Sentenza 24 gennaio 1996
Massime • 4
La pronuncia di incompetenza, da parte del giudice dell'impugnazione avverso provvedimenti cautelari determina, al pari della declaratoria di incompetenza del giudice che aveva disposto la misura cautelare, l'inefficacia differita, ex art. 27 cod. proc. pen., della misura cautelare stessa.
La circostanza che la formulazione letterale dell'art. 27 cod. proc. pen., in tema di misure cautelari disposte da giudice incompetente, postuli l'identità tra giudice che dispone la misura e giudice che dichiara, contestualmente o successivamente, la propria incompetenza, non esclude che la disciplina della caducazione automatica della misura cautelare contenuta in detto articolo non si estenda anche alla ipotesi di diversità tra giudice che dispone la misura e giudice che dichiari l'incompetenza, in quanto il carattere provvisorio della efficacia della misura disposta da giudice incompetente è espressione di un potere eccezionale e, pertanto, non può essere limitato ai casi di identità tra giudice disponente la misura e giudice che dichiara l'incompetenza.
È manifestamente infondata, in riferimento all' art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27 cod. proc. pen., sotto il profilo che esso precluderebbe la possibilità del riesame allorché la declaratoria di incompetenza riguarda solo il giudice procedente, in quanto non può ravvisarsi ingiustificata disparità di trattamento tra le ipotesi in cui la declaratoria di incompetenza comporta l'incompetenza anche del g.i.p. e quelle in cui ciò non si verifica, posto che la possibilità del riesame sorge solo per le prime ipotesi per effetto del rinnovo della misura da parte del giudice competente, la cui legittimità deve essere verificata, mentre per le seconde tale verifica già è stata o poteva essere operata, onde non può configurarsi neanche la violazione del diritto di difesa. (Fattispecie relativa a misura cautelare della custodia in carcere disposta dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale, della quale era stata chiesta la cessazione di efficacia, sul rilievo che la Corte di Assise, dinnanzi alla quale si celebrava il giudizio, aveva declinato la propria competenza per materia in favore di quella del Tribunale, ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso detto Tribunale, ai sensi dell'art. 23, comma primo, cod. proc. pen. - così come modificato dalla sentenza n. 76 del 1993 della Corte Costituzionale - e che non era stato emesso nuovo provvedimento coercitivo nel termine di legge. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha affermato che nell'ipotesi di declaratoria di incompetenza per materia pronunciata dal giudice dibattimentale, cui consegue la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, occorre aver riguardo alla competenza del giudice per le indagini preliminari, che è una derivazione, se non proprio una proiezione, di quella del giudice del giudizio, al quale la legge fa riferimento per determinare i limiti della giurisdizione sotto il profilo territoriale, della materia, e della funzione. Conseguentemente, stante l'unicità dell'organo giurisdizionale della fase delle indagini per i procedimenti di competenza del Tribunale e della Corte d'Assise, la S.C. ha ritenuto che nella specie difettava il presupposto stesso per l'applicazione dell'art. 27 cod. proc. pen., giacché l'organo che aveva disposto la misura - e cioè il g.i.p. presso il Tribunale - era proprio quello dichiarato competente).
La caducazione automatica della misura cautelare conseguente a declaratoria di incompetenza si verifica e ha ragion d'essere solo quando, a seguito di tale declaratoria, il giudice che deve emettere il nuovo provvedimento è diverso da quello incompetente. (Fattispecie relativa a misura cautelare della custodia in carcere disposta da giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale, della quale era stata chiesta la cessazione di efficacia, sul rilievo che la Corte di Assise, dinanzi alla quale si celebrava il giudizio, aveva declinato la propria competenza per materia in favore di quella del Tribunale, ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso detto Tribunale, ai sensi dell'art. 23, comma primo, cod. proc. pen. - così come modificato dalla sentenza n. 76 del 1993 della Corte Costituzionale - e che non era stato emesso nuovo provvedimento coercitivo nel termine di legge - Nell'enunciare il principio di cui in massima la S.C. ha affermato che nell'ipotesi di declaratoria di incompetenza per materia pronunciata dal giudice dibattimentale, cui consegue la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, occorre aver riguardo alla competenza del giudice per le indagini preliminari, che è una derivazione, se non proprio una proiezione, di quella del giudice del giudizio, al quale la legge fa riferimento per determinare i limiti della giurisdizione sotto il profilo territoriale, della materia e della funzione. Conseguentemente, stante l'unicità dell'organo giurisdizionale della fase delle indagini per i procedimenti di competenza del Tribunale e della Corte d'Assise, la S.C. ha ritenuto che nella specie difettava il presupposto stesso per l'applicazione dell'art. 27 cod. proc. pen., giacché l'organo che aveva disposto la misura - e cioè il g.i.p. presso il Tribunale - era proprio quello dichiarato competente).
Commentario • 1
- 1. Un particolare caso in cui sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento emesso dal tribunale del riesame: vediamo qualeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 luglio 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Con ordinanza il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani applicava a carico di un indagato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di corruzione propria nonchè le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen.. Sebbene il provvedimento genetico avesse in realtà contenuto assai più articolato, riguardando la posizione anche di altri soggetti in riferimento ad ulteriori reati, avendo constatato l'eterogeneità del luogo di consumazione dei diversi illeciti oggetto della richiesta cautelare, il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/01/1996, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 1996 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Guido Guasco Presidente Udienza pubblica
1. Dott. GI Buogo Consigliere del 27 - 9 - 95
2. " Fortunato Pisanti rel. " SENTENZA N. 16
3. " AN IO " REG. GEN.
4. " AR IS " N. 34447/94 " PP CO "
6. " GI TA "
7. " AN ES "
8. " TO NI "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PA RM nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza 21-9-94 della Corte d'appello di Catania. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dl Consigliere dott. Fortunato PISANTI.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aponte che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato, e ordina trasmissione atti all'autorità amministrativa competente per l'infrazione amministrativa.
Udito il difensore Avv. Calabretta che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per i motivi di cui in ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - In riforma della sentenza assolutoria (perché il fatto non costituisce reato) emessa il 22 gennaio 1993 dal Pretore di Acireale, la Corte d'Appello di Catania con sentenza del 21 settembre 1994, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, condannava PA RM a pena di giustizia, ritenendolo colpevole della contravvenzione prevista dall'art.5 lett. "b" della legge 30 aprile 1962 n 283 per aver detenuto per la preparazione dei cibi, nel frigorifero della cucina dell'Hotel Orizzonte di Acireale di cui era gestore e rappresentante legale, sostanze alimentari (confezione di maionese, preparato per brasato, spezie varie, ecc.) in cattivo stato di conservazione in quanto scadute di validità. Per l'annullamento della sentenza di secondo grado, il PA ha proposto ricorso per cassazione denunciando: 1) inosservanza degli art.581 e 591 del codice di rito per aver la sentenza impugnata ritenuto ammissibile l'appello del pubblico ministero benché con esso, in violazione dell'onere della specificità dei motivi, non fosse stato censurato il punto centrale della pronuncia di primo grado concernente la ritenuta irrilevanza penale del fatto contestato, ma fosse stata semplicemente prospettata l'attribuibilità del fatto stesso ad esso ricorrente allo scopo di prevenire la obiezione dell'inerenza della condotta alle incombenze specifiche degli addetti alla cucina;
2) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 5 lett. "b" della legge n. 283 essendo stata affermata l'illiceità penale del fatto sulla base dell'assioma secondo cui impiegare e detenere per il consumo sostanze alimentari scadute per il decorso della data apposta sulle confezioni equivarrebbe ad impiegare e detenere alimenti "in cattivo stato di conservazione": equazione questa - ad avviso del ricorrente - non solo priva di qualsiasi supporto reale, ben potendo i prodotti alimentari scaduti risultare ad analisi chimica e merceologica ancora igienicamente sani, ma per di più avversata, oltre che da circolari ministeriali, anche dalla dottrina e da una parte della giurisprudenza di legittimità; 3) mancanza ed illogicità di motivazione quanto alla configurabilità dell'estremo della riferibilità del fatto ad esso esponente e quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, non essendosi tenuto nella dovuta considerazione che al controllo degli alimenti era preposto lo chef-cuciniere nell'ambito dell'organizzazione interna dell'impresa alberghiera e neppure considerato che, a tutto concedere, si sarebbe trattato di illecito da scriminare per ignoranza scusabile della legge penale (art.5 cod. pen.) stante l'indeterminatezza e l'opinabilità della dicitura cattivo stato di conservazione" in seno allo stesso testo normativo e la perdurante incertezza della giurisprudenza di merito e di legittimità nella relativa interpretazione.
Con ordinanza del 24-1-1995 la terza Sezione penale di questa Corte, designata per la trattazione del ricorso, lo ha rimesso alle Sezioni Unite a mente dell'art.618 c.p.p., segnalando resistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione formante oggetto del secondo motivo di impugnazione: questione implicante la soluzione del quesito così formulato: se detenere per la vendita o distribuire per il consumo o impiegare nella preparazione di alimenti sostanze alimentari scadute di validità equivalga di per sé a detenere, distribuire o impiegare sostanze in cattivo stato di conservazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
2 - Prima di affrontare quest'ultimo tema di indagine, va disatteso il preliminare motivo di ricorso con il quale è stata riproposta la questione dell'ammissibilità dell'appello del pubblico ministero, questione risolta in senso affermativo dal giudice 'a quo' previa confutazione in punto di fatto della dedotta censura di genericità del gravame.
Ed in realtà, come osservato dalla Corte di merito, l'impugnazione del pubblico ministero non poteva di certo essere definita priva del requisito di specificità (art.581 lett. C" c.p.p.).Con essa, invero, l'appellante, sia pure in termini molto succinti, aveva messo in discussione i punti fondamentali della pronuncia assolutoria del pretore: da un lato deducendo che l'imputato dovesse essere ritenuto responsabile della contravvenzione ascrittagli quanto meno a titolo di colpa, riscontrabile nell'omesso esercizio della dovuta vigilanza sui dipendenti preposti in cucina e al controllo della scadenza degli alimenti;
e dall'altro denunciando sostanzialmente l'incertezza e la contraddittorietà della decisione persino sull'elemento materiale del reato per avere il pretore, conclusivamente, inibito al PA l'impiego degli alimenti scaduti pur avendone escluso il cattivo stato di conservazione a tenore della pronuncia assolutoria. Vero è poi che nessuna opinione nell'atto di appello aveva espresso il pubblico ministero sulla questione di principio concernente l'applicabilità o l'inapplicabilità del concetto di cattiva conservazione agli alimenti scaduti di validità: su cui principalmente si era soffermato il pretore;
ma da ciò non poteva il giudice di appello inferirne l'inammissibilità del gravame quale conseguenza di una pretesa preclusione dell'esame di detta tematica. Ed invero la preclusione derivante dall'effetto devolutivo dell'appello (art.597 c.p.p.) riguarda esclusivamente i "punti" della sentenza che non essendo stati oggetto dei motivi abbiano acquistato autorità di giudicato;
non riguarda invece, nell'ambito dei motivi proposti, le argomentazioni e le questioni di diritto non svolte o erroneamente prospettate a sostegno del "petitum" che forma oggetto del gravame, atteso che il giudice di appello ben può - senza esorbitare dalla sfera devolutiva dell'impugnazione - accogliere il gravame in base ad argomentazioni proprie o diverse da quelle svolte dall'appellante.
3 - Viene all'esame a questo punto la questione che è alla base della rimessione del ricorso alla cognizione di queste Sezioni Unite, questione per la cui soluzione importa stabilire se sia configurabile la contravvenzione prevista dalla lettera"b" del citato articolo 5 della legge n 283 in quei casi che si sostanziano nella detenzione per il consumo o nella messa in commercio di prodotti preconfezionati già scaduti: di prodotti, cioè, riguardo ai quali siano decorsi il termine di conservazione ovvero di consumazione che, a seconda del tipo di alimento, devono essere indicati dal produttore sulle relative confezioni in ossequio alla normativa statuale emanata in attuazione di direttive comunitarie. Per la soluzione di questa problematico vengono principalmente in discussione: la legge 30-4-1962 n'283 sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari: la quale all'art.5, tra le diverse ipotesi penalmente sanzionate (cfr. lettere da "a" ad "h", eccettuata la lettera "e" soppressa) annovera appunto quella contrassegnata con la lettera "b" che vieta sotto qualsiasi forma l'impiego ed il commercio di sostanze, alimentari in cattivo stato di conservazione i e la normativa di cui al DPR 27-1-1992 n 109, emanata in attuazione di direttive CEE in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti alimentari la quale, dopo aver annoverato tra le indicazioni da riportare sulle confezioni dei prodotti alimentari "il termine minimo di conservazione" e, nel caso di prodotti molto deperibili, "la data di scadenza" (art.3 lett. "d"), si fa carico di precisare, da un lato, che il termine minimo di conservazione, ostensibile con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro ..." è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione e, dall'altro, che la data di scadenza, ostensibile con la dicitura 'da consumarsi entro il ..." è la data entro la quale il prodotto alimentare va consumato. Devesi ulteriormente chiarire, per l'esattezza del quadro normativo, che la concreta fattispecie, per il tempo in cui fu accertata (27-11-1991) e per il trattamento canzonatorio di carattere amministrativo ad essa riferibile ed eventualmente applicabile nel rispetto del principio di legalità che regola la materia degli illeciti amministrativi (cfr. in proposito l'art.1 co. 2 legge 24-11-1981 n 689), ricadrebbe temporalmente non già sotto la disciplina dei citati art. 3 e 10 del DPR 109/1992 entrato in vigore il 4 marzo 1992 (con l'eccezione delle disposizioni assoggettate a particolare regime transitorio), bensì sotto quella dei corrispondenti articoli 3 lett. "d" e 10 co. 1 e 2 dell'analogo DPR 18-5-1982 n 322 che all'epoca non era stato ancora sostituito o abrogato dal sopranominato DPR n 309 (cfr. art.29 co. 2 ). Ciò nondimeno reputa il Collegio che, per semplificare la trattazione del tema senza pregiudizio dei contenuti e senza appesantirlo con questioni di diritto transitorio per ogni singola norma che viene in discussione (si noti che il citato art. 29 co. 2 non ha operato una 'abrogazione secca" del precedente DPR), è il caso di riferirsi "tout court" alle suindicate e più appropriata definizioni introdotte con effetto chiarificatorio dal ricordato art, 10 del DPR n 109 del 1992. E ciò in primo luogo perché ai fini della disamina che ne occupa non vengono in applicazione le innovazioni sostanziali del nuovo DPR;
in secondo luogo perché delle rispettive disposizioni degli art.3 e 10 delle due normative sull,1 etichettatura (sul punto non dissimili: salvo che per il trattamento canzonatorio dei rispettivi articoli 16 e 18), importa conoscere, per quanto qui interessa, semplicemente la portata precettiva per stabilire se esse si prestino ad integrare la citata contravvenzione dell'art.5 lett. "b" della legge n 283; e in terzo luogo perché il precetto dell'art.10 co. 2 del DPR 109/1992, definendo per la prima volta termine di scadenza quello ostensibile con la dicitura "da consumarsi entro il ... "' (dicitura prevista pure nel precedente testo), non fa che riprodurre in termini migliorativi e chiarificatosi il contenuto sotteso dell'analogo precetto dell'art.10 del precedente DPR n 322: legittimando, per tale parte, quella linea interpretativa (cfr. tra le altre Cass. VI 29-10-1985 Moro CED 170896; Cass. VI 10-2-1990 Loche CED 183291) che già precedentemente attribuiva valore di termine "massimo" di consumazione - ossia sostanzialmente "di scadenza" - al termine inerente alla predetta dicitura che nella pregressa normativa veniva definito indiscriminatamente termine "minimo" di conservazione (art.10 co.2 e 15 co.3 DPR n 322).
4 - Tanto precisato anche sul piano del diritto transitorio ed entrando nel vivo della questione, devesi ricordare che la giurisprudenza meno recente, formatasi quando l'obbligo dell'indicazione del termine di scadenza non era generalizzato ma previsto solo per alcuni prodotti (es. legge 4-7-1967 n 580 sugli sfarinati), escludeva che il decorso di tale termine potesse attenere alla qualificazione dello stato del prodotto e riteneva pertanto che non commettesse alcun reato (nè delitto ex art.515 o 516 c.p., nè contravvenzioni a :sensi di disposizioni a carattere speciale rispetto all'art.5 legge 283) il rivenditore che ponesse in vendita pasta speciale oltre il termine di conservabilità: a meno che il prodotto, anche in considerazione della sopravvenuta scadenza, non risultasse di per sé alterato, inquinato o alterato da parassiti (cfr. Cass. VI 22- 6--1973 n 4955 Mancini;
Cass. VI 20-11-1973 Pedini;
Cass. VI 15-4-1975 n 4138 Falchetto, idem per il latte a lunga scadenza Cass. VI 12-4-1986 Domizi CED 172442). La giurisprudenza successiva, invece, ponendo l'accento principalmente sulla natura di reato di pericolo della contravvenzione di cui all'art.5 lett. "b", è orientata in larga maggioranza nel. senso della sussistenza di tale reato in caso di prodotti alimentari posti in commercio con data scaduta di validità (dicitura "da consumarsi entro il ..." comune ai citati DPR), ritenendo che il superamento di codesta data, prescritta sulle confezioni a garanzia dell'igiene e commestibilità degli alimenti, fa sorgere la presunzione dello stato di cattiva conservazione del prodotto scaduto (cfr. Cass. VI 29-10-1985 Moro CED 170896; Cass. VI 10-2-1990 Loche CED 183291; Cass. VI 16-2-90 Meloni CED 183358;
Cass. VI, 6-9-1990, Russo CED 185250; Cass. VI, 10-2-1992 PM c. Simeoni CED 189413; Cass. III 31-8-1994 Sacchi CED 198799; Cass. VI 28-61994 Intravaia CED 199428).
Su questa stessa linea, alcune decisioni - di data anche posteriore alla suindicata messa a punto dell'art.10 DPR 109/1992 - portano ad estreme conseguenze la tesi testé indicata nel senso che la estendono anche ad ipotesi di superamento del termine minimo di conservazione: opinando che la locuzione "da consumarsi preferibilmente entro" con la quale questo termine va indicato sulle confezioni, altro non sarebbe che formula equipollente con la quale il produttore, al pari dell'altra, adempie all'obbligo legale di rendere edotto il consumatore che, oltre una certa data, il prodotto non è più "affidabile" e, quindi, è in cattivo stato di conservazione (cfr. Cass. VI 2-4-1990 Pansano CED 183889; Cass. VI 25-1-1993 PM c. Fabbro CED 193471; Cass. VI 24-11-1993 Picone CED 196753).
Non mancano inoltre pronunce che, optando per una via di mezzo, ritengono che, mentre è configurabile il reato in caso di prodotti altamente deperibili per i quali è fissata in modo perentorio la data di scadenza, viceversa per i prodotti che perdono lentamente nel tempo le loro proprietà organolettiche e che vanno contrassegnati con la formula "da consumarsi preferibilmente entro il ..." superamento del termine, per qualche giorno soltanto, non integrerebbe l'ipotesi del cattivo stato di conservazione a meno che tale stato non dovesse risultare "aliunde" in base all'esame o all'analisi del prodotto (cfr. Cass. VI 12-11-1992 PG c. Macchia CED 192878; Cass. VI 30-5-1994 Franchini CED 198987). Non si può infine esaurire questa breve analisi retrospettiva senza annotare che particolare attenzione ha pure dedicato all'argomento la dottrina giuridica che si occupa della materia dell'alimentazione. La stessa, prevalentemente, è dell'avviso che il termine minimo di conservazione inteso nell'accezione espressa dalla dicitura "da consumarsi preferibilmente entro il ... " è termine di garanzia e non già di commestibilità o di commerciabilità; inoltre per quel che attiene all'impiego e alla messa in commercio di prodotti con data di validità scaduta è fortemente critica in linea di massima) verso l'orientamento giurisprudenziale dominante che in tal condotte ravvisa la contravvenzione in questione.
5 - Ritengono queste sezioni unite che la giurisprudenza più recente non possa essere condivisa.
L'equiparazione tra prodotto con data scaduta e prodotto in cattivo stato di conservazione, che trova l'adesione dell'indirizzo giurisprudenziale maggioritario e delle sue diramazioni, si basa in linea generale su un sillogismo che si può riassumere in questi termini: poiché il reato di cui all'art.5 lett. "b" è reato di pericolo, ordinato al fine di garantire la genuinità e la commestibilità dei prodotti alimentari contro il rischio di condotte costituite dalla detenzione o messa in commercio di alimenti in cattivo stato di conservazione e poiché il termine di scadenza, o termine massimo di conservazione di cui all'art.10 DPR citato, indica la data oltre la quale il prodotto preconfezionato non è più consumabile (co.2') e non più commerciabile (co.70) per il verosimile venir meno della sua rispondenza ai requisiti intrinseci riportati dal produttore sulla confezione, se ne deve dedurre che il superamento della data di scadenza determina una presunzione dello stato di cattiva conservazione del prodotto scaduto e, quindi, realizza la contravvenzione prevista dalla lettera "b" dell'art.
5. In altri termini, per cattivo stato di conservazione, si dovrebbe intendere, secondo tale concezione, una deteriore condizione intrinseca delle sostanze alimentari: una condizione cioè di scadimento e di degenerazione dei requisiti di commestibilità che, quanto meno nell'ipotesi del 2 comma dell'art.10 di detto DPR (se non anche in quello del lo comma) sarebbe presunta "juris et de jure" per il solo fatto del superamento del termine di scadenza. Orbene, ferma restando la rilevanza costituzionale della tutela della salute pubblica (art.32 cost.), per la cui salvaguardia ampiamente si giustifica il ricorso al magistero penale per fronteggiare anche situazioni di pericolo presunto, va subito notato che l'orientamento maggioritario suindicato presta il fianco ad almeno tre rilievi di fondo.
Il primo è che beni fondamentali, meritevoli, nelle ipotesi considerate, di non minore tutela costituzionale sono - accanto alla salute - anche la presunzione di innocenza ed il diritto alla difesa (art.27 co. 2 e art.24 cost.), i quali ne uscirebbero fortemente vulnerati se, con evidente salto logico, si legittimasse rispetto a prodotti con data scaduta la presunzione del loro cattivo stato di conservazione senza dare possibilità all'incolpato di sovvertire tale presunzione implicante l'esistenza di un reato. Il secondo è che l'indirizzo maggioritario, che detta presunzione finisce per avallare, si fonda su un ragionamento che riposa su un evidente equivoco giuridico: quello di definire in prospettiva come reato di pericolo e di mera condotta l'ipotesi contravvenzionale dell'art.5 lett. "b", per poi considerarla erroneamente come reato di evento materiale in punto di arrivo: e cioè nel momento di rapportare ad essa la presunzione di degenerazione dell'alimento per decorso del termine di scadenza (cfr. l'evento del presunto cattivo stato del prodotto).
Il terzo è che codesta presunzione di degradazione del prodotto, fatta dipendere dall'azione del tempo, non si sa a quale delle ipotesi tipizzate nell'art.5 doverla rapportare: se cioè a quella della perdita o privazione in tutto o in parte degli elementi nutritivi come previsto alla lettera 'a', (si ricorda che il termine 'private" significa anche "privè per giurisprudenza costante: in questo senso Cass. VI 6-51985 Ballesini;
Cass. VI 13-11-1984 Moscara;
Cass. VI 8-11-1985 Ollino in giust. pen. 1986, II, 141), se a quella del degrado dello stato di conservazione di cui alla più volte citata lett. "b", se a quella del superamento dei limiti di tolleranza delle cariche microbiche come previsto alla lettera "c" e se a quella dell'esplosione della flora batterica ovvero a quella dello stato di alterazione e dello stato di nocività come previsto alla lettera "d".
6 - Occorre adunque - per il superamento di queste aporie e per una corretta soluzione del quesito - ritornare sulla nozione di cattivo stato di conservazione: da un lato per individuare esattamente l'oggetto materiale di tale reato anche rispetto alle concorrenti ipotesi contemplate nel medesimo art.5 e, dall'altro, per stabilire quale incidenza normativa possa spiegare su detta nozione il disposto del citato articolo 10.
Quanto al primo punto va ribadito l'indirizzo costante di questa Corte Suprema che configura la contravvenzione in esame come un reato di pericolo. Trattasi per la precisione di reato di pericolo tanto sotto il profilo delle condotte: nel senso che esso si perfeziona anche con la semplice detenzione a fine di vendita e non occorre nè cessione, nè somministrazione, nè produzione di un danno alla salute pubblica (profilo questo comune anche alle altre ipotesi dell'art.5), quanto sotto il profilo dell'oggetto della tutela penale nel senso che, a differenza delle ipotesi contemplate alle lettere ""a-c-d", non si richiede per la sua configurabilità che le sostanze alimentari siano variamente alterate o depauperate, ma è sufficiente che siano destinate o avviate al consumo in condizioni che ne mettano in pericolo l'igiene e la commestibilità. È quest'ultima una peculiarità esclusiva dell'ipotesi sub "b", che è riconosciuta, con richiami e citazioni, anche dalla totalità dei precedenti giurisprudenziali dianzi menzionati (vedi ad es. i richiami a Cass. VI 15-1-1968 n'1775 e Cass. VI 2-10-1971 n02278 effettuati dalla sentenza 'Moro" sopra citata che ha aperto la strada al filone maggioritario) e, sulla quale è doveroso soffermarsi brevemente perché l'argomento è oggetto di una disputa non sopita, volta a stabilire se "cattivo", per il disposto della lettera "b" debba intendersi il prodotto in sé ovvero lo stato in cui esso è conservato.
Sul punto sono dell'avviso queste Sezioni Unite che, ad una interpretazione sistematica dell'art.5, coordinata con il principio di specialità che regola il concorso delle fattispecie penali (art.15 c.p.), la previsione del cattivo stato di conservazione delle sostanze alimentari si rivelerebbe pleonastica e di nessuna utilità pratica se essa fosse riferita alle caratteristiche intrinseche degli alimenti, giacché, come osservato anche da una parte della dottrina, ogni possibile forma di scadimento e di degenerazione chimico microbiologica delle sostanze alimentari trova, di per sé, appropriata e più puntuale collocazione nell'una o nell'altra delle previsioni specificamente tipizzate alle lettere "a-c-d" (lett. "a" nei limiti della citata equiparazione di "private" a "prive").
Ciò vale, in particolare, anche per la previsione dello stato di alterazione (lett. "d") del quale, talvolta, il cattivo stato di conservazione è stato considerato una sottospecie. Ed infatti, ove si consideri che lo stato di alterazione (vedi Cass. VI 3-2-1970 Proto in giust. pen. 1970,II,888; idem Cass. VI 17-7-1970 Vouk in giust. pen. 1971,II,129; idem Cass. VI 18-3- 1994 De Bellis CED 199038 in caso di pasta filata parzialmente aggredita da muffa) occupa un'area che è delimitata, in basso, dallo stato di semplice depauperamento delle proprietà nutritive (v. Cass. VI 29-3-1977 Amodio;
Cass. VI 3-12-1975 Pozzolini) e, in alto, dalle situazioni di nocività e di infestazione microbica degli alimenti (cfr. sul concetto di nocività Cass. VI 15-1-1968 Guela RIV 106476;
Cass. VI, 26-8-1994, PM
contro
Zanella, RIV. 200132;
idem Cass. VI 2-10-1971 Lillini RIV 119173 in caso di incipiente decomposizione;
Cass. VI 29-3-1977 Broccardo in Cass. pen. 1978, 1520 in caso di presenza di stafilococchi) e. quindi, abbraccia tutti quei processi peggiorativi per effetto dei quali una sostanza alimentare, senza raggiungere il livello di nocività, diviene altra da se stessa ("altera"), vale a dire alimento non più sano e non più igienicamente integro a causa di un fenomeno di degenerazione spontanea la cui origine può essere dovuta all'azione contaminante di agenti fisici o chimici (luce, calore, batteri, funghi, muffe, ecc.), si deve convenire che, neppure ipotizzando uno stadio intermedio o minore di degrado rispetto a quello di alterazione - come da taluno suggerito: senza però saper uscire da proclamazioni astratte incerte ed aleatorie si potrebbe disegnare uno spazio autonomo e ben definito alla previsione della lettera 'b" se riferita alla degenerazione intrinseca dei prodotti alimentari. Il cattivo stato di conservazione si propone adunque - per quelle situazioni in cui le sostanze alimentari, pur potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si presentano mal conservate:
ossia preparate o confezionate o messe in vendita senza l'osservanza di quelle prescrizioni - di leggi, di regolamenti, di atti amministrativi generali - che sono dettate a garanzia della loro buona conservazione sotto il profilo igienico sanitario e che mirano a prevenire quei pericoli di precoce degradazione o contaminazione o alterazione il cui verificarsi determinerebbe la progressione dell'ipotesi sub "b" in una di quelle previste sotto le lettere "a-c-d".
Merita pertanto consenso l'indirizzo giurisprudenziale più recente che riferisce la previsione normativa di cui alla citata lettera "b" ai casi di inosservanza delle disposizioni concernenti le modalità di conservazione dei prodotti alimentari (modalità concernenti i sistemi di confezionamento, i luoghi di conservazione, la difesa da elementi inquinanti o insudicianti, le condizioni ambientali e microclimatiche di esposizione, di stivaggio, di trasporto, ecc.) e che riconosce a detta norma - già applicata in passato, nella dimensione surriferita, a prodotti preconfezionati indipendentemente dal loro stato intrinseco (cfr. la giurisprudenza consolidata in materia di scatolame bombato, arrugginito;
in materia di involucri intaccati, unti, bucati,
bagnati; di bottiglie di olio esposte in vetrina prolungatamente ai raggi del sole con pericolo di precoce irrancidimento;
di latte pastorizzato esposto a pericolo di inacidimento per inosservanza delle prescritte temperature, ecc.) - il ruolo di completare, in armonia con le differenti ipotesi dell'art.5, il quadro di protezione e tutela delle sostanze alimentari dal momento della produzione a quello della distribuzione sul mercato e, quindi, anche a quello, rilevante, della loro conservazione (cfr. sul primo punto:
Cass. VI 2910-1995 Pozzolini RIV 170878; Cass. VI 11-7-1985 De Martino RIV 171625; Cass. VI 24-8-1985 Pisapia RIV 170258; Cass. VI 29-3-1990 Venditti;
Cass. VI 21-1-1993 Castiglione RIV 192929; Cass. VI 29-1-1993 PM c. Tinca RIV 193468; Cass. III 23-6-1994 Cardaci RIV 198209; sul secondo punto cfr. Cass. VI 18-4-1968 Tanzi RIV 107596;
Cass. III 15.3.1976 Canella RIV 089019; Cass. VI 21-101982 Salvini RIV 155739).
7 - Delineato in questi termini l'oggetto materiale della contravvenzione dell'art.5 lett. "b" e venendo all'esame del secondo punto della premessa suindicata (v. capo precedente) attinente al problema dell'equiparabilità dei prodotti scaduti ai prodotti in cattivo stato di conservazione e della conseguente configurabilità, per i primi, della contravvenzione suindicata, rilevano queste Sezioni Unite che la problematico appare allo stato addirittura improponibile una volta ritenuto, come dianzi illustrato, che l'area di applicabilità della previsione normativa dell"art.5/b attiene ai casi di inosservanza delle disposizioni relative alle modalità di conservazione dei prodotti alimentari.
Si tratta invero di concetti del tutto incomparabili che operano su piani diversi e lo dimostrano sia il fatto che la data di scadenza non ha nulla a che vedere con le modalità di conservazione: potendo la violazione dell'una sussistere indipendentemente dalla violazione dell'altra (e viceversa) sia il rilievo che, ove le violazioni fossero entrambe sussistenti, esse costituirebbero fatti autonomi e non riducibili ad unità, integrando l'una l'illecito amministrativo di cui agli art.10 co.7 e 18 DPR n 109/1992 e l'altra la contravvenzione di cui alla lettera "b" del più volte citato art.
5. Ma l'equiparabilità di cui si tratta non sarebbe configurabile neppure se la nozione di cattivo stato di conservazione fosse assunta nel senso di degrado intrinseco del prodotto come sembra abbiano finito per ritenere gli indirizzi giurisprudenziali sopra criticati (punti n 4 e n 5).
E non sarebbe configurabile - per meglio dire - neppure se, volendo procedere ad una riqualificazione giuridica del fatto contestato in base ai concetti di diritto più sopra esposti, la problematico fosse trasferita sulle ipotesi della lettera "a" oppure "d" dell'art.5, assumendo come termine di equiparazione, in sostituzione dello stato di cattiva conservazione, lo stato di scadimento delle proprietà nutritive (lett. "a") ovvero lo stato di alterazione degli alimenti (lett. "d").
Anche in questi casi, invero, si ricadrebbe nel vizio logico che dianzi è stato evidenziato in quanto il configurare il prodotto scaduto di validità come prodotto intrinsecamente degradato o depauperato ovvero alterato non sarebbe possibile se non in forza di una presunzione "juris et de jure" quanto mai arbitraria per il diritto positivo vigente.
Una siffatta presunzione non si giustifica infatti nè in riferimento al superamento del termine minimo di conservazione (dicitura "da consumarsi preferibilmente entro il ...") nè in riferimento al superamento del termine di scadenza (dicitura "da consumarsi entro il ...") di cui al citato art.10 del DPR n 109.
Quanto al primo punto è la stessa norma (art.10 co. 1 )a chiarire che il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Di conseguenza, poiché la perdita delle proprietà specifiche (fragranza, morbidezza, consistenza, odore, sapore,, sapidità, retrogusto, ecc. ..) si risolve nel semplice impoverimento delle caratteristiche che rendono il prodotto appetibile e particolarmente gradito al consumatore, ma non significa degenerazione del prodotto stesso nei sensi richiesti dalla legge n 283 per la configurabilità delle contravvenzioni di cui alle lettere "a-c-d" dell"art.5, se ne deve inferire che il superamento di detta data, non incidendo sull'igiene e sulla commestibilità dell'alimento, resta di per sé indifferente per il diritto penale e non autorizza l'equiparazione di cui si tratta. Naturalmente nulla toglie che non solo dopo (in rapporto al tempo trascorso) ma anche prima di detta data, per inadeguatezza delle condizioni di conservazione o per altra causa, l'alimento possa aver subito alterazioni o degradazioni;
si tratta però di eventi che, per aver rilevanza penale, devono essere dimostrati in concreto con i normali mezzi dì prova: prime - fra tutti - le analisi chimiche e microbiologiche.
Quanto al secondo punto, le conclusioni non possono essere sostanzialmente diverse;
vi è infatti solo da aggiungere che, vertendosi in questo caso in tema di prodotti alimentari molto deperibili (art.3 lett. "d" DPR cit.), non più consumabili dopo la data di scadenza (art.10 co.2 ) e non più commerciabili dal giorno successivo a tale data (art.10 co.7 ), è più probabile - anche se non certo - che a seguito del superamento del termine essi risultino deperiti o alterati. Ma anche tali eventi, inquadrabili se del caso nelle ipotesi di reato dell'art.5 della legge n 283, devono essere provati in concreto. Di per sé, invero, la messa in vendita di prodotti alimentari dopo la scadenza del termine di consumazione, costituisce comportamento vietato a norma dell"art.10 co.7 : un comportamento cioè che, in quanto tale, integra semplicemente un illecito amministrativo a mente del successivo articolo 18 co. 1 .
8 - Discende da quanto esposto che erroneamente la Corte d'appello di Catania ha ravvisato nella condotta del PA, in narrativa descritta, la contravvenzione prevista dall"art.5 lett. "b" della legge n 283, mentre la condotta stessa come ritenuto in primo grado dal Pretore di Acireale potrebbe configurare soltanto illecito amministrativo. In accoglimento del secondo motivo di ricorso, e assorbimento del terzo, la sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio perché il fatto non è preveduto come reato. Gli atti vanno trasmessi per quanto di competenza all'autorità sanitaria locale.
P.T. M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non è preveduto come reato. Dispone la trasmissione degli atti alla USL di Catania per i provvedimenti di sua competenza.
Così deciso in Roma il 27 settembre 1995.