Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2016, n. 1399
CASS
Sentenza 14 novembre 2016

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Massime1

Non è abnorme l'ordinanza con la quale il GIP, rilevata la mancata traduzione dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. all'imputato alloglotta che abbia eletto domicilio presso il difensore, ne dichiari la nullità, unitamente agli atti ad esso successivi, e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, a prescindere dalla correttezza di tale decisione, posto che i provvedimenti del GIP che determinano una regressione del procedimento, anche se basati su un giudizio errato, costituiscono espressione tipica del suo potere e non producono alcuna stasi processuale, risultando sempre possibile alla pubblica accusa rinnovare l'atto.

Commentario1

  • 1Quando la regola prevista dall'art. 28, comma 2 ultima parte, cod. proc. pen. è derogabile
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 19 giugno 2021

    (Dichiarata la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza cui si disponeva la trasmissione degli atti) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 28, c. 2) Il fatto Il Tribunale di Cosenza, provvedendo sulle eccezioni processuali avanzate dalla difesa in sede dì dibattimento, dichiarava la nullità del decreto che dispone il giudizio nei confronti di imputati per il delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, ordinando la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare dello stesso Tribunale che aveva emesso detto decreto. Il Giudice del dibattimento, a supporto della dichiarazione di nullità, rilevava come l'udienza preliminare …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2016, n. 1399
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1399
Data del deposito : 14 novembre 2016

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