Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/06/2005, n. 30328
CASS
Sentenza 21 giugno 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'incompetenza del giudice che ha adottato una misura cautelare può essere dedotta con le impugnazioni de libertate e, conseguentemente, riconosciuta dal giudice del riesame o da quello di legittimità, i quali dovranno apprezzare non solo la questione di competenza, ma anche, in caso di ritenuta incompetenza, la sussistenza del presupposto dell'urgenza che, ai sensi dell'art.291 comma secondo cod. proc. pen., legittima, nel caso, il giudice richiesto della misura ad adottarla, pur essendo incompetente. Ne consegue che l'incompetenza eventualmente dichiarata dal giudice dell'impugnazione renderà provvisoria l'efficacia del provvedimento cautelare, legittimamente adottato in caso di urgenza, secondo il disposto dell'art. 27 cod. proc. pen.; mentre, nel caso in cui il giudice dell'impugnazione apprezzi l'insussistenza dell'urgenza, con la declaratoria di incompetenza, dovrà annullare la misura. Tale apprezzamento deve essere effettuato con riferimento ai dati processuali, ove si tratti di impugnazione di merito, ovvero con esclusivo riferimento a quanto implicitamente desumibile dalla motivazione del provvedimento impugnato, ove si tratti di impugnazione di legittimità, non essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere alla disamina degli atti.

Commentari2

  • 1Art. 27 c.p.p. Misure cautelari disposte dal giudice incompetente
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2Un particolare caso in cui sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento emesso dal tribunale del riesame: vediamo quale
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 luglio 2020

    (Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Con ordinanza il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani applicava a carico di un indagato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di corruzione propria nonchè le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen.. Sebbene il provvedimento genetico avesse in realtà contenuto assai più articolato, riguardando la posizione anche di altri soggetti in riferimento ad ulteriori reati, avendo constatato l'eterogeneità del luogo di consumazione dei diversi illeciti oggetto della richiesta cautelare, il …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/06/2005, n. 30328
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30328
Data del deposito : 21 giugno 2005

Testo completo