Sentenza 29 novembre 2012
Massime • 1
Una volta riconosciuta in sede di riesame l'incompetenza del giudice che ha adottato una misura cautelare, il Tribunale non può pronunciare l'annullamento nè la riforma del provvedimento impugnato, ma, dopo averlo confermato, deve provvedere, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Un particolare caso in cui sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento emesso dal tribunale del riesame: vediamo qualeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 luglio 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Con ordinanza il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani applicava a carico di un indagato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di corruzione propria nonchè le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen.. Sebbene il provvedimento genetico avesse in realtà contenuto assai più articolato, riguardando la posizione anche di altri soggetti in riferimento ad ulteriori reati, avendo constatato l'eterogeneità del luogo di consumazione dei diversi illeciti oggetto della richiesta cautelare, il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/11/2012, n. 48734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48734 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 29/11/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 2138
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 33913/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LM AL nato il [...];
avverso l'ordinanza del 04/06/2012 del tribunale di Torino;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale Dott. Antonio Gialanella che ha concluso per l'inammissibilità;
udito il difensore avv.to Borella Stefano in sostituzione dell'avv.to Pasquale Pantani che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO
1. Con ordinanza del 10/05/2012, il g.i.p. del Tribunale di Verbania applicava a LM AN la misura della custodia cautelare in carcere per due episodi di riciclaggio di ingenti somme di denaro.
2. Avverso la suddetta ordinanza, l'indagato, a mezzo del proprio difensore, proponeva istanza di riesame presso il Tribunale di Torino deducendo: a) la nullità dell'ordinanza per difetto di autonoma motivazione;
b) l'inutilizzabilità delle trascrizioni delle registrazioni di colloqui;
c) l'insussistenza dei delitti di riciclaggio;
d) l'incompetenza territoriale essendo competente il Tribunale di Milano, luogo di domicilio dell'indagato; e) l'insussistenza delle esigenze cautelari poste a fondamento dell'ordinanza restrittiva.
3. Con ordinanza del 04/06/2012, il Tribunale del riesame di Torino, riteneva fondata l'eccezione di incompetenza territoriale sicché, ordinava la restituzione degli atti alla Procura della Repubblica di Verbania affinché curasse la trasmissione dei medesimi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
4. Avverso la suddetta ordinanza, l'indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. per non avere il tribunale affrontato e motivato su alcuna delle questioni dedotte essendosi solo limitato a rilevare la fondatezza della dedotta eccezione di incompetenza territoriale.
Ad avviso del ricorrente, il tribunale, infatti, pur avendo riconosciuto competente il tribunale di Milano, avrebbe dovuto ugualmente prendere in esame tutte le censure dedotte e cioè verificare la sussistenza dei presupposti di legge in ordine alla legittimità dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, ivi compresa la sussistenza delle ragioni di urgenza ex art. 291 cod. proc. pen., comma 2. Il ricorrente, in proposito, contesta la giurisprudenza di legittimità richiamata dal tribunale a sostegno della propria decisione, osservando che si tratta di giurisprudenza superata in quanto quella più recente sostiene che, anche nell'ipotesi in cui il Tribunale del riesame dichiari l'incompetenza del giudice che ha emesso la misura cautelare, deve entrare nel merito della vicenda processuale ed, in particolare, deve valutare la sussistenza o meno delle ragioni di urgenza.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.
2. La questione di diritto sottoposta dal ricorrente a questa Corte può essere così enunciata: "se il tribunale del riesame, dopo aver dichiarato l'incompetenza territoriale del gip che ha emesso il provvedimento di imposizione di una misura cautelare, debba procedere al riesame della vicenda cautelare nel merito (in esso ricompresa la verifica del presupposto della sussistenza dell'urgenza), ovvero limitarsi alla declaratoria di incompetenza del giudice a quo (e conseguentemente della propria) e a trasmettere gli atti al giudice competente secondo le regole stabilite dall'art. 22 cod. proc. pen.".
3. I riferimenti normativi che occorre prendere in esame, al fine di risolvere la questione dedotta davanti a questa Corte di legittimità, sono costituiti dagli artt. 22, 27, 291 e 292 cod. proc. pen.. L'art. 27 cod. proc. pen. disciplina l'ipotesi in cui il giudice che disponga la misura cautelare, contestualmente o successivamente si dichiari incompetente. Nelle suddette ipotesi, la misura cautelare cessa di avere effetto se, entro venti giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provveda a norma dell'art. 292 (quanto alla misura cautelare personale) artt. 317 e 321 (quanto alle misure cautelari reali).
L'art. 291 cod. proc. pen., comma 2 invece, prende in considerazione l'ipotesi - del tutto eccezionale - in cui il giudice, al quale il P.M. abbia richiesto l'applicazione di una misura cautelare, pur riconoscendo la propria incompetenza, è legittimato, contestualmente, ad emettere ugualmente la misura cautelare: tale ipotesi si verifica quando il giudice (oltre che riconoscere la sussistenza delle condizioni generali per l'emissione della misura) riconosca l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'ari. 274 cod. proc. pen.. In tal caso, il giudice - dopo avere emesso la misura cautelare - deve, con ordinanza, restituire gli atti al P.M. (art. 22) il quale, a sua volta, dovrà trasmetterli al P.M. presso il tribunale ritenuto competente, affinché richieda la misura cautelare al giudice competente il quale dovrà decidere (ex art. 292 cod. proc. pen.), pena l'inefficacia della misura disposta dal giudice incompetente, entro venti giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti (art. 27 cod. proc. pen.). L'altra ipotesi, desumibile dal combinato disposto degli artt. 291/2 (letto a contrario) e art. 291 cod. proc. pen., comma 2 si verifica quando il giudice - al quale venga richiesta l'emissione di una misura cautelare - si dichiari (sia pure implicitamente) competente a decidere. In tal caso, il giudice emette la misura richiesta anche in assenza del presupposto dell'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 cod. proc. pen.. Se, però, il suddetto provvedimento è impugnato ed il giudice dell'impugnazione riconosca l'incompetenza del giudice che ha emesso la misura cautelare, si verifica un altro caso di incompetenza. Sulla base di quanto appena detto, si può, quindi, affermare che l'incompetenza del giudice che ha emesso la misura cautelare può verificarsi in due ipotesi:
a) quando lo stesso giudice afferma la propria incompetenza, ma, ciononostante, emette ugualmente la misura cautelare richiestagli stante l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 cod. proc. pen.;
b) quando il giudice si affermi competente, ma, a seguito dell'impugnazione, venga riconosciuto incompetente.
4. Il caso di specie, pacificamente, rientra nell'ipotesi sub b). Infatti, il g.i.p. che emise la misura cautelare si dichiarò (sia pure implicitamente) competente tant'è che non motivò in ordine all'urgenza ex art. 291 c.p.p., comma 2 e lo stesso ricorrente, nell'adire il tribunale del riesame, pur deducendo l'eccezione di incompetenza territoriale, nulla addusse in ordine all'urgenza (cfr sul punto pag. 6 ss. del presente rincorso in cui sono riportati integralmente i motivi dedotti davanti al tribunale del riesame). Il Tribunale del riesame, come si è detto, ha accolto l'eccezione di incompetenza sicché, senza effettuare alcun esame del merito delle varie doglianze, ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica. In questa sede, il ricorrente ha sostenuto che, in realtà, il tribunale avrebbe dovuto ugualmente procedere all'esame di tutte le censure oltre a quella del requisito della sussistenza dell'urgenza.
5. La decisione del Tribunale deve ritenersi corretta. Innanzitutto, va osservato che l'eccezione di incompetenza doveva essere esaminata e decisa in via preliminare.
Costituisce, infatti, principio generale del diritto processuale che i provvedimenti giurisdizionali debbano essere pronunciati solo dal giudice naturale individuato in base ai criteri prefissati dal diritto positivo, salvi i casi eccezionali espressamente stabiliti dalla legge in funzione di situazioni del tutto particolari. Ciò vale anche nella materia cautelare, nel cui ambito è incontestato che il tribunale dell'impugnazione possa e debba sindacare la competenza del giudice che ha emesso la cautela (SSUU 19/2004, rv 199393; Cass. sez. 4, 13 luglio 2006, n. 30027; Cass. 2787/1999 rv 214519; Cass. 5968/1998 rv 212196).
Di conseguenza, una volta che, nel caso di specie, il tribunale ritenne di accogliere l'eccezione, il suo ius dicere si esaurì, proprio perché la decisione sulle questioni di merito non poteva che essere devoluta e decisa dal giudice ritenuto competente. Molteplici sono gli argomenti che militano a favore della suddetta soluzione.
Innanzitutto, come ineccepibilmente è stato osservato, il principio dell'inefficacia differita di cui all'art. 27 cod. proc. pen. "non avrebbe senso se si riconoscessero contemporaneamente al giudice del riesame il potere di dichiarare l'incompetenza del giudice disponente e quello di annullare la misura impugnata, non potendo farsi questione di efficacia o di inefficacia di una misura dopo il suo annullamento": Cass. 22480/2005 riv 232237. In secondo luogo, se si seguisse la tesi sostenuta dal ricorrente, si verificherebbe la singolare situazione di un giudice (il Tribunale del riesame) che, pur ritenendosi incompetente (per incompetenza "derivata" e consequenziale a quella del giudice a quo), pronuncerebbe ugualmente nel merito (con evidente violazione del principio del giudice naturale sancito dall'art. 25 Cost.), con la conseguenza che, sulla stessa vicenda processuale, potrebbero essere attivati due procedimenti de liberiate: il primo, contro la misura cautelare emessa dal giudice incompetente;
il secondo, contro quella emessa, entro i venti giorni, dal giudice ad quem, con conseguente possibilità di contrasti di giudicati.
In realtà, il legislatore, con il descritto meccanismo dell'incompetenza processuale (supra 2), ha chiaramente voluto che, una volta dichiarata l'incompetenza, a decidere su tutte le questioni diventi solo il Tribunale del riesame ritenuto competente e che, quindi, una sola debba essere la procedura de liberiate. Infatti, ove sia lo stesso giudice a dichiararsi incompetente ma ciononostante emetta - stante l'urgenza - la misura cautelare ex art.291 cod. proc. pen., comma 2 la suddetta misura ha natura provvisoria: invero, se il giudice ad quem (ossia quello ritenuto competente) entro giorni venti non emette la misura, l'originaria misura cautelare diventa inefficace;
se, invece, si pronuncia (sia emettendo una nuova misura cautelare, sia negandola) è quest'ultimo provvedimento che sostituisce quello del giudice a quo, sicché è solo contro di esso che le parti possono proporre impugnazione facendo valere le loro ragioni (di stretto diritto o di merito). Stessa situazione si verifica, ove, invece, il giudice della misura cautelare si ritenga competente, ma il tribunale del riesame lo ritenga incompetente (come nel caso di specie): anche in tal caso, gli atti devono essere trasmessi al P.M. che, a sua volta, li dovrà trasmettere al P.M. del tribunale ritenuto competente che, dovrà investire della richiesta il giudice ritenuto competente che, a sua volta, pena l'inefficacia del provvedimento reso dal giudice a quo, dovrà decidere entro venti giorni.
L'unica differenza fra le due ipotesi è che, nella prima, la trasmigrazione del processo avviene su impulso dello stesso giudice che ha emesso la misura cautelare (ex combinato disposto degli artt.22 e 27 c.p.p., art. 291 cod. proc. pen., comma 2); nella seconda ipotesi, invece, la trasmigrazione del processo avviene su impulso del Tribunale del riesame ex artt. 22 e 27 cod. proc. pen.. Ma, in tutte e due le ipotesi, ove il giudice ad quem ritenuto competente decida entro venti giorni, l'originaria ordinanza pronunciata dal giudice incompetente, è destinata ad essere sostituita da quella emessa dal giudice competente: di conseguenza, solo contro questa può essere attivata la procedura de libertate. Sul punto, quindi, devono ribadirsi i seguenti principi di diritto: - "è inammissibile il ricorso per cassazione - avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che confermi la misura cautelare dichiarando l'incompetenza territoriale del G.i.p. che l'aveva adottata - con il quale si deduca l'insussistenza di esigenze cautelari, in quanto una volta dichiarata l'incompetenza territoriale del giudice che ha disposto la misura e trasmessi gli atti al giudice ritenuto competente è soltanto possibile, ex art. 27 cod. proc. pen., che la misura sia nuovamente adottata da quest'ultimo entro il termine di venti giorni e lo status libertatis dell'indagato trova la propria regolamentazione nel secondo titolo, ovvero che la misura non sia nuovamente e tempestivamente disposta e, in tal caso, quella originaria perde efficacia. Ne deriva che in entrambi i casi l'indagato ha interesse ad impugnare l'ordinanza originaria solo ai fini della previsione di cui all'art. 314 cod. proc. pen. (riparazione per l'ingiusta detenzione) deducendo la mancanza di gravi indizi di colpevolezza, mentre ogni ulteriore censura è da ritenersi preclusa essendo nel primo caso ormai priva di incidenza la pregressa ordinanza e nel secondo ormai estinta la misura": Cass. 4270/2005 Rv. 233627;
- "Il provvedimento di custodia cautelare adottato dal G.i.p. che, contestualmente, si dichiari incompetente viene sostituito, a tutti gli effetti, dall'ordinanza pronunciata tempestivamente dal giudice competente, ossia entro il termine di venti giorni previsto dall'art.27 cod. proc. pen.. Ne consegue che la decisione del tribunale del riesame avente ad oggetto l'ordinanza emessa dal giudice incompetente non ha alcuna incidenza sullo status libertatis dell'imputato, che trova la propria regolamentazione unicamente nel provvedimento pronunciato dal giudice competente, di talché alla prima ordinanza cautelare non può essere riconosciuta alcuna efficacia preclusiva". Cass. 45909/2011 Rv. 251180;
- "il riconoscimento, da parte del tribunale del riesame, dell'incompetenza del giudice che ha emesso l'ordinanza applicativa della misura cautelare, non comporta la possibilità per lo stesso Tribunale, sulla base della ritenuta insussistenza di urgenti esigenze cautelari, di annullare la detta ordinanza e la liberazione del soggetto nei cui confronti essa è stata applicata": Cass. 6858/2007 riv 235629; Cass. 22480/2005 riv 232237.
6. La conclusione alla quale questa Corte ritiene di pervenire, è conforme alla giurisprudenza assolutamente maggioritaria e più recente di questa Corte di legittimità: Cass. 41006/2006 riv 235443;
Cass. 31801/2008 riv 240857; Cass. 49427/2009 riv 246470; Cass. 6240/2012 riv 252420. È pur vero che, all'interno di questa stessa Corte di legittimità esiste un altro orientamento secondo il quale "Il tribunale del riesame, qualora rilevi l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, anche laddove tale incompetenza sia già stata dichiarata da quest'ultimo, deve verificare la sussistenza del requisito dell'urgenza che legittima il giudice incompetente ad adottare misure cautelari":
Cass. 17205/2010 Rv. 246994; Cass. 30328/2005 Rv. 232027; Cass. 2076/2009 Rv. 246258. Ritiene, tuttavia questa Corte di non condividere il suddetto orientamento in quanto, oltre che apparire enunciato in modo assertorio, non spiega il punto nodale della questione e cioè sulla base di quali norme un giudice che si dichiari incompetente (nella specie, il tribunale del riesame) possa, anche alla stregua del principio costituzionale del giudice naturale di cui all'art. 25 Cost., decidere ugualmente nel merito della controversia.
In realtà, se si considera che la norma di cui all'art. 291 cod. proc. pen., comma 2 è, chiaramente, una norma di natura eccezionale e, quindi, di stretta interpretazione, ne deriva che, in nessun altro caso, un giudice possa, pur dopo essersi dichiarato incompetente, decidere nel merito.
7. Quanto al controllo della sussistenza del requisito dell'urgenza, sul quale il ricorrente ha insistito, è opportuno ribadire che il suddetto controllo, come si è già detto, può essere effettuato solo nel caso in cui il giudice che ha emesso la misura cautelare, pur riconoscendo la propria incompetenza, emetta ugualmente la misura restrittiva stante l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 cod. proc. pen.. È chiaro, quindi, che la suddetta verifica non avrebbe senso alcuno nella diversa ipotesi - come quella di cui si discute nella presente fattispecie - in cui il giudice che ha emesso la misura cautelare si riconosca, sia pure implicitamente, competente e, quindi, abbia deciso a norma dell'art. 291 cod. proc. pen., comma 1. Di conseguenza, la doglianza dedotta sul punto dal ricorrente, è inammissibile in quanto il controllo del requisito d'urgenza, nel caso di specie, resta al di fuori del thema decidendum.
7. In conclusione, il ricorso va respinto alla stregua del seguente principio di diritto: "Una volta riconosciuta in sede di riesame l'incompetenza del giudice che ha adottato una misura cautelare, il Tribunale non può pronunciare l'annullamento ne' la riforma del provvedimento impugnato, ma, dopo averlo confermato, deve provvedere ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen.. Di conseguenza, tutte le doglianze di merito e diritto, devono essere fatte valere davanti al Tribunale competente per il riesame dei provvedimenti pronunciati dal giudice ritenuto competente".
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 29 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2012