Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/2010, n. 17205
CASS
Sentenza 14 aprile 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Ai fini dell'adozione di misura coercitiva, la sussistenza di una prova diretta (nella specie, le dichiarazioni rese dalla persona offesa) esclude la necessità di fare ricorso al concetto di "gravità" inerente alla prova logica costituente l'indizio, nè occorrono la verifica di attendibilità intrinseca o il riscontro esterno, stante il diverso e più soddisfacente grado di prova acquisita.

Il tribunale del riesame, qualora rilevi l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, anche laddove tale incompetenza sia già stata dichiarata da quest'ultimo, deve verificare la sussistenza del requisito dell'urgenza che legittima il giudice incompetente ad adottare misure cautelari.

Il riconoscimento all'indagato della facoltà di non rispondere o non collaborare non esclude che il giudice possa tenere conto, al fine di ritenere i gravi indizi di colpevolezza necessari per l'adozione di misura coercitiva, della mancata contrapposizione, ai fatti narrati dalla persona offesa, di alcuna diversa versione difensiva.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/2010, n. 17205
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17205
    Data del deposito : 14 aprile 2010

    Testo completo