Sentenza 17 gennaio 2012
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice del riesame, avendo rilevato l'incompetenza per territorio del giudice che ha adottato la misura cautelare personale ed avendo escluso la sussistenza del presupposto dell'urgenza, previsto dall'art. 291, comma primo, cod. proc. pen., non si limita a trasmettere gli atti all'AG territorialmente competente ma annulla la misura stessa.
Commentario • 1
- 1. Un particolare caso in cui sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento emesso dal tribunale del riesame: vediamo qualeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 luglio 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Con ordinanza il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani applicava a carico di un indagato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di corruzione propria nonchè le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen.. Sebbene il provvedimento genetico avesse in realtà contenuto assai più articolato, riguardando la posizione anche di altri soggetti in riferimento ad ulteriori reati, avendo constatato l'eterogeneità del luogo di consumazione dei diversi illeciti oggetto della richiesta cautelare, il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2012, n. 6240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6240 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 17/01/2012
Dott. SERPICO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 73
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 27144/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI;
nei confronti di:
1) RI LV, N. IL 16/11/1930;
avverso l'ordinanza n. 3148/2011 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 16/05/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Iacoviello Francesco Mauro, intese al rigetto del ricorso.
OSSERVA
Sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di RI LV, avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP presso il Tribunale di Napoli in data 21-4-2011 per il reato di concorso nel delitto di strage aggravata (a seguito di esplosione sul treno rapido n. 904 Napoli-Milan - fatto del 23-12-1984), con recidiva plurireiterata, specifica nel quinquennio, il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza in data 16-5-2011, ritenuta l'incompetenza territoriale dell'AG di Napoli e la competenza dell'AG di Firenze, annullava l'ordinanza custodiale impugnata ordinando l'immediata liberazione dell'indagato se non detenuto p.a.e. e dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Napoli e la competenza di quello di Firenze, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso detto Tribunale toscano.
Avverso tale ordinanza il PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale di Napoli - Direzione distrettuale Antimafia, ha proposto ricorse per cassazione, deducendo a motivi del gravame, la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in punto di ritenuta incompetenza territoriale dell'AG di Napoli, fermo restando, secondo lo stesso orientamento della Corte di legittimità, che, in ogni caso, una volta ravvisata l'incompetenza territoriale del GIP che aveva emesso l'ordinanza intramuraria, il Tribunale del riesame avrebbe dovuta licitarsi ad ordinare la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente, ai sensi dell'art. 27 c.p.p., restando integra sotto ogni altro profilo la misura cautelare adottata e senza possibilità di ravvisare alcun vizio genetico del provvedimento, atteso che tutte le questioni riguardanti la sussistenza, o meno, dei presupposti legittimanti l'emissione dell'ordinanza cautelare non possono che essere rimesse al giudice competente in riferimento al locus commissi delicti, con conseguente inefficacia "differita" ex art. 27 cit. della misura cautelare stessa. Con il ricorso in esame l'Ufficio ricorrente ha inoltre, segnalato le ragioni di supporto alla competenza dell'AG di Napoli, alla stregua dai nuovi elementi acquisiti dalla Procura di Napoli, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese da GI UI, GI GU, GI SA, ER SA ed altri in contrapposizione con le dichiarazioni della teste LL IA apparendo infatti, evidente ad avviso del PM ricorrente che "il semplice fatto di salire su un treno affollato di passeggeri con l'intenzione (già matirata) di uccidere un numero indeterminato di persone, essendo l'agente già munito di micidiale carica esplosiva,costituisce un fatto di per sa già concretamente idoneo ed univocamente orientato a mettere a repentaglio la pubblica incolumità, indipendentemente dalla circostanza che l'esplosivo fosse già "armato" o meno, non potendosi tal genere di condotta farsi certo rientrare nella categoria degli atti fieramente preparatori". Del pari errata - ad avviso del ricorrente - la ritenuta "perpetuatio iurisditionis", in punto di connessione ex art.12 c.p.p., comma 1, lett. a), asseritamente costituente per il provvedimento impugnato ulteriore elemento a supporto della corretta individuazione nel Tribunale toscano del giudice territorialmente competente, stante il passaggio in giudicato di sentenza su fatti connessi con quelli in esame emessa dall'AG fiorentina. Infatti, secondo il ricorrente, dopo tale decisione,erano emersi nuovi elementi di fatto che consentivano di effettuare una ricostruzione dell'episodio tale da determinare "un diverso radicamento di competenza".
In particolare si è dedotta che: "allorquando - come nel caso di specie, sulla scorta delle nuove risultanze, sia possibile, ed anzi doverosa, una diversa (o più completa) ricostruzione dei fatti (rispetto a quella del primo processo) non sussiste alcun principio che possa essere ostativo alla individuazione di un giudice che sia, rispetto al primo, diversamente compente (per materia o per territorio), quale logica conseguenza processuale dell'accertamento di un altrettanto diverso "locus commissi delicti". Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e termini che seguono. L'apprezzabile completezza e puntualità argomentativi dell'Ufficio ricorrente deve essere, in ogni caso, necessariamente essenzializzata nel quadro di riconoscibilità valutativa dei fatti riservata al giudizio di legittimità.
Tanto premesso, vanno opportunamente ribaditi i seguenti principi di diritto, ripetutamente enunciai, anche di recente, da questa Corte Suprema.
A) In tema di sindacabilità dell'incompetenza da parte del giudice della impugnazione. Effetti relativi. .
Fermo restando che l'incompetenza per territorio del giudice che ha disposto una misura cautelare è sindacabile in sfide di impugnazione (come avvenuto in questa sede, con la proposizione in via preliminare della questione di competenza di cui ne da atto il tribunale del riesame a fol. 1 dell'ordinanza impugnata), rientra, di conseguenza, nelle attribuzioni del Tribunale del riesame verificare anche la competenza territoriale del gip che ha emesso il provvedimento applicativo della misura cautelare, giacché la legittimità di tale provvedimento implica pure il rispetto delle norme sulla competenza. B) Nel caso in cui queste ultime sono ritenute violate (come nella specie con argomentazioni anche in punto di fatto non deducibili in questa sede il Tribunale del riesame, dichiarata l'incompetenza, deve trasmettere gli atti al giudice competente, ex art. 27 c.p.p., che, a sua volta dovrà adottare le proprie determinazioni ex art. 292 c.p.p. (per le misure personali) entro i venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti.
C) Una volta riconosciuta in sede di riesame l'incompetenza del giudice che ha adottato urna misura cautelare (come nel caso de quo), il Tribunale decidente non può pronunciare annullamento ne' riforma del provvedimento impugnato, ma, deve provvedere ex art. 27 c.p.p. con conseguente ordinanza di trasmissione atti all'AG competente che, a sua volta, è soggetta ai limiti temporali ed adempimenti da detta norma cennati con richiamo all'art. 292 c.p.p. entro i gg. 20 anzidetti.
D) Tale eccezionale normativa non va confusa con il diverso caso di cui all'art. 291 c.p.p., comma 2 in cui, pur in costanza di incompetenza, urge operare in termini di assoluta urgenza per il soddisfacimento di talune delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p., di guisa che è lo stesso giudice che ha riconosciuto la propria incompetenza a disporre la misura cautelare,ricorrendone le condizioni (ex artt. 273 e 275 c.p.p.) con lo stesso provvedimento con il quale ha dichiarato la propria incompetenza, ma, comunque, anche in tal caso, sono applicate: le disposizioni ex art. 27 c.p.p.. E) Alla stregua del principio sub D) è pertanto abnorme il provvedimento con cui il giudice del riesame,avendo escluso la sussistenza del presupposto dell'urgenza richiesta ex art. 291 c.p.p., comma 2, annulla la misura cautelare personale con conseguente scarcerazione dell'indagata (come nel caso del provvedimento oggi impugnato), pur trasmettendo gli atti all'AG territorialmente competente.
F) In questo caso sussiste l'interesse del PM ad impugnare il provvedimento per evitare la formazione di giudicato cautelare in ordine all'annullamento della misura in atto. Di qui la piena ammissibilità e correttezza del presente ricorso (cfr. in termini Cass. pen. Sez. 6, 23-3-07, n. 12330 CED 236398). G) È in questi termini che detto ricorso va accolto, inammissibile essendo l'impugnazione del PM avverso la ordinanza dichiarativa di incompetenza territoriale del Tribunale del riesame (cfr, Cass. pen. Sez. 6, 29-7-08 n. 31804 CED 240857). In conclusione è corretta la censura seconda cui il provvedimento cautelare del GIP di Napoli del 21-4-2011 non andava annullata con la conseguente scarcerazione del RI se non detenuta p.a.c., ma, una volta ritenuta la incompetenza del Tribunale di Napoli e la competenza di quello di Firenze, andava ordinata la trasmissione degli atti a tale AG per quanto di competenza ex art. 292 c.p.p., in ossequio al termine di efficacia della misura di cui all'art. 27 c.p.p.. Ogni eventuale problematica che l'AG fiorentina dovesse in ipotesi sollevare ex art. 28 c.p.p. ss., si appartiene a diversa materia e sede di giustizia.
In tali termini e limiti va emesso il dispositivo che segue.
P.Q.M.
Annulla senza rinvia l'ordinanza impugnata nella parte in cui dispone l'annullamento dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli del 21.4.2011 di custodia cautelare in carcere e la conseguente scarcerazione di RI LV.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2012