Sentenza 14 novembre 2016
Massime • 1
Non è abnorme l'ordinanza con la quale il GIP, rilevata la mancata traduzione dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. all'imputato alloglotta che abbia eletto domicilio presso il difensore, ne dichiari la nullità, unitamente agli atti ad esso successivi, e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, a prescindere dalla correttezza di tale decisione, posto che i provvedimenti del GIP che determinano una regressione del procedimento, anche se basati su un giudizio errato, costituiscono espressione tipica del suo potere e non producono alcuna stasi processuale, risultando sempre possibile alla pubblica accusa rinnovare l'atto.
Commentario • 1
- 1. Quando la regola prevista dall'art. 28, comma 2 ultima parte, cod. proc. pen. è derogabileDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 19 giugno 2021
(Dichiarata la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza cui si disponeva la trasmissione degli atti) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 28, c. 2) Il fatto Il Tribunale di Cosenza, provvedendo sulle eccezioni processuali avanzate dalla difesa in sede dì dibattimento, dichiarava la nullità del decreto che dispone il giudizio nei confronti di imputati per il delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, ordinando la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare dello stesso Tribunale che aveva emesso detto decreto. Il Giudice del dibattimento, a supporto della dichiarazione di nullità, rilevava come l'udienza preliminare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2016, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2016 |
Testo completo
0 139 9-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/11/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1522/2016 PAOLO ANTONIO BRUNO Presidente- REGISTRO GENERALE N.12359/2016 ROSA PEZZULLO - Rel. Consigliere - ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI IRENE SCORDAMAGLIA GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BERGAMO nei confronti di: HE AI YA nato il [...] avverso l'ordinanza del 26/02/2016 del TRIBUNALE di BERGAMO sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
lette/septite le conclusioni del PG hela concher w ilcribrigato Udit i difensor Avv.; he RITENUTO IN FATTO 1 - Con provvedimento del 26 febbraio 2016 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, ricevuta la richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio di HE HA YA, rilevato che emergeva dagli atti che l'imputata non comprendeva la lingua italiana, dichiarava la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (non tradotto in lingua cinese come erano stati invece tradotti il verbale di sequestro e quello di identificazione ed elezione di domicilio), e degli atti conseguenti (la notifica del medesimo e la richiesta di rinvio a giudizio) e restituiva gli atti al pubblico ministero. 2 Avverso tale decisione propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, chiedendo che il provvedimento venga annullato, posto che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari non era stato tradotto nella lingua conosciuta dalla HE perché costei aveva eletto domicilio presso il suo difensore. Citava la sentenza di questa Corte n. 12101 del 2015 in cui si era affermato il principio di diritto secondo il quale non era necessario tradurre gli atti la cui notifica andava effettuata al difensore, presso il quale l'alloglotta aveva eletto domicilio. Il Procuratore generale di questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso 3- essendo i motivi infondati alla luce del principio di diritto fissato da questa Corte con sentenza delle Sezioni unite 26 marzo 2009, Toni, secondo il quale non è abnorme (e non è quindi ricorribile in cassazione) il provvedimento con cui il giudice del dibattimento rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di - conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di decisione che, lungi dall'essere avulsa dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.
1 - Il provvedimento del giudice di restituzione degli atti al pubblico ministero a seguito della nullità rilevata per la mancata traduzione dei medesimi in lingua conosciuta dall'imputato alloglotta sarebbe ricorribile in cassazione solo qualora fosse ritenuto abnorme, trattandosi di provvedimento di esclusiva natura processuale. -2 L'orientamento ormai costante di questa Corte è nel senso di non ritenere l'abnormità dei provvedimenti del giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento che determinino, a seguito della declaratoria di nullità di un atto di 1 impulso processuale, una regressione del procedimento, anche se basati su un giudizio errato, posto che gli stessi non sono avulsi dal sistema, ed anzi costituiscono espressione tipica del suo potere, e non determinano alcuna stasi processuale, risultando possibile alla pubblica accusa rinnovare l'atto, la sua eventuale traduzione o la sua notifica (in tal senso militano la già citata Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590; e più di recente Sez. 6, n. 5159 del 14/01/2014, Morra, Rv. 258569). Ne discende che non può giudicarsi abnorme la decisione del giudice, oggi impugnata, di dichiarare la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini e della richiesta di rinvio a giudizio, per la mancata traduzione degli stessi, con la restituzione degli atti al medesimo, e ciò a prescindere dalla correttezza di tale decisione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Paolo Antonio Bruno Смоلا حسن Во Дь DISFORTATA IN CANCELLERIA ada 12 GEN 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carms Lauruire Мн 2