Sentenza 21 giugno 2005
Massime • 1
L'incompetenza del giudice che ha adottato una misura cautelare può essere dedotta con le impugnazioni de libertate e, conseguentemente, riconosciuta dal giudice del riesame o da quello di legittimità, i quali dovranno apprezzare non solo la questione di competenza, ma anche, in caso di ritenuta incompetenza, la sussistenza del presupposto dell'urgenza che, ai sensi dell'art.291 comma secondo cod. proc. pen., legittima, nel caso, il giudice richiesto della misura ad adottarla, pur essendo incompetente. Ne consegue che l'incompetenza eventualmente dichiarata dal giudice dell'impugnazione renderà provvisoria l'efficacia del provvedimento cautelare, legittimamente adottato in caso di urgenza, secondo il disposto dell'art. 27 cod. proc. pen.; mentre, nel caso in cui il giudice dell'impugnazione apprezzi l'insussistenza dell'urgenza, con la declaratoria di incompetenza, dovrà annullare la misura. Tale apprezzamento deve essere effettuato con riferimento ai dati processuali, ove si tratti di impugnazione di merito, ovvero con esclusivo riferimento a quanto implicitamente desumibile dalla motivazione del provvedimento impugnato, ove si tratti di impugnazione di legittimità, non essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere alla disamina degli atti.
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- 1. Art. 27 c.p.p. Misure cautelari disposte dal giudice incompetentehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Un particolare caso in cui sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento emesso dal tribunale del riesame: vediamo qualeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 luglio 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Con ordinanza il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani applicava a carico di un indagato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di corruzione propria nonchè le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen.. Sebbene il provvedimento genetico avesse in realtà contenuto assai più articolato, riguardando la posizione anche di altri soggetti in riferimento ad ulteriori reati, avendo constatato l'eterogeneità del luogo di consumazione dei diversi illeciti oggetto della richiesta cautelare, il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/06/2005, n. 30328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30328 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 21/06/2005
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1303
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 6245/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VE RT n. a Thal il 3.4.1963 ai sensi dell'art. 311 c.p.p.;
avverso l'ordinanza emessa ex art. 309 c.p.p. in data 14.10. 2004 dal Tribunale del riesame di Catanzaro, che confermava la misura cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Vibo Valentia il 21.9.2004;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi Consolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 21.9.2004 il GIP presso il Tribunale di Vibo Valentia applicava a AV RT la misura cautelare della custodia in carcere individuando a suo carico gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di detenzione ai fini di spaccio di ingente quantità di sostanza stupefacente ex artt. 73 DPR e 80, comma 2, DPR 309/90, emergenti dagli esiti di attività di intercettazione, ed evidenziando a suo carico le esigenze cautelari di cui alla lettera c) dell'art. 274 c.p.p.. Il Tribunale del riesame di Catanzaro con l'ordinanza indicata in epigrafe confermava il predetto provvedimento.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per Cassazione AV RT, articolando due motivi con i quali lamenta una duplice violazione di legge e la conseguente manifesta illogicità della motivazione.
Con il primo, si duole del difetto di motivazione con riferimento al rigetto della eccezione di incompetenza territoriale, sostenendone la contraddittorietà, giacché i giudici del riesame, affermando l'impossibilità di desumere dagli atti il luogo dell'accordo, avevano applicato il criterio suppletivo del luogo di cessazione della permanenza della condotta di detenzione ex art. 9, comma 1, c.p.p. (Vibo Valentia), pur dando atto nello stesso provvedimento che dalle intercettazioni ambientali, avvenute sull'automobile di un coimputato, emergeva che le trattative a cui aveva preso parte l'odierno ricorrente si erano realizzate e concluse a Roma. Con il secondo, denuncia la manifesta illogicità dell'ordinanza in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (la mancata individuazione del luogo dell'accordo non consentirebbe l'attribuzione al AV del concorso nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti, neppure sotto il profilo della mediazione) e delle esigenze cautelari (non emergerebbe dagli atti l'inserimento stabile del ricorrente negli ambienti criminali ed il ruolo svolto dallo stesso non sarebbe di rilievo).
All'udienza del 7.4.2005, rilevato che non vi era prova agli atti della notifica dell'avviso dell'udienza ad uno dei difensori, il procedimento veniva rinviato a nuovo ruolo per la rinnovazione delle comunicazioni e, successivamente, fissato per l'odierna udienza. Il ricorso non è fondato.
Quanto al motivo afferente la questione dell'incompetenza per territorio, non è in effetti dubitabile che, secondo la migliore interpretazione (da ultimo, ex pluribus, Cassazione, Sezione 5^, 18 febbraio 2003, Ricciotti;
nonché, Cass., Sez. 4^, 3 giugno 2003, Riyahi), l'incompetenza del giudice che ha adottato una misura cautelare ben può essere dedotta con le impugnazioni de liberiate e riconosciuta dal giudice del riesame o da quello di legittimità, i quali dovranno apprezzare non solo la questione di competenza, ma anche, in caso di ritenuta incompetenza, la sussistenza del presupposto dell'urgenza che, ai sensi dell'art. 291, comma 2, c.p.p., legittima il giudice richiesto della misura ad adottarla, pur essendo incompetente. Con la conseguenza che l'incompetenza eventualmente dichiarata dal giudice dell'impugnazione renderà provvisoria l'efficacia del provvedimento cautelare, legittimamente adottato in caso di urgenza, secondo il disposto dell'art. 27 c.p.p.;
mentre, nel caso in cui il giudice dell'impugnazione apprezzi l'insussistenza dell'urgenza, con la declaratoria di incompetenza, dovrà annullare la misura.
Tale apprezzamento, però, può e deve essere effettuato con riferimento ai dati processuali, ove si tratti di impugnazione di merito;
ovvero con esclusivo riferimento a quanto implicitamente desumibile dalla motivazione del provvedimento impugnato, ove si tratti di impugnazione di legittimità.
Da queste premesse, discende, così, che non è consentito a questa Corte di procedere alla disamina degli atti, dovendosi limitare il controllo di legittimità sulla correttezza e logicità della motivazione resa dalla sentenza impugnata.
Nel concreto, discende che non può essere certamente questa Corte ad accertare, come vorrebbe il ricorrente, se l'accordo illecito concernente le sostanze stupefacenti è avvenuto in Roma ovvero se, come sostenuto dal giudice del riesame, tale luogo è rimasto ignoto. Nè in questa prospettiva, può parimenti essere questa Corte ad accertare se tale luogo debba individuarsi o no nello stesso luogo ove è avvenuta la traditio delle sostanze stupefacenti. La Corte, in proposito, deve piuttosto prendere atto dell'assunto del giudicante secondo cui il luogo dell'accordo è rimasto ignoto, con la conseguenza che, essendo quello sub iudice un reato tipicamente permanente, in cui la consumazione inizia con l'acquisizione della sostanza (con l'accordo illecito teso ad acquistarla o a riceverla) e cessa con la perdita di disponibilità della sostanza (ad esempio, allorché il detentore la venda o la ceda ad altri o comunque se ne disfi ovvero allorché detta sostanza venga individuata e sequestrata dalla polizia giudiziaria), per l'individuazione del giudice territorialmente competente occorre avere riguardo alle regole suppletive progressivamente indicate nell'art. 9 c.p.p.. Ergo, per quanto interessa alla regola stabilita, nell'ordine, dal comma 1 dell'art. 9, che vuole radicata la competenza avendo riguardo "all'ultimo luogo" in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione.
Ultimo luogo che, secondo la insindacabile ricostruzione operata in sentenza, è da individuare in Vibo Valentia, indicato¯come il luogo in cui è cessata la permanenza della condotta di detenzione della sostanza.
Non sarebbe quindi corretto, come vorrebbe il ricorrente, ne' attribuire rilevanza al luogo dell'accordo (secondo il giudicante, ignoto: e trattasi di dato di fatto che qui non può sindacarsi); ne' attribuire rilevanza al luogo della traditio per l'ovvia ragione che tale segmento della condotta (sia stato o no successivo al momento dell'accordo: ciò che, come detto, non è qui apprezzabile), è sicuramente stato anteriore al momento della "cessazione della condotta di detenzione", che essendo T'ultimo" segmento noto della condotta è quello che, qui, viene all'evidenza ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 1, c.p.p.. Nè la decisione presenta macroscopiche illogicità motivazionali meritevoli di censura in questa sede.
Infondati sono anche i motivi di merito.
Infatti, assolutamente generica e priva del necessario carattere di specificità è la doglianza sul quadro indiziario;
del resto, a fronte di una motivazione quale è quella fornita, sul punto, dal giudice del riesame, articolata e logica, è precluso il sindacato di legittimità.
Dimentica in proposito il ricorrente che, in tema di misure cautelari personali, la valutazione dei peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice (di recente, ex pluribus, Cass., Sez. 4^, 4 luglio 2003, Pilo). Ciò che, nella specie, il ricorrente fa quando si limita a contestare "nel merito" il quadro probatorio a carico evidenziato nell'ordinanza cautelare e recepito integralmente nella decisione del tribunale de liberiate (in primo luogo, il contenuto e la congruenza degli esiti delle intercettazioni, il cui contenuto è stato apprezzato come significativo, avendo riguardo all'utilizzo di termini inequivoci:
erba, stupefacenti;
ed è stato altresì apprezzato, nella corretta ottica "individualizzante", con specifico riguardo al ruolo di "mediatore" attribuito all'odierno ricorrente;
in secondo luogo, gli esiti del servizio di osservazione che ha riguardato l'abitazione del ricorrente, nel momento in cui vi si recavano due correi durante lo svolgimento dell'attività sub iudice).
In proposito, con specifico riguardo alla valenza del quadro indiziario, non è inutile neppure ricordare che, nella subiecta materia, la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" di cui all'art. 273 c.p.p. non si atteggia allo stesso modo del termine "indizi"
inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, che sta ad indicare la "prova logica o indiretta", ossia quel fatto certo connotato da particolari caratteristiche (v. art. 192, comma 2, c.p.p.), che consente di risalire ad un fatto incerto attraverso massime di comune esperienza. Per l'emissione di una misura cautelare, invece, è quindi sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli. E ciò deve affermarsi anche dopo le modifiche introdotte dalla legge 1 marzo 2001 n. 63: infatti, nella fase cautelare è ancora sufficiente il requisito della sola gravità (art. 273, comma 1, del C.p.p.), giacché il comma 1 bis dell'art. 273 del C.p.p. (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'art. 192 del C.p.p., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi:
derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma 2, del C.p.p., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (cfr. ancora, Cass., Sez. 4^, 4 luglio 2003, Pilo). La censura non coglie, quindi, nel segno: non emergono nella decisione gravata violazioni di norme di legge e, nel merito, le argomentazioni a supporto della conferma dell'ordinanza custodiale non sono sindacabili in questa sede, a fronte della rappresentazione, non illogica, di un quadro indiziario senz'altro grave nei termini di cui si è detto.
Anche il motivo concernente l'apprezzamento in punto di esigenze cautelari, è infondato, poiché la motivazione non si presta a censure di illogicità ne' contrasta con la disciplina di settore. Infatti, il pericolo di recidiva appare correttamente argomentato avendo riguardo alla disciplina della materia, come interpretata dalla giurisprudenza.
In proposito, giova infatti ricordare che, in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall'art. 274, lettera c), c.p.p., la pericolosità sociale dell'indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua pericolosità. Peraltro, nulla impedisce di attribuire alle medesime modalità e circostanze di fatto una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere: in vero, le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente (da ultimo, Cass., Sez. 1^, 14 maggio 2003, Franchi). È quanto risulta essere stato fatto nella vicenda de qua, essendosi apprezzato, a base della ritenuta esigenza cautelare, pur a fronte della riconosciuta inesistenza di precedenti di rilevo e di un'attività lavorativa stabile, il ruolo attribuito nella vicenda al prevenuto, ritenuto (in modo qui incensurabile) indicativo di una notevole pericolosità sociale, dimostrando il contatto di questi con ambienti criminali dediti al traffico di stupefacenti, con la conseguente disponibilità di ingenti quantitativi di sostanze illecite. Ciò che basta a ritenere incensurabile la relativa valutazione.
Le medesime argomentazioni sono state dal giudicante poste alla base del ritenuto giudizio di adeguatezza della sola misura custodiale in carcere, ritenuta all'evidenza l'unica misura idonea a fronteggiare le esigenze cautelari affermate come sussistenti. Trattasi, sotto questo specifico profilo, di decisione perfettamente in linea con la costruzione normativa della custodia carceraria come extrema ratio e, nel contempo, adeguatamente motivata in modo qui certamente non sindacabile.
Va sul punto ricordato che l'art. 275 del C.p.p., nell'indicare i criteri in forza dei quali il giudice di merito deve scegliere la misura idonea a soddisfare le esigenze cautelari, gli attribuisce, nell'ambito di detti criteri, poteri discrezionali assai estesi nella scelta di quella ritenuta adeguata a soddisfare le esigenze cautelari e proporzionata al fatto concreto, con la conseguenza che la relativa determinazione è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da idonea motivazione, immune da vizi logico-giuridici. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
dispone inoltre che il presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'Istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23 c. 1 bis L.
8.8.1995 n. 332. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2005