Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/1999, n. 2828
CASS
Sentenza 7 aprile 1999

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Massime1

Qualora un giudice per le indagini preliminari,a fronte di una richiesta di provvedimento avanzata dal pubblico ministero, si dichiari incompetente e,successivamente, essendo stata rinnovata detta richiesta da parte del pubblico ministero presso il giudice indicato come competente, anche quest'ultimo dichiari la propria incompetenza, si verifica una situazione di stallo suscettibile di paralizzare - posta la ritenuta necessità ed irrinunciabilità del provvedimento richiesto - lo svolgimento ulteriore delle indagini preliminari. Tale situazione dà luogo, pertanto, ad un'ipotesi di conflitto non risolvibile se non mediante l'intervento della Corte di cassazione.

Commentario1

  • 1la Cassazione SU 2026
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 giugno 2026

    3. La decisione delle Sezioni Unite: atto cautelare e competenza implicita Le Sezioni unite – dopo avere delimitato la questione sottoposta al loro vaglio giudiziale (nei seguenti termini: “se sussista conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto richiesta per l'applicazione di misuri cautelari a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che abbia adottato solo in via provvisoria un provvedimento coercitivo, pur ritenendosi incompetente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., disponga comunque …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/1999, n. 2828
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2828
Data del deposito : 7 aprile 1999

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