Sentenza 17 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di impugnazione, anche in ambito cautelare trova applicazione la regola generale di cui all'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all'idoneità dell'esito finale del giudizio ad eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha rilevato la sopravvenuta mancanza di interesse del pubblico ministero ad impugnare dinanzi al tribunale l'ordinanza con cui era stata attenuata la misura cautelare, per la violazione del contraddittorio ex art. 299, comma 3-bis, cod. proc. pen. in quanto, prima dell'annullamento ex art. 310 cod. proc. pen., era intervenuta una nuova ordinanza di attenuazione della misura, adottata nel rispetto del contraddittorio).
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- 2. Un particolare caso in cui sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento emesso dal tribunale del riesame: vediamo qualeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 luglio 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Con ordinanza il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani applicava a carico di un indagato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di corruzione propria nonchè le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen.. Sebbene il provvedimento genetico avesse in realtà contenuto assai più articolato, riguardando la posizione anche di altri soggetti in riferimento ad ulteriori reati, avendo constatato l'eterogeneità del luogo di consumazione dei diversi illeciti oggetto della richiesta cautelare, il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/01/2017, n. 4974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4974 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2017 |
Testo completo
04974-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez. 20 Dott. Giacomo Fumu Dott. Mirella Cervadoro -CC 17/01/2017 R.G.N. 45396/2016 Dott. Marco Maria Alma Dott. Stefano Filippini Dott. Alberto Pazzi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'SA ON, nato a [...] il [...], avverso l' ordinanza n. 1254/2015 N.R.G. in data 25.10.2016 del Tribunale di Potenza in funzione di giudice del riesame, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Pazzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 25.10.2016, a seguito di giudizio di appello, il Tribunale di Potenza ha annullato il provvedimento del medesimo Tribunale del 22.7.2016 con il quale era stata sostituita nei confronti di ON D'SA la misura degli arresti domiciliari con l' obbligo di dimora e di presentazione alla P.G.. 2. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell' indagato, deducendo i seguenti motivi di doglianza, così riassunti entro i limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 178, 180 e 185 c.p.p. nonché carenza di motivazione con riferimento all' omessa valutazione Ciborzi dell' ordinanza del Tribunale di Potenza del 27 settembre 2016; in particolare la difesa ha sostenuto che a seguito dell' ordinanza adottata dal Tribunale di Potenza in data 27 settembre 2016, con la quale la misura della custodia domestica era stata sostituita con la misura meno afflittiva dell' obbligo di presentazione alla P.G., si era formato un giudicato cautelare che non poteva essere inficiato dalla nullità precedentemente verificatasi e imponeva il superamento del precedente vizio denunciato dal P.M.; 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 275 c.p.p. perché il Tribunale dell' appello cautelare aveva omesso di esaminare l' adeguatezza della misura ripristinata, astenendosi dal valutare il contenuto dell' ordinanza del Tribunale di Potenza del 27 settembre 2016 con cui la misura cautelare già applicata era stata mitigata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l' ordinanza del Tribunale di Potenza del 22 luglio 2016 era volto a censurare l'adozione di un provvedimento modificativo della misura cautelare personale già applicata in violazione della previsione della sua necessaria partecipazione, a mente dell' art. 299, comma 3-bis, c.p.p., e come tale doveva essere valutato in rapporto alle modalità con cui il provvedimento impugnato era stato assunto. Occorre tuttavia considerare come nelle more del giudizio di appello il Tribunale di Potenza, con ordinanza in data 27 settembre 2016, avesse disposto la sostituzione delle misure cautelari in atto (obbligo di dimora e obbligo di presentazione alla P.G.) con quella dell' obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria;
ciò all' esito di una valutazione che, mantenendo fermo il quadro della gravità indiziaria così come cristallizzato nelle precedenti ordinanze cautelari e ravvisando la persistenza delle esigenze cautelari poste a fondamento delle misure all'epoca in atto, riteneva che queste ultime si fossero parzialmente attenuate in ragione delle allegazioni addotte dalla difesa. A fronte di questa decisione il Tribunale dell' appello cautelare doveva constatare la sopravvenuta mancanza di interesse del Pubblico Ministero a impugnare il provvedimento. In vero secondo la giurisprudenza di questa corte anche in ambito cautelare trova applicazione la regola generale dettata per le impugnazioni dall' art. 568, comma 4, c.p.p. secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto e attuale;
questo interesse deve sussistere in occasione della proposizione del ricorso e persistere anche al momento della decisione (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996 - dep. 06/12/1996, 2 Okvir Vitale, Rv. 20616901), essendo necessario compiere l' apprezzamento di tale requisito con riferimento all' idoneità che l' esito finale del giudizio d'impugnazione ha di eliminare la situazione giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte (Sez. U, n. 16 del 14/07/1999 - dep. 03/09/1999, Ruga e altri, Rv. 21400401). Nel caso di specie, una volta sopravvenuta una modifica della misura cautelare già adottata a presupposti di gravità indiziaria e di esigenze cautelari da soddisfare del tutto immutati e con riferimento alla sola sopravvenuta attenuazione di tali esigenze, il Pubblico Ministero, non essendo stata in alcun modo posta in dubbio la legittimità delle misure in precedenza adottate nei confronti dell' indagato ed essendo stato regolarmente consultato nella seconda occasione, non aveva un persistente interesse a insistere sull' appello per lamentare il suo mancato coinvolgimento nella procedura con cui era stata in precedenza disposta la sostituzione degli arresti domiciliari con l' obbligo di dimora. Al contrario il ricorrente, intendendo far prevalere il provvedimento adottato dal Tribunale di Potenza in data 27 settembre 2016 sul precedente provvedimento assunto senza consultare il Pubblico Ministero, per come modificato in sede di appello cautelare, aveva interesse a presentare il ricorso in esame al fine di coordinare la coesistenza dell' ordinanza del 27 settembre 2016, modificativa della misura cautelare in precedenza adottata, con quella successiva del 25 ottobre 2016 che, annullando il provvedimento del 22 luglio 2016, aveva per l' effetto ripristinato la misura degli arresti domiciliari. Occorrerà pertanto rilevare in questa sede, in applicazione del generale principio stabilito dall' art. 591, 4° c., c.p.p., la mancanza sopravvenuta di interesse in capo al Pubblico Ministero non ravvisata dal Tribunale dell' appello cautelare. Per le considerazioni appena esposte l' ordinanza pronunziata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Fumu Alberto O いいいい DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 2 FEB. 2017 celliereCANCELLIE 3 Claudia Pianen