Sentenza 21 ottobre 2014
Massime • 1
L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento con cui il Tribunale disponeva ai sensi dell'art. 71 cod. proc. pen. la sospensione del processo, senza però procedere alla nomina di un curatore speciale e al contempo rimetteva al pubblico ministero le richieste da effettuarsi, rinviando ad altra udienza per eventuale interrogatorio dell'imputato).
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In tema di trattamento di dati personali, la richiesta di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato riportati sulla sentenza o altro provvedimento, di cui all'art. 52, comma primo, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, deve essere fondata su "motivi legittimi", da intendersi quali "motivi opportuni" la cui valutazione impone un equilibrato bilanciamento tra esigenze di riservatezza del singolo e di pubblicità della sentenza. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Sez. VI, Sent., (ud. 15/02/2017) 13-03-2017, n. 11959 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - Dott. TRONCI Andrea - rel. Consigliere - Dott. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/10/2014, n. 2484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2484 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 21/10/2014
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 2019
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 35947/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AV NM N. IL 21/07/1977;
TA NN;
avverso l'ordinanza n. 612/2013 TRIBUNALE di MACERATA, del 12/06/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
lette le conclusioni del PG Dott. Cesqui Elisabetta, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Macerata per una nuova determinazione. rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Macerata, all'esito dell'udienza 12.6.2014, decidendo in ordine alla richiesta di sospensione del procedimento presentata dal difensore di fiducia dell'imputato AV AN EO, in atti generalizzato, ai sensi dell'art. 71 c.p.p., ha disposto "la sospensione del processo", rimettendo "al P.M. le richieste da effettuarsi assegnando termine al P.M. fino alla data del 23.6.2014 e rinviando all'udienza del 3.7.2014 per l'eventuale interrogatorio dell'imputato".
2. Contro tale provvedimento l'imputato (con l'ausilio di un avvocato iscritto nell'apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 71 c.p.p., comma 2, (per omessa nomina del curatore speciale) e degli artt. 178 e 180 c.p.p., nonché violazione dell'art. 111 Cost. (per violazione del contraddittorio) e violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. C), e art. 24 Cost. (per violazione del diritto di intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato nel processo).
Con requisitoria scritta depositata in data 23 settembre 2014, il P.G. ha concluso come riportato in epigrafe, osservando quanto segue:
"All'esito dell'esame dibattimentale del consulente tecnico chiamato a valutare la pericolosità sociale e non la capacità processuale dell'imputato, al giudice venivano prospettate due istanze contrapposte da parte del PM e del difensore. Il primo chiedeva un rinvio al fine di valutare le risultanze di perizia e pervenire alle proprie determinazioni con riferimento anche alla valutazione di pericolosità sociale dell'imputato, il difensore avanzava invece richiesta di sospensione del processo ai sensi dell'art. 71 c.p.p., ritenendo implicitamente acquisita la prova della incapacità processuale del suo assistito. Il provvedimento adottato è insanabilmente contraddittorio perché dispone sia la sospensione che il rinvio. Alla prima determinazione sarebbe dovuta conseguire la nomina di un curatore e, ove non si fosse ritenuta la consulenza già espletata diretta o comunque adeguata alla valutazione di capacità, a tale incombente si sarebbe dovuto procedere in sede di giudizio;
la seconda determinazione è intrinsecamente alternativa e contraddittoria rispetto alla prima. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, l'esame del verbale ed il tenore del provvedimento inducono a ritenere che la volontà del giudice fosse diretta a concedere al P.M. un rinvio meramente a fini valutativi e che l'udienza di rinvio fosse destinata all'assunzione delle determinazioni conseguenti alla eventuale valutazione di pericolosità dell'imputato. Il tenore inequivoco dell'istanza presentata dalla difesa, che è quello della "sospensione del processo ai sensi dell'art. 71 c.p.p." e della formulazione adottata dal giudice ".. dispone la sospensione del processo .." non consentono tuttavia di risolvere la contraddizione in via interpretativa ed impongono l'annullamento del provvedimento perché il giudice, riprendendo corso il giudizio dal momento della decisione annullata, adotti una determinazione che chiarisca la doverosa opzione tra le due alternative inconciliabili tra loro. Il provvedimento così assunto pone per di più l'ufficio di procura in una situazione sostanzialmente di stallo. A fronte infatti della disposta sospensione, o anche della mera istanza in tal senso avanzata dalla parte, la eventuale delega al PM per lo svolgimento dei relativi accertamenti sarebbe contraria alla legge e porrebbe l'ufficio requirente nella condizione di doversi rifiutare o di compiere dell'attività indebita. Il contenuto paradossalmente ancipite della decisione contraddice l'intrinseca funzione decisionale riservata al giudice, specie quando a questi vengano sottoposte istanze contrapposte e il provvedimento assunto si connota, per la sua singolarità e per la situazione di stallo nella quale pone il procedimento, quale abnorme".
All'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 611 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Deve premettersi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. un., sentenza n. 26 del 24.11.1999, dep. 26.1.2000, CED Cass. n. 215094; Sez. 2, sentenza n. 7320 del 10.12.2013, dep. 14.2.2014, CED Cass. n. 259159) è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur costituendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.
L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale (allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale), quanto il profilo funzionale (quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo).
Ciò premesso, ritiene il collegio che l'atto impugnato presenti tali caratteristiche, sia per la sua complessiva intrinseca contraddittorietà evidenziata dal P.G., anche con riferimento ai suoi possibili effetti, nella sopra riportata, condivisa e da ritenersi integralmente richiamata, requisitoria scritta, sia, con specifico riferimento alla parte dispositiva recante la chiesta (dal difensore) sospensione del procedimento, per la mancata nomina del curatore speciale, dalla quale l'art. 71 c.p.p. dispone non potersi prescindere.
Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Macerata per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnato provvedimento e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Macerata per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella Udienza camerale, il 21 ottobre 2014. Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2015