Sentenza 20 maggio 2015
Massime • 1
Quando il Pubblico Ministero propone ricorso per cassazione al fine di ottenere l'esatta applicazione della legge, sussiste l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod.proc.pen. solo se con l'impugnazione possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole e tale condizione non sussiste quando la vicenda oggetto della pronuncia sia ormai esaurita, a nulla rilevando l'affermazione in astratto di un principio di diritto da applicare nel futuro.(Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Pubblico Ministero per violazione di legge avverso la sentenza predibattimentale di assoluzione da un reato nel frattempo prescritto).
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La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall'I gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021. La L. 134/2021 ha definito un assetto coerente: Reati commessi prima del 1.1.2020 → applicazione piena dell'art. 159 c.p., comma 2, come modificato nel 2017; Reati dal 1.1.2020 → art. 161-bis c.p. …
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(Ricorso dichiarato inammissibile) Il fatto Con ordinanza il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani applicava a carico di un indagato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di corruzione propria nonchè le esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen.. Sebbene il provvedimento genetico avesse in realtà contenuto assai più articolato, riguardando la posizione anche di altri soggetti in riferimento ad ulteriori reati, avendo constatato l'eterogeneità del luogo di consumazione dei diversi illeciti oggetto della richiesta cautelare, il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/05/2015, n. 33573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33573 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 20/05/2015
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 699
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 1231/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA;
nei confronti di:
IN PE N. IL 31/07/1969;
avverso la sentenza n. 1070/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 27/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNÒ RADDUSA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. RIELLO Luigi che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché estinto il reato per intervenuta prescrizione.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
1. PI PP con sentenza predibattimentale resa dal Tribunale di Reggio Emilia è stato assolto, perché il fatto non sussiste, dall'accusa di falsa testimonianza mossa allo stesso per aver , secondo l'imputazione, dichiarato il falso, nel procedimento civile promosso da OL IC e OL AR PI nei confronti di NO VI innanzi al Tribunale di Reggio Emilia. Tanto perché le dichiarazione assertivamente false sono state rese nel corso di un giudizio cautelare, segnatamente nella fase di esecuzione ex art. 669 duodecies c.p.c. di un provvedimento possessorio, sicché non poteva ascriversi all'imputato il ruolo di testimone.
2. La sentenza è stata appellata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia sul presupposto che anche le dichiarazioni rese in fase cautelare finiscono per integrare i presupposti utili alla configurazione della falsa testimonianza.
3. La Corte di Appello di Bologna, rilevata la natura predibattimentale della sentenza, evidenziava che contro la stessa non poteva che proporsi ricorso per Cassazione. Con ordinanza del 27 giugno 2013 sono stati, dunque, trasmessi gli atti a questa Corte in ragione del combinato disposto di cu agli artt. 568 e 605 c.p.p.. 4. Osserva preliminarmente la Corte come il fatto risalga all'agosto del 1998.
La sentenza di primo grado è stata resa nel 2004 mentre il provvedimento della Corte distrettuale è del 27 giugno 2013. Deve in coerenza ritenersi integralmente trascorso il periodo funzionale alla prescrizione anche a voler applicare la, più rigorosa, disciplina previgente alla novella dell'art. 157 (che vede, per l'ipotesi di specie, in 15 anni, comprese le interruzioni, il tempo utile alla prescrizione).
Anche a ritenere fondato, dunque, il ricorso nel merito, lo stesso non potrebbe mai portare all'annullamento della decisione impugnata ed al rinvio al giudice del merito perché, sgombrato il campo dall'errore in diritto prospettato, si proceda alla valutazione del fatto.
5. Si manifesta evidente, pertanto, la sopravvenuta assenza di un valido interesse utile a supportare l'impugnazione.
5.1. Questa Corte ha - infatti - costantemente affermato il principio secondo cui l'interesse all'impugnazione richiesto dall'art. 568 c.p.p., comma 4 deve essere attuale, nel senso che esso deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'impugnazione, ma anche allorché interviene la decisione richiesta. L'interesse sotteso al ricorso deve anche essere concreto, nel senso che esso deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento di cui si chiede l'eliminazione, parziale o totale. In tal senso, dunque, non è ammesso un interesse meramente teorico, per la sola affermazione del principio.
Pertanto, anche a voler leggere il ricorso in disamina nell'ottica funzionale volta alla esatta applicazione della legge attraverso la cristallizzazione di una corretta interpretazione della norma sostanziale di riferimento, in tanto può riconoscersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza, in quanto possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole. Condizione questa che non sussiste quando la vicenda oggetto della pronuncia sia comunque da ritenersi ormai esaurita, a nulla rilevando l'affermazione di un principio di diritto da valere per il futuro (in tal senso cfr Sez. 1 n. 24975 del 30.5.2014, rie. PM in proc. Cascio;
Sez. 1 n. 37619 del 25.3.2014, rie. PM in proc. Pendolino;
Sez. 1, n. 47496 in data 17.10.2003, Rv. 226466, P.M. in proc. Donnarumma).
5.2. Il Collegio non ignora che sul tema un diverso orientamento è stato di recente ribadito da questa stessa sezione della Corte con la sentenza n. 15163 del 20.3.2014 (ric. PM in proc. Putrone); tanto sulla base del rilievo attribuito alle previsioni di legge di cui all'art. 73 ord. giud. e D.Lgs. n. 106 del 2006, art.
1. Ma tale decisione non poggia su argomentazioni condivisibili, tali da giustificare una interpretazione di segno diverso da quella sopra rassegnata. Per confutarne il portato basta al fine riportare pedissequamente il percorso argomentativo tracciato da altro arresto, recente, di questa stessa Corte (la citata Sentenza n. 3083 del 23/09/2014 Rv. 262181): le norme in parola sopra indicate a sostegno dell'orientamento contrapposto - pur ampliando il potere di impugnazione, anche a casi in cui le conclusioni dell'organo di accusa erano conformi ai contenuti del provvedimento emesso dall'organo giudicante - non consentono, infatti, di superare il fondamentale presupposto processuale dell'effettiva utilità prospettica della impugnazione proposta. Come segnalato nella sentenza citata da ultimo, infatti "tale risulta essere il costante approdo delle riflessioni sul tema, a partire da quanto affermato nella nota decisione Sez. Unite del 24.3.1995 n. 9616, secondo cui il Pubblico Ministero, avuto riguardo alla natura di parte pubblica che lo caratterizza ed alla fondamentale funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia che gli è assegnata dall'art. 73 dell'ordinamento giudiziario, deve ritenersi titolare di un interesse ad impugnare ogni qual volta ravvisi la violazione o l'erronea applicazione di una norma giuridica, sempre che tale interesse presenti i caratteri della concretezza e dell'attualità, e cioè che con il proposto gravame si intenda perseguire un risultato non soltanto teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole (affermazione ripresa negli arresti successivi, tra cui - di recente - Sez. 6 n. 49879 del 6.12.2013, rv 258060)".
6. Da qui l'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2015