengono rivolte (cfr. da ultimo, Cass. Civ., Sez. 2^, 2 dicembre 2005, n. 26234, Tringali c/ Fernandez, rv. 585217).
Il Collegio, alla luce dei principi e delle finalità
complessivamente sottesi al giudizio di legittimità, ritiene che la teoria dell'autosufficienza del ricorso elaborata in sede civile debba essere recepita e applicata anche in sede penale con la conseguenza che, quando la doglianza abbia riguardo a specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati (ovviamente nei limiti di quanto era stato già dedotto in precedenza), posto che anche in sede penale - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso come sopra formulato e richiamato - deve ritenersi precluso a questa Corte l'esame diretto degli atti del processo, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Cass., Sez. 1^, 18 marzo 2008, n. 16706, rv. 240123). In applicazione di questi principi il Collegio ritiene che, nel caso in esame, le censure di inutilizzabilità per assoluta mancanza di motivazione in ordine ai presupposti legittimanti l'emissione dei decreti autorizzativi e di proroga e lo svolgimento delle operazione mediante l'utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione della Procura della Repubblica siano state formulate in modo assolutamente generico e, in quanto tali, non meritino accoglimento. Il ricorrente, infatti, si è limitato a formulare le doglianze senza, peraltro, specificare i provvedimenti cui le stesse si riferivano e il concreto contenuto di ciascuno di essi asseritamente contrastante con il disposto di cui all'art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., comma 3. Per quanto concerne la censura, anch'essa genericamente dedotta, riguardante l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali disposte all'interno di un'autovettura in assenza dei presupposti legittimanti ai sensi dell'art. 266 c.p.p., comma 2, trattandosi di un luogo di privata dimora, il Collegio osserva che per tale deve intendersi quello adibito all'esercizio di attività che ognuno ha il diritto di svolgere liberamente e legittimamente senza turbativa da parte di estranei e che assolve attualmente e concretamente la funzione di proteggere la vita privata di coloro che lo posseggono, i quali sono titolari dello ius excludendi alios al fine di tutelare il diritto alla riservatezza di ciascun soggetto nelle sue personali modalità esistenziali (art. 14 Cost.). Alla stregua di tali principi è di intuitiva evidenza che l'abitacolo di un autovettura non può essere considerato luogo di privata dimora, essendo inidoneo, per la sua stessa struttura, conformazione e destinazione, a consentire ad una persona di risiedervi stabilmente per un apprezzabile lasso di tempo (Cass., 6 maggio 2008, n. 32581, rv. 241229; Cass., Sez. 1^, 1 dicembre 2005, n. 47180, rv. 233991; Cass. Sez. 1^, 27 gennaio 2005, n. 2613 del 27/01/2005, rv. 230.5 33). Da ultimo, relativamente alla questione della cd. "remotizzazione" dell'ascolto, anch'essa prospettata in modo aspecifico, occorre osservare che, secondo il recente insegnamento delle Sezioni Unite (Cas., Sez. Un. 26 giugno 2008, n. 36359, rv. 240395) condiviso dal Collegio, condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione - consistente, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata - si svolga mediante l'utilizzo degli impianti in dotazione della Procura della Repubblica (salvo le deroghe consentite in presenza dei presupposti di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3). Irrilevante, invece, è la circostanza che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono, dunque, essere legittimamente eseguite presso gli uffici della polizia giudiziaria senza alcun pregiudizio delle garanzie difensive.
Nel caso di specie la difesa non ha contestato le modalità di svolgimento delle attività di intercettazione, ma si è limitata a prospettare dubbi in ordine al significato di alcune sigle riportate nei provvedimenti autorizzativi.
2. Manifestamente infondate sono anche le restanti censure. Il Tribunale ha attentamente analizzato, con motivazione approfondita, immune da vizi logici e giuridici, le risultanze probatorie disponibili e ha desunto la gravità degli indizi di colpevolezza nei confronti del ricorrente in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. dal contenuto delle intercettazioni ritualmente disposte, dai servizi di osservazione e pedinamento eseguiti contestualmente all'ascolto delle conversazioni, dalle attività di monitoraggio gps dei movimenti delle auto.
Sulla base dei predetti elementi ha ricostruito l'operatività di un articolato sodalizio di stampo mafioso operante in Calabria, dedito, tra l'altro, al controllo delle attività economiche nel versante ionico del territorio reggino, attraverso il condizionamento degli appalti sia direttamente attraverso i propri accoliti che mediante società controllate anche per interposta persona, caratterizzato da un forte radicamento sul territorio, da un'organizzazione gerarchica, all'interno della quale il ricorrente ha costantemente fornito, grazie al suo ruolo direttivo, un pieno e consapevole contributo causale in vista del pieno conseguimento degli obiettivi illeciti perseguiti dall'organizzazione, da tempo adusa ad avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà in vista del controllo capillare del territorio, della sua progressiva espansione economica e della realizzazione di ingenti profitti illeciti. L'iter argomentativo dell'ordinanza impugnato si basa su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità di BR in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. a lui contestato.
Di talché, considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull'attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall'art. 273 c.p.p. per l'emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.
3. Manifestamente infondato, infine, è anche l'ultimo motivo di ricorso, avendo il Tribunale fornito una corretta e compiuta motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla proporzionalità e adeguatezza della misura prescelta, tenuto conto della natura e qualità del reato contestato, delle sue modalità di commissione, della personalità di AB, gravato da numerosi precedenti penali per gravi delitti.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di prova circa l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende. La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art.94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2009