Sentenza 9 novembre 2006
Massime • 1
In tema di giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti ed aggravanti, una volta riconosciuta una circostanza attenuante e operata la relativa diminuzione di pena, il giudice ha dimostrato implicitamente e inequivocabilmente di valutarla prevalente rispetto alle contestate circostanze aggravanti, senza che sia necessario che espliciti le ragioni che lo hanno indotto a formulare il giudizio di comparazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2006, n. 41362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41362 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 09/11/2006
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1393
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 16385/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna;
nel procedimento a carico di:
OV IE, n. ad Andria il 10.6.1977;
avverso la sentenza in data 7 luglio 2004 del Tribunale di Rimini;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Viglietta Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Rimini, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava IE OV responsabile del delitto di cui all'art. 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, commi 1 e 6, per avere, in concorso con VI D'AZ e D'AZ
IO, detenuto a fini di spaccio gr. 4,4 di cocaina e gr. 6,5 di hashish e per avere ceduto a AU AM gr. 0,6 di cocaina (in Rimini, il 4 settembre 2003), condannando il medesimo, con l'attenuante di cui al comma 5, citato art. 73, le attenuanti generiche e la diminuente del rito, alla pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 1.800 di multa.
Ricorre direttamente per Cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna, che, con un unico motivo, denuncia l'inosservanza della legge penale per omessa valutazione della circostanza aggravante del numero delle persone di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6. Nella sentenza si parte dalla pena correlata all'attenuante di cui al comma 5 del predetto articolo e sulla stessa si è applicata la diminuzione per le attenuanti generiche, senza preventivamente operare il giudizio di comparazione tra detta aggravante e le attenuanti.
Osserva la Corte che il ricorso è infondato, posto che, una volta riconosciute le attenuanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e di cui all'art. 62 bis c.p., il giudice, avendo posto come pena base quella compresa nei limiti sanzionatori previsti per la riferita circostanza speciale, e avendo sulla stessa operato l'ulteriore diminuzione per le attenuanti generiche, ha con ciò mostrato implicitamente, ma inequivocabilmente, di valutare plusvalenti dette circostanze attenuanti rispetto alla contestata aggravante.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2006