Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/01/1996, n. 1
CASS
Sentenza 24 gennaio 1996

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Massime4

La pronuncia di incompetenza, da parte del giudice dell'impugnazione avverso provvedimenti cautelari determina, al pari della declaratoria di incompetenza del giudice che aveva disposto la misura cautelare, l'inefficacia differita, ex art. 27 cod. proc. pen., della misura cautelare stessa.

La circostanza che la formulazione letterale dell'art. 27 cod. proc. pen., in tema di misure cautelari disposte da giudice incompetente, postuli l'identità tra giudice che dispone la misura e giudice che dichiara, contestualmente o successivamente, la propria incompetenza, non esclude che la disciplina della caducazione automatica della misura cautelare contenuta in detto articolo non si estenda anche alla ipotesi di diversità tra giudice che dispone la misura e giudice che dichiari l'incompetenza, in quanto il carattere provvisorio della efficacia della misura disposta da giudice incompetente è espressione di un potere eccezionale e, pertanto, non può essere limitato ai casi di identità tra giudice disponente la misura e giudice che dichiara l'incompetenza.

È manifestamente infondata, in riferimento all' art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 cod. proc. pen., sotto il profilo che esso precluderebbe la possibilità del riesame allorché la declaratoria di incompetenza riguarda solo il giudice procedente, in quanto non può ravvisarsi ingiustificata disparità di trattamento tra le ipotesi in cui la declaratoria di incompetenza comporta l'incompetenza anche del g.i.p. e quelle in cui ciò non si verifica, posto che la possibilità del riesame sorge solo per le prime ipotesi per effetto del rinnovo della misura da parte del giudice competente, la cui legittimità deve essere verificata, mentre per le seconde tale verifica già è stata o poteva essere operata, onde non può configurarsi neanche la violazione del diritto di difesa. (Fattispecie relativa a misura cautelare della custodia in carcere disposta dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale, della quale era stata chiesta la cessazione di efficacia, sul rilievo che la Corte di Assise, dinnanzi alla quale si celebrava il giudizio, aveva declinato la propria competenza per materia in favore di quella del Tribunale, ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso detto Tribunale, ai sensi dell'art. 23, comma primo, cod. proc. pen. - così come modificato dalla sentenza n. 76 del 1993 della Corte Costituzionale - e che non era stato emesso nuovo provvedimento coercitivo nel termine di legge. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha affermato che nell'ipotesi di declaratoria di incompetenza per materia pronunciata dal giudice dibattimentale, cui consegue la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, occorre aver riguardo alla competenza del giudice per le indagini preliminari, che è una derivazione, se non proprio una proiezione, di quella del giudice del giudizio, al quale la legge fa riferimento per determinare i limiti della giurisdizione sotto il profilo territoriale, della materia, e della funzione. Conseguentemente, stante l'unicità dell'organo giurisdizionale della fase delle indagini per i procedimenti di competenza del Tribunale e della Corte d'Assise, la S.C. ha ritenuto che nella specie difettava il presupposto stesso per l'applicazione dell'art. 27 cod. proc. pen., giacché l'organo che aveva disposto la misura - e cioè il g.i.p. presso il Tribunale - era proprio quello dichiarato competente).

La caducazione automatica della misura cautelare conseguente a declaratoria di incompetenza si verifica e ha ragion d'essere solo quando, a seguito di tale declaratoria, il giudice che deve emettere il nuovo provvedimento è diverso da quello incompetente. (Fattispecie relativa a misura cautelare della custodia in carcere disposta da giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale, della quale era stata chiesta la cessazione di efficacia, sul rilievo che la Corte di Assise, dinanzi alla quale si celebrava il giudizio, aveva declinato la propria competenza per materia in favore di quella del Tribunale, ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso detto Tribunale, ai sensi dell'art. 23, comma primo, cod. proc. pen. - così come modificato dalla sentenza n. 76 del 1993 della Corte Costituzionale - e che non era stato emesso nuovo provvedimento coercitivo nel termine di legge - Nell'enunciare il principio di cui in massima la S.C. ha affermato che nell'ipotesi di declaratoria di incompetenza per materia pronunciata dal giudice dibattimentale, cui consegue la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, occorre aver riguardo alla competenza del giudice per le indagini preliminari, che è una derivazione, se non proprio una proiezione, di quella del giudice del giudizio, al quale la legge fa riferimento per determinare i limiti della giurisdizione sotto il profilo territoriale, della materia e della funzione. Conseguentemente, stante l'unicità dell'organo giurisdizionale della fase delle indagini per i procedimenti di competenza del Tribunale e della Corte d'Assise, la S.C. ha ritenuto che nella specie difettava il presupposto stesso per l'applicazione dell'art. 27 cod. proc. pen., giacché l'organo che aveva disposto la misura - e cioè il g.i.p. presso il Tribunale - era proprio quello dichiarato competente).

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/01/1996, n. 1
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1
Data del deposito : 24 gennaio 1996

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