Sentenza 8 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/10/2002, n. 14406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14406 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 1 4 4 06/02 IN OME D L POP O ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G.N. 926/00 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Cron. 33421 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA - Rel. Consigliere Ud.18/04/02 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CANCELLERIA in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ON EB, SI LU, CC DE, NG TO, GG AS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SILVIO PELLICO 36, presso lo 2002 studio dell'avvocato LUCIANA ROSTELLI, che li 1706 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
-1- - controricorrenti avverso la sentenza n. 147/99 del Tribunale di PARMA, depositata il 14/10/99 R.G. N. 377/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La s.p.a. Poste Italiane, prospettando vizi di motivazione, ricorre per otte- nere la cassazione della sentenza descritta in epigrafe del Tribunale di Parma che, confermando l'appellata sentenza del locale Pretore, ha accolto le domande - inizialmente proposte in sede monitoria - di ST LI, NO SI, DE CC, IT RA e UA UG, tendenti ad ottenere il paga- mento di importi diversi, a titolo d'integrazione, con la maggiorazione del lavoro notturno, del trattamento retributivo per ferie di più anni. La sentenza impugnata ha ritenuto dovuta l'integrazione del trattamento per ferie con l'indennità per lavoro notturno, in quanto collegata, secondo il prin- cipio condiviso dal Pretore, alla costante e sistematica prestazione del lavoro notturno secondo turni periodici, considerando quella integrazione quale parte integrante della “normale” retribuzione, e, come tale dovuta anche per il periodo di ferie. Al ricorso, articolato in unico motivo, resistono con controricorso i cinque lavoratori intimati. La società ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico, complesso motivo di ricorso parte ricorrente deduce l'omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, osser- vando, da una parte, che non esiste alcuna statuizione che obblighi il datore di la- voro a corrispondere nella retribuzione dovuta al dipendente durante il periodo di ferie annuali anche le particolari indennità previste per il lavoro notturno, le quali sono strettamente connesse alle modalità della prestazione;
dall'altra rilevando che la soluzione adottata dal Tribunale troverebbe fondamento in un orienta- mento giurisprudenziale e dottrinario il quale si richiama ad una nozione di "onnicomprensività” della retribuzione ormai superato. 3 Secondo la società ricorrente il Giudice di appello ha errato nell'ancorare la vicenda in esame alla sistematica, uniforme e predeterminata continuità delle prestazioni notturne, di guisa che il connesso compenso concorrerebbe ad inte- grare la retribuzione normale, richiamando, in proposito una sentenza di questa Corte (n. 416 del 1998) da cui si ricaverebbe il principio che solo per le retribu- zioni di carattere accessorio (ossia “non costituenti parte della retribuzione nor- male") occorre un'espressa indicazione d'attrazione nella retribuzione "feriale", mentre se l'indennità non è accessoria, ma risponde ad un criterio di "normalità”, perché sistematicamente corrisposta in funzione del lavoro prestato, come “altre voci della retribuzione variabile previste dall'art. 55 del ccnl (che) sono corrispo- ste anche nel periodo feriale", essa deve rientrare, al pari, appunto dell'indennità Mey di funzione e del premio di produttività, nel compenso feriale, oltretutto potendo- si verificare il caso di una retribuzione del periodo feriale assolutamente in con- of trasto, per la sua esiguità, con l'art. 36 della costituzione. Il ricorso è fondato. L'argomento di fondo invocato dai resistenti a sostegno della sentenza impugnata è costituito essenzialmente dalla tesi che il lavoratore che effettua con continuità la sua prestazione secondo turni predeterminati, che comprendono anche le ore notturne, svolge in tal modo la sua normale attività di lavoro, sicché la retribu- zione che essi percepiscono - comprensiva della maggiorazione contrattualmente dovuta per le ore prestate in orario notturno - costituisce a sua volta la retribuzio- ne normale. In questo quadro, poiché è principio consolidato quello secondo cui la re- tribuzione dovuta durante il periodo di ferie annuali deve essere calcolata tenen- dosi conto di tutto ciò che è normalmente corrisposto al lavoratore - in confor- mità al disposto dell'art. 36 della Costituzione e dell'art. 7 della Convenzione OIL n. 132 del 24.6.70, ratificata e resa esecutiva dallo Stato italiano con la 1. 10.4.81 n. 157_ a nulla rileverebbe la distinzione tra retribuzione fissa e retribu- zione variabile, operata dal giudice di merito, atteso che un elemento di retribu- zione, pur definito "variabile” dalla contrattazione collettiva, ove corrisposto con continuità, diviene esso stesso parte della retribuzione normale. Osserva la Corte, confortato da numerose pronunce conformi, che, non re- golando in alcun modo l'art. 36 c.3 della Costituzione ("il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite"), e l'art. 2109, c.2 cod.civ. ("il prestatore di lavoro... ha diritto ... ad un periodo annuale di ferie retribuito") le modalità con cui la retribu- zione del periodo feriale stessa debba essere determinata e computata, necessa- riamente, tale materia è rimessa alla contrattazione collettiva - o, eventualmente, Mer alla pattuizione individuale - di modo che sono queste fonti a determinare le sin- gole voci che concorrono a comporre la retribuzione stessa. R Né questa conclusione contrasta con la richiamata normativa OIL, perché la disposizione soprannazionale ("chiunque prenda il congedo previsto dalla pre- sente convenzione deve ricevere, per tutta la durata di detto congedo, almeno la normale o media retribuzione calcolata secondo un metodo da stabilirsi da parte dell'autorità competente o dall'organismo appropriato in ciascun paese”, art. 7, c. 1) non fissa una autonoma nozione, ma rinvia all'ordinamento nazionale del pae- se interessato (v. Cass. 24 dicembre 1999, n. 14537; 13 luglio 1999, n. 7432). In particolare, deve affermarsi che, una volta esclusa l'esistenza nel nostro ordinamento di un principio generale ed inderogabile di onnicomprensività della retribuzione rilevante ai fini della quantificazione degli istituti retributivi indiretti (v. SS.UU., 1 aprile 1993, n. 3888), per la determinazione del compenso spet- tante durante le ferie - una volta esclusa la presenza di pattuizioni individuali - i singoli elementi della retribuzione acquistano rilievo solo in presenza di esplicito richiamo della contrattazione collettiva, ove la stessa ne menzioni alcuni specifi- camente oppure faccia riferimento alla retribuzione normale, o ordinaria, o di 5 fatto, o globale di fatto (v. Cass., 16 agosto 2000, n. 10846; 24 dicembre 1999, n. 14537, cit.; 16 aprile 1994, n. 3623). : D'altra parte,questa Sezione ha già avuto modo di affermare che ai fini del riconoscimento del diritto al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno, non sia sufficiente la constatazione della normalità della prestazione notturna in turni periodici e dell'erogazione della relativa indennità (reintroducendosi altrimenti il criterio dell'onnicomprensività, non legittimato in via generale dal legislatore), in quanto occorre anche che la contrattazione collettiva faccia riferimento, al fine conside- rato, alla retribuzione normale (o altrimenti indicata con i sinonimi sopra esem- plificati riferimento ai termini “retribuzione normale", "ordinaria”, “di fatto”, - "globale di fatto” ricorrenti nella sopra richiamata giurisprudenza: v. Cass., 11 aprile 2001, n. 5441 e numerose altre conformi in corso di pubblicazione). Il Tribunale di Parma ha svolto un'operazione interpretativa della discipli- na collettiva incoerente con il principio di diritto appena enunciato, sicchè la sentenza impugnata merita le censure espresse nel ricorso. All'accoglimento del ricorso segue il rinvio della causa alla Corte di ap- pello di Bologna la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Bologna. Così deciso in Roma il 18 aprile 2002 Il Consigliere estensore ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI 袪 Shill REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA Il Presidente NO DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 5316 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Philloggi, 8 OTT, 2002 IL CANCELLIERE