Sentenza 23 marzo 2017
Massime • 2
Non è abnorme l'ordinanza con la quale il Giudice per l'udienza preliminare, rilevata la mancata traduzione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. all'imputato alloglotta che abbia eletto domicilio presso il difensore, dichiari, fuori udienza e in assenza di contraddittorio, la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, trattandosi di provvedimento che, pur provocando una regressione del procedimento, rientra nell'ambito dei poteri riconosciuti al giudice e che non determina una stasi processuale non altrimenti rimovibile.
In tema di notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari, l'obbligo di traduzione dell'atto in favore dell'imputato alloglotta sussiste - a pena di nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. - anche nel caso in cui egli abbia eletto domicilio presso il difensore, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elezione di domicilio presso un difensore attiene solo alle modalità di notificazione degli atti processuali e non comporta la rinuncia dell'indagato alloglotta alla traduzione degli atti nella propria lingua).
Commentario • 1
- 1. Quando la regola prevista dall'art. 28, comma 2 ultima parte, cod. proc. pen. è derogabileDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 19 giugno 2021
(Dichiarata la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza cui si disponeva la trasmissione degli atti) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 28, c. 2) Il fatto Il Tribunale di Cosenza, provvedendo sulle eccezioni processuali avanzate dalla difesa in sede dì dibattimento, dichiarava la nullità del decreto che dispone il giudizio nei confronti di imputati per il delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, ordinando la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare dello stesso Tribunale che aveva emesso detto decreto. Il Giudice del dibattimento, a supporto della dichiarazione di nullità, rilevava come l'udienza preliminare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/03/2017, n. 23347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23347 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2017 |
Testo completo
23347-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23/03/2017 Composta da: Sent. n. sez. 1022/2017 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI - Presidente - REGISTRO GENERALE N.36817/2016GIACOMO ROCCHI PALMA TALERICO ANTONIO MINCHELLA LUIGI BARONE Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO nei confronti di: JO RI nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 18/08/2016 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO sentita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI BARONE;
lette le conclusioni del PG, nella persona del dott. Fulvio Baldi, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al Gip presso il Tribunale di Bergamo;
1 RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento assunto "de plano" il 18.8.2016, il Gup presso il Tribunale di Bergamo, prima della celebrazione dell'udienza preliminare, dichiarava la nullità della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di JO MA, imputato del reato di cui all'art. 5, co.
8-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, e disponeva la restituzione degli atti al p.m., in ragione della omessa traduzione dell'avviso di conclusione delle indagini nella lingua parlata e compresa dall'imputato, che dagli atti risultava essere l'inglese.
2. Avverso il decreto ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, eccependone l'abnormità, sul presupposto che nel caso di specie difetterebbe il diritto dell'imputato alla traduzione degli atti, essendo stati questi notificati al difensore di fiducia, presso il quale era stato eletto domicilio. A sostegno delle ragioni espresse, il ricorrente richiama la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui l'obbligo di traduzione degli atti processuali in favore dell'imputato alloglotta che non comprende la lingua italiana è escluso, anche a seguito della riformulazione dell'art. 143 cod. proc. pen., ove lo stesso si sia reso, per causa a lui imputabile, irreperibile o latitante, con conseguente notificazione degli atti che lo riguardano al difensore (Sez. 2, n. 12101 del 17/02/2015, Le Wet e altro, Rv. 262773; Sez. 6, n. 47896 del 19/06/2014, B., Rv. 261218; Sez. 1, n. 37955 del 18/07/2013, Wagne, Rv. 256767). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
2. Occorre premettere che nel vigente sistema ad ogni interesse a reagire, legittimamente configurato, non corrisponde necessariamente uno strumento di impugnazione. Opera, infatti, il generale principio di tassatività dei "casi" e dei "mezzi" di impugnazione, posto dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen., in forza del quale la legge stabilisce i casi e i mezzi attraverso cui i provvedimenti del giudice possono essere impugnati, sanzionando, all'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con l'inammissibilità l'impugnazione proposta al di fuori di quanto tipizzato. Deroga a tale principio la categoria dell'abnormità creata dalla giurisprudenza per far fronte a situazioni di stallo determinate dall'adozione di provvedimenti strutturalmente o funzionalmente estranei all'ordinamento. In questi casi la mancata previsione normativa dell'impugnabilità del provvedimento dipende dalla sua imprevedibile estraneità a qualsiasi categoria processuale e il riconoscimento della ricorribilità per cassazione tende al superamento di una situazione di stallo altrimenti non rimediabile. 2 A Questi primi rilievi consentono di inquadrare la disamina del ricorso, che, essendo stato proposto avverso una statuizione non impugnabile, può essere ritenuto ammissibile solo se quest'ultima sia assumibile nella tipologia propria dell'atto abnorme.
3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 26 del 24.11.1999, dep. 2000, Rv. 215094; Sez. U. n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240; Sez. 6 n. 2325 dell'08/01/2014, F., Rv. 258252; Sez. 2, n. 7320 del 10.12.2013, dep. 2014, Rv. 259159) è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur costituendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. Af L'abnormità dell'atto processuale può riguardare due profili che si saldano all'interno di un fenomeno unitario (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, dep. 22/06/2009, Toni, Rv. 243590): quello strutturale (allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale) e quello funzionale (quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo ovvero una indebita regressione del procedimento, ponendosi, in tal caso, anche in contrasto con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2).
4. Declinando i principi esposti nel caso di specie, si colgono nel provvedimento impugnato due aspetti di possibile criticità: il primo attinente alla sua adozione "de plano", senza fissazione dell'udienza preliminare e quindi senza instaurazione del contraddittorio;
il secondo, relativo alla ragione giuridica posta a fondamento della decisione resa. Si tratta di comprendere se dette evenienze determinino una patologia giuridicamente rilevante e, in ipotesi affermativa, se questa sia tale da inficiare la statuizione al punto da renderla abnorme. Per il vero, la prima questione non è oggetto di ricorso e l'interesse alla sua deduzione è ravvisabile soltanto in capo al p.m., non avendo l'imputato alcuna ragione di censurare una decisione assunta, senza contraddittorio, ma pur sempre a tutela di un suo presunto diritto. Al fine di una compiuta disamina, deve comunque rilevarsi che, sotto tale profilo, l'impugnazione dovrebbe essere ritenuta inammissibile, in quanto l'irritualità del provvedimento correlata alle sue modalità di emissione non integra alcuna delle suindicate ipotesi di abnormità. La statuizione impugnata, anche se assunta "de plano", è conforme, infatti, al potere riconosciuto al gip di dichiarare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e disporre la restituzione degli atti al p.m.. 3 So Essa non presenta, dunque, anomalie genetiche o funzionali, radicali al punto da fuoriuscire dallo schema normativo processuale;
non costituisce atto strutturalmente "eccentrico" rispetto a quelli positivamente disciplinati, né atto normativamente previsto e disciplinato, ma utilizzato al di fuori dell'area che ne individua la funzione e la stessa ragione di essere nell'iter procedimentale. Al riguardo, la Corte, in fattispecie analoghe, ha già avuto modo di affermare che il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare, constatato l'omesso invio dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen., dichiara "de plano", fuori dall'udienza e in assenza di contraddittorio tra le parti, la nullità della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pubblico ministero, è illegittimo, ma non abnorme, in quanto rientra nell'ambito dei poteri riconosciuti al giudice, non si colloca al di fuori dell'ordinamento e non determina una stasi processuale non altrimenti rimovibile (Sez. 4, n. 22859 del 04/02/2004, Boukessra ed altri, Rv. 228780). In altri termini, il fatto che un provvedimento sia illegittimo non giustifica, di per sè, la sua impugnabilità con ricorso per cassazione in nome della categoria dell'abnormità, che altrimenti diverrebbe un agevole escamotage per bypassare il disposto dell'art. 568 cod. proc. pen.. L'irrituale adozione della procedura de plano, lì dove sarebbe stata necessaria l'instaurazione del contraddittorio, determina, dunque, l'illegittimità del provvedimento, ma non la sua abnormità.
5. Passando allo specifico motivo di ricorso, occorre valutare, innanzi tutto, la correttezza della ragione giuridica posta dal gip a fondamento della decisione assunta;
dopo di che, ove la si ritenesse errata, deve ulteriormente stabilirsi se ciò sia sufficiente a conferire alla statuizione il carattere dell'abnormità.
6. In merito al primo aspetto, lamenta il ricorrente la mancata applicazione da parte del gip del principio giurisprudenziale, per cui l'obbligo di traduzione degli atti processuali in favore dell'imputato alloglotta che non comprende la lingua italiana è escluso nei casi in cui questi si sia reso, per causa a lui imputabile, irreperibile o latitante, con conseguente notificazione degli atti che lo riguardano al difensore. Nel caso di specie, l'imputato non risulta, però, essere stato dichiarato irreperibile e le notifiche degli atti processuali che lo riguardavano (tra i quali l'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen.) sono state effettuate al difensore, soltanto perché presso quest'ultimo egli aveva eletto domicilio. Ritiene il Collegio che in questa ipotesi non debba trovare applicazione il principio di diritto invocato in ricorso, il cui fondamento risiede nella fictio di conoscenza che sottintende le notifiche nei confronti dell'irreperibile o del latitante. 4 fr Negli arresti richiamati dal ricorrente è stato affermato che l'obbligo di traduzione, anche quello previsto dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32 in attuazione della Direttiva 2010/64/UE del 20 ottobre 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, ha un senso unicamente rispetto agli atti processuali cui l'imputato alloglotta partecipi personalmente o che comunque giungano nella sua sfera di conoscenza o di conoscibilità; soltanto in queste ipotesi acquista rilievo l'esigenza di assicurare la piena comprensione degli atti stessi da parte del prevenuto che non conosca la lingua italiana. Dalla conoscenza legale dell'atto (che pur resta necessaria) si passa ad un apprezzamento in concreto del raggiungimento dell'effetto (conoscenza effettiva) tale da comportare la successiva qualificazione dell'assenza "informata", secondo i canoni mutuati dalla giurisprudenza CEDU di : assenza dovuta a rinunzia espressa;
assenza dovuta a rinunzia tacita per comportamento concludente (ed inequivoco) assistita- dalla tendenziale conoscenza delle conseguenze pregiudizievoli relative alla celebrazione del processo. (Sez. 2, n. 12101 del 17/02/2015, Le Wet e altro, Rv. 262773). Manifesta appare la diversità tra la situazione appena descritta e quella qui in esame, nella quale la semplice elezione di domicilio presso il difensore non può divenire per l'imputato, che non si sia reso irreperibile, motivo di pregiudizio. L'elezione di domicilio costituisce, infatti, solo una agevolazione delle modalità di notificazione degli atti processuali, ma non comporta, in sé, la rinuncia dell'indagato alloglotta alla traduzione degli atti nella propria lingua. Può dunque essere ribadito il principio, secondo cui l'obbligo di traduzione degli atti in favore dell'imputato alloglotta sussiste - a pena di nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. - anche nel caso in cui egli abbia eletto domicilio presso il difensore, avendo quest'ultimo solo l'obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione (Sez. 5, n. 48916 del 28/09/2016, Dutu, Rv. 268371). Quanto affermato sarebbe già sufficiente ad escludere l'abnormità dell'atto impugnato, il cui unico vizio (violazione del contraddittorio) si è visto non essere causa di una sì grave patologia.
7. Ma vi è di più, in quanto, ove anche volesse darsi seguito alla tesi del p.m., la dedotta nullità non sarebbe comunque causa di abnormità. Si sarebbe in presenza, infatti, di una statuizione che, determinando la regressione del procedimento sul presupposto (anche se errato) di una rilevata invalidità, non può essere ritenuta estranea al sistema processuale (Sez. 5, n. 4601 del 06/11/2000, Giua, Rv. 217446). In questo senso, non intende il Collegio discostarsi dal consolidato indirizzo della Corte, che esclude l'abnormità e pertanto l'impugnabilità - del provvedimento con cui il giudice - dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa traduzione nella lingua conosciuta dall'imputato della dichiarazione di elezione di domicilio presso il difensore e 5 M dispone la restituzione degli atti alla Procura della Repubblica. La statuizione costituisce, invero, l'esplicazione di un potere riconosciuto dall'ordinamento processuale, anche quando è fondato su un presupposto superfluo ° erroneamente ritenuto sussistente e le sue conseguenze sono rimediabili con attività propulsive legittime da parte del pubblico ministero (Sez. 1, n. 2263 del 14/05/2014, dep. 2015, Tahiri, Rv. 261998). Non si discostano da questo orientamento, quegli arresti che hanno ritenuto l'abnormità - dell'ordinanza del GUP che, fondandosi sul mero dubbio circa la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato e rilevato che il verbale di elezione di domicilio risulta redatto esclusivamente in italiano, dichiara la nullità di tutte le notificazioni successive, atteso che la traduzione degli atti processuali nella lingua madre dell'imputato o in altra da lui conosciuta è dovuta solo nel caso di comprovato e dichiarato difetto di conoscenza della lingua italiana (Sez. 5, n. 1136 del 26/10/2015, dep. 2016, Hassan, Rv. 266069); dell'ordinanza con la quale il Tribunale, acquisito il verbale di elezione di domicilio dell'imputato, dichiara la nullità del decreto di citazione e di tutti gli atti di causa in relazione al fatto che non risultava se l'imputato - identificato a mezzo di carta di identità rilasciata in Romania parlasse o capisse l'italiano, poiché la traduzione degli atti processuali nella lingua madre dell'imputato o in altra da lui conosciuta è dovuta solo nel caso di comprovato e dichiarato difetto di conoscenza della lingua italiana (Sez. 4, n. 45944 del 11/11/2009, Baiaram e altro, Rv. 245994). La distonia tra tali affermazioni e l'indirizzo che qui si intende seguire è soltanto apparente, se si considera che nelle fattispecie relative agli arresti da ultimo richiamati la ragione dell'abnormità era rappresentata da una regressione del procedimento, ritenuta ingiustificata in quanto fondata non su dati oggettivi, ma su una situazione di mera incertezza che alleggiava in merito alla conoscenza o meno da parte dell'imputato della lingua italiana. r Ipotesi, questa, del tutto differente rispetto all'odierna, nella quale, invece, la mancata comprensione della lingua italiana da parte dell'imputato costituisce un elemento di giudizio certo, documentato e peraltro incontestato. In altri termini, la nullità della richiesta di rinvio a giudizio deve derivare da una patologia, che sia stata (anche se erroneamente) riscontrata e non può, invece, essere dichiarata sulla base di una pregressa invalidità ancora da verificare. Ragionando diversamente si accetterebbe il paradosso logico giuridico per cui l'effetto processuale (la nullità derivata) non solo anticiperebbe la sua causa (la nullità presupposta), ma potrebbe anche risultarne privo;
di conseguenza un provvedimento di tal tipo, fuoriuscendo dallo schema processuale che governa le nullità, non potrebbe che essere ritenuto abnorme. Soltanto per compiutezza di analisi, deve rilevarsi che anche con riferimento ai casi da ultimo menzionati (che, comunque, lo si ribadisce, esulano dalla fattispecie oggi in esame), la Corte, in talune sue pronunce, ha escluso l'abnormità, in ragione del fatto che trattasi, in ogni 6 caso, di provvedimento che costituisce esplicazione di un potere riconosciuto dall'ordinamento e che non determina una stasi indebita del procedimento, potendo il pubblico ministero esercitare nuovamente l'azione penale (Sez. 5, n. 11429 del 15/12/2015, dep. 2016, Intriago, Rv. 266339, relativa ad una fattispecie in cui il tribunale, in mancanza di prova della conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, aveva dichiarato la nullità degli atti, in base ai quali si era instaurato il rapporto processuale, per l'omessa loro traduzione e ne aveva disposto la restituzione al p.m.).
8. Devono, dunque, affermarsi i seguenti principi: - l'imputato alloglotta, non irreperibile o latitante, che risulti non conoscere la lingua italiana, ha diritto alla traduzione, in una lingua da lui compresa, dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen., anche nelle ipotesi in cui questo debba essere notificato al difensore domiciliatario;
- è illegittimo, ma non affetto da abnormità, il provvedimento (del quale deve pertanto escludersi l'impugnabilità) con cui il giudice dell'udienza preliminare, constatata l'omessa traduzione nella lingua che risulta compresa dall'imputato alloglotta dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. notificato al difensore domiciliatario, dichiara "de plano", fuori dall'udienza e in assenza di contraddittorio tra le parti, la nullità della richiesta di rinvio a giudizio. Si tratta, invero, di un provvedimento che rientra nell'ambito dei poteri riconosciuti al giudice, che non si colloca al di fuori dell'ordinamento e che non determina una stasi processuale non altrimenti rimovibile;
e da questi trarsi la conclusione che la decisione impugnata è corretta nel suo fondamento giuridico, mentre è illegittima in relazione alle modalità attraverso cui è stata adottata, ma tale patologia non le conferisce il carattere dell'abnormità e pertanto non ne consente l'impugnabilità.
9. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 23 marzo 2017. Il consigliere estensore Il presidente Antonella Patrizia Mazzei Barone Armag me DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 MAG 2017 IL CANCELLIERE Stefania FA ELLA