Sentenza 10 maggio 2001
Massime • 1
Deve considerarsi abnorme, perché si colloca del tutto al di fuori dell'ordinamento e determina una stasi processuale non altrimenti rimuovibile se non con l'impugnazione ed il conseguente annullamento, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta di decreto penale di condanna per non essere stata preceduta dall'avviso all'imputato di chiusura delle indagini a norma dell'art.415 bis cod. proc. pen., giacché tale ultimo adempimento è previsto solo per la richiesta di decreto di citazione a giudizio o per il decreto di citazione a giudizio e, pertanto, la restituzione degli atti al pubblico ministero costituisce una illegittima regressione del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/05/2001, n. 24705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24705 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - del 10/05/2001
1. Dott. SANTACROCE GIORGIO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE - Consigliere - N. 3451
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORDANO UMBERTO - Consigliere - N. 046564/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL RO nata il [...]
avverso l'ordinanza emessa il 19 giugno 2000 dal gip del tribunale di Pistoia.
Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO SANTACROCE Lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. VINCENZO GERACI che ha chiesto l'annullamento senza, rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
1^. Con ordinanza del 19 giugno 2000, il gip del tribunale di Pistoia - premesso che l'art. 415-bis c.p.p. introdotto dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. legge Carotti) è una norma di portata generale che si riferisce a tutti i casi in cui il PM esercita l'azione penale (sia che si tratti di procedimenti di rito ordinario che di procedimenti di rito speciale, eccezion fatta per il giudizio direttissimo) - riteneva che anche la richiesta di emissione del decreto penale di condanna dovesse essere preceduta dall'avviso di cui alla norma citata, sicché la sua inosservanza comportava il rigetto della richiesta di emissione del decreto penale di condanna nei confronti di AL RO e la conseguente restituzione degli atti al PM.
Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pistoia, deducendo l'abnormità del provvedimento, perché in contrasto con l'art. 459 c.p.p., il quale non prevede, ne' a pena di nullità ne' in altro modo, che la richiesta in parola sia preceduta dall'avviso di chiusura delle indagini di cui all'art. 41 5-bis c.p.p.
2. Il ricorso è fondato.
L'art. 459 c.p.p., nel disciplinare i casi del procedimento per decreto, dispone al terzo comma che "il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, restituisce gli atti al pubblico ministero". Ne deriva che fuori del caso espressamente regolato dall'art. 459 comma 3 c.p.p., il giudice non può restituire gli atti al PM
chiedendo un adempimento ulteriore, come quello previsto dall'art.415-bis c.p.p., che non è previsto per il procedimento monitorio e che urta in ogni caso con i principi di massima celerità e speditezza, caratteristici di questo rito alternativo. Come questa Suprema Corte ha già avuto occasione di affermare (Cass., Sez. 1^, 5 aprile 2001, Vizzi;
Id., Sez. 1^, 5 ottobre 2000, Rando), la norma dell'art. 415-bis configura un adempimento obbligatorio per il solo procedimento ordinario. Se ne trae conferma del resto dalla nullità comminata dall'art. 416 comma 1 c.p.p. per il caso di omesso avviso ex art. 415-bis, che, stante la collocazione della norma e il principio di tassatività delle nullità, risulta chiaramente far operare l'adempimento de quo nell'esclusiva sfera del procedimento ordinario.
Analoga soluzione peraltro è stata adottata in passato nella consimile fattispecie dell'invito a presentarsi, previsto quale condizione di validità del decreto di citazione a giudizio di cui all'art. 555 c.p.p. (nel testo anteriore alla riforma del giudice unico). In effetti, aveva chiarito la giurisprudenza di legittimità - con il conforto della Corte costituzionale (7 luglio 1999, n. 325, in Cass. pen. mass. ann., 1999, 3353; Id., 14 dicembre 1998, n. 432, ibidem, 1100) - anche questo adempimento doveva essere riferito al solo decreto di citazione a giudizio emesso in via ordinaria dal PM e non anche a quello emanato dai gip in sede di opposizione a decreto penale di condanna: diversamente ne sarebbero risultate frustrate le esigenze di celerità sottese alla disciplina del rito alternativo (Cass., Sez. 4^, 1 ottobre 1999, Mazzini;
Id., Sez. 3^, 25 giugno 1999, Brullo;
Id., Sez. 1^, 25 maggio 1999, Ferri). Non essendo dunque l'avviso di chiusura delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis c.p.p. previsto per il procedimento per decreto, l'ordinanza impugnata va considerata "abnorme", cioè del tutto anomala, sostanziandosi in una decisione che, per la singolarità e la stranezza del suo contenuto, si pone al di fuori di ogni schema processuale, sicché non essendo previsto ne' prevedibile contro di essa un espresso rimedio, l'esperito ricorso per cassazione ha lo scopo di accertare e dichiarare l'abnormità del provvedimento e la rimozione in tal caso di una situazione altrimenti insanabile (Cass., 19 maggio 1993, La Ruffa, in Cass. pen. mass. ann., 1995, 81). Pertanto, essa deve essere annullata senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti al gip del tribunale di Pistoia per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 620 c.p.p. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al gip del tribunale di Pistoia per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2001