Sentenza 1 aprile 2014
Massime • 2
In tema di reati tributari, la competenza per territorio in relazione al reato di omesso versamento di IVA di cui all'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000 va individuata nel luogo in cui si verifica l'omissione del versamento del tributo ex art. 8 cod. proc. pen., che coincide con quello ove si trova la sede effettiva dell'azienda, nel senso di centro della attività amministrativa e direttiva dell'impresa, attesa la non applicabilità del criterio di cui all'art. 18, comma secondo, del D.Lgs. n. 74 del 2000, riferito ai soli delitti da esso previsti al capo I del titolo II; qualora poi possa trovare applicazione tale regola, la competenza va attribuita al giudice del luogo di accertamento del reato, in base al criterio suppletivo previsto dall'art. 18, comma primo, del D.Lgs. n. 74 del 2000.
In tema di misure cautelari reali, la Corte di cassazione, qualora ritiene che la competenza territoriale appartenga ad un ufficio giudiziario diverso da quello che procede, deve dichiarare l'incompetenza e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente, in applicazione dell'art. 27 cod. proc. pen., che prevede l'inefficacia "differita" del provvedimento di vincolo, previa verifica della sussistenza del "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora", ma non anche del requisito dell'urgenza, in quanto l'art. 291, comma secondo, cod. proc. pen. si applica esclusivamente alle misure cautelari personali. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato).
Commentari • 3
- 1. Art. 8 c.p.p. Regole generalihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Art. 52 - Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelarihttps://www.filodiritto.com/
- 3. Omesso versamento IVA e ritenute: la competenza per territorio si determina in base al luogo di accertamento, non alla sede effettiva del contribuente (Cass. Pen.…Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 aprile 2025
La massima Ai fini della determinazione della competenza per territorio con riguardo ai delitti di omesso versamento dell'Iva e di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, in assenza di elementi certi in ordine all'avvenuto principio di pagamento dell'imposta idonei a consentire l'individuazione dell'effettivo locus commissi delicti , non può farsi riferimento al criterio della sede effettiva del contribuente, ma deve individuarsi il luogo di consumazione del reato ai sensi dell' art. 8 c.p.p. , con la conseguenza che, ove tale determinazione sia impossibile, deve applicarsi il criterio sussidiario del luogo di accertamento del reato, di cui all' art. 18, comma 1, d.lg. 10 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/04/2014, n. 27701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27701 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 01/04/2014
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 935
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 1878/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA AR, nato in [...] il [...];
avverso la ordinanza del 11/12/2013 del Tribunale della libertà di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale della libertà di Roma ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip presso il Tribunale di Civitavecchia in data 18 settembre 2013 nei confronti del ricorrente, indagato del reato di cui al D.Lgs. n. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 ter, perché, quale legale rappresentante della EDIL COSTRUZIONI E IMPIANTI PETROLIFERI SRL (EDIL C.I.P. s.r.l.)" ometteva il versamento dell'I.V.A. dovuta per l'anno 2011, in base alla dichiarazione annuale presentata l'anno successivo, per un importo pari ad Euro 339.531.00.
Il Tribunale distrettuale, per quanto qui interessa, ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal ricorrente, sulla base dell'assunto secondo cui la competenza si radicherebbe in capo al Giudice del luogo ove è stata presentata la dichiarazione I.V.A. annuale.
Il Collegio cautelare ha precisato che il Gip presso il Tribunale di Roma ha correttamente trasmesso gli atti per competenza territoriale a quello di Civitavecchia, che ha disposto il sequestro, sul rilievo che la competenza per territorio a conoscere dei reati tributari appartiene, in base al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, comma 1, con prevalenza rispetto al disposto di cui all'art. 8 c.p.p., al giudice del luogo di accertamento dei reato, ogni qual volta non sia possibile, per indeterminatezza, individuare un diverso luogo di commissione del reato stesso, con la conseguenza che, nel caso di specie, doveva ritenersi corretta l'individuazione della competenza del Tribunale di Civitavecchia nel cui circondario il reato tributario era stato accertato.
2. Per la cassazione dell'ordinanza impugnata, ricorre SA AR, tramite il difensore di fiducia, affidando il gravame ad un unico motivo con il quale deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 321 c.p.p., per incompetenza del Gip di Civitavecchia.
Si assume che, nel caso di specie, non poteva farsi ricorso al criterio suppletivo del luogo di accertamento del reato per la semplice ragione che il locus commissi delicti era determinato, non già indeterminabile, con conseguente necessità di ricorrere, per la determinazione della competenza per territorio, al criterio principale D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 18, comma 1, derivando da ciò la competenza del Tribunale di Roma e la conseguente inefficacia del disposto sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.
2. Nel reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, (omesso versamento dell'IVA), la condotta omissiva si concretizza con il mancato versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine (del 27 dicembre) utile per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, sempre che sia superata la soglia di punibilità, sicché il momento consumativo del delitto si realizza qualora il contribuente non versi entro il 27 dicembre l'acconto dovuto in forza della dichiarazione dell'Iva relativa al periodo d'imposta precedente.
Si tratta dunque di reato di natura omissiva istantanea, che si consuma nel momento in cui scade il termine utile per l'adempimento della prestazione tributaria.
2.1. Il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, detta le regole per la determinazione della competenza per territorio dei reati tributari e, al comma 1, stabilisce che - fatta eccezione per i cd. reati in dichiarazione (D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2, 3, 4, 5 e 7) e fatta eccezione per il reato di cui all'art. 8 (reato di emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti) - la competenza per territorio per tutti gli altri reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, compreso quindi il reato di cui all'art. 10 ter, si determina a norma dell'art. 8 c.p.p., e, solo qualora non sia possibile determinare la competenza sulla base di tale ultima disposizione, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.
Ne consegue che la competenza per territorio in relazione al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 ter, è determinata, stando al contenuto letterale della disposizione, dal luogo in cui il reato è consumato (art. 8 c.p.p., comma 1). Va precisato che il reato di cui all'art. 10 ter è stato introdotto, al pari dell'art. 10 quater, dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 7, conv. con mod. in L. 4 agosto 2006, n. 248.
Si tratta dunque di ipotesi di reato che, al pari dell'art. 10 bis (introdotto però in precedenza con la L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 414), sono state inserite nel D.Lgs. n. 74 del 2000, in epoca successiva alla disposizione dell'art. 18 che regola la competenza per territorio.
Pur avendo infatti forti analogie con i reati in dichiarazione, le fattispecie ex artt. 10 bis e ter sono state inserite nel capo 2 del titolo 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000, con la conseguenza che non possono partecipare, almeno formalmente, alla disciplina dell'art. 18, comma 2, il quale riserva solo ai reati inseriti nel capo 1 una disciplina diversa da quella radicata sulla base del locus commissi delicti e, in subordine, sulla base del luogo di accertamento del reato.
2.2. Posto che il reato di omesso versamento dell'IVA si consuma nel momento in cui scade il termine utile per il pagamento, il luogo di consumazione del reato coincide con quello in cui si compie, alla scadenza del termine previsto, l'omissione del versamento imposto dal precetto normativo.
Tale luogo, di regola, corrisponde, per le società, a quello ove si trova la sede effettiva dell'impresa, intesa come centro della prevalente attività amministrativa e direttiva di organizzazione, coincidente o meno con la sede legale, dovendo aversi riguardo al principio di effettività (Sez. 3^, n. 20504 del 19 febbraio 2014). Sulla base degli atti, il reato risulta consumato in Roma. Va infatti chiarito che - al criterio suppletivo del luogo di accertamento del reato tributario, di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, comma 1, - si può ricorrere, in sostituzione dei criteri di cui all'art. 9 c.p.p., recessivi in proposito, solo nei casi in cui non sia possibile determinare (situazione nella specie non sussistente) il luogo in cui il reato sia stato consumato.
3. Con l'unico motivo di gravame, il ricorrente ha esclusivamente eccepito la competenza territoriale e non si è doluto della sussistenza del fumus e neppure del periculum in mora, erroneamente ipotizzando che la declaratoria di incompetenza comportasse l'inefficacia della misura cautelare reale.
Va infatti precisato che, in tema di impugnazione avverso l'ordinanza di conferma di una misura cautelare reale, la Corte di Cassazione, qualora ritenga che la competenza territoriale appartenga ad un ufficio giudiziario diverso da quello che procede, deve dichiararla e disporre la conseguente trasmissione degli atti, previa verifica del fumus commissi delicti e delle esigenze cautelari, e non anche del requisito dell'urgenza, in quanto l'art. 291 c.p.p., comma 2, - che abilita il giudice, quantunque incompetente per qualsiasi causa, ad emettere il provvedimento restrittivo sempre che sussista l'urgenza di soddisfare un bisogno cautelare - si applica esclusivamente in materia di misure cautelari personali e non anche in materia di misure cautelari reali, in mancanza di una disposizione che espressamente preveday l'applicazione per tale settore delle cautele (Sez. 2^, n. 49427 del 17/11/2009, Iametti ed altri, Rv. 246470). Nel caso di specie - anche in mancanza di precise doglianze sul punto e dovendo lo scrutinio essere compiuto, in considerazione dei compiti devoluti al giudice di legittimità, sulla base della sola motivazione del provvedimento impugnato - la verifica circa la sussistenza del fumus e del periculum in mora è ampiamente positiva, essendo stato accertato l'omesso versamento dell'Iva, in largo superamento della soglia di punibilità, e ravvisandosi le esigenze cautelari nella coincidenza del periculum in mora con il requisito della confiscabilità dei beni.
È il caso di precisare che la pronuncia di incompetenza, da parte del giudice dell'impugnazione avverso provvedimenti cautelari determina, al pari della declaratoria di incompetenza del giudice che aveva disposto la misura cautelare, l'Inefficacia differita, ex art. 27 c.p.p., della misura cautelare stessa (Sez. U, n. 1 del
24/01/1996, Fazio, Rv. 204164).
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Roma e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso detto Tribunale. Così deciso in Roma, il 1 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2014