Sentenza 27 giugno 2000
Massime • 1
Il differimento dell'inefficacia di una misura cautelare, come regolato dall'art.27 cod. proc. pen., riguarda sia le misure cautelari personali, sia quelle reali; si applica anche quando l'incompetenza sia pronunciata dal giudice dell'impugnazione; lo spazio temporale di venti giorni, di provvisoria efficacia del provvedimento, inizia a decorrere dal giorno di ricezione degli atti dal giudice competente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/06/2000, n. 3713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3713 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Vincenzo Valente Presidente del 27/06/2000
1. Dott. Pietro A. Sirena Consigliere SENTENZA
2. " Ernesto Perna La Torre " N.3713
3. " Secondo Carmenini " REGISTRO GENERALE
4. " AR OS LT " N.8527/2000
ha deliberato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di LU AL GO, n. a Buenos Aires(Argentina) il 26/11/1949
avverso l'ordinanza della corte d'Appello di Bologna del 28/01/2000 Visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso, Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carmenini Sentito il Pubblico Ministero in persona del Dr. VI Monetti che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Dopo che erano stati espletati i dovuti adempimenti tra i Ministeri della Giustizia degli Stati Uniti d'America e dell'Italia, il Procuratore Generale territoriale di Bologna chiedeva alla locale Corte di appello il riconoscimento della richiesta dell'autorità giudiziaria d'oltreoceano di procedere al sequestro della somma di US $ 1.120.000.
Tale somma - accreditata su un conto corrente del Monte dei Paschi di Siena, filiale di Modena, intestato alla Panini s.p.a. - avrebbe avuto origine illecita, il cui accertamento era inserito nell'ambito di un procedimento penale a carico di tali VI MA CA RO ed AR AN SA, imputati del reato di riciclaggio di denaro proveniente dal narcotraffico. La Corte di appello di Bologna, con provvedimento de plano del 28.1.2000, ordinava il chiesto sequestro, ritenendolo compatibile con i principi del nostro Ordinamento, nonché ritenendo che sussistessero le condizioni per la successiva confisca. Avverso questa ordinanza propone ricorso per cassazione AL GO ST, nella sua qualità di presidente ed amministratore delegato della Panini s.p.a., sostenendo l'incompetenza per territorio della Corte bolognese ed il vizio di motivazione. Il primo motivo si rivela fondato e preclude ogni ulteriore esame, non senza rilevare, comunque, che in questa materia è ammesso il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge (art. 737 bis, comma 5, in relazione all'art. 737, comma 2, c.p.p.). L'accoglimento dell'eccezione di incompetenza, tuttavia, non produce le conseguenze volute dal ricorrente (revoca del sequestro e restituzione della somma), secondo quanto si esporrà in seguito. Deve essere premesso che l'eccezione de qua è tempestiva, essendo stata sollevata nel primo atto defensionale utile, dopo l'emissione de plano dell'ordinanza; essa, come si è detto, è anche fondata.
Il provvedimento richiesto ed adottato non va inquadrato nella categoria generica delle rogatorie internazionali, per le quali è competente la Corte di Appello del luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti (art. 724, comma 1, c.p.p.); nel qual caso sarebbe stata effettivamente competente la Corte emiliana, essendo Modena il luogo in cui eseguire il sequestro. Esso attiene alla materia regolata dal titolo IV, capo I, del Libro XI del codice di rito, ossia alla regolamentazione degli effetti delle sentenze penali straniere (in realtà può trattarsi anche di atti diversi dalle sentenze, v. ad es.: art. 731, comma 1 bis, c.p.p.). Fatta questa puntualizzazione, deve essere ulteriormente sottolineato che l'ordinanza impugnata è stata emessa con espresso riferimento all'art. 737 bis c.p.p., il quale, al comma 2, stabilisce la specifica competenza della "corte d'appello competente per il riconoscimento della sentenza straniera ai fini della successiva esecuzione della confisca".
Si tratta del tipo di competenza proprio degli atti regolati dal capo I citato.
Per definire la competenza territoriale, che ne occupa, si deve fare, quindi, riferimento all'art. 73l c.p.p., secondo il quale la competenza a riconoscere il provvedimento straniero, che deve avere esecuzione nello Stato a norma di accordi internazionali, spetta alla "corte di appello nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario competente ai fini della iscrizione".
Nel caso di specie, dallo stesso provvedimento impugnato e dagli atti, risulta che gli imputati sono persone nate all'estero, sicché l'eventuale sentenza, o comunque il provvedimento, andrebbe iscritto nell'ufficio del casellario presso il tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 685, comma 2, C.P.P. Sulla base di queste argomentazioni, si deve affermare che l'ordinanza emessa il 28.1.2000 dalla Corte di appello di Bologna è affetta dal vizio di incompetenza per territorio, essendo competente a provvedere la Corte di appello di Roma;
consegue l'annullamento, con trasmissione degli atti al Procuratore Generale presso detta ultima Corte per il prosieguo.
Nessun ulteriore provvedimento, però, deve essere adottato, in quanto il disposto sequestro continua ad avere efficacia interinale, nei limiti e nei tempi previsti dall'art. 27 c.p.p. (nel presente caso il dies a quo del decorso dei venti giorni non è, ovviamente, quello della trasmissione degli atti da questa Corte alla indicata Procura generale territoriale, ma quello successivo di ricevimento degli atti da parte del "giudice competente").
Al riguardo, invero, deve essere affermato il principio secondo cui il differimento dell'inefficacia di una misura cautelare, come regolato dall'art. 27 c.p.p., riguarda sia le misure cautelari personali, sia quelle reali;
si applica anche quando l'incompetenza sia pronunciata dal giudice dell'impugnazione; lo spazio temporale di venti giorni, di provvisoria efficacia del provvedimento, inizia a decorrere dal giorno di ricezione degli atti al giudice competente (non da altro ufficio eventualmente intermedio).
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi al Procuratore Generale presso la Corte di Roma per il prosieguo.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2000