Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/07/2001, n. 9647
CASS
Sentenza 16 luglio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di edilizia residenziale pubblica, l'azione proposta contro l'ordine di rilascio dell'immobile per occupazione senza valido titolo, reso dal presidente dell'Istituto autonomo case popolari ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, spetta alla cognizione del giudice ordinario, in applicazione delle regole generali sul riparto di giurisdizione (e non del disposto dell'art. 11, tredicesimo comma, dello stesso d.P.R., riguardante esclusivamente il caso dell'opposizione avverso il decreto di decadenza dall'assegnazione) qualora l'occupante, contestando il diritto al rilascio azionato dall'Istituto, faccia valere un proprio diritto soggettivo a mantenere il godimento dell'alloggio (nella specie: quale erede convivente dell'assegnatario).

L'ammissibilità del ricorso per cassazione, proposto da una persona fisica in nome e per conto di un ente, non può essere messa in discussione, sotto il profilo del difetto del potere di rappresentanza, qualora detta persona abbia esercitato tale potere nelle pregresse fasi del processo senza opposizioni o contestazioni della controparte.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/07/2001, n. 9647
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9647
    Data del deposito : 16 luglio 2001

    Testo completo