Cass. pen., sez. I, sentenza 23/03/2017, n. 23347
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Sentenza 23 marzo 2017

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Non è abnorme l'ordinanza con la quale il Giudice per l'udienza preliminare, rilevata la mancata traduzione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. all'imputato alloglotta che abbia eletto domicilio presso il difensore, dichiari, fuori udienza e in assenza di contraddittorio, la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, trattandosi di provvedimento che, pur provocando una regressione del procedimento, rientra nell'ambito dei poteri riconosciuti al giudice e che non determina una stasi processuale non altrimenti rimovibile.

In tema di notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari, l'obbligo di traduzione dell'atto in favore dell'imputato alloglotta sussiste - a pena di nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. - anche nel caso in cui egli abbia eletto domicilio presso il difensore, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elezione di domicilio presso un difensore attiene solo alle modalità di notificazione degli atti processuali e non comporta la rinuncia dell'indagato alloglotta alla traduzione degli atti nella propria lingua).

Commentario1

  • 1Quando la regola prevista dall'art. 28, comma 2 ultima parte, cod. proc. pen. è derogabile
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 19 giugno 2021

    (Dichiarata la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza cui si disponeva la trasmissione degli atti) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 28, c. 2) Il fatto Il Tribunale di Cosenza, provvedendo sulle eccezioni processuali avanzate dalla difesa in sede dì dibattimento, dichiarava la nullità del decreto che dispone il giudizio nei confronti di imputati per il delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, ordinando la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare dello stesso Tribunale che aveva emesso detto decreto. Il Giudice del dibattimento, a supporto della dichiarazione di nullità, rilevava come l'udienza preliminare …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 23/03/2017, n. 23347
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23347
Data del deposito : 23 marzo 2017

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