Sentenza 17 novembre 2009
Massime • 2
L'illecito fiscale penalmente rilevante per l'ordinamento del paese straniero nel cui territorio viene integralmente consumato può costituire il reato presupposto necessario per la configurabilità del delitto di riciclaggio dei relativi proventi commesso successivamente nel territorio italiano.
Una volta riconosciuta in sede di riesame l'incompetenza del giudice che ha adottato una misura cautelare reale, il Tribunale non può pronunciare l'annullamento del provvedimento impugnato, ma deve limitarsi ad ordinare la trasmissione degli atti al giudice competente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/2009, n. 49427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49427 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2009 |
Testo completo
1 Май лим
49 4 2 7 / 09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 17/11/2009 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - SENTENZA Dott. ANTONIO ESPOSITO
- Rel. Consigliere - N. 1551/09 Dott. FRANCESCO BARTOLINI
- Consigliere - Dott. DOMENICO GENTILE REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 22557/2009 Dott. ANTONIO PRESTIPINO
- Consigliere - Dott. ALBERTO MACCHIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI VARESE nei confronti di:
1) ET NA IA N. IL 04/12/1944
2) AR UR N. IL 06/04/1967
3) AR NA N. IL 03/05/1965
4) AR IC N. IL 07/10/1970
5) IN ZI N. IL 19/06/1965
avverso l'ordinanza n. 32/2008 TRIB. LIBERTA' di VARESE, del 12/05/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO BARTOLINI;
letter sentite le conclusioni del PG Dott. GioVANNI GALATT, CHE Sí z KIPORTATE ALLE RICHIESTE DI CUI IN RICORSO
ROBERTO LOSENGU, DEL FORD DI MILANO Udit i difenson Avv.;
EUGENIO CERUTTI I QUALI HANNO CONCLUSO PER L'INAMMISSIBILITÀ GIULIANO PISARIANCLUSO DEL RICORSO
Y
Il ricorso riguarda il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP presso il Tribunale di Busto Arsizio, in data 30 marzo 2009, con oggetto il 70% del pacchetto azionario della società OL BL spa, cassaforte degli affari della famiglia GI, nonché dei saldi attivi di conti correnti bancari esistenti presso diverse banche estere, intestati a vari componenti della detta famiglia. Era stato GI ID MI, entrato in disaccordo con i suoi familiari, moglie e figlie, a denunciare alle autorità di essere stato da costoro estromesso dalle proprietà comuni ed a rivelare circostanze nelle quali erano stati ravvisati estremi dei reati di riciclaggio di cui agli artt. 648 bis e 648 ter codice penale. In particolare, e tra l'altro, aveva narrato di avere realizzato, con le sue imprese costruttrici, notevoli profitti in Spagna e di averli sottratti al Fisco spagnolo mediante l'utilizzo di schermi societari e di triangolazioni con società costituite allo scopo in vari Paesi. Quei redditi, fatti rientrare in Italia, erano stati reinvestiti in obbligazioni e in finanziamenti di nuove strutture societarie. Con una serie di passaggi societari e bancari, quelle risorse erano confluite in un trust di destinazione familiare, costituito anche con il denaro di provenienza illecita e del quale i familiari del denunciante si erano appropriati a suo danno. In queste vicende, il pubblico ministero aveva ipotizzato la perpetrazione dei reati di cui sopra, individuando: come reato presupposto l'illecito tributario perpetrato in pregiudizio dell'erario spagnolo;
per attività di ripulitura del denaro gli artifici per nasconderlo e farlo rientrare in Italia;
e per pericolo, cui provvedere con la misura cautelare, la facilità di porre in essere ulteriori movimentazioni dei capitali. Il Tribunale di Varese, in funzione di giudice del riesame, ha annullato il provvedimento di sequestro ed ha ordinato la restituzione delle cose sequestrate. Il tribunale ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dai difensori e non ha ritenuto sussistenti le condizioni di urgenza per applicare estensivamente gli artt. 27 e 291, secondo comma, codice di procedura penale, che, in tema di misure cautelari personali, consentono al giudice incompetente l'adozione provvisoria di provvedimenti di cautela. L'incompetenza è stata ravvisata sotto un duplice profilo. I due reati in addebito, si è osservato, sono connessi e di pari gravità. Il primo di essi fu perpetrato all'estero, con il deposito dei ricavi spagnoli su conti svizzeri di società estere. In questo caso, la competenza, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, codice di rito penale, si radica nel luogo della residenza degli imputati, che nel caso di specie era ubicata in territorio del Tribunale di Novara. Ma, si è osservato, anche a voler ritenere esistita un'unica operazione di riciclaggio, non ricorrerebbe la competenza del tribunale adito, perché la prima operazione va ravvisata nel trasferimento del denaro dalla Svizzera sul conto italiano della ET, servito per le operazioni ulteriori: con determinazione della competenza a favore del Tribunale di Verbania. Avverso l'ordinanza ha interposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, con atto nel quale sono formulati due motivi di gravame. Con il primo di essi si deduce l'erronea applicazione degli artt. 9 e 10 codice di procedura penale. Il tribunale, si rileva, ha affermato che il reato di riciclaggio si consuma con il primo atto di ostacolo all'identificazione della provenienza delle disponibilità illecite ma la giurisprudenza ha ritenuto anche che lo stesso reato si realizza con il perfezionamento della sostituzione dei valori oggetto delle attività di occultamento. In questo caso la competenza apparterrebbe al giudice italiano del luogo in cui si è svolta una parte dell'azione, vale a dire, nella specifica ipotesi, al giudice competente per gli illeciti commessi in Gallarate e, dunque, all'adito Tribunale di Busto Arsizio. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 192 codice di procedura penale in quanto, si assume, il tribunale non ha tenuto conto dei nuovi elementi di prova esibiti in udienza dalla pubblica accusa ed acquisiti agli atti. Da questi elementi, e in particolare dal contenuto delle conversazioni telefoniche captate, è emersa la sussistenza dell'urgenza di provvedere a mantenere la misura cautelare. Un pericolo di dispersione delle disponibilità finanziarie già sottoposte a sequestro sorge, si conclude, dalla stessa pendenza del procedimento, che ha segnalato agli interessati il rischio a loro carico inerente ad una loro eventuale inerzia.
Si chiede l'annullamento con rinvio, per nuovo esame. Per NA GI, AU GI e IC GI i difensori hanno depositato una memoria difensiva con la quale si deduce l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero e del detto ricorso si chiede il rigetto anche sotto i profili della asserita competenza territoriale e della pretesa sussistenza dell'urgenza cautelare.
Nell'interesse di GI ID MI i difensori hanno presentato una istanza di rimessione degli atti al giudice civile. Costui aveva proposto richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo e vi aveva, poi, rinunciato, nel corso del procedimento. Con l'istanza in questione fa presente di avere domandato al giudice civile il sequestro giudiziario del 70% delle azioni e delle quote della società OL BL nonché delle partecipazioni societarie da questa detenute;
e chiede applicarsi il disposto dell'art. 324, comma ottavo, codice di procedura penale, per il quale, nel caso di controversia sulla appartenenza di cose in sequestro il giudice penale deve trasmettere gli atti al giudice civile, mantenendo nel frattempo il provvedimento.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale del riesame ha correttamente considerato quale questione da risolvere in via preliminare l'eccezione di incompetenza del giudice di prime cure, sollevata in via soltanto subordinata dai difensori delle parti. E', infatti, principio generale nel diritto processuale che i provvedimenti giurisdizionali non possano che essere pronunciati dal giudice naturale, individuato in base ai criteri prefissati dal diritto positivo, e salvi i casi eccezionali espressamente stabiliti dalla legge in funzione di situazioni del tutto particolari. Ciò vale anche nella materia cautelare, nel cui ambito è incontestato che il tribunale dell'impugnazione possa e debba sindacare la competenza del giudice che ha emesso la cautela (Cass. sezioni unite, n. 19 del 2004, rv 199393; Cass. sez. IV, 13 luglio 2006, n. 30027; Cass. sez. III, 7 settembre 1999, n. 2787, rv 214519; Cass. sez. I, 30 novembre 1998, n. 5968, rv 212196).
L'indagine effettuata dal detto tribunale lo ha indotto a ritenere l'incompetenza per territorio del giudice di Busto Arsizio, autore del provvedimento di sequestro, sulla base di argomentazioni alternative tra loro, che comunque, a suo parere, conducevano entrambe ad un siffatto convincimento. Sia considerando il primo dei due reati oggetto di processo come un reato continuato, si è asserito, e sia volendolo reputare quale reato unico, perpetrato attraverso plurimi comportamenti, la competenza per territorio doveva essere ritenuta a favore di uffici diversi da quello che aveva pronunciato la misura di cautela. Da qui l'affermazione di incompetenza del giudice di prime cure, la quale, poi, non è stata di ostacolo alla pronuncia in cui si concreta il contenuto vero e proprio dell'ordinanza impugnata: una pronuncia sul merito della richiesta di riesame, che negava nei fatti in oggetto la sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora. Nonostante la constatata incompetenza, il tribunale ha accolto, per questa parte, l'impugnazione e, sull'assunto della non ravvisabilità in concreto del periculum, ha annullato il decreto di sequestro. Il ricorso per cassazione del pubblico ministero impugna l'ordinanza tanto con riferimento alla ritenuta incompetenza quanto alla dichiarata insussistenza dell'urgenza che aveva motivato il sequestro.
Il tribunale del riesame ha osservato che il decreto di sequestro fu emesso con riferimento a reati che si assumono essere stati commessi in successivo ordine di tempo. Dapprima GI ID e sua moglie TT NN RI trasferirono proventi sottratti al fisco spagnolo su conti correnti bancari svizzeri e successivamente li introdussero in Italia, depositandoli su un conto corrente bancario intestato soltanto alla TT, dal quale costei li ripartì tra le figlie, che li riutilizzarono. In seguito, le tre sorelle GI reimpiegarono quelle disponibilità in investimenti vari e nella costituzione di un trust a salvaguardia del patrimonio familiare. Nella vicenda erano stati ravvisati i reati di cui all'art. 648 bis codice penale in relazione alla prima fase della stessa;
ed il reato di cui all'art. 648 ter, stesso codice, relativamente alla fase successiva. Dunque, ai fini della competenza, occorreva farsi applicazione del dettato di cui all'art. 16, primo comma, ultima parte, codice di procedura penale, e far capo al primo di questi reati, in ordine di tempo, essendo gli stessi reati connessi tra loro ex art. 12, lettera c), stesso codice di rito penale (connessione teleologica o finalistica) e di pari gravità. Il tribunale ha dato atto che il detto primo reato appariva formalmente contestato come un unicum, pur risultando configurato da una serie di condotte, rivolte al finale risultato di attribuire alle sorelle GI i fondi illeciti provenienti dalle iniziative commerciali spagnole e di consentire loro di utilizzarli per nuove imprese. Ne ha ravvisato la diversa struttura di un reato continuato, posto che la figura delittuosa del riciclaggio si realizza anche con una sola condotta idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza della cosa illecita. Ne sono seguiti questi passaggi argomentativi: il primo reato fu perpetrato in Spagna, con la sottrazione dei guadagni alla dichiarazione dei redditi e con il versamento dei fondi nascosti al fisco locale su conti svizzeri di banche off shore;
tra il reato commesso interamente all'estero e quelli commessi in Italia esisteva connessione ai sensi dell'art. 12, lettera b), codice di procedura penale;
in questo caso, gli artt. 9 e 10 del codice di rito radicavano la competenza presso il giudice del luogo di residenza degli imputati (nella specie, Tribunale di Novara); in ogni caso, anche opinando diversamente, non sussisteva la competenza del giudice di Busto Arsizio, che era stato individuato in funzione del luogo nel quale erano alla fine della vicenda confluiti i fondi illeciti riutilizzati.
La conclusione alla quale è pervenuto il tribunale è soltanto parzialmente esatta. La premessa era corretta. L'imputazione da prendere in esame, come già ritenuto, è quella del riciclaggio di cui all'art. 648 bis, la quale implica l'esistenza di un delitto-presupposto, rispetto al quale si compiono attività rivolte ad ostacolare la riconducibilità ad esso di denaro, utilità od altri beni che dal medesimo provengono. Questo presupposto poteva, rettamente, essere ravvisato nell'illecito perpetrato interamente all'estero attraverso la sottrazione di proventi d'impresa al fisco spagnolo (nel senso che abbia rilievo, a questi fini, la commissione di reati fiscali all'estero, si veda
Cass. sez. II, 19 novembre 2003, n. 813). La rogatoria disposta in proposito ha chiarito che la detta attività è punita, in quella Nazione, a titolo di delitto, con la pena detentiva, e tanto è sufficiente a dar luogo alla condizione richiesta dalla norma sopra richiamata in relazione alla configurabilità del successivo riciclaggio. Riciclaggio che, per costituire reato rilevante nel presente processo, deve porsi come risultato di attività inosservanti della legge penale interna. E' risultato dagli accertamenti esperiti che successivamente ad alcuni trasferimenti da banca estera a banca estera, una parte delle disponibilità pecuniarie citate fu depositata sul conto svizzero denominato Papagajo e che da esso quelle disponibilità furono fatte affluire sul conto personale della TT, appositamente costituito per questa operazione, presso la Banca Popolare di Intra, filiale di Intra, territorio del Tribunale di
Verbania. Questa fu la prima apparizione nello Stato del denaro di provenienza illecita e quel trasferimento Svizzera-Italia costituì la prima condotta di riciclaggio rilevante per l'ordinamento interno. Il delitto di riciclaggio, si è affermato, si realizza con la sostituzione delle utilità illecite e si perfeziona pertanto nel luogo in cui i capitali illeciti sono restituiti a colui che li aveva movimentati
(Cass. sez. V, 5 febbraio 2007, n. 19288). Tanto può avvenire anche con il solo cambio di un assegno in denaro, presso una banca, o con il deposito in banca di una somma di denaro proveniente dal reato presupposto (Cass. sez. VI, 15 ottobre 2008, n. 495). Ne segue che il trasferimento dal conto corrente svizzero al conto corrente italiano ha dato luogo ad un fatto valutabile come di riciclaggio, in quanto avente ad oggetto fondi illeciti di provenienza spagnola che, per tal modo, comparivano sul conto corrente italiano quali disponibilità "pulite", perché formalmente provenienti da una regolare operazione di bonifico da banca a banca. Il tribunale del riesame ha ritenuto applicabile nel caso di specie l'art. 10, primo comma, codice di procedura penale, che si riferisce ai reati commessi interamente all'estero. Ma l'indicazione è errata, poiché gli illeciti perpetrati anteriormente al trasferimento dei fondi spagnoli in Italia non erano perseguibili ai sensi della legge italiana, in quanto commessi interamente all'estero e non rientranti tra quelli per i quali esiste giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 7 codice penale. Occorreva, dunque, scendere ai successivi passaggi da banca a banca per reperirvi l'episodio, o gli episodi, rilevanti per il nostro ordinamento, in quanto relativi ad attività ricadenti sotto la giurisdizione italiana.
± L'operazione sopra indicata, che ha consentito ai fondi illeciti di varcare il confine del nostro Stato, ha avuto inizio all'estero (dal conto corrente Papagajo) e si è conclusa in Italia, con il giungervi delle somme trasferite. Essa ricade sotto la giurisdizione penale per diritto interno, sotto il
} duplice profilo dell'esser stata iniziata l'azione all'estero ed essere essa stata completata in Italia;
o dell'essere stato commesso il riciclaggio interamente nello Stato, se lo si considera sotto il profilo della mera sufficienza dell'avvenuto deposito bancario. In entrambi i casi, la competenza territoriale si determina ai sensi degli artt. 8 e 9 codice di procedura penale (ai quali rimanda l'ultimo comma dell'art. 10 codice di procedura penale per l'ipotesi di reato iniziato all'estero): vale a dire, con riguardo al luogo nel quale il reato fu consumato, quale criterio da osservare per primo;
l'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione, quale criterio suppletivo;
il luogo della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato, quale criterio residuale. Deve allora concludersi che se occorreva aver riguardo, ai fini della competenza territoriale, al primo reato di riciclaggio perpetrato in Italia, ne risultava esclusa la competenza del luogo di residenza degli imputati, cui ha fatto cenno il tribunale del riesame, in quanto risultante da un criterio preceduto da altri, prioritari;
e ne risultava altresì esclusa (come, correttamente, sul punto lo stesso giudice del riesame si è espresso) la competenza dell'adito tribunale di Busto Arsizio, luogo nel quale giunse a conclusione la complessa vicenda oggetto del processo ed al quale il ricorrente pubblico ministero pretende di riferire la competenza per il sequestro. Certamente non ricorrevano i presupposti per individuare nell'atto conclusivo di una operazione protrattasi per anni e sviluppatasi attraverso plurime condotte una competenza per illeciti aventi, ciascuno, natura istantanea e che in atti risultano essere stati commessi con azioni separate, in luoghi distanti e ad opera di soggetti diversi. Soprattutto la diversità degli autori (ET NN RI ed il commercialista Albertazzi, per i primi episodi;
le sorelle GI per gli altri, successivi) evidenzia l'impossibilità di considerare sotto il profilo di una vicenda unica una pluralità di condotte, ognuna delle quali riconducibile ad una precisa figura di reato. Confermato, dunque, che, sebbene in forza di considerazioni parzialmente diverse, il tribunale del riesame ha ritenuto correttamente l'incompetenza territoriale del giudice che dispose il sequestro(anche se poi ha lasciato indeterminata l'individuazione dell'ufficio competente), deve esaminarsi la fondatezza della seconda delle affermazioni rese nella sua ordinanza, per la quale la rilevata incompetenza non impediva di verificare se l'urgenza di provvedere consentisse di confermare il decreto di sequestro.
Il tribunale ha ritenuto applicabili nel caso di specie gli artt. 27 e 291 del codice di procedura penale, intesi nel senso che essi, anche per le misure cautelari reali, consentono al giudice del riesame, che rilevi l'incompetenza del giudice della cautela, di pronunciarsi sul merito del provvedimento impugnato. La Corte adita reputa, in contrario, che le norme citate non possano essere interpretate nel senso così riferito.
L'art. 27 enuncia il principio per il quale, in tema di constatazione dell'incompetenza a conoscere di misure cautelari, in genere, queste misure cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla trasmissione degli atti al giudice competente, questi non provvede a pronunciarsi in senso positivo sul loro mantenimento. Se richiamata nell'ambito di un giudizio di impugnazione, per riesame, questa disposizione comporta che il medesimo principio di mera trasmissione degli atti al giudice competente e di provvisoria efficacia della misura, condizionata ad una tempestiva pronuncia del giudice competente, venga applicato anche da parte del giudice dell'impugnazione. Le sezioni unite della Corte di cassazione, 24 gennaio 1996, n. 19, rv 204164, hanno chiaramente affermato che la pronuncia di incompetenza, da parte del giudice dell'impugnazione, avverso un provvedimento cautelare, determina, al pari della declaratoria di incompetenza del giudice che aveva disposto la misura cautelare, l'inefficacia differita, ex art. 27 codice di procedura penale, della misura cautelare stessa. E, su questa linea. Cass. sez. II, 27 giugno 2000, n. 3713, ha precisato che: "Il differimento dell'inefficacia di una misura cautelare, come regolato dall'art. 27 codice di procedura penale, riguarda sia le misure cautelari personali sia quelle reali;
si applica anche quando l'incompetenza sia pronunciata dal giudice dell'impugnazione; lo spazio di venti giorni, di provvisoria efficacia del provvedimento, inizia a decorrere dal giorno di ricezione degli atti dal giudice competente". Segue, da queste pronunce, che il rilievo dell'incompetenza ha la sola funzione di reinvestire il giudice competente di una pronuncia che soltanto a lui compete;
e che, 5 pertanto, il provvedimento del giudice dell'impugnazione sulla misura cautelare è limitato alla constatazione dell'incompetenza. Nel caso di specie, il Tribunale di Varese ha invece pronunciato sulla misura cautelare ed ha omesso di trasmettere gli atti al giudice competente. Erroneamente, pertanto, ha richiamato nella sua pronuncia l'art. 27, di fatto rimasto inapplicato. A sua volta, l'art. 291, dettato con riguardo alle misure cautelari personali, consente l'adozione della misura se sussistono le condizioni per disporla e se ricorrono le esigenze cautelari;
e rinvia per il resto al citato art. 27. Anche in questo caso, ove si concordasse con l'interpretazione seguita dal tribunale per la quale l'art. 291 è riferibile alle misure cautelari di tipo reale e per la quale, attraverso questa estensione, esso consente di effettuare, con la dichiarazione di incompetenza, la valutazione di ricorrenza delle esigenze cautelari, ne risulterebbe pur sempre che il medesimo tribunale ha omesso di trasmettere gli atti al giudice competente, come gli imponeva di fare il menzionato articolo 27. In ogni caso, la Corte adita dissente dall'interpretazione della norma citata proposta dal giudice del merito.
La prevalente giurisprudenza ha escluso il presupposto dal quale prende le mosse l'argomentazione del tribunale. Per il tribunale, la norma contenuta nell'art. 291 consente al giudice del riesame in materia di misure cautelari personali di dichiarare l'incompetenza del giudice della cautela e contestualmente di provvedere ad annullare la misura stessa per insussistenza delle condizioni alle quali è subordinata: e questa regola sarebbe trasferibile nell'ambito delle misure reali. Si è, per contro, ripetutamente negato, nell'interpretare il citato art. 291, che il giudice dell'impugnazione possa scendere a sindacare la ricorrenza degli elementi che permettono l'adozione delle misure di tipo personale, così che ne segue l'infondatezza della pretesa di estendere alle misure reali un preteso criterio in realtà disatteso in radice. In tal senso si è espressa Cass. sez. VI, 19 marzo 2007, n. 14649, la quale, proprio a proposito delle misure personali ha affermato che: "Una volta riconosciuta in sede di riesame l'incompetenza del giudice che ha adottato una misura cautelare, il tribunale non può pronunciare l'annullamento del provvedimento impugnato, qualora non rilevi la sussistenza del presupposto dell'urgenza". In senso conforme si è pronunciata Cass. sez. VI, 17 gennaio 2007, n. 8971. E nel medesimo senso si erano pronunciate Cass. sez. III. 7 settembre 1999, n. 2787, e Cass. sez. I, 30 novembre 2008, n. 5968, le quali avevano aggiunto che il tribunale del riesame deve fare applicazione dell'art. 27, ferma lasciando la misura cautelare.
Per giungere, dunque, ad una conclusione, deve darsi atto al tribunale di Varese di avere rettamente ritenuto l'incompetenza per territorio del giudice autore della misura cautelare e, di conseguenza, la propria, pure se al riguardo esso si è poi pronunciato con contenuto ipotetico e possibilista, quanto all'individuazione del giudice realmente competente. Erroneamente, peraltro, ha omesso di trasmettere gli atti al giudice competente. Ed altrettanto erroneamente ha ritenuto di essere autorizzato dal disposto di cui agli artt. 27 e 291 codice di procedura penale a verificare se sussistevano gli elementi condizionanti la misura cautelare impugnata, invece di trasmettere gli atti al giudice competente, come quelle norme impongono di fare. L'ordinanza, gravata con ricorso per cassazione, deve essere annullata, sia in quanto ha pronunciato l'annullamento del decreto di sequestro preventivo e sia in quanto ha omesso di investire della misura il tribunale competente. L'annullamento ad opera di questa Corte è, necessariamente, con rinvio. Poiché nella vicenda in oggetto non si è trattato di dirimere una questione di competenza tra uffici giudiziari, il rinvio non può essere disposto se non con riguardo al medesimo tribunale dal quale proviene l'ordinanza annullata (art. 623 cod. proc. pen.). Questo tribunale individuerà l'ufficio competente, per il più a praticarsi anche con riguardo all'istanza di trasmissione degli atti al giudice civile, al quale si asserisce, dal difensore del GI ID, essere stata presentata istanza di sequestro giudiziario, la cui esistenza richiede un accertamento di fatto non affidato alla mera allegazione dell'interessato. Annulla senza rinvio l'ordinanza Varese.
Roma 17 novembre 2009
Il Consigliere estensore
P.Q.M.
impugnata e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di
Il Presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 23 DIC 2009
IL GANCELLIERE
Esposito
Pla