Articolo 27 del Codice di procedura civile
Articolo 26Articolo 26 bis
Versione
21 aprile 1942
Art. 27.
(Foro relativo alle opposizioni all'esecuzione).

Per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli articoli 615 e 619 e' competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'articolo 480 terzo comma.

Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi e' competente il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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