Cass. pen., sez. III, sentenza 01/04/2014, n. 27701
CASS
Sentenza 1 aprile 2014

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In tema di reati tributari, la competenza per territorio in relazione al reato di omesso versamento di IVA di cui all'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000 va individuata nel luogo in cui si verifica l'omissione del versamento del tributo ex art. 8 cod. proc. pen., che coincide con quello ove si trova la sede effettiva dell'azienda, nel senso di centro della attività amministrativa e direttiva dell'impresa, attesa la non applicabilità del criterio di cui all'art. 18, comma secondo, del D.Lgs. n. 74 del 2000, riferito ai soli delitti da esso previsti al capo I del titolo II; qualora poi possa trovare applicazione tale regola, la competenza va attribuita al giudice del luogo di accertamento del reato, in base al criterio suppletivo previsto dall'art. 18, comma primo, del D.Lgs. n. 74 del 2000.

In tema di misure cautelari reali, la Corte di cassazione, qualora ritiene che la competenza territoriale appartenga ad un ufficio giudiziario diverso da quello che procede, deve dichiarare l'incompetenza e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente, in applicazione dell'art. 27 cod. proc. pen., che prevede l'inefficacia "differita" del provvedimento di vincolo, previa verifica della sussistenza del "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora", ma non anche del requisito dell'urgenza, in quanto l'art. 291, comma secondo, cod. proc. pen. si applica esclusivamente alle misure cautelari personali. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato).

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    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 aprile 2025

    La massima Ai fini della determinazione della competenza per territorio con riguardo ai delitti di omesso versamento dell'Iva e di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, in assenza di elementi certi in ordine all'avvenuto principio di pagamento dell'imposta idonei a consentire l'individuazione dell'effettivo locus commissi delicti , non può farsi riferimento al criterio della sede effettiva del contribuente, ma deve individuarsi il luogo di consumazione del reato ai sensi dell' art. 8 c.p.p. , con la conseguenza che, ove tale determinazione sia impossibile, deve applicarsi il criterio sussidiario del luogo di accertamento del reato, di cui all' art. 18, comma 1, d.lg. 10 …

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  • 2Art. 52 - Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari
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  • 3Art. 8 c.p.p. Regole generali
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 01/04/2014, n. 27701
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27701
Data del deposito : 1 aprile 2014

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