Sentenza 7 aprile 1999
Massime • 1
Qualora un giudice per le indagini preliminari,a fronte di una richiesta di provvedimento avanzata dal pubblico ministero, si dichiari incompetente e,successivamente, essendo stata rinnovata detta richiesta da parte del pubblico ministero presso il giudice indicato come competente, anche quest'ultimo dichiari la propria incompetenza, si verifica una situazione di stallo suscettibile di paralizzare - posta la ritenuta necessità ed irrinunciabilità del provvedimento richiesto - lo svolgimento ulteriore delle indagini preliminari. Tale situazione dà luogo, pertanto, ad un'ipotesi di conflitto non risolvibile se non mediante l'intervento della Corte di cassazione.
Commentario • 1
- 1. la Cassazione SU 2026Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 giugno 2026
3. La decisione delle Sezioni Unite: atto cautelare e competenza implicita Le Sezioni unite – dopo avere delimitato la questione sottoposta al loro vaglio giudiziale (nei seguenti termini: “se sussista conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto richiesta per l'applicazione di misuri cautelari a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che abbia adottato solo in via provvisoria un provvedimento coercitivo, pur ritenendosi incompetente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., disponga comunque …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/1999, n. 2828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2828 |
| Data del deposito : | 7 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 07.04.1999
1.Dott. VANCHERI ANGELO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MARCHESE ON " N.2828
3.Dott. SANTACROCE GIORGIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DUBOLINO PIETRO " N.48027/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) DI NZ TA n. il 30.07.1960
2) IMPAROLATO ALESSANDRO n. il 14.06.1970
3) ESPOSITO ON n. il 18.02.1960
4) LO EN n. il 13.10.1965
5) NI IN n. il 29.12.1955
6) PM TRIB. S.M.C. VETERE - CONFLITTO
nel procedimento a carico di:
1) DI NZ TA n. il 30.07.1960
2) IMPAROLATO ALESSANDRO n. il 14.06.1970
3) ESPOSITO ON n. il 18.02.1960
4) LO EN n. il 13.10.1965
5) NI IN n. il 29.12.1955
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. NZ Verderosa, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli;
udito l'avv. Giampaolo D'Aiello, difensore di Rafaiello RM. In esito al conflitto negativo di competenza tra il gip presso il tribunale di Napoli e il gip presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere, rilevato da quest'ultimo nel procedimento penale a carico di DI NZ ET ed altri, indagati per concorso in estorsione aggravata dal metodo mafioso.
OSSERVA
I. Con nota del 10 dicembre 1988, il gip presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere, facendo propria la denuncia presentata dal P.M. in sede, rilevava un conflitto negativo di competenza tra lui e il gip presso il tribunale di Napoli in un procedimento per concorso in estorsione in danno di tale Barbato Domenico, provvedendo a rimettere alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla sua risoluzione.
Il contrasto tra i due giudici risaliva al 1995, allorché il gip presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere, richiesto di autorizzare operazioni di intercettazioni ambientali, disponeva il 13 settembre di quell'anno di non emettere detta autorizzazione, ravvisando nel fatto estorsivo contestato agli indagati (Di EN ET, AT LE, IT NT, GA NZ e AN RM) un reato di competenza della direzione distrettuale antimafia di Napoli per le sue modalità camorristiche. Il gip presso il tribunale di Napoli, richiesto dal P.M. presso la DDA di Napoli di emettere ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei predetti indagati, con ordinanza del 24 febbraio 1998, non adottava il provvedimento richiesto, sul rilievo che non era configurabile nella vicenda sottoposta al suo esame l'aggravante speciale del metodo mafioso (art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con modif nella l. 12 luglio 1991, n. 203), dichiarandosi per questa causa territorialmente incompetente.
Il gip presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere, all'esito di ulteriori indagini, richiesto di applicare la misura custodiale dal P.M. presso la procura della Repubblica della stessa città, con ordinanza del 10 giugno 1998, dichiarava la propria incompetenza ex art. 22 c.p.p. "ai sensi dell'art. 51 co.
3-bis" dello stesso codice, restituendo gli atti al pubblico ministero. Secondo il gip presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere, pur non essendo stata formalmente contestata dal P.M. l'aggravante del metodo mafioso, essa emergeva dal tenore dell'imputazione formulata, che faceva riferimento alla "implicita minaccia derivante dalla notoria (e nota al soggetto passivo) appartenenza a consorzi criminosi operanti nella zona si Sessa Aurunca" degli indagati, indicando, come elemento di accusa, una sentenza non definitiva emessa dalla terza sezione penale del tribunale di S. Maria Capua Vetere il 28 febbraio 1997, che aveva riconosciuto la qualifica di "camorrista" a taluni dei predetti indagati.
Il 21 ottobre 1998, il gip presso il tribunale di Napoli, richiesto ancora una volta dal P.M. presso la DDA della stessa città, di applicare agli indagati la custodia in carcere, rigettava la richiesta, insistendo sulla insussistenza in concreto della materialità dell'aggravante del metodo mafioso, e ribadendo la già dichiarata incompetenza territoriale per essere competente il gip presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere".
Il 9 dicembre 1998, il P.M. presso la procura della Repubblica del tribunale di S. Maria Capua Vetere rilevava l'esistenza di un conflitto negativo di competenza, esistendo "allo stato due giudici che ricusano di prendere cognizione degli stessi fatti" e il gip presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere accoglieva la denuncia di conflitto, rimettendo - come già detto - il 10 dicembre 1998 alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla sua risoluzione. II. Preliminare è l'esame del problema se sia ammissibile un conflitto in rito allorché, nella fase delle indagini preliminari, due giudici, richiesti di adottare incidentalmente (e, quindi, con cognizione limitata allo stato degli atti) un provvedimento, dichiarino entrambi la propria incompetenza, determinando una situazione di stasi processuale, che sembrerebbe irrisolvibile senza l'intervento di questa Suprema Corte, regolatrice della competenza. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, nei casi in cui è richiesto e che costituiscono un numero chiuso, può dichiarare la propria incompetenza per qualsiasi causa con effetti limitati al provvedimento richiesto, restituendo gli atti al pubblico ministero (fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 291 comma 2 c.p.p.), senza preclusione di diversa valutazione della competenza in occasione di altre richieste. A norma dell'art. 22 c.p.p., questo tipo di dichiarazione di incompetenza, adottato incidentalmente e con cognizione limitata allo stato degli atti, assume la forma dell'ordinanza e produce effetti sul solo provvedimento richiesto (nella specie: ordinanza di custodia cautelare in carcere) e non pregiudica le successive indagini del P.M. e l'ulteriore svolgimento del processo (commi 1 e 2). La dichiarazione di incompetenza emessa dopo la chiusura delle indagini preliminari, e quindi quando è stata esercitata l'azione penale e si ha una cognizione completa dell'attività svolta, assume, sempre a norma dell'art. 22 c.p.p., la forma della sentenza, con ordine di trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. In questo secondo caso il giudice si può spogliare del processo con un provvedimento che può essere rimosso solo a seguito di proposizione di conflitto di competenza (Cass., Sez. Feriale, 30 luglio 1991, Spezio, in Cass. pen. mass. ann., 1992, n. 540, p. 998).
Nel caso di dichiarazione di incompetenza adottata dal giudice ai sensi dell'art. 22 commi 1 e 2 c.p.p., il P.M. rimane dunque libero di proseguire le indagini preliminari non essendo vincolato alla pronuncia del giudice. Qualora però il P.M. procedente si trovi - come è avvenuto in questo caso - di fronte al diniego, per ragioni di competenza, dell'adozione di un provvedimento da parte del giudice, che egli ritenga irrinunciabile e necessario, è allora legittimato - anche in deroga alla designazione da parte dell'ufficio del P.M. sovraordinato ai sensi dell'art. 54 del codice - a rimettere gli atti all'ufficio del P.M. ritenuto competente, perché richieda al gip presso il quale svolge le sue funzioni il provvedimento ritenuto necessario. L'accoglimento della richiesta del provvedimento da parte del diverso gip investito avrebbe risolto, almeno nella fase dello svolgimento delle indagini preliminari, il problema, mentre il rifiuto di adottare il provvedimento richiesto in conseguenza di una dichiarazione (impropria) di competenza determina una situazione evidente di conflitto, la quale può essere rilevata dallo stesso giudice o denunciata dal P.M., per essere rimessa alla cognizione di questa Corte (cfr. Cass., Sez. I, 19 febbraio 1990, Facchinari, in Cass. pen. mass. ann., 1990, II, n. 33, p. 79).
Ne deriva che, al di là delle numerose anomalie riscontrabili in questa vicenda giudiziaria (in cui i giudici anticipano in sede di svolgimento delle indagini preliminari soluzioni che il codice di rito rinvia al momento successivo della chiusura di esse e di pubblici ministeri che si ritengono vincolati alle pronunce dei rispettivi giudici, al punto di finalizzare le indagini all'accertamento pressoché esclusivo della sussistenza o meno di un'aggravante ad effetto speciale, anche se questa è in grado di determinare uno spostamento funzionale della competenza), non si può non ravvisare nel persistente rifiuto di due giudici ad emettere un provvedimento ritenuto necessario ed irrinunciabile al punto che il suo diniego rischia di paralizzare lo svolgimento delle stesse indagini preliminari e quindi di determinare lo stallo del procedimento, una situazione di conflitto, irrisolvibile senza l'intervento di questa Corte.
A questo punto è di tutta evidenza che, allo stato degli atti, e cioè alla stregua dei reati ipotizzabili o ipotizzati in concreto, indipendentemente dalle valutazioni di merito effettuate dai giudici circa la concreta ricorrenza nel caso di specie dell'aggravante del metodo mafioso (che non spetta a questa Corte determinare), il conflitto non può che risolversi secondo il principio generale enunciato dall'art. 16 c.p.p., secondo il quale la competenza per territorio a conoscere di due reati connessi appartiene al giudice competente per il reato più grave, che, nella specie, per ragioni di competenza funzionale, deve essere individuato nell'estorsione aggravata dall'uso del metodo mafioso, indipendentemente dall'adozione di qualsiasi provvedimento coercitivo. Ne deriva che competente a continuare a svolgere le indagini preliminari è il gip presso il tribunale di Napoli.
P. Q. M.
Visto l'art. 32 c.p.p. Risolvendo il conflitto d i c h i a r a la competenza del tribunale di Napoli, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 1999