Sentenza 30 ottobre 2017
Massime • 2
In tema di misure cautelari reali, il giudice che si dichiara territorialmente incompetente può contestualmente disporre il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., senza essere tenuto, a differenza di quanto previsto dall'art. 291, comma 2, cod. proc. pen. per le misure cautelari personali, a valutare la sussistenza del requisito dell'urgenza. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'abnormità del provvedimento di sequestro preventivo del giudice per le indagini preliminari, che aveva contestualmente dichiarato la propria incompetenza territoriale).
È inammissibile, in base al principio di tipicità dei mezzi di impugnazione, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero contro l'ordinanza di incompetenza emessa dal giudice per le indagini preliminari nel corso delle indagini preliminari. (Fattispecie in cui il giudice per le indagini preliminari si era dichiarato incompetente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. ed aveva emesso il provvedimento di sequestro preventivo, in relazione al quale la Corte ha anche rilevato carenza di interesse in concreto a ricorrere da parte del pubblico ministero).
Commentari • 2
- 1. Provvedimenti negativi di competenza: impugnabilitàDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 1 febbraio 2025
Sono impugnabili i provvedimenti negativi di competenza? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri 1. La questione: impugnabilità dei provvedimenti negativi di competenza La Corte di Appello di Ancona dichiarava, ai sensi dell'art. 24, c.p.p., la nullità di una sentenza pronunciata dal Tribunale di Ancona, con cui gli imputati erano stati condannati, ciascuno, alle pene, principali e accessorie, ritenute di giustizia, in ordine a taluni reati fallimentari e reati di truffa aggravata, per difetto di competenza funzionale, disponendo la …
Leggi di più… - 2. La perquisizione nell'art. 103, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 agosto 2022
Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni (Riferimento normativo: D.p.r. n. 309/1990, art. 103) 1. Il fatto Il Tribunale di Messina, in sede di riesame, previa riqualificazione del delitto ai sensi degli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2, 4, 5 e 61, nn. 5 e 7, cod. pen., confermava un decreto di sequestro preventivo del Gip del Tribunale di Messina che, a sua volta, aveva convalidato il sequestro d'urgenza, eseguito dalla Guardia di Finanza, della somma di euro 19.115,20 e di diversi beni. 2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato proponevano ricorso per Cassazione …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/10/2017, n. 54016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54016 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2017 |
Testo completo
54016-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 1302 - Presidente - Sent. n. Dott. STEFANO PALLA UC 30/10/2017 Dott. EDUARDO DE GREGORIO - Consigliere - - Consigliere relatore - R.G.N. 23994/2017 Dott.ssa ROSSELLA CATENA Dott.ssa GRAZIA MICCOLI Consigliere - Dott. ENRICO VITTORIO S. SCARLINI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso Tribunale di Vicenza, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 18/05/2017, ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 2641 cod. civ., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, nell'ambito del procedimento penale nei confronti di TO SA, IU UE, CA Popolare di Vicenza s.p.a., sottoposti ad indagini preliminari in relazione ai reati di cui agli artt. 2637, 2638, cod. civ., 25 ter comma 1, lett. s), d. I.vo 231/2001; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Piero Gaeta, depositate in data 10/10/2017, con cui è stato chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per la parte inerente le statuizioni in ordine al decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti di TO SA, IU UE, CA Popolare di Vicenza s.p.a., e per la parte inerente rigetto della richiesta di sequestro a fini di confisca per equivalente, con restituzione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per il prosieguo. " 1 RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 2641 cod. civ., disponeva il sequestro preventivo, nei confronti di TO SA, IU UE, CA Popolare di Vicenza s.p.a., della somma di euro 106.012.687,50, quale profitto del reato di cui al capo e.1) - artt. 81, comma 2, 110, cod. pen., 2638, comma 2 e 3, cod. civ. ascritto al TO ed al IU - ed all'illecito amministrativo dipendente da reato di cui al capo e.2) - artt. 5 lett. a) e b), 6, 25 ter, comma 1, lett. s), d. I.vo 08/06/2011, n. 231 in relazione al reato sub e.1), ascritto alla CA Popolare di Vicenza commessi in Vicenza e Milano, il 23/05/2014, il 04/07/2014 ed il 15/10/2014; respingeva la richiesta di sequestro ai fini della confisca per equivalente;
dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Vicenza in favore del Tribunale di Milano, ordinando trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica per quanto di ulteriore competenza;
disponeva trasmettersi il provvedimento al pubblico ministero per l'esecuzione.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza ricorre, in data 25/05/2017, per abnormità strutturale del provvedimento impugnato e, in subordine, per violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen.; quanto al primo profilo, viene richiamata la giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di atto abnorme, sia a Sezioni Unite sentenza n. 25957 del - 26/03/2009 - che a sezioni semplici sez. 2, sentenza n. 2484 del 2014, Tavoloni;
quanto al secondo aspetto, viene osservato che il giudice, nonostante la contestuale dichiarazione di incompetenza, abbia accolto la richiesta quanto al sequestro del profitto diretto del reato, senza esprimere alcuna motivazione circa le ragioni di urgenza, in quanto, ai sensi dell'art. 22 cod. proc. pen. che trova il - suo fondamento nell'art. 25 della Costituzione e nel principio del giudice naturale precostituito per legge nella fase delle indagini preliminari il giudice che, per qualunque causa, riconosca la propria incompetenza, deve restituire gli atti al pubblico ministero con ordinanza che come espressamente previsto dal comma - secondo della medesima norma produce effetti limitatamente al provvedimento - richiesto, con la conseguenza che giudice non può dichiararsi incompetente e, nel contempo, esaminare la richiesta nel merito;
si osserva, inoltre, che la disposizione di cui all'art. 291, comma 2, cod. proc. pen., costituisce un'eccezione contemplata per le sole misure cautelari personali, qualora sia necessario intervenire, nonostante l'incompetenza, per far fronte ad esigenze cautelari, mentre nessuna previsione, analoga alla norma citata, è prevista in materia di misure cautelari reali, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, sentenza n. 27701 del 2014, Santacroce); né potrebbe 2 diversamente opinarsi in base alla disposizione di cui all'art. 27 cod. proc. pen., che prevede la così detta efficacia differita, ed il richiamo in esso contenuto all'art. 321 cod. proc. pen., srebbe giustificato dal fatto che la necessità di rinnovare la misura si porrebbe non solo nei casi in cui la pronuncia sia avvenuta contestualmente all'emissione del provvedimento, ma anche nei casi in cui si sia verificata successivamente, allorquando un altro giudice sia investito dell'emissione urgente del provvedimento, ad esempio quando l'incompetenza sia pronunciata dal giudice dell'impugnazione cautelare, oppure dal giudice dell'udienza preliminare o dal giudice del dibattimento, comunque in una fase procedurale successiva al provvedimento adottato dal giudice per le indagini preliminari;
viceversa, nel momento genetico, l'art. 27 cod. proc. pen. non troverebbe applicazione in materia cautelare reale, essendo detta applicazione limitata alla sola dichiarazione di incompetenza successiva al primo provvedimento;
l'applicazione di norme specifiche, come l'art. 291, comma 2, citato, come detto, risulterebbe, quindi, limitato alla sola materia delle misure cautelari personali, come si evince anche dalla collocazione della disposizione nel titolo I del libro IV, specificamente dedicato alle misure cautelari personali, non essendo prevista alcuna norma speculare nel titolo II, dedicato alle misure cautelari reali;
in ogni caso, il provvedimento in esame risulta emesso dopo cinque mesi dalla richiesta del pubblico ministero, e nei confronti di un istituto bancario, che poco verosimilmente potrebbe, nelle more, svuotarsi delle proprie sostanze, in tal modo dimostrando la totale insussistenza di una situazione di urgenza, a fronte di un periculum in mora meramente assertivo, con la conseguenza di pervenire ad un risultato abnorme mediante una interpretazione creativa sfavorevole agli indagati e contrastante con il principio costituzionale dell'art. 25, ponendosi il provvedimento impugnato al di fuori del sistema organico della legge processuale;
si rappresenta, inoltre, l'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento, in quanto esso si collocherebbe al di fuori delle facoltà riconosciute al giudice e porrebbe il pubblico ministero, quale organo dell'esecuzione, nella prospettiva di eseguire un atto non legalmente adottato, ravvisando nel contempo l'interesse del pubblico ministero, nella sua funzione di garante della giustizia, alla corretta applicazione della legge e, quindi, ravvisandosi l'immanente dovere di intervenire per l'eliminazione di un atto extralegale, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità; inoltre, il provvedimento impugnato indurrebbe una possibile stasi del procedimento cautelare, superabile con il solo ricorso per cassazione, in quanto il pubblico ministero si troverebbe nell'alternativa di eseguire un provvedimento non previsto dall'ordinamento, oltre che di onerosissimo impatto economico, ovvero di non darvi alcuna esecuzione.
3. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Piero Gaeta, ha fatto pervenire conclusioni scritte, depositate in data 10/10/2017, con cui è stato chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato nella parte inerente le statuizioni in ordine al decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti di TO SA, IU UE, CA Popolare di Vicenza s.p.a., nonché per la parte inerente il rigetto della richiesta di sequestro a fini di confisca per equivalente, con restituzione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per il prosieguo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza va dichiarato inammissibile.
1.In primo luogo occorre esaminare il profilo concernente la dedotta abnormità strutturale del provvedimento impugnato, in quanto adottato al di fuori del sistema organico della legge processuale, secondo la prospettazione illustrata in ricorso. In realtà, il ricorso viene articolato sulla base della ritenuta inapplicabilità alle misure cautelari reali della disposizione di cui all'art. 291, comma 2, cod. proc. pen., ed alla interpretazione dell'art. 27 cod. proc. pen. quale norma applicabile alle misure cautelari reali unicamente nel caso in cui la dichiarazione di incompetenza intervenga in una fase successiva a quella di adozione del provvedimento. Il Collegio non ignora precedente costituito dalla sentenza della Sez. 3, n. 27701 del 01/04/2014, Santacroce, Rv. 260111, che, in un caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, ha sancito che "In tema di misure cautelari reali, la Corte di cassazione, qualora ritiene che la competenza territoriale appartenga ad un ufficio giudiziario diverso da quello che procede, deve dichiarare l'incompetenza e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente, in applicazione dell'art. 27 cod. proc. pen., che prevede l'inefficacia 'differita' del provvedimento di vincolo, previa verifica della sussistenza del 'fumus commissi delicti' e del 'periculum in mora', ma non anche del requisito dell'urgenza, in quanto l'art. 291, comma secondo, cod. proc. pen. si applica esclusivamente alle misure cautelari personali." Detta pronuncia, per la verità, si basa su di un caso diverso da quello in esame - ossia quello della verifica della incompetenza territoriale del giudice che aveva emesso il provvedimento da parte della Corte di Cassazione e si colloca nel solco delle sentenze di legittimità che si sono occupate della verifica della 4 f una faseincompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento, in processuale successiva a quella di adozione del provvedimento stesso. Basti ricordare, a mero titolo di esempio, Sez. 2, sentenza n. 48734 del 29/11/2012, Jelmoni, Rv. 254160; Sez. 6, sentenza n. 6240 del 17/01/2012, Riina, Rv. 252429; Sez. 2, sentenza n. 49427 del 17/11/2009, Iametti ed altro, Rv. 246470; Sez. 6, sentenza n. 31801 del 30/05/2008, Kanapari, Rv. 240857; Sez. 6, sentenza n. 41362, del 09/11/2006, Lovaglio, Rv. 235433, che hanno affermato come, una volta riconosciuta in sede di riesame l'incompetenza del giudice che ha adottato una misura cautelare, il Tribunale non possa pronunciare l'annullamento né la riforma del provvedimento impugnato, ma, dopo averlo confermato, deve provvedere, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., ordinando la trasmissione degli atti al giudice competente. In realtà, tutte le citate pronunce si basano sul principio generale del diritto processuale, secondo cui i provvedimenti giurisdizionali debbano essere pronunciati solo dal giudice naturale individuato in base a criteri prefissati dal diritto positivo, salvi i casi eccezionali espressamente stabiliti dalla legge in funzione di situazioni del tutto particolari. A detto principio generale non si sottrae la materia cautelare, nel cui ambito costituisce assunto incontestato quello secondo cui il Tribunale dell'impugnazione può e deve sindacare la competenza del giudice che ha emesso la cautela (Sez. U., sentenza n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199393; Sez. 3, sentenza n. 2787 del 07/09/1999, De Luca F. ed altro, Rv. 214519; Sez. 1, sentenza n. 5968 del 30/11/1998, dep. 25/01/1999, Damia, Rv. 212196). Ne consegue che, secondo le citate pronunce, una volta accolta l'eccezione di incompetenza, lo ius dicere del Tribunale si esaurisce, non potendo la decisione sulle questioni di merito che essere devoluta e decisa dal giudice competente. Per completezza va ricordato che, secondo un diverso orientamento espresso da altre pronunce di questa Corte, l'incompetenza del giudice che ha adottato una misura cautelare ben può essere dedotta con le impugnazioni de libertate e riconosciuta dal giudice del riesame o da quello di legittimità. Questi ultimi, tuttavia, dovranno apprezzare non solo la questione di competenza, ma anche, in caso di ritenuta incompetenza, la sussistenza del presupposto dell'urgenza che, ai sensi dell'art. 291, comma 2, cod. proc. pen., legittima il giudice richiesto della misura ad adottarla, pur essendo incompetente. Ne consegue che l'incompetenza, eventualmente dichiarata dal giudice dell'impugnazione, renderà provvisoria l'efficacia del provvedimento cautelare, legittimamente adottato in caso di urgenza, secondo il disposto dell'art. 27 cod. proc. pen., mentre, nel caso in cui il giudice dell'impugnazione apprezzi l'insussistenza dell'urgenza, con la declaratoria di incompetenza, sarà tenuto ad annullare la misura;
ciò in quanto restringere l'esame alla sola questione della competenza per territorio, creerebbe 5 un'inammissibile disparità di trattamento tra i casi in cui un giudice riconosca la sua incompetenza e si astenga dalla misura, e quelli in cui il giudice, non riconoscendo l'incompetenza e non valutando l'urgenza, emetta la misura (Sez. 3, sentenza n. 17205 del 14/04/2010, B., Rv. 246994; Sez. 2, sentenza n. 2076 del 18/12/2009, dep. 18/01/2010, Nikolic ed altri, Rv. 246258; Sez. 4, sentenza n. 3027 del 13/07/2006, P.M. in proc. Atzeni ed altri, Rv. 232027; Sez. 4, sentenza 30328 del 21/06/2005, Tavella, Rv. 232027). n. Per conseguenza, alla luce di tale tesi, qualora il Tribunale del riesame rilevi l'incompetenza per territorio del giudice a quo, e, per contro, non rilevi la sussistenza di una situazione di urgenza nel qual caso, dovrà confermare il - provvedimento che avrà un'efficacia limitata ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. non potrà che annullare la misura cautelare emessa. Come emerge dalla sintetica rassegna delle pronunce di questa Corte regolatrice, la questione nell'ambito della quale si sono manifestati i due orientamenti illustrati riguarda essenzialmente le misure cautelari personali. Tuttavia, partendo dall'analisi della disposizione di cui all'art. 291, comma secondo, cod. proc. pen., applicabile alle sole misure cautelari personali, il ricorso ha effettuato una ricognizione impropria degli istituti processuali, pervenendo alla conclusione che il giudice territorialmente incompetente non potrebbe in alcun caso emettere una misura cautelare reale, attraverso una interpretazione forzata della sentenza della Sez. 3, n. 27701 del 01/04/2014, Santacroce, Rv. 260111, in precedenza citata, la quale, come visto, ha affermato come, in caso di applicazione dell'art. 27 cod. proc. pen., va verificata la sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, non essendo richiesto, invece, il requisito dell'urgenza, I imitato alle sole misure cautelari personali. Per la verità, in materia di misure cautelari reali, questa Corte non ha mai dubitato del fatto che il differimento dell'efficacia, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., si applichi senza alcuna differenza dal modello procedimentale previsto per le misure cautelari personali - salvo il non necessario requisito dell'urgenza -, sia che l'incompetenza sia pronunciata dal giudice che provvede, sia che essa sia pronunciata dal giudice dell'impugnazione (Sez. 2, sentenza n. 3713 del 27/06/2000, Sallustro, Rv. 216530). In tal senso, infatti non può che rilevare il significato letterale dell'art. 27 citato, che riguarda tutte le tipologie di misure cautelari, sia personali che reali, e prevede il meccanismo dell'efficacia differita del provvedimento tanto nel caso di contestuale dichiarazione di incompetenza pronunciata, cioè, da parte dello- stesso giudice che ha emesso il provvedimento sia nel caso di successiva dichiarazione di incompetenza qualora essa sia rilevata in sede di impugnazione. 6 f Altro e diverso aspetto è quello concernente la decorrenza del termine di venti giorni di provvisoria efficacia del provvedimento, se dal giorno di ricezione degli atti da parte del giudice competente o dalla data di adozione della pronuncia di incompetenza. Come noto, su questo aspetto sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza n. 3 del 31/01/2001, Buffoli, Rv. 218299, secondo cui "Il termine di venti giorni entro il quale la misura cautelare personale, disposta dal giudice contestualmente o successivamente dichiaratosi incompetente, perde efficacia se il giudice competente non provveda ad emettere provvedimento coercitivo, decorre dalla data dell'ordinanza di trasmissione degli atti da parte del primo e non da quella, eventualmente successiva, di ricezione degli atti stessi da parte del secondo." In sostanza, a parere del Collegio, la lettura operata dal pubblico ministero ricorrente appare fuorviante e non aderente al testo delle disposizioni richiamate. Soprattutto, detta lettura opera un vero e proprio capovolgimento logico delle disposizioni richiamate, ossia degli artt. 27 e 291, comma secondo, cod. proc. pen., nel senso che detta ultima norma sicuramente si applica alle sole misure cautelari personali, richiedendo al giudice procedente, che si ritenga incompetente, di adottare la misura solo nei casi in cui, oltre ai gravi indizi ed alle esigenze cautelari, ravvisi altresì esigenze di urgenza, applicandosi, quindi, il meccanismo dell'efficacia differita di cui all'art. 27 cod. proc. pen. Detta disposizione, quindi, disciplina il caso specifico, relativo alle sole misure cautelari personali, che consente al giudice che adotta la misura stessa e che riconosca, contestualmente, la propria incompetenza, di provvedere ugualmente nei soli casi di urgenza, evidentemente per la natura degli interessi in gioco, coinvolgenti la libertà personale. Quindi, solo ragioni di urgenza, oggetto di specifico onere motivazionale, in tal caso, giustificano, e sempre nel rispetto del procedimento di cui all'art. 27 cod. proc. pen., la deroga temporanea al principio del giudice naturale. Sul versante delle misure cautelari reali ciò, tuttavia, non implica affatto che al giudice richiesto di emettere una misura cautelare reale, pur riconoscendosi incompetente, sia vietato di provvedere ugualmente, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., quest'ultima essendo una disposizione a carattere generale che, come detto, si applica anche al giudice che procede in materia cautelare reale, e non solo al giudice dell'impugnazione, come ritiene il pubblico ministero ricorrente. L'interpretazione della norma da quest'ultimo adottata, infatti, appare in stridente contrasto con il testo della disposizione normativa dell'art. 27 cod. proc. pen., che si riferisce alle "misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente". Detta formulazione rende evidente che il giudice procedente, anche se si ritiene incompetente, potrà adottare la misura cautelare reale in presenza dei presupposti di cui all'art. 321 cod. proc. pen., senza che sia richiesta la valutazione delle condizioni di urgenza che, a norma dell'art. 291, comma secondo, cod. proc. pen., trova applicazione nella sola materia cautelare personale, per una specifica scelta del legislatore, evidentemente ricollegabile alla diversa natura degli interessi coinvolti. D'altra parte, a differenza di quanto argomentato in ricorso, la disposizione di cui all'art. 291, comma secondo, cod. proc. pen., non esclude affatto che in materia di cautela reale possano sussistere situazioni di urgenza, atteso che proprio l'urgenza costituisce il presupposto che consente al pubblico ministero l'adozione del sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321, comma 3 bis, cod. proc. pen., ovvero alla polizia giudiziaria, essendo in entrambi i casi richiesto l'intervento del giudice, che dovrà provvedere alla convalida ed all'emissione del decreto di sequestro preventivo nei termini prescritti. Nessun dubbio, in tal caso, può sussistere in ordine al fatto che con la decisione di convalida il giudice verifichi specificamente la sussistenza delle condizioni per l'assunzione dei poteri di sequestro da parte del pubblico ministero, ossia l'urgenza, tanto è vero che detto provvedimento non è autonomamente impugnabile: riesame di cui all'art. 322 cod. proc. pen., è, infatti, mirato ad un nuovo accertamento della sussistenza dei presupposti per l'ablazione delle cosa ed ha, quindi, necessariamente ad oggetto solo il decreto di sequestro emesso dal giudice, manifestandosi, cioè, come rimedio intrinsecamente estraneo alla decisione di convalida (Sez. U., sentenza n. 21334 del 31/05/2005, Napolitano, RV. 231055; Sez. 5, sentenza n. 49616 del 12/10/2016, Domeniconi, Rv. 268596). In tali casi, ovviamente, il giudice, qualora dovesse ritenersi incompetente, adotterà il provvedimento di cui all'art. 27 cod. proc. pen. Ne discende, quindi, che, tanto in materia di cautela personale che in materia di cautela reale, il sistema processuale ha previsto l'adozione di provvedimenti da parte del giudice che, contestualmente, si dichiari incompetente, sulla base di soluzioni procedimentali diversamente modulate ed in cui, per la diversa incidenza dei provvedimenti medesimi e per la differente struttura degli interessi coinvolti, il requisito dell'urgenza opera in maniera non assolutamente sovrapponibile, e la sua valutazione viene riservata, nell'immediato, ad organi differenti. D'altra parte "nella Costituzione il riparto delle attribuzioni in materia di libertà personale è ben più rigido di quello in materia di proprietà, per la quale sono consentiti interventi tanto dell'autorità giudiziaria che di quella amministrativa" (Sez. U., sentenza n. 21334 del 31/05/2005, Napolitano, RV. 231055, citata, in motivazione). 8 k Ne discende, pertanto, che la eccezionalità dell'art. 291, comma 2, cod. proc. pen. - intesa come norma il cui campo di applicazione è ristretto alle sole misure cautelari personali non esclude affatto la possibilità per il giudice che, contestualmente, si dichiari incompetente, di adottare una misura cautelare reale, procedendo, anche in tal caso, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. Ciò, d'altro canto, risulta evidente anche alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite, sentenza n. 1 del 24/01/1996, Fazio, Rv. 204164, così massimata: "La pronuncia di incompetenza, da parte del giudice dell'impugnazione avverso provvedimenti cautelari determina, al pari della declaratoria di incompetenza del giudice che aveva disposto la misura cautelare, l'inefficacia differita, ex art. 27 cod. proc. pen., della misura cautelare stessa." In motivazione le Sezioni Unite hanno chiaramente ed inequivocabilmente ricordato come "la dizione letterale dell'art. 27 cod. proc. pen. imponga di ritenere l'identità tra giudice che dispone la misura e giudice che dichiara la propria incompetenza per qualsiasi causa", cosa di cui "non può ragionevolmente dubitarsi, avuto riguardo al verbo 'si dichiara', che assume sintatticamente valore riflessivo e non impersonale, questo essendo escluso dal soggetto 'che' della proposizione relativa nella quale detto verbo funge da predicato verbale." Peraltro le stesse Sezioni Unite, con la sentenza 25 ottobre 1994, De Lorenzo, avevano puntualizzato che la competenza, quale limite della giurisdizione, è un presupposto processuale indissolubile dalla funzionale attività del giudice, da riguardare come un dovere del giudice stesso, che ne condiziona il potere decisorio;
non a caso, infatti, in ossequio alla direttiva n. 15 dell'art. 2 della legge- delega, il legislatore ha disciplinato rigorosamente anche la competenza del giudice per le indagini preliminari, armonizzandola con le peculiari caratteristiche del procedimento cautelare, da cui la costante rilevanza della competenza del giudice in relazione all'adozione di un provvedimento cautelare. Una conclusione diversa non sarebbe compatibile con i risultati ai quali la Corte costituzionale è da tempo pervenuta, sin dalle più risalenti sentenze n. 42 del 1996 e n. 280 del 1994, nell'interpretare il contenuto dell'art. 25, comma primo, Costituzione, apparendo evidente come i criteri che presiedono alla determinazione della competenza per territorio siano partecipi essi stessi dell'individuazione del giudice naturale, in quanto prestabiliti per legge in base a criteri generali fissati in anticipo. Parallelamente, deve altresì ricordarsi come detto principio vada calato nella specificità che contraddistingue la fase delle indagini preliminari, fase caratterizzata da un fisiologico connotato di fluidità, che non può non estendersi anche al criterio della competenza territoriale, anch'esso ancorato alla variabilità della natura e della tipologia dell'imputazione, non a caso qualificata, in detta fase, provvisoria. 9 k Il che se, da un lato, consente la possibilità che intervenga un giudice incompetente, proprio al fine di tutelare nell'immediato le specifiche esigenze poste a fondamento dell'adozione dei provvedimenti cautelari, secondo le diverse scansioni procedimentali previste in materia cautelare personale e reale, dall'altro lato, proprio l'immanenza del principio del giudice naturale fa sì che la misura emessa dal giudice incompetente abbia una efficacia limitata. La caducazione della misura, non a caso, si verifica solo quando, a seguito della declaratoria d'incompetenza, il giudice che deve emettere il nuovo provvedimento è diverso da quello incompetente, che rende evidente come proprio la sequenza procedimentale prevista, in via generale, dall'art. 27 cod. proc. pen., costituisca un efficace strumento di tutela del principio costituzionale sancito dall'art. 25, comma primo, Cost. Alla luce di quanto sin qui esposto, appare del tutto agevole concludere come il provvedimento impugnato non possa, pertanto, in alcun modo qualificarsi quale atto abnorme.
2. Peraltro anche l'analisi della copiosa giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di atto abnorme consente, per altra via, di pervenire alle medesime conclusioni. Atto abnorme, alla luce delle più risalenti pronunce di questa Corte, è quello che si pone al di fuori dell'intero sistema processuale per la singolarità e la eccentricità del suo contenuto, laddove, tra l'altro, l'ordinamento preveda altri, specifici rimedi per ovviare al deficit a cui si è inteso porre rimedio con l'atto abnorme. In tal senso vanno ricordate, ad esempio, Sez. 2, sentenza n. 1 del 09/01/1996, Lanzo, Rv. 204029, in cui è stata qualificata come atto abnorme l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, ritenendo del tutto generica la contestazione del fatto, dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio ex artt. 178 lett. b) e c), 179, e 180 cod. proc. pen., disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero, in quanto per la mancanza o incompletezza dell'enunciazione del fatto, che pure costituisce uno dei requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 417, lett. b), cod. proc. pen., non è prevista alcuna nullità, ed è peraltro consentito al pubblico ministero, nel corso dell'udienza preliminare, procedere a norma dell'art. 423 cod. proc. pen., anche oralmente, alle necessarie modifiche ed integrazioni dell'imputazione; analogamente, Sez. 2, sentenza n. 4450 del 08/11/1996, P.M. in proc. Borgna, Rv. 206495, in relazione al provvedimento con il quale il Tribunale, nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, valutando indeterminata ed insufficiente l'enunciazione del fatto contestato, dichiari la nullità del decreto che dispone il giudizio e restituisca gli atti per quanto di competenza al giudice che lo ha emesso, determinando in tal modo un'inammissibile regressione del processo ed una situazione di paralisi 10 К processuale per carenza di poteri da parte del giudice a cui gli atti sono stati restituiti. Ciò che, in ogni caso, emerge dall'analisi della giurisprudenza di questa Corte regolatrice in tema di atto abnorme, è la progressiva individuazione del concetto anche in senso ampliativo rispetto alle prime pronunce. Ad esempio, senza alcuna pretesa di citazioni esaustive, secondo Sezione 6, sentenza n. 2628 del 17/12/1993, Russo ed altro, Rv. 196925, il provvedimento abnorme rappresenta un'evenienza del tutto eccezionale, quale atto emesso in assoluta carenza di potere, oltre che con radicale divergenza dagli schemi e dai principi ispiratori dell'ordinamento processuale penale;
a sua volta la sentenza della Sezione 2, n. 2035 del 16/05/1995, P.M. in proc. Saraceno, Rv. 201657, aveva qualificato abnormi solo quei provvedimenti da considerarsi stravaganti ed avulsi dagli schemi normativi, e non quelli che, pur se adottati in violazione di specifiche norme processuali, rientrano tra i provvedimenti tipici dell'ufficio che li adotta. Successivamente, nella tendenza di un ampliamento del concetto, atto abnorme è stato anche qualificato quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Come chiarito da Sez. U, sentenza n. 21243 del 25/03/2010, P.G. in proc. Zedda, Rv. 246910, di frequente l'abnormità di un atto si manifesta sotto molteplici aspetti, costituenti visuali diverse di un unico vizio, attinente al profilo strutturale o genetico, per cui esso, pur rientrando nominalisticamente nel novero dei provvedimenti adottabili dal giudice, risulta emesso al di là delle ipotesi previste e, quindi, in carenza di potere, ponendosi fuori del sistema normativo. Di abnormità, inoltre, si è parlato con riguardo al provvedimento che, se anche estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo con non l'impossibilità di proseguirlo (tra le molte, Sez. 1, sentenza n. 23347 del 23/03/2017, P.M. in proc. Ebrima, Rv. 270273; Sez. 5, sentenza n. 1399 del 14/11/2016, dep. 12/01/2017, P.M. in proc. Chen, Rv. 269080; Sez. 5, sentenza n. 15051 del 22/02/2012, P.M. in proc. De Cicco, Rv. 252475; Sez. 1, sentenza n. 24705 del 10/05/2001, P.M. in proc. Aliprandi, Rv. 219947). Un'analisi compiuta ed e della estremamente chiara dell'evoluzione concettualizzazione della categoria di atto abnorme, è, poi, illustrata da Sez. U., sentenza n. 25957 del 26/03/2009, P.M. in proc. Toni ed altro, Rv. 243590. In motivazione detta pronuncia, partendo dall'analisi del codice CC e proseguendo con l'approfondimento del progetto preliminare al vigente codice di procedura penale, ha inquadrato la categoria dell'abnormità, sulla base delle elaborazioni della dottrina e della giurisprudenza di legittimità, in stretto collegamento con il tema della tassatività, con particolare riferimento al ricorso per cassazione, che racchiude in sé l'esigenza di approntare uno strumento che 11 assicuri il controllo sulla legalità del procedere della giurisdizione. "L'abnormità, quindi, più che rappresentare un vizio dell'atto in sé, da cui scaturiscono determinate patologie sul piano della dinamica processuale, integra sempre e comunque - uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall'ordinamento. Tanto che si tratti di un atto strutturalmente 'eccentrico' rispetto a quelli positivamente disciplinati, quanto che si versi in una ipotesi di atto normativamente previsto e disciplinato, ma 'utilizzato' al di fuori dell'area che ne individua la funzione e la stessa ragione di essere nell'iter procedimentale, ciò che segnala la relativa abnormità è proprio l'esistenza o meno del 'potere' di adottarlo. In questa prospettiva, dunque, abnormità strutturale e funzionale si saldano all'interno di un 'fenomeno' unitario. Se all'autorità giudiziaria può riconoscersi l'attribuzione circa l'adottabilità di un determinato provvedimento, i relativi, eventuali vizi saranno solo quelli previsti dalla legge, a prescindere dal fatto che da essi derivino effetti regressivi del processo. Ove, invece, sia proprio l'attribuzione a far difetto - e con essa, quindi, il legittimo esercizio della funzione giurisdizionale - la conseguenza non potrà essere altra che quella dell'abnormità, cui consegue l'esigenza di rimozione." Appare, quindi, del tutto evidente come non si possa né forzare né eccessivamente ampliare il concetto di atto abnorme, sino ad affermarne la sussistenza anche in quei casi in cui, altrimenti, non sarebbe previsto alcun rimedio, in carenza di mezzi di impugnazione esperibili. Ritornando al caso in esame, quindi, va ricordato che il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto l'incompetenza territoriale in base alla individuazione del locus commissi delicti, relativamente alle fattispecie di cui ai capi e.1) - artt. 81, comma 2, 110, cod. pen., 2638, comma 2 e 3, cod. civ. ed e.2) - artt. 5 lett. a) - e b), 6, 25 ter, comma 1, lett. s), d. I.vo 08/06/2011, n. 231 in relazione al reato sub e.1) - affermando che l'intralcio alla funzione ispettiva si fosse consumato con la ricezione, da parte della Consob, presso gli uffici di Milano, delle comunicazioni a firma del Direttore Generale della CA Popolare di Vicenza, e motivando, quindi, in ordine all'insussistenza dell'identità del disegno criminoso tra il reato di cui all'art. 2638, comma secondo, cod. civ., e quello di cui al capo b.1) - artt. 81, comma 2, 110 cod. pen., 2638 cod. civ., ascritto al TO SA ed al IU UE, commesso in Vicenza nel 2012 -, più risalente nel tempo. Ovviamente detta pronuncia relativamente al profilo della dichiarazione di incompetenza non è suscettibile di impugnazione, alla luce del principio affermato dalle Sez. U., sentenza n. 42030 del 17/07/2014, P.M. in proc. Giuliano ed altri, Rv. 260242. In particolare, come si evince dalla motivazione della citata sentenza, qualora il giudice, come nel caso in esame, dichiari la propria incompetenza, ai sensi dell'art. 12 22 cod. proc. pen., il pubblico ministero non è affatto privato della titolarità delle indagini, pur essendo, di fatto, destinatario di una dichiarazione di incompetenza del Giudice delle indagini preliminari basata su un principio di diritto che, nelle fasi successive del processo, non può non condizionarne lo svolgimento concreto. Tuttavia, l'interesse processuale del pubblico ministero a reagire alla ordinanza del giudice, in tal caso, pur essendo in astratto del tutto legittimo, trova un limite processuale nel generale principio di tassatività dei "casi" e dei "mezzi" di impugnazione, sancito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., operando la sanzione della inammissibilità per la violazione del principio di tassatività dei casi di impugnazione, come previsto dall'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, espressamente chiarito che, in materia cautelare reale, l'art. 322 bis, cod. proc. pen., nonostante l'ampiezza della dizione utilizzata - "ordinanze in materia di sequestro preventivo" - non possa ritenersi inclusivo delle ordinanze che, pur risolvendosi in una indiretta negatoria del provvedimento cautelare reale, si limitino ad una secca dichiarazione di incompetenza, mentre devono ritenersi appellabili senza alcun dubbio quelle ordinanze che negano la adozione della misura cautelare reale richiesta dal pubblico ministero per carenza dei requisiti di legittimazione, anche allorquando tale mancanza si riverberi, facendolo venire meno, sul requisito della competenza. -Nel caso in esame, quindi ed a prescindere da quanto in seguito si dirà affrontando l'aspetto dell'interesse ad impugnare in riferimento al decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari su conforme richiesta del pubblico ministero - ciò che va ribadita è la mancata previsione di specifica impugnabilità dell'ordinanza nell'aspetto costituito dalla dichiarazione di incompetenza. Peraltro, ciò appare del tutto coerente con il sistema dei conflitti di competenza, come disciplinato nel Capo V, Titolo I, Libro I, del codice di rito, subito dopo quello dedicato ai provvedimenti sulla competenza del giudice. Ed infatti, il pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, qualora ravvisi una situazione di incompetenza, deve trasmettere gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, così come quando veda opporsi, dal giudice adito per il singolo atto, una dichiarazione di incompetenza, in occasione della sollecitazione di un singolo atto. Infatti, come chiarito dalle Sezioni Unite, "La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di osservare, con orientamento rimasto univoco, che nel caso della dichiarazione di incompetenza che qui ci occupa, il p.m. il quale ritenga irrinunciabile e necessario il provvedimento rifiutato dal giudice per ragioni di competenza, non può avvalersi né dello strumento della impugnazione, né di quello del conflitto di competenza 'in caso analogo', posto, sotto tale ultimo profilo, che l'art. 28 cod. proc. pen., sul punto, come chiarito anche nella 13 Relazione al Progetto preliminare del codice di rito, ha evitato di includere nella nozione di conflitto i casi di contrasto tra pubblico ministero e giudice, innovando rispetto al sistema previgente. Il p.m., infatti, nella ipotesi dell'art. 22, commi 1 e 2, ha il potere (così Sez. 1, n. 406 del 19/02/1990, Facchineri, Rv. 183662, ripresa da Sez. 1, n. 2828 del 07/04/1999, Di Lorenzo, Rv. 213491) - anche in deroga alla designazione da parte dell'ufficio del p.m. sovraordinato ai sensi dell'art. 54 del nuovo codice soltanto di rimettere gli atti all'ufficio del p.m. ritenuto competente, perché richieda al g.i.p. presso il quale svolge le sue funzioni, il provvedimento ritenuto necessario, non potendosi, infatti, non ravvisare in tale situazione una ragione legittima di deroga anche all'efficacia vincolante della designazione da parte del p.m. sovraordinato. L'accoglimento della richiesta del provvedimento da parte del diverso g.i.p. investito risolverà, almeno nella fase dello svolgimento delle indagini preliminari, il problema, mentre il diniego in conseguenza di una dichiarazione di incompetenza, determinerà il concretizzarsi di una situazione evidente di conflitto, la quale sarà rilevata dal giudice stesso oppure potrà essere denunciata dal p.m. per essere rimessa alla cognizione della Cassazione. Si tratta, invero, di una lettura dell'art. 28 cod. proc. pen. condivisa anche dalla prevalente dottrina che esattamente pone in evidenza la esistenza del comma 3 dell'art. 28 il quale, nel negare legittimità ad uno specifico caso di conflitto positivo di competenza nel corso delle indagini preliminari (quello di competenza per territorio determinata da connessione), non impedisce secondo il brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, una interpretazione opposta per tutti gli altri casi, diversi da quello espressamente menzionato, e quindi finisce per sancire la legittimità del conflitto di competenza tra contrastanti provvedimenti dei giudici durante le indagini preliminari." Ne discende che, nel caso in esame, in cui la richiesta del pubblico ministero è stata accolta con l'emissione del richiesto decreto di sequestro preventivo, il pubblico ministero avrebbe dovuto porre in esecuzione la misura e, quindi, trasmettere gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, adeguandosi alla pronuncia di incompetenza territoriale intervenuta contestualmente all'adozione del provvedimento cautelare, dando seguito, in tal modo, al fisiologico sviluppo del procedimento ex art. 27 cod. proc. pen. e dando altresì modo, a seguito di eventuale impugnazione da parte dei soggetti interessati ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., al Tribunale del Riesame, ed eventualmente alla Corte di Cassazione, di pronunciarsi sulla questione della competenza territoriale. Invece, scegliendo la strada del ricorso per cassazione avverso un provvedimento ritenuto abnorme restando escluso ogni ulteriore e diverso mezzo di impugnazione, per quanto sin qui illustrato il pubblico ministero ha, di fatto, - determinato una situazione di stasi processuale, almeno per quanto è dato f 14 conoscere a questa Corte: ed infatti, non risultando a questa Corte se il pubblico ministero presso il Tribunale di Milano, al quale gli atti sembrerebbero essere stati trasmessi, abbia fatto propria la richiesta di sequestro preventivo, ciò che emerge evidente, allo stato, è la mancata esecuzione del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vincenza, con evidente verificazione di una situazione di stasi procedimentale. Dalle argomentazioni che precedono deve quindi trarsi la conclusione che la valutazione di ammissibilità del ricorso intesa come idoneità dello stesso ad instaurare il giudizio di legittimità, considerando la tassatività dei mezzi di impugnazione - rende necessario l'inquadramento del concetto di provvedimento abnorme, categoria che presenta indubbi caratteri di eccezionalità, residualità ed atipicità, e che, pertanto, non può essere eccessivamente dilatato, dovendosi, cioè, evitare che esso sia impropriamente utilizzato per far fronte a situazioni di illegittimità considerate altrimenti non inquadrabili né rimediabili. La corretta applicazione dei principi processuali sin qui evidenziati, pertanto, rende necessario limitare in relazione ai rapporti tra giudice e pubblico ministero i casi di abnormità strutturale alle sole ipotesi di carenza di potere sia in astratto esercizio, da parte del giudice, di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale sia in concreto deviazione del provvedimento giudiziale rispetto - - allo scopo di modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite. Evidentemente, alla luce delle argomentazioni espresse, nel caso in esame non può essere ravvisata, nel provvedimento in esame, manifestazione di alcuna delle forme di carenza di potere;
né può ritenersi che il provvedimento giudiziario de quo imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi, infatti, il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo;
negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice. Ciò, come già detto, si evince chiaramente dalla disposizione dell'art. 28, comma secondo, cod. proc. pen., in riferimento ai "casi analoghi" di conflitto, relativamente ai quali nella Relazione al progetto preliminare del Codice si è affermato che "Si è volutamente evitato qualsiasi riferimento a casi di contrasto tra pubblico ministero e giudice, proprio per sottolineare che eventuali casi di contrasto non sono riconducibili alla categoria dei conflitti, e ciò anche in considerazione della qualità di parte - sia pure pubblica - che il pubblico ministero ha nel contesto del nuovo sistema processuale." 15 Nel caso in esame, quindi, esclusa la possibilità di ravvisare la sussistenza di un provvedimento abnorme, non si può ritenere neanche che si versi nell'ipotesi in cui si faccia valere l'inosservanza di norme che prevedono l'adozione di un determinato atto a date condizioni di fatto, ossia l'illegittimità del provvedimento, atteso che per le ragioni in precedenza indicate nel caso in esame non era - - affatto richiesta la necessità, per il giudice, di motivare in merito a ragioni di urgenza poste a fondamento dell'adozione del provvedimento.
3. Evidente e conseguente, quindi, appare l'insussistenza dell'interesse del pubblico ministero a ricorrere, discendendo essa dalla inconfigurabilità del provvedimento abnorme. Sotto altro profilo, infine, non può non rilevarsi la contraddizione logica tra la richiesta avanzata dall'Ufficio del pubblico ministero e la considerazione posta a base del ricorso in esame secondo la quale sarebbe implausibile che un istituto - bancario si possa svuotare delle sostanze oggetto di sequestro " non comprendendosi, pertanto, le ragioni per le quali il pubblico ministero avesse avanzato la richiesta di sequestro preventivo. Né si comprende, infine, quale possa essere l'interesse del pubblico ministero in relazione ad un provvedimento che egli stesso aveva richiesto. Sicuramente anche in ambito cautelare trova applicazione la disposizione di cui all'art. 569, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione, e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole;
anche nel caso in cui il pubblico ministero proponga ricorso per cassazione al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, quindi, l'interesse richiesto dalla citata disposizione sussiste solo se con l'impugnazione possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole (Sez. 6, sentenza n. 33573 del 20/05/2015, P.G. in proc. Pinelli, Rv. 264996; Sez. 3, sentenza n. 48581 del 13/09/2016, P.G., Piga, Rv. 268191; Sez. 2, sentenza n. 4974 del 17/01/2017, D'Aversa, Rv. 268990). Nel caso in esame sfugge quale sarebbe la situazione praticamente favorevole al pubblico ministero che, al contrario, avrebbe interesse proprio a porre in esecuzione il provvedimento ottenuto dal giudice su conforme richiesta del suo Ufficio, potendo ogni eventuale effetto pregiudizievole per gli indagati essere rimosso, qualora ne sussistano le condizioni, dall'esercizio dei poteri di impugnazione dagli stessi azionabili ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., nello svolgimento della fisiologica dialettica procedimentale. Ne discende, pertanto, l'inammissibilità del ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza. 16 k
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 30/10/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Palla Rossella Catena Rostille Caves adel 30 NOV 2017 IL FUNCION 90 CUDIBIARIO 17