Sentenza 31 gennaio 2001
Massime • 1
Il termine di venti giorni entro il quale la misura cautelare personale, disposta dal giudice contestualmente o successivamente dichiaratosi incompetente, perde efficacia se il giudice competente non provveda ad emettere provvedimento coercitivo, decorre dalla data dell'ordinanza di trasmissione degli atti da parte del primo e non da quella, eventualmente successiva, di ricezione degli atti stessi da parte del secondo.
Commentari • 2
- 1. Un particolare caso in cui sussiste l'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento emesso dal tribunale del riesame: vediamo qualeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 luglio 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Con ordinanza il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani applicava a carico di un indagato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di corruzione propria nonchè le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen.. Sebbene il provvedimento genetico avesse in realtà contenuto assai più articolato, riguardando la posizione anche di altri soggetti in riferimento ad ulteriori reati, avendo constatato l'eterogeneità del luogo di consumazione dei diversi illeciti oggetto della richiesta cautelare, il …
Leggi di più… - 2. DiffamazioneAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 16 febbraio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 31/01/2001, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dai Sigg. Magistrati: Reg. Gen. N. 21364/00
Dr. Aldo VESSIA Presidente
1. Dr. Guido IETTI Componente
2. Dr. Renato FULGENZI Componente
3. Dr. Mariano BATTISTI Componente
4. Dr. Giuseppe COSENTINO Componente
5. Dr. Pietro A. SIRENA Componente
6. Dr. Pierluigi ONORATO Componente
7. Dr. Giuliana FERRUA Componente
8. Dr. Giovanni CANZIO Componente
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da:
FF ER, nato a [...] il [...], e ME AR, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza 22 marzo 2000 del tribunale di Brescia;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere Renato FULGENZI;
udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato generale Antonio Leo, che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnATA, con declaratoria di inefficacia della misura cautelare. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza 4 febbraio 2000 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palmi applicava a ER FF e AR UA la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo sussistenti nei loro confronti gravi indizi di colpevolezza per i delitti di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.
Con lo stesso provvedimento il GIP dichiarava la propria incompetenza per territorio e disponeva trasmettersi gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brescia, giudice ritenuto competente.
Il 29 febbraio il difensore dei due indagati chiedeva al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Brescia di dichiarare inefficace la misura disposta dal giudice di Palmi, non avendo il primo, nei venti giorni dalla data della declaratoria di incompetenza, emesso nuova ordinanza applicativa della misura. Il 3 marzo 2000 il GIP di Brescia rigettava l'istanza, osservando che il termine previsto dall'art. 27 CPP decorre dal giorno in cui gli atti sui quali si fonda il provvedimento del giudice a quo vengono portati a conoscenza del giudice ad quem, il quale solo in questo modo viene messo in grado di effettuare la propria valutazione.
Avverso questo provvedimento il difensore proponeva appello sulla base delle stesse argomentazioni giuridiche poste a fondamento dell'istanza originaria.
Il 22 marzo 2000 il tribunale del riesame confermava l'ordinanza del GIP, ritenendo di dover condividere l'orientamento prevalente della giurisprudenza, anche di legittimità, che individua il dies a quo dal quale decorrono i venti giorni di cui all'art. 27 in quello in cui gli atti pervengono all'autorità giudiziaria competente. Avverso questa decisione ER FF e AR UA hanno proposto ricorso per cassazione denunciando, a mezzo del comune difensore, "violazione di norma processuale e totale carenza di motivazione in relazione alla ritenuta decorrenza del termine per l'emissione di nuova ordinanza di custodia cautelare da parte del giudice competente, ai sensi dell'art. 27 c.p.p., dal giorno in cui gli atti pervengono all'autorità competente, anziché da quello in cui viene pronunciata l'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza". Il ricorso, assegnato alla quarta sezione penale di questa Corte, è stato da questa rimesso alle Sezioni unite con ordinanza 3 ottobre 2000, nella quale si segnala l'esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di legittimità circa la individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di giorni venti previsto dal citato art. 27.
Il primo presidente aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni unite, fissando la presente udienza per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Viene all'esame delle Sezioni unite la questione se il dies a quo di decorrenza del termine di venti giorni previsto dall'art. 27 c.p.p. per l'eventuale rinnovazione da parte del giudice competente dell'ordinanza dispositiva di misura cautelare emessa da giudice che con lo stesso provvedimento o in seguito si sia dichiarato incompetente, vada individuato in quello di emissione dell'ordinanza dichiarativa della incompetenza o nel diverso momento in cui gli atti pervengono all'autorità giudiziaria competente.
2. L'interpretazione giurisprudenziale che appare allo stato maggioritaria, e che individua nel momento di conoscenza del provvedimento il dies a quo dal quale computare il termine di venti giorni ex art. 27 c.p.p., risulta espressa per la prima volta da Cass. Sez. VI 23 novembre 1993, n. 3523, Quintana. Premesso che il termine in questione non si sottrae alle regole generali stabilite dall'art. 172 c.p.p., si afferma nella citata sentenza che esso non è di quelli automaticamente incidenti sullo status libertatis, dato che, nella ipotesi in cui sia insorto conflitto sulla competenza, decorre, ai sensi dell'art. 32, comma 3 c.p.p., dalla comunicazione della sentenza ai giudici in conflitto.
E poiché anche nella fattispecie al suo esame il giudice designato nella declaratoria di incompetenza non poteva decidere se rinnovare o meno la misura restrittiva senza aver preso conoscenza del provvedimento che lo indicava quale giudice competente, la Corte conclude, applicando per analogia la norma citata, che i venti giorni dovessero iniziare a decorrere dalla conoscenza del provvedimento stesso, ovvero dal giorno di arrivo degli atti in cancelleria.
In senso sostanzialmente conforme si sono espresse Cass. Sez. VI, 19 ottobre 1995, n. 3712, De Martino;
Cass. Sez. I 20 giugno 1997, n. 4253, Santaniello;
Cass. Sez. IV, 27 agosto 1996 n. 2042, De Benedetto;
Cass. Sez. I 12 giugno 1997 n. 4128, P.M. in proc. Di Giovine;
Cass. Sez. II 27 giugno 2000 n. 3713, Sallustro.
3. Il diverso orientamento, che fa decorrere il termine dalla data dell'ordinanza con la quale, contestualmente alla declaratoria di incompetenza, si dispone trasmettersi gli atti al giudice ritenuto competente, risale a Cass. Sez. VI 23 marzo 1993 n. 850, La Mantia. La Corte, nel rigettare il motivo di ricorso con il quale la parte lamentava che il termine di venti giorni fosse stato fatto decorrere anziché dalla data della sentenza del giudice dell'udienza preliminare, da quella del deposito dello stesso provvedimento, sottolineava come l'ordinanza di trasmissione degli atti è provvedimento accessorio alla sentenza di incompetenza, onde è dal momento in cui l'una e l'altra risultano complete in ogni loro elemento, e suscettibili di esser portate a conoscenza del giudice dichiarato competente, che va computata la decorrenza del termine in questione.
Successivamente Cass. Sez. I 2 ottobre 1998 n. 4758, Di Girolamo, ha sostenuto che la disposizione di cui all'art. 27 c.p.p. ha lo scopo di evitare il protrarsi indefinito dello stato di detenzione sulla base di un provvedimento comunque viziato, perché emesso da un giudice incompetente, ed ha conseguentemente affermato che non è possibile far dipendere il decorso del termine dalla materiale trasmissione degli atti o addirittura dalla ricezione degli stessi da parte del giudice dichiarato competente, perché ciò farebbe ingiustamente gravare qualsiasi ritardo od omissione nella trasmissione degli atti sulla persona sottoposta alla misura. In senso analogo, ha deciso Cass. Sez. IV, 22 giugno 2000 n. 3752, Maccaronio.
4. Anche nella giurisprudenza delle Sezioni unite, che sui problemi sollevati dall'art. 27 c.p.p. si sono pronunciate più volte, sia pure per differenti aspetti, si trovano argomentazioni concernenti la questione in esame.
A proposito della reiterabilità della misura cautelare disposta dal giudice incompetente, nel caso in cui quello competente lasci inutilmente trascorrere il termine di venti giorni stabilito dall'art. 27 c.p.p., SS.UU. 18 giugno 1993 n. 15, Silvano, ha puntualizzato:
che il termine attiene all'esecutività della misura adottata e decorre dall'ordinanza di trasmissione degli atti;
che la ratio legis è da un lato quella di non pregiudicare le ragioni cautelari nell'intervallo di tempo in cui il giudice competente non ha ancora la disponibilità degli atti, e dall'altro quello di conferire certezza, alla misura cautelare adottata provvisoriamente, in termini di garanzia della libertà personale dell'indagato o dell'imputato;
che il limite temporale in esame non attiene all'esercizio del potere cautelare da parte del giudice competente, ma è stabilito per definire secondo provvisorietà l'efficacia, e quindi l'esecutività, dell'ordinanza del giudice incompetente, a garanzia del diritto dell'indagato o dell'imputato.
5. Ciò premesso, questo Collegio, ritiene di condividere il secondo indirizzo giurisprudenziale, per le considerazioni che seguono. Innanzi tutto, la formulazione lessicale dell'art. 27 ("venti giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti") non consente interpretazione diversa da quella secondo cui il dies a quo coincide con quello di emissione dell'ordinanza.
Né può ammettersi che a sostegno dell'orientamento maggioritario si richiami il disposto dell'art. 32, comma 3 c.p.p.. Se è comprensibile che in caso di conflitto di competenza il dies a quo per la emissione di una misura cautelare inizi a decorrere dal momento in cui ai giudici in conflitto è resa nota la decisione della corte di cassazione (anziché, come pure sarebbe stato possibile prevedere, dal momento del deposito in cancelleria della decisione suddetta) non pare corretto il ragionamento che giunge ad applicare in via analogica la norma suddetta nell'ipotesi in esame. L'impiego del procedimento analogico (che si avvale delle argomentazioni "a simili", "a contrario", "a fortiori") postula infatti una insufficienza o una mancanza di previsione legislativa, e queste certamente non si ravvisano nell'art. 27 c.p.p, allorché stabilisce il momento da cui deve cominciare a decorrere il termine finale di efficacia della misura cautelare disposta da giudice incompetente.
6. Utile appare invece il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale 22 giugno 1998 n. 232. Con questa decisione la Corte ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 5 e 10 dell'art. 309 c.p.p., nella parte in cui non prevedono la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva in caso di non immediato avviso della presentazione della richiesta di riesame all'autorità giudiziaria procedente.
Nella citata sentenza la Corte ha osservato come la norma in questione - intesa ad "assicurare un termine breve e certo per la verifica giudiziale, in contraddittorio, dei presupposti della misura cautelare, come strumento di garanzia della libertà personale" alla cui protezione la Carta costituzionale e gli Accordi internazionali (art. 5, comma 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 9, comma 4 del Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici) attribuiscono particolare rilevanza - richieda che il termine stesso decorra da un momento "definito e determinabile con certezza".
La Corte ha inoltre affermato che gli ostacoli di fatto che si possono eventualmente frapporre ad una cognizione effettivamente immediata, da parte dell'autorità procedente, dell'avvenuta presentazione della richiesta - dagli orari di chiusura degli uffici ai ritardi nell'individuazione dell'autorità procedente o agli errori incorsi in tale individuazione - da un punto di vista di principio, non assumono rilievo giuridico, in forza della preminenza attribuita dalla legge all'esigenza di garanzia legata alla perentorietà del termine per la trasmissione degli atti". È di tutta evidenza che anche nel caso in esame possono presentarsi ostacoli di fatto, derivanti dalla temporanea indisponibilità degli atti da parte del giudice competente.
E non può certo consentirsi che nel bilanciamento tra le esigenze organizzative degli uffici giudiziari, da un lato, e il diritto della persona colpita da misura restrittiva ad ottenere un rapido riesame della sua posizione, dall'altro, non sia quest'ultimo a dover prevalere, nel rispetto degli articoli 13 comma 1, 111 comma 2 della Costituzione, 5 comma 4 della convenzione europea dei diritti dell'uomo e 9 comma 4 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.
Infine, anche nel caso in esame i sistemi di comunicazione indicati dall'art. 44 disp. att. c.p.p., che eliminano quasi del tutto l'intervallo tra la spedizione e la ricezione di atti (SS.UU. 26 marzo 1997, Procopio, rv. 208268-9), possono ridurre sensibilmente il rischio che - per un periodo di tempo non definito e non determinabile con certezza ma rimesso alla sollecitudine degli organi giudiziari procedenti - persone colpite da misure restrittive debbano attendere per sapere quale sia il tribunale competente a decidere ("entro brevi termini" o "senza indugio", secondo le convergenti previsioni delle Convenzioni internazionali menzionate dalla Corte costituzionale nella citata decisione 232/98) della sussistenza dei presupposti legali di queste misure.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia della misura coercitiva applicata, nei confronti di ER FF e di AR UA, con ordinanza 4.2.2000 del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palmi. Ordina la liberazione dei ricorrenti se non detenuti per altra causa e manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2001.