Sentenza 30 maggio 2008
Massime • 1
È inammissibile l'impugnazione proposta avverso l'ordinanza con cui il Tribunale, in sede di riesame di provvedimento impositivo di misura coercitiva personale, abbia dichiarato l'incompetenza territoriale del G.i.p., disponendo la trasmissione degli atti ad altro Tribunale per l'eventuale conferma della misura ex art. 27 cod. proc. pen.. (Fattispecie in cui il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale quale giudice del riesame).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/05/2008, n. 31801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31801 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 30/05/2008
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1455
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 002845/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di;
nei confronti di:
KANAPARI EDMOND, N. IL 27/09/1982;
avverso ORDINANZA del 10/01/2008 TRIB. LIBERTÀ di L'AQUILA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CARCANO DOMENICO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Febbraio Giuseppe per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila impugna l'ordinanza con la quale il giudice del riesame,confermata l'applicazione della misura cautelare nei confronti di Kanapari Edmond, ha poi ritenuto l'incompetenza territoriale a giudicare dei fatti oggetto dell'imputazione il Tribunale di Teramo e, per l'effetto ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Ascoli Piceno per l'eventuale conferma ex art. 27 c.p.p. nonché ha informato di quanto disposto il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo e il giudice per le indagini preliminare di tale Tribunale.
Il ricorrente ricorre contro la declaratoria di incompetenza, in considerazione della non corretta valutazione e ricostruzione dei fatti oggetto dell'imputazione e degli elementi di prova posti a fondamento.
2.- Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Come noto, contro le sentenze dichiarative di incompetenza non è previsto alcun mezzo di impugnazione e la decisione del giudice può essere contestata dalle parti soltanto attraverso la denuncia di conflitto.
Le sentenze relative alla competenza sono infatti sottratte alla regola della generale impugnabilità per cassazione dall'art. 568 c.p.p., comma 2, in ragione sia della tutela del principio per cui ciascun giudice è giudice della propria competenza, con l'unico rimedio della disciplina del conflitto, sia della mancanza di definitività della pronunzia relativa alla competenza, che ha natura meramente processuale.
In considerazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, la sentenza con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza per qualsiasi causa, ordinando la trasmissione degli atti al giudice reputato competente, non è impugnabile ed in particolare non è ricorribile per Cassazione. Invero, non essendo previsto alcun mezzo preventivo per regolare la competenza mediante intervento immediato della Suprema Corte, questa potrà essere chiamata a pronunciarsi sulla medesima solo in esito a conflitto(Sez. 5, 25 novembre 1998, dep. 17 febbraio 1999, n. 6347; Sez. 4, 8 giugno 2004, dep. 17 settembre 2004, n. 36764). Tale regala iuris generale di non impugnabilità delle sentenze che possono dare luogo ad un conflitto di giurisdizione o di competenza vale anche ove il provvedimento che si vuole contestare sia adottato, con le forme dell'ordinanza (Sez. 1, 7 aprile 2005, dep. 24 maggio 2005, n. 19746). Tale regola si estende anche ai provvedimenti sulla competenza adottati con forma diversa dalla sentenza, quali le ordinanza del tribunale che - in sede di riesame di provvedimento impositivo di misura coercitiva personale - dichiarino l'incompetenza territoriale. Non è da revocare in dubbio che siffatto provvedimento non è attributivo della competenza al giudice designato il quale ha soltanto la possibilità di sollevare conflitto in caso di valutazione diversa sul punto. (Sez. 6, 23 settembre 1998, dep. 25 settembre 1998, n. 2667). Peraltro, una volta riconosciuta in sede di riesame l'incompetenza del giudice che ha adottato una misura cautelare, il Tribunale non può pronunciare annullamento ne' riforma del provvedimento impugnato, ma, dopo averlo confermato, deve provvedere ai sensi dell'art. 27 c.p.p. (Sez. 6, 19 marzo 2007, dep. 12 aprile 2007, n. 14649). È dunque inammissibile l'impugnazione del provvedimento del tribunale della libertà dichiarativo della incompetenza territoriale del g.i.p., così come in nessun caso sono impugnabili i provvedimenti negativi di competenza, in qualunque forma emessi, a norma di quanto precisato dall'ultima parte dell'art. 568 c.p.p., comma 2. Il provvedimento sulla competenza non è invero attributivo della stessa al giudice designato e importa soltanto, in caso di contrasto di valutazione sul punto da parte del giudice cui gli atti vengono trasmessi, la possibilità di elevare conflitto (Cass., sez. 6, 9 giugno 1997, Verde, Ced Cass., rv. 208855).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2008