Sentenza 12 ottobre 2016
Massime • 1
Non è impugnabile l'ordinanza con la quale il Gip, richiesto della convalida del decreto di sequestro preventivo emesso ai sensi dell'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., e della contestuale emissione di sequestro preventivo, si limiti a non convalidare il provvedimento di urgenza disposto dal Pubblico Ministero, non potendosi ritenere che tale decisione contenga un implicito rigetto della autonoma richiesta di misura cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/10/2016, n. 49616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49616 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2016 |
Testo completo
49 6 1 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 1894 Dott. GERARDO SABEONE - Presidente - - Consigliere relatore - Dott.ssa ROSSELLA CATENA UC 12/10/2016- Dott. ANTONIO SETTEMBRE R.G.N. 14462/2016 - Consigliere - Dott. ANDREA FIDANZIA - Consigliere - Dott. FERDINANDO LIGNOLA -Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CO AN, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Rimini del 27/01/2016, depositata il 19/02/2016; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Luigi Orsi, in data 22/06/2016, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Rimini, decidendo sull'appello presentato dal pubblico ministero avverso il provvedimento di rigetto della convalida del sequestro preventivo d'urgenza e di contestuale emissione del sequestro preventivo, adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini in data 12/12/2015, disponeva, ai sensi degli artt. 321 e 322 bis, cod. proc. pen., il sequestro preventivo di tre assegni circolari detenuti da CO 1 AN, ritenuti profitto del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione al quale il predetto era sottoposto ad indagini preliminari;
detti titoli erano stati oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo di urgenza disposto dal pubblico ministero, non convalidato dal Giudice per le indagini preliminari che, in data in data 12/12/2015, aveva affermato che, pur sussistendo il fumus del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, gli assegni non potevano costituire cose pertinenti al reato in assenza di specifici elementi investigativi ed indiziari che dimostrassero un nesso di pertinenzialità tra le condotte distrattive ed i titoli stessi. Il Tribunale del Riesame, adito su appello del pubblico ministero, ha affermato preliminarmente l'ammissibilità dell'appello, in quanto, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa - secondo cui l'appello aveva ad oggetto esclusivamente il provvedimento di non convalida del sequestro preventivo di urgenza - il Giudice per le indagini preliminari non si era limitato a non convalidare il decreto di sequestro preventivo di urgenza, ciò in quanto la richiesta del pubblico ministero conteneva anche la richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, coma 3 bis, cod. proc. pen., per cui doveva ritenersi implicito un rigetto di detta richiesta, benché nel dispositivo dell'ordinanza il Giudice si fosse limitato a non convalidare il decreto emesso d'urgenza dal pubblico ministero, come dimostrato dal fatto che il provvedimento impugnato non aveva solo censurato l'esercizio del potere di urgenza, ma aveva fondato il rigetto sulla considerazione della esclusione del nesso di pertinenzialità, con evidente considerazione del merito della vicenda;
il ая Tribunale, quindi, citando la sentenza delle Sezioni Unite del 2005, n. 21334 - che si attaglia al solo caso di mancata convalida del decreto di sequestro preventivo d'urgenza, ma non anche al caso in cui alla non convalida sia seguita una valutazione in merito alla emissione del provvedimento ablatorio -aveva ritenuto di condividere le doglianze del pubblico ministero, affermando che le somme di denaro rappresentate dai titoli di credito dovessero essere considerate assoggettabili a sequestro in quanto corrispondenti al valore nominale della somma illegalmente percepita.
2.Con ricorso depositato il 12/12/2015 CO AN, a mezzo del difensore di fiducia Avv. to Gian Paolo Colosimo, ricorre per:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., rilevando come l'ordinanza resa dal Giudice per le indagini preliminari, epigrafata come "rigetto di convalida di sequestro preventivo d'urgenza", non abbia affatto investito la questione della emissione di un provvedimento di sequestro preventivo degli assegni circolari, essendosi limitata ad espletare un mero controllo di legalità sul potere ablatorio d'urgenza del pubblico ministero e, come tale, non è impugnabile in base all'arresto giurisprudenziale delle Sezioni 2 Unite del 2005, n. 21334, secondo cui il pubblico ministero, in tal caso, può solo proporre ricorso per cassazione;
la motivazione del Tribunale del Riesame appare anch'essa illogica nella misura in cui ha sconfessato il tenore letterale del dispositivo dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, dovendo in ogni caso, in ipotesi di contrasto tra dispositivo e motivazione, prevalere il contenuto del dispositivo, anche alla stregua della giurisprudenza di legittimità;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., rilevando come la motivazione dell'ordinanza impugnata si traduca nell'applicazione dell'istituto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in relazione ad un'ipotesi di reato per la quale ciò non è previsto, in contrasto, quindi, con quanto affermato da Sezioni Unite n. 10561 del 2004, secondo cui la confisca del profitto, in caso di denari o beni fungibili, non è confisca per equivalente, ma confisca diretta, per cui nel caso in cui il profitto del reato sia rappresentato da denaro, il sequestro preventivo del conto corrente è ammissibile solo se sussistano indizi per quali il denaro di provenienza illecita sia stato depositato in banca ovvero investito in titoli, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità; in caso contrario, infatti, si stravolgerebbe il requisito della pertinenzialità.
3. In data 22/06/2016 il Procuratore Generale, in persona del dott. Luigi Orsi, ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, in quanto il Giudice ha disposto unicamente di non convalidare il sequestro preventivo d'urgenza, non potendosi condividere la linea interpretativa del Tribunale del Riesame, secondo cui si dovrebbe dare spazio ad un approccio non formale, che non può avere, viceversa, cittadinanza nell'ambito del processo penale, alla lue delle Sezioni Unite Napolitano. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Benché il pubblico ministero, in data 09/12/2015, avesse richiesto al Giudice per le indagini preliminari la convalida del decreto di sequestro preventivo d'urgenza e l'emissione del decreto di sequestro ex art. 32, comma 3 bis, cod. proc. pen., il dispositivo del provvedimento emesso in data 12/12/2015 dal Giudice per le indagini preliminari si era limitato a non convalidare il sequestro preventivo d'urgenza disposto dal pubblico ministero. Detto provvedimento, quindi, come condivisibilmente rilevato dal Procuratore Generale, si è limitato a considerare esclusivamente l'esercizio del potere di 3 urgenza da parte del pubblico ministero, non potendosi in alcun caso effettuare una interpretazione dello stesso in malam partem. Alla luce del principio espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 21334 del 31/05/2005, Napolitano, Rv. 231055 secondo cui l'ordinanza con la quale il - giudice, a norma dell'art. 321, comma terzo bis, cod. proc. pen., convalida il sequestro preventivo disposto in via d'urgenza dal pubblico ministero è inoppugnabile - l'ordinanza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio ex art. 620, lett. 1), cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Così deciso in Roma, il 12/10/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Gerardo Sabeone Rossella Catena Wakion Ротии Сабин DEPOSITATA IN CANCELLERIA adid 23 NOV 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Camble Lanzuige iuse