Sentenza 22 febbraio 2012
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare - investito della richiesta di rinvio a giudizio in ordine ai reati di ingiuria, minaccia e lesioni volontarie superiori a giorni quaranta (artt. 594, 612, 582, 583, comma primo, cod. pen.) - modifichi l'imputazione elevata dal P.M., disponendo la restituzione degli atti a quest'ultimo, perché proceda a citazione diretta, in quanto il Gup non può, ai fini dell'adozione del provvedimento ex art. 33 sexies cod. proc. pen., modificare i termini fattuali dell'imputazione; egli, infatti, nel caso in cui ritenga l'imputazione formulata in modo non corretto o infondata, può procedere alla sua modifica provvedendo ad una riduzione dell'imputazione o ad un proscioglimento dell'imputato ma a tali esiti può pervenire esclusivamente seguendo i percorsi previsti dagli artt. 429 o 425 cod. proc. pen. e non già quello delineato dall'art. 33 sexies cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2012, n. 15051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15051 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 22/02/2012
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian G. - Consigliere - N. 232
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 28935/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI COSENZA;
nei confronti di:
DE CO EL N. IL 17/04/1966 C/;
avverso l'ordinanza n. 1911/2011 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di COSENZA, del 09/06/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la restituzione degli atti al GIP presso il tribunale di Cosenza per il corso ulteriore. La Corte di Cassazione;
OSSERVA
Con provvedimento del 9 giugno 2011 il GIP presso il tribunale di Cosenza, che era investito da una richiesta di rinvio a giudizio per De CC RM, imputata dei reati di ingiuria, minaccia e lesioni volontarie superiori a giorni quaranta, rilevava che l'imputazione non consentiva l'udienza preliminare perché le lesioni erano guarite in meno di quaranta giorni e ai sensi dell'art. 33 sexies cod. proc. pen. rimetteva gli atti al pubblico ministero perché provvedesse alla citazione diretta della De CC. Con il ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Cosenza deduceva l'abnormità del provvedimento fondato su un errore fattuale perché le lesioni risultavano guarite in giorni cinquantaquattro.
I motivi posti a sostegno del ricorso sono fondati.
L'art. 33 sexies cod. proc. pen. consente al giudice della udienza preliminare che ritenga che per il reato debba procedersi con citazione diretta a giudizio di trasmettere con ordinanza gli atti al pubblico ministero per la emissione del decreto di citazione ex art.552 cod. proc. pen.. Tuttavia il giudice deve restare nell'ambito della imputazione formulata dal Pubblico Ministero non potendo, ai fini della adozione del provvedimento ex art. 33 sexies cod. proc. pen., modificare i termini fattuali della imputazione.
Nel caso in cui ritenga l'imputazione formulata in modo non corretto o infondata, infatti, il GIP potrà procedere a modifica della stessa provvedendo ad una riduzione della imputazione o ad un proscioglimento dell'imputato, ma dovrà seguire i percorsi procedimentali previsti dagli artt. 429 e/o 425 cod. proc. pen. e non già quello delineato dall'art. 33 sexies c.p.p. (per i principi dinanzi indicati vedi Sez. 5, 10 luglio 2008, n. 31975, CED 241162). Nel caso di specie il GIP non ha rispettato l'indirizzo indicato e, modificando l'imputazione, ha provveduto alla restituzione degli atti, cosa che non gli era consentita.
Tra l'altro sembra che la modifica della imputazione sia frutto di una errata percezione dei dati fattuali perché dalle dichiarazioni della parte offesa emerge che le lesioni sono guarite in giorni cinquantaquattro.
L'abnormità del provvedimento deriva dal fatto che il provvedimento ha determinato una stasi processuale perché il pubblico ministero, che dovrebbe attenersi alla indicazione del GIP, non potrebbe più elevare la imputazione ritenuta più corretta in base ai dati fattuali a disposizione.
L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio e gli atti debbono essere trasmessi al GIP presso il tribunale di Cosenza per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Cosenza per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2012