Sentenza 16 luglio 2001
Massime • 2
In tema di edilizia residenziale pubblica, l'azione proposta contro l'ordine di rilascio dell'immobile per occupazione senza valido titolo, reso dal presidente dell'Istituto autonomo case popolari ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, spetta alla cognizione del giudice ordinario, in applicazione delle regole generali sul riparto di giurisdizione (e non del disposto dell'art. 11, tredicesimo comma, dello stesso d.P.R., riguardante esclusivamente il caso dell'opposizione avverso il decreto di decadenza dall'assegnazione) qualora l'occupante, contestando il diritto al rilascio azionato dall'Istituto, faccia valere un proprio diritto soggettivo a mantenere il godimento dell'alloggio (nella specie: quale erede convivente dell'assegnatario).
L'ammissibilità del ricorso per cassazione, proposto da una persona fisica in nome e per conto di un ente, non può essere messa in discussione, sotto il profilo del difetto del potere di rappresentanza, qualora detta persona abbia esercitato tale potere nelle pregresse fasi del processo senza opposizioni o contestazioni della controparte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/07/2001, n. 9647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9647 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO IANNOTTA - Primo Presidente f.f. -
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - rel. Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI ROMA, in persona del Presidente PRO TEMPORE elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RUGGERO DI LAURIA 28, presso lo studio dell'avvocato ADA CARDINALI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BE AO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AO EMILIO 10, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI POGGIOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO DELL'ERBA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4702/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 15/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/01 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
uditi gli Avvocati Ada CARDINALI, Luigi DOLCETTI, per delega dell'avvocato Franco DELL'ERBA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso con la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario. Rimessione atti al Primo Presidente per l'ulteriore corso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma, con decreto emesso ai sensi degli artt. 18, comma 1, d.p.r. 30.12. 1972 n. 1035 e 32, comma 3, L. Reg. Lazio 26.6.1987 n. 33, intimò a PA CC il rilascio di un alloggio al n. 29
della via Gioia del Colle dell'agglomerato urbano capitolino di proprietà dell'ente summenzionato, da lui occupato. Il CC, con atto del 14 febbraio1996, produsse opposizione a mente degli artt. 18, comma 3, ed 11, comma 13, d.p.r. n. 1035 del 1972, cit., avverso il decreto cennato, e, all'uopo citando l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma dinanzi al pretore di detta città, dedusse di detenere legittimamente l'alloggio in questione in quanto erede di LD CA, intestataria del relativo contratto, con la medesima convivente fin da prima del di lei decesso, risalente al 15 aprile 1990.
Il pretore, con sentenza del 4 giugno 1997, resa nel contraddittorio dell'ente convenuto, accolta l'opposizione, dichiarò privo di effetti il provvedimento revocato in controversia. Sull'appello dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma, il Tribunale di Roma, con sentenza del 15 marzo 1999, data anche questa nel contraddittorio delle parti, disatteso il gravame, confermò la pronuncia del primo giudice.
Il tribunale, per quanto può rilevare a mente dell'art. 142 disp. att. cod. proc. civ. nel presente momento del giudizio di cassazione motivò la sua decisione evidenziando dover essere ritenuta la vertenza riducibile nella sfera della giurisdizione del giudice ordinario alla stregua dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale "spetta alla cognizione del giudice ordinario in applicazione delle regole generali sul riparto della giurisdizione - e non già ex art. 11, tredicesimo comma, del d.p.r. 30 dicembre 1972 n. 1035, riguardante esclusivamente il caso dell'opposizione avverso il decreto di decadenza dall'assegnazione - l'azione proposta contro l'ordine di rilascio dell'immobile per occupazione senza titolo reso dal Presidente dell'I.a.c.p. ai sensi dell'art. 18 dello stesso d.p.r., ove", come nella fattispecie, "l'opponente deduca il proprio diritto soggettivo alla conservazione del godimento dell'immobile, derivantegli per successione mortis causa per quello spettante al suo dante causa, per effetto del provvedimento di assegnazione".
L'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma ricorre, con due motivi - il primo dei quali volto a censurare la statuizione come sopra resa dal giudice del merito in tema di giurisdizione -, per la cassazione della suindicata sentenza di secondo grado, non notificata.
PA CC resiste al ricorso, notificatogli il 31 marzo 2000, con controricorso del 9 maggio 2000.
Il controricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) - PA CC, controricorrente, per la prima volta in sede di discussione ha dedotto essere ravvisabile un profilo di inammissibilità del ricorso, da correlarsi, a suo dire, al dato che tale atto risulta essere stato prodotto sulla base di una procura conferita all'avvocato che lo ha sottoscritto, non già dall'organo - presidente - titolare per legge della rappresentanza dell'ente ricorrente ma, da altro organo diverso - direttore generale -, in relazione al quale non sarebbe dimostrata, nel fatto, la sussistenza degli esercitati poteri rappresentativi.
L'assunto è destituito di fondamento, per non dire inconsistente e, avuto riguardo al tempo della relativa prospettazione, manifestamente pretestuoso.
In proposito, giova evidenziare che la procura discussa si rivela rilasciata da funzionario dell'ente ricorrente - il direttore generale Ing. Livio Montinaro - che ha incontestatamente agito in rappresentanza dell'ente medesimo nel pregresso stadio di merito del processo (v., al riguardo, la citazione istitutiva del giudizio di appello, da avere per senz'altro direttamente esaminabile da questa Corte Suprema ai fini della delibazione dell'assunto considerato, questo implicando la verifica della legitimatio ad processum: cfr., Cass. Sez. lav., sent. n. 3463 del 22.4.1997). Stando così le cose, deve essere esclusa la ravvisabilità dell'accampata inammissibilità del ricorso alla stregua del principio, fermissimo nella giurisprudenza di legittimità, e dal quale non vi è ragione di discostarsi, secondo il quale l'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto da una persona fisica per conto di un ente non può essere messa in discussione, sotto il profilo del difetto del potere di rappresentanza, qualora, come nella fattispecie, detta persona fisica abbia esercitato tale potere nelle pregresse fasi del processo senza opposizione o contestazione della controparte (cfr., sul tema, Cass. Sez. I civ., sent. n. 817 del 10.11.1982). 2) - L'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma, con il primo motivo di ricorso, censura la pronuncia resa dal tribunale in tema di giurisdizione asserendola inficiata da "violazione dell'art. 360 n. 1 c.p.c. in relazione alla disciplina dettata dal d.p.r. 1035/72", e, più specificamente, sostenendo che erroneamente il tribunale avrebbe disatteso l'assunto di esso ricorrente volto a prospettare che, in tema di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, si "considera risolto il rapporto di locazione con il decesso dell'assegnatario", dovendosi riconoscere "agli eredi (di questo) solo una posizione di interesse legittimo ad ottenere una nuova assegnazione", in quanto, avuto riguardo ai profili pubblicistici del rapporto di assegnazione, "la sopravvenienza della morte dell'assegnatario determina la cessazione del rapporto locatizio ed il ritorno dell'immobile nella disponibilità dell'Ente assegnante, senza che agli eredi, privi di un diritto di subentrare nel suddetto rapporto, possa riconoscersi più di una posizione di interesse legittimo, in relazione alla facoltà di chiedere in loro favore una nuova assegnazione del medesimo bene".
3) - PA CC contrasta le surriportate allegazioni del ricorrente facendo presente che nei casi, del genere di quello in giudizio, di decreto emesso dall'ente proprietario a mente dell'art. 18 del ripetuto d.p.r. n. 1035 del 1972 per ottenere il recupero dell'alloggio, asserito, detenuto senza titolo, il cui occupante resista l'intimazione di rilascio contrapponendo a questa l'esistenza di un proprio diritto al godimento dell'alloggio conteso, deve ravvisarsi sussistente un conflitto fra diritti, da avere per riservato alla cognizione del giudice ordinario.
4) - La critica come sub 2) mossa dall'ente ricorrente alla sentenza impugnata non merita di essere accolta.
In proposito, giova rilevare che Cass. SS.UU. civ., sent. n. 1155 del 7.11.2000, pronunciando su fattispecie omologa a quella qui in discussione, e ponendosi nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato, ha enunciato il principio secondo il quale, in tema di edilizia residenziale pubblica, l'azione proposta contro l'ordine di rilascio dell'immobile per occupazione senza, valido, titolo reso dal presidente del competente istituto autonomo per le case popolari ai sensi dell'art. 18 d.p.r. 30.12.1972 n. 1035 e succ. integr. spetta alla cognizione del giudice ordinario, in applicazione delle regole generali sul riparto della giurisdizione (e non del disposto dell'art. 11, comma 13, d.p.r. cit., che riguarda esclusivamente il caso dell'opposizione avverso il decreto di decadenza dall'assegnazione) quando l'occupante, contestando il diritto al rilascio ex adverso fatto valere, accampi un proprio diritto soggettivo a mantenere il godimento dell'alloggio (nello stesso senso dell'arresto citato, cfr. Cass. SS.UU. civ., sent. n. 564 del 10.8.2000, nonché la più risalente id., sent. n. 1029 del 10.11.1996). Alla stregua della richiamata, condivisibile, enunciazione, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, il delibato primo motivo di gravame va disatteso, e deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sull'esaminata vertenza.
5) - Il secondo motivo di ricorso, inteso a prospettare la riscontrabilità di "violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 20 comma 1 della legge regionale del Lazio 33/87" nella pronuncia resa dal tribunale sul merito della controversia i esula dalla competenza di queste Sezioni unite quale delimitata dall'art. 374, commi 1 e 2, del codice di rito, e, perciò, a mente dell'art. 142 disp. att. cod. proc. civ., gli atti vanno rimessi al Primo Presidente per l'assegnazione alla sezione competente.
P. Q. M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette gli atti al Primo Presidente per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2001