Sentenza 14 aprile 2010
Massime • 3
Ai fini dell'adozione di misura coercitiva, la sussistenza di una prova diretta (nella specie, le dichiarazioni rese dalla persona offesa) esclude la necessità di fare ricorso al concetto di "gravità" inerente alla prova logica costituente l'indizio, nè occorrono la verifica di attendibilità intrinseca o il riscontro esterno, stante il diverso e più soddisfacente grado di prova acquisita.
Il tribunale del riesame, qualora rilevi l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, anche laddove tale incompetenza sia già stata dichiarata da quest'ultimo, deve verificare la sussistenza del requisito dell'urgenza che legittima il giudice incompetente ad adottare misure cautelari.
Il riconoscimento all'indagato della facoltà di non rispondere o non collaborare non esclude che il giudice possa tenere conto, al fine di ritenere i gravi indizi di colpevolezza necessari per l'adozione di misura coercitiva, della mancata contrapposizione, ai fatti narrati dalla persona offesa, di alcuna diversa versione difensiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/2010, n. 17205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17205 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 14/04/2010
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 596
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 5195/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.E., n. (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 16.12.2009 del Tribunale di Milano;
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso. La Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. B.E. con atto del 9.12.2009 ha proposto istanza di riesame avverso la ordinanza in data 29.11.2009 con cui il G.I.P. presso il Tribunale di Milano ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere.
Con la ordinanza impugnata è stata applicata nei confronti del ricorrente e di altri coindagati la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 600 bis c.p. e art.600 sexies c.p., comma 3 per avere favorito e sfruttato la prostituzione della minorenne D.A. e al reato di cui all'art. 600 ter c.p. per avere indotto la minorenne a partecipare alla realizzazione di materiale pornografico (reati contestati a B.E. e a C.I. come commessi in (OMISSIS) e per i quali il G.I.P. ha poi declinato la competenza a favore della A.G. di Ancona), nonché in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 605 c.p. per aver tentato di sequestrare la suddetta minorenne D.A. (reato contestato a B.E., C.
I., G.A. e M.E. come commesso a
(OMISSIS)).
È emerso - come risulta dall'ordinanza impugnata - che il (OMISSIS) agenti di polizia transitavano in corso (OMISSIS) e vedevano due ragazze che chiedevano aiuto: le ragazze dichiaravano di essere sorelle e la maggiore spiegava che la sorella minore era stata costretta a prostituirsi da alcuni albanesi, che era riuscita a fuggire, ma era stata nuovamente rintracciata e minacciata per indurla nuovamente alla prostituzione e che quel giorno erano state avvicinate da una donna e alcuni uomini (tra cui la minore aveva riconosciuto i suoi sfruttatori) che avevano più volte cercato di prelevarla ed in particolare il conducente era sceso dalla macchina la aveva afferrata e con la forza aveva cercato di spingerla dentro la macchina. Mentre le ragazze spiegavano questa vicenda scorgevano nel traffico la macchina in questione e la indicavano agli operanti che la bloccavano e identificavano i soggetti a bordo per B. E., C.I., G.A. e M.E. che venivano arrestati per il reato di tentato sequestro di persona. Sulla base della denuncia della parte lesa B.E. e C.
I. venivano anche sottoposti a fermo per i reati sopra indicati. La difesa dell'indagato in particolare contestava la attendibilità della parte lesa che - a suo dire - aveva reso dichiarazioni contraddittorie.
2. Il Tribunale di Milano, sezione 11^ penale, in funzione del giudice del riesame, con ordinanza del 16 dicembre 2009 rigettava la richiesta di riesame ritenendo che l'impugnata ordinanza dovesse essere confermata.
Osservava il tribunale che le dichiarazioni rese dalla minorenne erano non solo intrinsecamente attendibili, laddove ricostruivano la intera vicenda, ma, oltretutto, avvalorate proprio dall' episodio del tentato sequestro di persona.
Quanto all'attendibilità intrinseca rilevava anche che non emergevano dagli atti motivi di astio o rancore che potessero avere determinato la minore ad accusare ingiustamente B. e gli altri indagati.
La parte lesa (nata il (OMISSIS)) - riferiva l'ordinanza menzionata - ha spiegato di vivere in (OMISSIS) con la madre e di essersi lamentata con un amico del fatto che non si trovava bene e che non era riuscita a fare alcuna amicizia;
l'amico le aveva detto che le avrebbe presentato una ragazza che poteva offrirle un lavoro in Italia e poco dopo la C. le aveva telefonato dicendole che poteva offrirle un lavoro in Italia e chiedendole di raggiungerla in albergo;
lei aveva accettato l'offerta ed era partita senza neanche dirlo a sua madre che infatti aveva denunciato alla polizia spagnola la sua scomparsa;
la C. e il di lei fidanzato, B.E.
la avevano portata in Italia a bordo della Alfa Romeo 156 e a (OMISSIS) la avevano fatta alloggiare in una casa in compagnia di un'altra ragazza;
lì le era stato detto che doveva prostituirsi e consegnare il ricavato a E.. La ragazza fu più volte costretta a prostituirsi dentro quella abitazione usando i profilattici che le procurava la C.. La ragazza precisava che B. e la
C. trattenevano i suoi documenti, che non poteva uscire di casa se non scortata dalla C. o da D., che le sue conversazioni telefoniche erano controllate e che una volta B. le aveva punto la pistola alla tempia minacciandola di morte se la ragazza non gli avesse detto il nome del suo interlocutore. Una volta E. le aveva dato il permesso di telefonare a sua sorella e tutte e due si erano messe a piangere, telefonata che la aveva sconvolta tanto che aveva deciso di scappare;
aveva chiesto a E. il permesso di fare una passeggiata sul lungomare alle 7 del mattino e lui aveva acconsentito. Lei era quindi riuscita a prendere un taxi e si era fatta portare a (OMISSIS) a casa della sorella. Accadeva però che le due ragazze, tornando a casa dal supermercato, si erano trovate di fronte la C. che le aveva detto "che ci fai qui, viene con me che dobbiamo parlare" ed aveva chiamato al telefono B. che era sopraggiunto subito con la macchina, era sceso ed aveva cercato di prenderla e spingerla a forza in macchina finché avevano visto passare una macchina della polizia a cui avevano chiesto aiuto.
Queste dichiarazioni venivano confermate dalla sorella maggiore e da N.C., che era insieme alle due sorelle alla uscita dal supermercato. N.C. spiegava che era andata a fare la spesa allo SMA di (OMISSIS) insieme a I.G. e alla sorella di lei che non aveva mai visto prima;
quando erano uscite dal supermercato una ragazza era andata loro incontro e, afferrata la ragazzina per un braccio, le aveva detto "e tu cosa ci fai qui signorina?" prendendola per i capelli nel tentativo di trascinarla verso di lei;
la ragazzina si era ribellata e la ragazza aveva chiamato qualcuno al telefono continuando a seguirle finché era arrivato un ragazzo che aveva afferrato la ragazzina mentre la sorella urlava "chiama la polizia"; lei si era un po' distaccata dal gruppo con le borse della spesa e, quando era arrivata la pattuglia, aveva notato il ragazzo e la ragazza che poi erano stati arrestati ricongiungersi con altri due e montare in macchina, macchina che poi era ripassata e che avevano indicato alla polizia.
Nel corso dell'incidente probatorio la parte lesa aveva sostanzialmente confermato questa versione dei fatti. Sulla base di questi elementi il Tribunale riteneva che i fatti che emergevano dalle dichiarazioni della parte lesa, commessi in suo danno, erano del tutto credibili e che configurassero i reati di cui all'art. 600 bis c.p. e art. 600 sexies c.p., comma 3, artt. 600 ter, 56 e 605 c.p.. Quanto alla configurabilità del tentativo di sequestro di persona, e quindi al compimento di atti idonei da parte degli indagati, non si può che fare riferimento alle precise dichiarazioni sia della parte lesa che della sorella e della vicina di casa tutte concordi sul punto.
Quanto alle esigenze cautelari il tribunale sottolineava la estrema gravità dei fatti contestati, commessi un danno di una minorenne, e la pervicacia dimostrata dagli indagati nel seguirla fino a (OMISSIS) e nel non esitare a cercare di sequestrarla nel mezzo di una affollata via milanese, con conseguente concreto pericolo di reiterazione di analoghi reati e di inquinamento probatorio.
3. Avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano l'indagato propone ricorso per cassazione con un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso l'indagato denuncia la mancanza e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata. Censura l'ordinanza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che le dichiarazioni rese dalla parte offesa minorenne fossero non solo intrinsecamente attendibili, ma anche avvalorate dall'episodio relativo al tentativo di sequestro di persona, senza tuttavia specificare su quali elementi si fondasse tale convinzione. Deduce la inverosimiglianza di quanto dichiarato dalla D. in sede di sommarie informazioni testimoniali e sostiene che le risultanze processuali avrebbero dovuto condurre il Tribunale ad un diverso convincimento.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Va premesso - ancorché nessuna censura muova il ricorrente in proposito, ma tratta di profili attinenti alla legittimità di una misura restrittiva della libertà personale e quindi rilevabili d'ufficio - che il g.i.p. si è dichiarato territorialmente incompetente in relazione al reato di cui all'art. 600 bis c.p. e art. 600 sexies c.p., comma 3, per avere favorito e sfruttato la prostituzione della minorenne D.A. e al reato di cui all'art. 600 ter c.p. per avere indotto la minorenne a partecipare alla realizzazione di materiale pornografico;
ossia in relazione a due dei tre reati sui quali si fonda il provvedimento cautelare. In proposito deve rilevarsi che l'ordinanza del g.i.p. di custodia cautelare è del 29 novembre 2009 e l'ordinanza del tribunale del riesame è del 16 dicembre 2009. Quindi certamente nel momento in cui il tribunale si è pronunciato non era decorso il termine di venti giorni di cui all'art. 27 c.p.p. che prevede che le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma degli artt. 292, 317 e 321 c.p.p.. Il tribunale quindi - essendo la misura custodiale pienamente efficace in riferimento a tutti i reati per i quali il g.i.p. aveva ritenuto sussistere le esigenze cautelari - non poteva non pronunciarsi sul merito del riesame in toto pur se la questione dell'incompetenza parziale del g.i.p. non era stata sollevata dalla difesa dell'indagato.
In proposito questa Corte (Cass. sez. 3, 7 maggio 2008 - 20 giugno 2008, n. 25201) ha affermato che sussiste l'interesse dell'indagato ad impugnare, con richiesta di riesame, l'ordinanza applicativa di misura cautelare disposta dal giudice dichiaratosi incompetente ex art. 27 c.p.p. e divenuta inefficace per intervenuto decorso del termine di venti giorni. Cfr. anche Cass., sez. 2, 23 aprile 2008 - 16 maggio 2008, n. 19718, che ha precisato che permane l'interesse dell'imputato ad impugnare, con richiesta di riesame, l'ordinanza applicativa di una misura cautelare disposta dal giudice il quale si sia nel contempo dichiarato incompetente anche quando, entro il termine di cui all'art. 27 c.p.p., il giudice competente abbia emesso altra analoga ordinanza.
A maggior ragione quindi deve ritenersi, con riferimento alla fattispecie in esame, che sussiste l'interesse dell'indagato ad impugnare, con richiesta di riesame, l'ordinanza applicativa di misura cautelare disposta dal giudice che solo in parte si sia dichiarato incompetente ex art. 27 c.p.p.. 4. Rimane però che in generale il tribunale per il riesame, qualora rilevi l'incompetenza territoriale del g.i.p. che abbia emesso la misura custodiale (e quindi anche quando solo prenda atto dell'incompetenza territoriale già dichiarata dal medesimo giudice), deve verificare la sussistenza (oltre che delle altre condizioni per l'applicabilità della misura cautelare, anche) del requisito dell'urgenza di provvedere ex art. 291 c.p.p. che abilita il giudice incompetente ad adottare misure cautelari (cfr. Cass., sez. 4, 13 luglio 2006 - 12 settembre 2006, n. 30027). Ciò vale anche nel caso in cui il g.i.p. si spogli del procedimento solo per alcuni reati, fermo restando che il titolo della custodia cautelare può fondarsi, ove ne sussistano le condizioni, anche solo sui reati per il quali il medesimo g.i.p. si è ritenuto - ed è - territorialmente competente. Nella specie - in disparte la circostanza che, come rilevato, nessuna censura è stata mossa in proposito dalla difesa dell'indagato - comunque il requisito dell'urgenza di provvedere con la misura custodiale anche in riferimento ai reati per i quali il g.i.p. si è dichiarato incompetente è implicitamente ritenuto dal tribunale che riferisce del tentativo di fuga dell'indagato all'atto dell'arresto ad opera degli agenti di polizia ed in ogni caso rimane il terzo reato (tentativo di sequestro di persona minorenne) per il quale invece il g.i.p. si è ritenuto territorialmente competente e che legittima, pur da solo, il provvedimento adottato giacché, anche se la pena nel massimo per il reato tentato è inferiore al minimo previsto dall'art. 280 c.p.p., comma 2, per l'applicazione della custodia cautelare in carcere, deve, nella specie, tenersi conto dell'aggravante della minore età della parte offesa (art. 605 c.p., comma 3), aggravante che, in quanto ad effetto speciale, deve essere computata al fine della determinazione della pena ex art. 278 c.p.p. agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari;
sicché il massimo della pena (di otto anni di reclusione: art. 56 c.p. e art.605 c.p., comma 3) integra, e sopravanza, il minimo previsto dall'art. 280 c.p.p., comma 2 per l'applicazione della custodia cautelare in carcere.
5. Quanto alle censure di merito, mosse dal ricorrente con il ricorso, deve rilevarsi che queste sono in parte manifestamente infondate in diritto ed in parte inammissibili perché in fatto.
5.1. In diritto non è esatto quanto afferma il ricorrente secondo cui la deposizione della persona offesa non sarebbe sufficiente, in mancanza di riscontri esterni, a fondare una prognosi di gravità indiziaria ai sensi dell'art. 273 c.p.p.. È vero invece il contrario. Infatti questa Corte (Cass., sez. 6, 22 dicembre 1993-2 marzo 1994, n. 4235) - nel richiamare l'art. 273 c.p.p. che richiede la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza quale indefettibile "minimum" probatorio per l'adozione di una misura cautelare - ha affermato - ciò che va ora ribadito - che, allorquando sussista una prova diretta e non soltanto elementi di prova indiziaria, deve escludersi la necessità di fare ricorso al concetto di "gravità" inerente alla prova logica costituente l'indizio, ne' occorre la verifica di attendibilità intrinseca o il riscontro esterno, in quanto il minimo di gravità indiziaria è soverchiato dal diverso e più soddisfacente grado di prova acquisita. Pertanto - ha sottolineato questa Corte nella cit. pronuncia - la dichiarazione della parte offesa del reato di per sè rappresenta un "plus" rispetto all'apporto richiesto dall'art. 273 c.p.p. e non abbisogna, per l'emissione del provvedimento cautelare,
nè di altri elementi di prova ne' di riscontro esterno. Nella specie peraltro il tribunale da ampio spazio ai riscontri del tentativo di sequestro della minore - che è peraltro il reato che rimane nella competenza del g.i.p. e che si è già rilevato essere idoneo, anche da solo, a legittimare la misura custodiale -riferendo che al fatto avevano assistito la sorella della parte offesa ed un'altra donna, che erano state sentite in ordine al fatto stesso.
5.2. Per altro verso le censure di inattendibilità della parte offesa sono meramente in fatto e quindi non deducibili in cassazione perché il convincimento di merito del tribunale del riesame è assistito da motivazione sufficiente e non contraddittoria;
tanto più che alla ricostruzione del tribunale (conforme a quella del g.i.p.), fondata sulle dichiarazioni della parte offesa, non si contrappone alcuna diversa versione dei fatti da parte dell'indagato che si è avvalso della facoltà di non rispondere.
È vero che l'esercizio da parte dell'indagato della facoltà di non rispondere o di non collaborare non consente di desumere alcuna prognosi sfavorevole in ordine al pericolo di commissione di altri reati, o altra conseguenza negativa diversa dall'impossibilità di accedere ad eventuali benefici che possono legittimamente derivare dalla collaborazione (Cass., sez. 6, 24 settembre 2008 - 6 ottobre 2008, n. 38139). Però, al fine della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p., il giudice può tener conto della circostanza che ai fatti narrati dalla parte offesa, nelle sue dichiarazioni accusatorie, non si contrappone alcuna diversa versione dell'indagato che si sia avvalso della facoltà di non rispondere.
6. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile. Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.
La Corte dispone inoltre che la copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario competente a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2010