Sentenza 13 settembre 2016
Massime • 1
È ammissibile il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero, per ottenere l'esatta applicazione della legge, anche se a favore dell'imputato avverso una sentenza di condanna, a condizione che l'impugnazione sia sorretta da un interesse "concreto" ed "attuale", volto cioè ad ottenere una decisione non solo teoricamente corretta ma anche praticamente favorevole. (Fattispecie di condanna per omicidio colposo, nella quale la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso del PM per violazione di legge e difetto motivazionale, in quanto volto a non far ricadere sull'imputato effetti dannosi ascrivibili ad errori del giudice).
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- 1. Un particolare caso in cui sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento emesso dal tribunale del riesame: vediamo qualeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 luglio 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Con ordinanza il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani applicava a carico di un indagato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di corruzione propria nonchè le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen.. Sebbene il provvedimento genetico avesse in realtà contenuto assai più articolato, riguardando la posizione anche di altri soggetti in riferimento ad ulteriori reati, avendo constatato l'eterogeneità del luogo di consumazione dei diversi illeciti oggetto della richiesta cautelare, il …
Leggi di più… - 2. Il pm può agire a tutela della parte civile lesa nel processoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 aprile 2018
Sussiste la legittimazione del PM ad impugnare una decisione che, per effetto di una erronea applicazione della legge processuale, abbia arrecato un pregiudizio concreto ed attuale ai diritti della parte civile. (Annullamento, limitatamente alla disposta revoca delle statuizioni civili, con rinvio, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., al giudice competente per valore in grado di appello) (Normativa di riferimento: C.p.p artt. 568 e 570). Il fatto La Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza resa il 24.2.2009 dal Tribunale di Modena – (che aveva assolto l'imputata dal reato a lei contestato al capo d) della rubrica, ritenuta (…) responsabile dei reati di cui agli artt. 494 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/09/2016, n. 48581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48581 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2016 |
Testo completo
48 5 8 1 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE ACR Composta da Sent. n. sez.2742 Elisabetta Rosi - Presidente - Antonella Di Stasi UP 13/9/2016- Emanuela Gai R.G.N. 52650/2015 Alessio Scarcella Enrico Mengoni -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da PI IE, nato a [...] il [...] Procuratore generale della Repubblica presso la sezione distaccata della Corte di appello di Sassari nel procedimento nei confronti di PI IE avverso la sentenza del 5/5/2015 della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Enrico Delehaye, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Sandra Mura in sostituzione dell'Avv. Mario Arrica, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso се RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5/5/2015, la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, decidendo in sede di rinvio in esito all'annullamento disposto dalla quarta sezione di questa Corte Suprema con la sentenza n. 17443 del 13/1/2011, confermava la pronuncia resa dal medesimo Collegio di appello il 27/4/2010, con la quale (tra gli altri) IE PI era stato riconosciuto colpevole del delitto di omicidio colposo in relazione al decesso di DO AS;
in particolare, all'imputato - quale legale rappresentante della G.M.C.I., ditta fornitrice del cancello automatico crollato sulla persona offesa, cagionandone la era ascritto di aver installato lo stesso senza il rispetto delle procedure morte- di legge e delle regole dell'arte, come meglio specificato nel capo di imputazione.
2. Propongono autonomo ricorso per cassazione il PI ed il Procuratore generale presso la Corte di appello, chiedendo che la sentenza venga annullata con rinvio. In particolare, il Procuratore generale deduce innanzitutto l'erronea applicazione degli artt. 192, 603 cod. proc. pen.. Il Collegio, dopo aver aderito alla richiesta di nuova escussione del perito GN e nell'impossibilità poi accertata di procedervi, avrebbe revocato la relativa ordinanza e chiuso l'istruttoria, senza provvedere in ordine alla richiesta formulata dallo stesso - P.G. di disporre nuova perizia. Ancora, si deduce l'erronea applicazione degli artt. 589 cod. pen., 533 cod. proc. pen., con difetto motivazionale, poiché la sentenza avrebbe riconosciuto il nesso causale tra la condotta colposa addebitata e la morte del AS con argomento contraddittorio ed apodittico. Ed invero, dopo aver affermato che le accertate manomissioni del cancello, successive all'installazione, ne avevano costituito l'unica causa del crollo, la Corte non avrebbe individuato alcuna riferibilità di detti interventi all'imputato PI;
in particolare, con riguardo al fermo centrale per le ante, non vi sarebbe prova di sorta che lo stesso fosse stato mancante ab origine, come invece affermato in sentenza, e la circostanza risulterebbe anzi contraddetta dalla deposizione del maresciallo OR, parimenti riportata nella pronuncia, che si sarebbe espresso in senso opposto. Del pari, la sentenza non avrebbe chiarito in quali termini dovrebbe esser addebitato al PI l'affossamento del binario di scorrimento nel cemento, altra pacifica causa del crollo (anzi, a giudizio del perito GN, causa determinante), per certo successiva all'installazione del cancello. Risulterebbe una mera presunzione, pertanto, l'affermazione secondo la quale tutte queste alterazioni sarebbero state precedenti agli interventi di manutenzione operati dalla ditta del PI, fondante il giudizio di responsabilità. 2 In modo analogo e con le stesse argomentazioni, poi, si sviluppa il ricorso dell'imputato, a mente del quale nessuno degli interventi citati sarebbe allo stesso addebitabile;
l'affermazione di cui alla sentenza secondo la quale, per contro, tali lavori sarebbero stati realizzati prima dell'ultima manutenzione risulterebbe quindi apodittica e priva di riscontro. E con l'ulteriore precisazione, peraltro, che i due interventi operati (2001 e 2002) non avrebbero costituito espressione di una ordinaria attività manutentiva, come confermato dall'emissione di apposita fattura, sì da non potersi in alcun modo legare alle manomissioni del cancello. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Rileva il Collegio che, preliminarmente, deve esser verificata la legittimazione ad impugnare in capo al Procuratore generale, a fronte di una sentenza di condanna;
orbene, tale legittimazione non può essere negata. L'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. stabilisce che per proporre impugnazione è necessario avervi interesse;
la costante giurisprudenza di questa Corte interpreta la disposizione nel senso che tale interesse deve essere apprezzabile non soltanto nei termini dell'attualità, ma anche in quelli di concretezza, sì da non potersi risolvere nella mera aspirazione alla correzione di un errore di diritto contenuto nella sentenza impugnata (Sez. U, n. 40049 del 29/5/2008, Guerra, Rv. 240815; successivamente, tra le altre, Sez. 5, n. 35722 del 29/4/2013, Vacca, Rv. 256950). La concretezza dell'interesse, peraltro, può esser ravvisata anche quando il gravame sia volto esclusivamente a lamentare la violazione astratta di una norma formale, purché da essa derivi un reale pregiudizio per i diritti dell'imputato, che si intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un interesse non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. U, n. 6203 del 11/5/1993, Amato, Rv. 193743); tale regola, peraltro, deve ritenersi valida con riguardo a tutte le impugnazioni, comprese quelle proposte dal pubblico ministero, che pur persegue un interesse che non può esser assimilato a quello delle altre parti, né inquadrato negli stessi schemi. Le stesse Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza da ultimo citata, hanno infatti sostenuto che il ruolo del pubblico ministero nel vigente codice di procedura ha subito indubbie modificazioni, ma non è stato snaturato o totalmente trasformato rispetto a quello disciplinato dal rito abrogato;
in particolare, «egli agisce esclusivamente nell'intento di garantire l'osservanza della legge», tanto che tra l'altro deve svolgere anche gli "accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini" (art. 358 cod. proc. pen.) e può proporre gravame "quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero" (art. 570, comma 1, cod. proc. pen.). 3 A Questi, dunque, quale organo pubblico che agisce nell'esercizio di un potere e a tutela di interessi collettivi (Corte cost., sent. n. 26 del 6/2/2007).
4. In forza di ciò, deve quindi ribadirsi che il pubblico ministero può per certo proporre impugnazione - per ottenere l'esatta applicazione della legge anche se a favore dell'imputato, ma l'interesse ad impugnare deve comunque presentare i citati caratteri della concretezza e della attualità; ne consegue che, qualora questi denunci la violazione di una norma di diritto formale, in tanto può ritenersi la sussistenza dell'interesse medesimo, in quanto da tale violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare, sicché nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato come già affermato - non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (Sez. U, n. 42 del 13/12/2005, Timpani, Rv. 203093; in senso conforme, in tema di patteggiamento, Sez. U, n. 5 del 19/1/2000, Neri). Per contro, ed in modo speculare, non è ammessa una impugnazione del pubblico ministero che si risolva in una mera pretesa teorica, volta cioè ad ottenere una decisione solo giuridicamente (rectius: formalmente) esatta e, pertanto, come tale, insufficiente ad integrare quel vantaggio pratico in cui si compendia l'interesse normativamente stabilito (tra le altre, Sez. 7, n. 21809 del 18/12/2014, Letorri, Rv. 263538). Proprio in adesione a tali principi, questa Corte Suprema ha quindi affermato, ad esempio, l'inammissibilità del ricorso per cassazione del pubblico ministero contro il decreto penale di condanna che abbia omesso l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, se l'imputato abbia nel frattempo proposto tempestiva opposizione al decreto (sì da trasferire la competenza a decidere anche in punto di sanzione amministrativa al Giudice dell'opposizione; Sez. 4, n. 5087 del 21/1/2011, Garrone, Rv. 249573); negli stessi termini, è stato giudicato inammissibile il ricorso del procuratore militare volto ad ottenere, per reato militare commesso all'estero, la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale "per mancanza di richiesta del Ministro della difesa" in luogo del "difetto della richiesta del comandante del corpo" (Sez. 7, n. 21809 del 2014, cit.). Del pari, ma con riguardo al difetto di motivazione, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato lo stesso «è deducibile solo quando si assuma che quel vizio ha condotto ad una deliberazione sbagliata, rispetto al contenuto probatorio del processo legittimamente valutabile, e diversa da quella, invece corretta, che con una motivazione non apparente ed immune da vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità avrebbe dovuto essere adottata» (Sez. 5, n. 35722 del 2013, cit.); sì da concludere che esiste l'interesse ad impugnare anche in capo al pubblico ministero qualora si miri a non far ricadere- 4 a sull'imputato effetti dannosi, ascrivibili ad errori del giudice» (Sez. U., n. 6203, cit.). Esattamente come nel caso di specie, laddove il procuratore ricorrente ha contestato sotto diversi profili - la violazione di legge ed il difetto motivazionale, e ciò in ragione di un concreto ed attuale interesse, che emerge dal tenore del gravame, ad ottenere l'eliminazione di una decisione sia pur di condanna - viziata e contraddittoria, come tale "sbagliata".
5. Così affermata la legittimazione ad impugnare in capo al pubblico ministero, rileva la Corte che il ricorso dello stesso al pari di quello proposto - dal PI risulta fondato in punto di responsabilità, con assorbimento di ogni - altra questione;
la sentenza impugnata, infatti, non ha compiutamente aderito al decisum di questa Corte ed ha steso una motivazione all'evidenza carente nei termini denunciati. Al riguardo, occorre muovere proprio dalla pronuncia di annullamento n. 17443/2011 e dalle indicazioni in essa contenute;
sì da rilevare, dunque, che la quarta sezione aveva rinviato alla Corte di appello per nuovo esame ravvisando due gravi lacune motivazionali, quali: 1) l'omessa indicazione della causa del crollo del cancello, ossia se le manomissioni alle quali questo era stato sottoposto tutte, pacificamente, ad opera di personale estraneo alla G.M.C.I. - fossero state le sole a determinare l'evento, oppure se, pur in difetto di esse, il cancello medesimo, gravato da vizi di installazione, sarebbe ugualmente precipitato sul AS;
2) l'omessa indicazione della data di tali interventi, ossia se gli stessi fossero già in essere allorquando la ditta era intervenuta per la manutenzione del prodotto montato. Orbene, il Collegio di appello, quanto alla prima questione, ha concluso nel senso che le citate manomissioni avevano costituito l'unica causa del crollo;
pertanto, qualora fosse stato presente il fermo centrale delle ante, qualora il binario di scorrimento non fosse stato "affogato" nel cemento e qualora non fosse stata posta una tavola di legno a fine scorrimento, l'evento non si sarebbe verificato.
4. Ciò premesso, la sentenza ha quindi affrontato la seconda questione, consequenziale alla precedente, volta a verificare se tali interventi fossero stati già posti in essere allorquando il personale G.M.C.I. aveva compiuto opere di manutenzione, fatturate alle date del 20/12/2001 e 22/7/2002 (a fronte del sinistro verificatosi il 17/12/2002); ebbene, i citati vizi motivazionali, tali da imporre nuovamente l'annullamento della pronuncia, emergono proprio in questa parte della motivazione. Ed invero, la Corte di appello si è limitata a rilevare sul punto che il fermo centrale delle ante doveva esser stato rimosso molto tempo prima dell'infortunio, 5 a atteso che due testimoni (AB e NN) avevano affermato che il cancello aveva sempre funzionato allo stesso modo, ossia in assenza del fermo stesso;
dal che, la riferibilità della morte del AS anche al PI, il quale in sede di manutenzione si sarebbe dovuto avvedere di questa pericolosa rimozione, - provvedendo di conseguenza. - perno dell'intera 5. Osserva il Collegio, però, che questo argomento risulta palesemente contraddetto da un altro passaggio della motivazione- stessa sentenza, laddove sono riportate le parole del RE OR e del teste RA, a mente del quale «in origine verosimilmente il fermo, quando era stato piazzato cancello, ci doveva essere, tanto è vero che ad un certo tratto del binario si vede che c'era in origine verosimilmente un fermo, ma che era stato tagliato». ―Dal che, una motivazione che prima ha richiamato come attendibili - due testimonianze secondo le quali il fermo, quantomeno in fase di montaggio, era stato per certo collocato (per esser poi rimosso non si sa quando), quindi ne ha valorizzate altre due in forza delle quali, per contro, lo stesso meccanismo di arresto non c'era mai stato (AB: «Io lo vedevo ogni giorno...questo fermo corsa alto non l'ho mai visto»). Una palese contraddizione, quindi.
6. In ogni caso, poi, osserva questa Corte che quand'anche la circostanza in esame fosse stata accertata con apprezzabile verosimiglianza, sì da ritenere provato che il fermo fosse stato rimosso prima (quantomeno) dell'ultima manutenzione, ciò non costituirebbe comunque congrua motivazione, con riguardo al decisum della sentenza n. 17443/2011. Ed invero, in tal caso la Corte di appello si sarebbe limitata a collocare cronologicamente una delle tre cause del crollo, senza però spendere alcuna motivazione con riguardo alle altre due e, in particolare, al "ricarico" di cemento intorno al binario di scorrimento, individuato quale prima causa della possibile (e poi verificatasi) fuoriuscita del cancello dallo stesso vincolo;
in altri termini, il Collegio di merito accertato (sia - pur nelle contraddittorie modalità sopra indicate) il tempo di rimozione del fermo nulla ha motivato con riguardo alle altre due manomissioni e, soprattutto, all'epoca di esecuzione delle stesse, né ha dedotto che la prima sarebbe stata, comunque, ex se decisiva nel crollo del cancello, privando quindi di efficacia causale le altre due. Dal che, un percorso argomentativo palesemente carente, che ha colmato la lacuna motivazionale della prima pronuncia con riguardo ad una sola delle cause del crollo, senza neppure menzionare le altre due (parimenti ritenute in sentenza «causa immediata dell'incidente»), né - espressamente od implicitamente - svilirne la portata sull'evento mortale, fino ad annullarla. La sentenza, pertanto, deve esser nuovamente annullata con rinvio. 6
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016 Il Presidente Consigliere estensore Elisabetta RosiEliastette Ros ico Mengoni Live 7