Cass. pen., sez. II, sentenza 27/06/2000, n. 3713
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Sentenza 27 giugno 2000

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Il differimento dell'inefficacia di una misura cautelare, come regolato dall'art.27 cod. proc. pen., riguarda sia le misure cautelari personali, sia quelle reali; si applica anche quando l'incompetenza sia pronunciata dal giudice dell'impugnazione; lo spazio temporale di venti giorni, di provvisoria efficacia del provvedimento, inizia a decorrere dal giorno di ricezione degli atti dal giudice competente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 27/06/2000, n. 3713
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3713
    Data del deposito : 27 giugno 2000

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