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30 aprile 2020
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Art. 54
Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini
1. La presentazione tardiva di memorie o documenti puo' essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile.
2. I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno. (15) ((29))
3. La sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica al procedimento cautelare. ((29)) ------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83 , convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 , ha disposto (con l'art. 20, comma 1-ter) che la modifica al comma 2 del presente articolo decorre dall'entrata in vigore dell' art. 16 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 , convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 , come modificato dal medesimo comma 1-ter dell'art. 20.
----------- AGGIORNAMENTO (29)
L'aggiornamento in calce, precedentemente disposto dall' art. 3, comma 1 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11 e' stato eliminato; la modifica ha perso efficacia per effetto dell'abrogazione del D.L. medesimo ad opera della L. 24 aprile 2020, n. 27 , la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.
Deposito tardivo di memorie e documenti e sospensione dei termini
1. La presentazione tardiva di memorie o documenti puo' essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile.
2. I termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno. (15) ((29))
3. La sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica al procedimento cautelare. ((29)) ------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83 , convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 , ha disposto (con l'art. 20, comma 1-ter) che la modifica al comma 2 del presente articolo decorre dall'entrata in vigore dell' art. 16 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 , convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 , come modificato dal medesimo comma 1-ter dell'art. 20.
----------- AGGIORNAMENTO (29)
L'aggiornamento in calce, precedentemente disposto dall' art. 3, comma 1 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11 e' stato eliminato; la modifica ha perso efficacia per effetto dell'abrogazione del D.L. medesimo ad opera della L. 24 aprile 2020, n. 27 , la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.
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- 1. COMPUTAZIONE DEL TERMINE LUNGO DI IMPUGNAZIONEhttps://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 31 gennaio 2023 · 147.00407
[…] In questo quadro normativo, le disposizioni sopravvenute racchiuse nei commi 2 e 3 dell'art. 54 del c.p.a., nel ribadire per il giudizio amministrativo sia la regola che l'eccezione in tema di sospensione feriale dei termini processuali, non hanno introdotto elementi di differenza o di novità. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Napoli, sez. V, sentenza 06/04/2022, n. 2359Provvedimento: […] - alla camera di consiglio del 22.3.22 la difesa di parte ricorrente ha chiesto l'autorizzazione alla presentazione tardiva della predetta documentazione ai sensi dell'art. 54 c.p.a. - comprovante la presunta notifica della comunicazione di avvenuta risoluzione dell'accordo transattivo – motivandola con la difficoltà di acquisirla dal precedente procuratore; in via subordinata, la difesa di parte ricorrente ha chiesto dichiararsi l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla relativa decisione ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), del c.p.a.;Leggi di più...
- termini di deposito documentazione·
- art. 35 c.p.a.·
- risoluzione di contratto per inadempimento·
- clausola risolutiva espressa·
- carenza di interesse·
- art. 73 c.p.a.·
- ottemperanza a transazione·
- commissario ad acta·
- esecuzione di decreto ingiuntivo·
- art. 87 c.p.a.·
- art. 54 c.p.a.·
- improcedibilità del ricorso