Sentenza 18 dicembre 2009
Massime • 1
Il giudice dell'impugnazione cautelare "de libertate", che rilevi l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il provvedimento, deve estendere il suo controllo anche alle ragioni di urgenza che legittimano l'intervento cautelare del giudice incompetente. (La Corte ha precisato che il giudice dell'impugnazione, rilevata l'urgenza, deve limitarsi a confermare il provvedimento, che ha l'efficacia limitata ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. Un particolare caso in cui sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento emesso dal tribunale del riesame: vediamo qualeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 luglio 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Con ordinanza il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani applicava a carico di un indagato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di corruzione propria nonchè le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen.. Sebbene il provvedimento genetico avesse in realtà contenuto assai più articolato, riguardando la posizione anche di altri soggetti in riferimento ad ulteriori reati, avendo constatato l'eterogeneità del luogo di consumazione dei diversi illeciti oggetto della richiesta cautelare, il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2009, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 18/12/2009
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - N. 1750
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 27212/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI TRENTO;
nei confronti di:
1) IC DE N. IL 10/09/1956;
2) DU AN N. IL 01/01/1958;
avverso l'ordinanza n. 135/2009 TRIB. LIBERTÀ di TRENTO, del 16/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Gialanella che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO
Il GIP presso il Tribunale di Rovereto, con ordinanza del 22.04.2009, disponeva la misura della custodia cautelare in carcere a carico di:
IC DE e DU AN meglio indicati in rubrica, indagati di concorso con altri coimputati nel delitto di:
- associazione per delinquere, finalizzata alla consumazione di un numero indefinito di reati di furto ed altro;
I predetti proponevano impugnazione avverso tale decisione ed il Tribunale per il riesame di Trento, con decisione del 16.05.09, rilevava l'incompetenza per territorio del GIP di Rovereto, per essere competente il GIP presso il Tribunale di Verona, e ritenuta la mancanza dell'urgenza, annullava l'ordinanza impugnata nei confronti dei due predetti indagati.
Ricorre per cassazione il PM presso il Tribunale di Rovereto, deducendo:
MOTIVO ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). Per violazione di legge ex art. 27.
Il ricorrente censura la decisione impugnata per non avere considerato che il Tribunale per il riesame, se ha la facoltà di rilevare la l'incompetenza per territorio del GIP presso il Tribunale di Rovereto non ha, del pari, il potere di annullare la misura cautelare adottata.
CHIEDE pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il PM ricorrente riconosce la fondatezza della decisione in punto di attribuzione della competenza per territorio al Tribunale di Verona, sicché sul punto non occorre pronunziarsi.
Resta da esaminare il motivo relativo al potere del Tribunale per il riesame di annullare la misura cautelare laddove ritenga che sia stata emessa da giudice incompetente per territorio. È pacifico che il Tribunale per il riesame ha il potere di sindacare l'incompetenza per territorio del Giudice che ha emesso la misura, come riconosciuto dalla Giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. pen. SS UU n. 19 del 12/12/94). È altrettanto pacifico che il giudice incompetente può disporre una misura cautelare, ai sensi dell'art. 291 c.p.p., comma 2, ma solo se ravvisi ragioni di improrogabile necessità di salvaguardare le esigenze cautelari.
Ne deriva che il giudice dell'impugnazione, nel caso rilevi l'incompetenza per territorio, è tenuto ad estendere il controllo anche alla verifica dell'urgenza, risultando contraddittoria la tesi che restringa l'esame alla sola questione della competenza per territorio atteso, che in tal caso, si creerebbe un' inammissibile disparità di trattamento tra i casi in cui un giudice riconosca la sua incompetenza e si astenga dalla misura e quelli in cui il giudice, non riconoscendo l'incompetenza e non valutando l'urgenza, emetta la misura. (Cass. pen. SS.UU. n. 1 del 12.04.96). La Suprema Corte si è attestata in maniera nettamente prevalente su tali principi ed anche da ultimo (Cass. pen. sez. 4^, n. 30027 del 13.07.06) ha ribadito Che "In tema di misure cautelari personali, sia il giudice cui si richiede l'emissione del provvedimento che il giudice del riesame hanno il potere-dovere di sindacare la sussistenza della competenza territoriale: ne consegue che il tribunale del riesame, qualora rilevi l'incompetenza per territorio del giudice a quo, e per contro, non rilevi la sussistenza di una situazione di urgenza (nel qual caso, dovrà confermare il provvedimento che avrà un'efficacia limitata ai sensi dell'art. 27 c.p.p.), deve annullare la misura cautelare emessa".
È pur vero che sull'argomento si riscontrano decisioni contrarie, come quella menzionata dal PM ricorrente (Cass. Pen. sez. 6^, n. 6858 del 17.01.07) ma questo Collegio ritiene che tale minoritaria interpretazione non possa trovare ingresso ove si consideri che compito precipuo del Tribunale per il riesame è quello della verifica dei presupposti per l'emissione della misura sicché, se in questo ambito rientra anche il potere di rilevare l'incompetenza per territorio del giudice che ha emesso il provvedimento, il sindacato del giudice dell'impugnazione, ove riconosca l'incompetenza, non può limitarsi alla verifica degli ordinari presupposti previsti dagli artt. 273 e 274 c.p.p. ma deve estendersi anche all'ulteriore presupposto delle ragioni di urgenza, previste dall'art. 291 c.p.p., comma 2. Si deve pertanto affermare che il Tribunale di Trento ha motivato in conformità a tali principi allorché, rilevando l'incompetenza per territorio del GIP presso il Tribunale di Rovereto, ha esteso il suo controllo anche alle ragioni di urgenza.
Al riguardo la motivazione resa appare ineccepibile, essendosi sottolineato come le ragioni di urgenza erano escluse sia dal notevole lasso di tempo intercorso tra l'avvio delle indagini e l'emissione del provvedimento che dall'assenza di ulteriori elementi in tal senso.
Consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2010