Sentenza 12 luglio 2006
Massime • 1
La circostanza attenuante speciale della dissociazione attuosa, prevista per i delitti di cui all'articolo 416 bis cod. pen. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, soggiace, in assenza di un'espressa deroga di legge, alla regola generale del giudizio di comparazione con altre circostanze.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/07/2006, n. 34193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34193 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO PE Maria - Presidente - del 12/07/2006
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 779
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 9487/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI PE, n. a Napoli il 18 febbraio 1943;
LI QU, n. a Napoli il 14 dicembre 1964;
LL NT, n. a Marcianise il 17 aprile 1954;
CO TT, n. a Napoli il 20 settembre 1963;
D'AL NN, n. a Napoli il 24 settembre 1947;
De AR MA, n. a Napoli l'11 ottobre 1968;
IU GI di IO TT, n. a Napoli il 3 novembre 1949;
IU SA, n. a Napoli il 10 maggio 1954;
SS SA, n. a Napoli il 20 gennaio 1961;
LA NN, n. a Napoli, il 26 dicembre 1966;
IO ED, n. a Santa Maria Capua Vetere il 19 marzo 1960;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, in data 31 maggio 2005, di parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, in data 12 luglio 2004;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere Dott. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. FRATICELLI MA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di LA NN e per il rigetto di tutti gli altri ricorsi;
Uditi i difensori, avv.ti De Rosa Domenico per De AR, Aricò NN per IO ED, Ducci Domenico per SS SA, Foresta Sante per IU GI, LA NN e IU SA, i quali hanno insistito nella richiesta di accoglimento dei motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli imputati LI PE, LI QU, LL NT, CO TT, D'AL NN, De AR MA, IU GI, IU SA, SS SA, LA NN, IO ED, venivano condannati dal Tribunale di Napoli, con sentenza in data 12 luglio 2004, per i reati di seguito per ciascuno specificati, nell'ambito di un processo, dalle cui risultanze processuali emergeva, come da capi di imputazione, l'esistenza e l'operatività in Napoli di un'organizzazione criminale facente capo alla famiglia IU, con le caratteristiche dell'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., avente lo scopo di commettere delitti di omicidio e attentati alla persona, di estorsione, relativi alla organizzazione del gioco del lotto e del totocalcio clandestini, concernenti il traffico di stupefacenti e di armi, relativi al riciclaggio di denaro proveniente dalle attività illecite, di corruzione di pubblici ufficiali ed appartenenti alle forze dell'ordine. Tale sodalizio, stringendo alleanze con altri gruppi camorristici o contrastando, con l'uso delle armi, altri sodalizi di stampo mafioso, si proponeva di assumere e poi mantenere il controllo del territorio del quartiere Forcella e di altre zone del centro storico di Napoli, ed in particolare la gestione delle attività economiche sul territorio e la realizzazione di profitti ingiusti derivanti dalle attività legali ed illegali svolte;
con l'aggravante per tutti gli associati dell'essere il sodalizio armato e dell'aver finanziato molteplici attività economiche (esercizi commerciali, bar ecc.) con il profitto delle attività delittuose esercitate. La sentenza del Tribunale si basava su un compendio probatorio costituito dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, da dichiarazioni testimoniali, dalla documentazione acquisita e dalle risultanze emerse all'esito di distinti procedimenti conclusisi con sentenze divenute irrevocabili. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 31 maggio 2005, confermava la condanna pronunciata dal giudice di prima istanza nei confronti dei suddetti imputati, rideterminando la pena inflitta soltanto nei confronti di IU SA e LA NN. LI PE è stato riconosciuto colpevole dei reati di partecipazione, nella veste di promotore ed organizzatore, ad associazione di tipo mafioso, di tentato omicidio in danno di IN VO e del porto dell'arma utilizzata in quell'occasione, nonché di corruzione dei poliziotti De Santis e LL, ed è stato condannato alla pena complessiva di anni venti di reclusione. La Corte di Appello, premesso che non è stata contestata l'esistenza dell'organizzazione criminale di stampo camorristico denominata GL IU", sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia riportate nella sentenza di primo grado, ritenute attendibili dal punto di vista soggettivo ed oggettivo e reciprocamente riscontrate, afferma che LI PE, oltre ad essere stato da sempre legato al clan di cui era anche finanziatore, era stato pure l'ideatore del lotto clandestino e del totonero che aveva assicurato per molti anni all'organizzazione criminale ingenti introiti, per cui egli era considerato a pieno titolo uno dei vertici del sodalizio, come riconosciutogli dallo stesso IU GI di IO TT, unanimemente riconosciuto capo del clan. La Corte di Appello conferma anche la dichiarazione di colpevolezza di LI PE, quale uno dei mandanti ed organizzatori del delitto di tentato omicidio di IN VO, attuato per finalità di agevolazione del gruppo camorristico dei IU, poiché, nell'ambito di accordo criminale stipulato con i gruppi componenti la c.d. Alleanza di Secondigliano, la vittima doveva essere eliminata in quanto aveva fatto parte del gruppo diretto da MA OM. La sentenza impugnata, dopo avere esaminato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ritenute attendibili dal punto di vista soggettivo ed oggettivo e reciprocamente riscontrate, conferma anche la configurazione giuridica del fatto, respingendo la richiesta di derubricazione del delitto contestato in quello di lesioni volontarie. La richiesta difensiva si basava sulle dichiarazioni di IU GI di IO TT, il quale aveva riferito che il VO V. poteva essergli utile per la sua abilità criminale e per la sua avversione verso il gruppo di Secondigliano, per cui decise in piena autonomia, senza neanche informare i fratelli, di evitare la morte del VO V., in modo che non potessero sorgere sospetti, e, pertanto, diede a De AR MA e a PO OS l'incarico di eseguire l'omicidio, consegnando loro un revolver ed una pistola semiautomatica che aveva precedentemente provveduto a manomettere sostituendo nel revolver i proiettili esplosivi con quelli caricati a pallini, dopo averli immersi nell'acqua calda, modificando la pistola semiautomatica in modo che si inceppasse. La Corte di Appello ritiene che la ridotta potenzialità offensiva delle armi utilizzate nell'azione criminosa non ha escluso del tutto l'idoneità a causare la morte della vittima.
Il difensore di LI PE deduce:
a) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione ai delitti di cui ai capi b) e c) della rubrica (tentato omicidio ai danni di VO IN e detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo): ad avviso del ricorrente, la Corte di appello privilegerebbe tra le dichiarazioni dei diversi collaboranti, senza alcuna logica e plausibile motivazione, esclusivamente le dichiarazioni rese da IU AE;
il ricorrente censura, altresì, la configurazione giuridica del reato contestato, poiché sarebbe "poco condivisibile" la affermazione che il munizionamento a pallini sia idoneo a provocare la morte di una persona (e manca al riguardo un accertamento tecnico che avalli una siffatta conclusione), e comunque la Corte di appello trascurerebbe la circostanza della manomissione dell'arma utilizzata, che nell'occasione si inceppò;
b) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed c) in relazione all'art. 416 bis c.p., ed alla contestata aggravante di esserne il promotore: le dichiarazioni accusatorie dei collaboranti sarebbero state oggetto di una valutazione fuorviante ed "a senso unico", poiché la circostanza che l'imputato organizzasse il gioco del lotto e del totocalcio clandestini, non starebbe a significare il pieno inserimento nel clan IU, essendo emerso che i ricavi venivano divisi fra vari clan ed una quota spettante allo stesso LI G.;
così come essere stato, in talune occasioni, il finanziatore del clan starebbe a significare una indiscussa sfera d'autonomia rispetto agli interessi del clan medesimo, tanto più che quei finanziamenti venivano restituiti con i debiti interessi;
immotivata sarebbe, poi, la conclusione che l'LI G. fosse "uno dei vertici del sodalizio", in tal modo disattendendo le dichiarazioni rese dal figlio LI QU.
Il difensore di LI PE ha depositato motivi aggiunti, ritenendo che ai sensi della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 fosse consentito il richiamo alle risultanze processuali, osservando, però, che "sia la sentenza di primo grado che quella di appello, nel corpo motivazionale avevano puntualmente "registrato" parte di quelle dichiarazioni per cui ... ciò che più conta ed interessa ai nostri fini è una corretta interpretazione di quelle dichiarazioni, sia sotto il profilo fattuale che giuridico".
Il difensore ricorrente, con riferimento al contestato delitto di tentato omicidio, afferma che dalle dichiarazioni rese da IU GI di IO TT all'udienza del 4 marzo 2003, emerge che l'uccisione del VO V. fu deliberata dalla c.d. Alleanza di Secodigliano, quale corrispettivo per il raggiunto riavvicinamento che il clan IU avrebbe dovuto pagare, e imposta a IU GI, per cui "l'aver successivamente da parte di costui messo al corrente i proprio fratelli, i cugini, l'LI G. non sta di certo a significare che fu adottata una seconda deliberazione"; il ricorrente lamenta che tale ricostruzione non sarebbe stata presa in considerazione ne' dai giudici di primo grado ne' da quelli di appello.
Il difensore denuncia, poi, la affrettata ed aprioristica conclusione circa la corretta configurazione giuridica, basata su di un travisamento dei fatti, poiché IU GI aveva categoricamente affermato che la manipolazione delle armi utilizzate in quella occasione serviva proprio a non far correre alcun serio pericolo al VO V..
Il difensore censura anche le conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici di merito in tema di partecipazione ad associazione camorristica, affermando che dalle dichiarazioni rese da IU GI di IO TT all'udienza del 25 marzo 2003 e dall'esame di LI QU, figlio di LI PE, emergerebbe l'attività di usurario svolta dall'imputato nei rapporti con i componenti del clan IU, mentre i profitti del reato di contrabbando venivano, dallo stesso imputato, distribuiti non solo al clan IU, ma anche ai clan dei Quartieri Spagnoli e di Secondigliano.
LI QU è stato riconosciuto colpevole dei delitti di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e di corruzione del poliziotto De Santis e condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6, riconosciuta la speciale attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 considerata equivalente alla contestata aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4 e alla contestata recidiva, escluse, altresì, le attenuanti generiche.
Il difensore di LI QU deduce:
a)violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'illegittimo giudizio di comparazione ed equivalenza tra le circostanze aggravanti e l'attenuante speciale L. n. 203 del 1991, ex art. 8: il ricorrente censura la sentenza del Tribunale, confermata sul punto dalla Corte di Appello, per avere ritenuto di dover equiparare e quindi bilanciare le circostanze aggravanti contestate nel presente processo con la riconosciuta attenuante speciale prevista L. n. 203 del 1991, ex art. 8 per coloro che collaborano con la giustizia;
ad avviso del ricorrente la circostanza ad effetto speciale di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 non è soggetta al giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. stante l'obbligatorietà dell'attenuazione della sanzione allorché ricorrano le condizioni per la sua applicazione e tenuto conto dell'intento primario perseguito dal legislatore che è quello di offrire un incentivo concreto e non meramente eventuale al pentito;
b) Illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis c.p.: illegittimamente la sentenza impugnata avrebbe fatto una valutazione omogenea ed uguale per tutti i coimputati nel processo, senza tenere conto dei comportamenti meritevoli di LI QU, segnalati dalla difesa, che si sarebbero estrinsecati in una attività di dissociazione dal sodalizio criminale prima e di collaborazione con la giustizia poi. LL NT è stato riconosciuto colpevole dei delitti di concorso esterno in associazione di tipo mafioso e, quale poliziotto in servizio presso il commissariato di Vicaria, di corruzione in concorso con LI PE, ed è stato condannato alla pena di anni sei di reclusione, con la esclusione della concessione delle attenuanti generiche. I giudici di merito basano l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ritenute attendibili dal punto di vista soggettivo ed oggettivo, nonché precise e convergenti, ed escludono che il delitto di cui all'art. 319 c.p. sia assorbito e contenuto per intero, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, nel reato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p.. Il difensore di LL NT deduce:
a)violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche in relazione agli artt. 157, 161, 598, 601 c.p.p. e 111 Cost.: il decreto di citazione emesso dalla Corte di Appello di Napoli sarebbe stato erroneamente notificato presso il difensore del LL NT senza aver prima provveduto ad effettuare quanto previsto dal codice di rito in caso di primo accesso negativo presso il domicilio dichiarato;
in particolare, si sarebbe ritenuto per errore che la semplice dichiarazione di una vicina di casa, riportata sul retro dell'atto notificato e depositato presso la Corte di Appello, che sosteneva che l'imputato abitava a Napoli, fosse elemento sufficiente a considerare impossibile la notifica presso il domicilio dichiarato, mentre, invece, l'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto accertare l'avvenuto trasferimento di residenza o quantomeno dare atto della impossibilità di eseguire la notifica, dando prova però di aver tentato di effettuarla in tutti i modi stabiliti dalla legge, con la conseguenza che, in mancanza di tali prove, la notifica non avrebbe potuto essere fatta al difensore;
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche in relazione all'art. 192 c.p.p., nonché violazione dell'art. 606, c.p.p., lett. e), per mancanza o manifesta illogicità della motivazione: il ricorrente denuncia la genericità delle chiamate in correità e la mancanza di riscontri, soprattutto la mancata indicazione di elementi decisivi in relazione ad episodi specifici che in qualche modo abbiano potuto interessare l'imputato, in particolare contesta l'interpretazione data ad un colloquio avvenuto presso l'ospedale Ascalesi tra LL e IU GI, colloquio che avrebbe dovuto essere letto in chiave favorevole per la difesa;
con riferimento all'imputazione di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, il difensore ricorrente afferma che non sarebbe stato dimostrato il concreto apporto e il rafforzamento che il LL A. avrebbe potuto fornire al clan IU, posto che egli svolgeva solo attività di ufficio e non era soggetto in prima linea;
con riferimento al reato di corruzione, il ricorrente denuncia che non sarebbero emersi dati certi su luoghi, tempi e ammontare delle dazioni di denaro che avrebbero interessato il LL A. ne' sarebbe stato indicato un solo atto contrario ai doveri di ufficio posto in essere dallo stesso, e, comunque, l'accusa di corruzione sarebbe in contraddizione con l'intera ricostruzione della vicenda fornita nella motivazione della sentenza impugnata, in quanto o l'imputato veniva pagato come concorrente esterno, oppure era semplicemente un agente corrotto che, in episodi specifici, avrebbe percepito somme di danaro in cambio di favori, in altri termini, o si considera il LL A. un agente che percepisce alcune somme di danaro per dei "favori", oppure la condotta punita ex art. 319 c.p. dovrebbe necessariamente essere inglobata nella più ampia contestazione di concorso esterno in associazione a delinquere. c) carenza motivazionale sulla mancata concessione delle attenuanti generiche: ad avviso del ricorrente, poiché esiste una specifica aggravante che viene applicata quando imputati siano soggetti agenti appartenenti alle Forze di Polizia, la negazione delle generiche senza considerare l'incensuratezza dell'imputato, la sua condotta processuale e la lontananza nel tempo dei fatti contestati, per il solo motivo di aver compiuto un reato in qualità di appartenente alla Polizia, sarebbe assolutamente discriminante. CO TT è stato ritenuto colpevole del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e condannato alla pena di anni otto di reclusione, con la esclusione della concessione delle attenuanti generiche.
Il difensore di CO TT deduce mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in relazione al diniego di contenimento della pena nei minimi edittali e della concessione delle attenuanti generiche: il giudice di secondo grado si sarebbe sottratto all'obbligo di una valutazione specifica ed individualizzante delle condotte poste in essere dal ricorrente alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., i quali vengono solo apoditticamente richiamati, accomunando indistintamente tutte le posizioni dei coimputati, senza considerazione dello specifico ruolo assunto dal CO V. all'interno del sodalizio criminale e senza dare risalto alla sua specifica personalità.
D'AL NN è stato dichiarato colpevole del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso ed è stato condannato alla pena di anni otto di reclusione. Sulla base delle concordanti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia i giudici di merito hanno ritenuto che D'AL G. fosse stabilmente inserito nell'organizzazione camorristica denominata MI IU, sin dai primi anni ottanta, divenendone un componente storico, impegnato prevalentemente nel settore delle estorsioni.
Il difensore di D'AL NN deduce:
a) erronea applicazione dell'art. 190 bis c.p.p., in quanto se è vero che tale norma prevede la riassunzione di talune fonti probatorie esclusivamente quando ciò sia ritenuto necessario dal giudice o da taluna delle parti sulla base di specifiche esigenze, sarebbe altrettanto vero che la norma stessa dovrebbe essere letta in sintonia con i principi ispiratori dell'attuale sistema processuale, che impongono l'identità fisica fra il giudice della prova e quello della decisione, di modo che nel concetto di specifica esigenza dovrebbe essere ricompresa la legittima aspirazione degli imputati ad essere giudicati dal medesimo giudice dell'assunzione delle prove, mentre, nel caso di specie, l'utilizzazione del congegno normativo di cui all'art. 190 bis c.p.p., sarebbe stato l'espediente, in presenza di reiterati e patologici mutamenti della persona fisica del giudice, per consentire ai giudici che non avevano partecipato al processo la pronuncia della sentenza e ciò rappresenterebbe una causa di nullità della sentenza di primo grado ex art. 522 c.p.p., (rectius 525), comma 2;
b) violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2, in quanto sarebbe stata omessa l'indagine sull'attendibilità intrinseca dei dichiaranti, sia sotto l'aspetto soggettivo che oggettivo, e i riscontri estrinseci sarebbero rappresentati da elementi di dubbio tenore e valenza probatori;
d'altro canto, dalla lettura degli atti di causa emergerebbe che le dichiarazioni dei collaboranti non sono suscettibili di confluire in un'organica rappresentazione probatoria, essendo, per di più, estremamente generiche e non riferendo in concreto nulla di direttamente e concretamente verificabile. De AR MA è stato riconosciuto colpevole, in qualità di esecutore materiale, del delitto di tentato omicidio ai danni di IN VO e del connesso delitto di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, sulla base delle convergenti dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia. Il De AR è stato condannato alla pena di anni sedici di reclusione: i giudici di merito hanno ritenuto sussistente il vincolo delle continuazione, tra i reati contestati nel presente processo e tra questi e quelli (partecipazione ad associazione di stampo camorristico e vari episodi di tentata estorsione aggravata) per i quali lo stesso De AR M. era stato condannato dalla Corte di Appello di Napoli in data 30 settembre 1993, con sentenza passata in giudicato, alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione e L.
2.500.000 di multa;
sono stati giudicati più gravi i fatti oggetto del presente processo e tra essi quello di cui al tentato omicidio aggravato, stabilendo una pena base di anni nove di reclusione, aumentata per la recidiva ad anni nove e mesi sei di reclusione, ulteriormente aumentata per la continuazione ad anni dieci di reclusione, con l'aggiunta di anni sei di reclusione per i fatti già giudicati con la precedente sentenza di cui sopra. Il difensore di De AR MA deduce:
a) violazione all'art. 178 c.p.p., lett. c), in relazione all'art.161 c.p.p., comma 3, e art. 179 c.p.p.: la notifica del decreto di fissazione dell'udienza davanti al giudice di appello sarebbe nulla per non essere stata notificata presso il domicilio eletto dall'imputato all'atto della scarcerazione il 25 agosto del 2004, di modo che sarebbe stato illegittimo il ricorso alla procedura di cui all'art. 161 c.p.p., comma 4;
b) omessa motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di lesioni in luogo dell'ascritto tentato omicidio, nonché in ordine al reato più grave da ritenere come base per il calcolo della pena aggiunta per effetto della riconosciuta continuazione con i fatti di cui alla precedente sentenza definitiva del 9/10/1992; inoltre, violazione o erronea applicazione dell'art. 81 cpv c.p. laddove, in luogo di ritenere reato più grave - e dunque pena base sulla quale effettuare l'aumento per effetto della continuazione - quelli unificati con la sentenza 9/10/1992 (associazione, estorsioni aggravate ed altro) con la quale il De AR V. veniva condannato alla pena finale di anni 8 e mesi 6 di reclusione per effetto della continuazione riconosciuta in quella sentenza, si è ritenuto più grave il tentato omicidio di cui alla rubrica, per il quale è stata esclusa in primo grado, ed è già passata in cosa giudicata, l'aggravante della premeditazione, infatti, il tentato omicidio semplice sarebbe meno grave dei fatti per cui l'imputato già ha riportato la condanna ritenuta in continuazione;
c) nullità del giudizio di primo grado per violazione dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a), in quanto essendosi verificata l'astensione di tutti i membri del Tribunale - compreso il Presidente - la designazione dell'altro collegio giudicante non avrebbe dovuto essere effettuata dal Presidente del medesimo organo giurisdizionale ma - come avviene in casi analoghi secondo la previsione della L. 10 aprile 1951, n. 287, art. 31 - dal Presidente della Corte di Appello.
IU GI è stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. nella veste di promotore ed organizzatore, nonché dei delitti di tentato omicidio ai danni di VO IN, di detenzione e porto di arma comune da sparo, di estorsione, di corruzione dei poliziotti SS SA e IO ED, ed è stato condannato alla pena di anni dodici di reclusione, escluse le attenuanti generiche e concessa la speciale attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 unificati i reati con il vincolo della continuazione, è stato considerato reato più grave quello di tentato omicidio aggravato e considerata la speciale attenuante equivalente alle contestate aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4 e all'art. 577 c.p., comma 1, n. 3 nonché alla contestata recidiva.
Il difensore di IU GI deduce:
a) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: la sentenza impugnata presenterebbe una palese contraddittorietà, in quanto, se da un lato nega la concessione delle attenuanti generiche, sulla base dei gravi precedenti penali, dall'altro concede le invocate attenuanti ad altri imputati collaboratori, anch'essi con gravi precedenti penali, sul presupposto della intervenuta dissociazione dall'organizzazione camorristica, così che non si comprende, ad avviso del ricorrente, perché il richiamo alla dissociazione non valga rispetto ad un imputato collaboratore che ha collaborato in primo grado tanto da avere riconosciuta l'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8;
b) omessa motivazione in ordine alla applicazione, con giudizio di prevalenza, della circostanza attenuante speciale di cui alla L. n.203 del 1991, art. 8, nonché omessa applicazione del principio giurisprudenziale secondo il quale la circostanza in parola non è soggetta a giudizio di comparazione ex art. 69 c.p.. IU SA è stato riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. in veste di promotore ed organizzatore, nonché del delitto di estorsione aggravata e condannato dal Tribunale alla pena di anni dodici di reclusione ed Euro 5000,00 di multa, con esclusione della concessione delle attenuanti generiche e del riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti accertati in precedenti sentenze passate in giudicato della Corte di Appello di Napoli del 3 aprile 1984 e del Tribunale di Napoli del 2 febbraio 1996. La Corte di Appello accoglie la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, dichiara inammissibile la richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, in quanto non contemplata nei motivi di gravame e avanzata solo nel corso del dibattimento in appello, rideterminando la pena in anni sette di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa.
Il difensore di IU SA deduce:
a) mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8: il ricorrente lamenta che la relativa richiesta contenuta nei motivi nuovi sia stata dichiarata inammissibile dalla Corte di Appello in quanto non contemplata nei motivi di gravame;
ad avviso del ricorrente, infatti, i nuovi motivi riguardavano il punto della sentenza concernente l'entità della pena e tale punto era stato oggetto di specifica impugnazione;
b) omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della disciplina della continuazione, negata dal primo giudice, con i fatti giudicati con altre sentenze passate in giudicato.
SS SA è stato ritenuto colpevole del delitto di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, perché, quale appartenente alla Polizia di Stato, quindi nella qualità di pubblico ufficiale, contribuiva, in modo non occasionale, alla vita e al rafforzamento del sodalizio di stampo camorristico dei IU di Forcella, rivelando notizie coperte dal segreto di ufficio circa attività di polizia giudiziaria, svolgendo attività di "scorta armata" di GI IU di IO TT ed altri esponenti del sodalizio, omettendo di procedere a controlli, perquisizioni, sequestri e arresti di associati al sodalizio e comunque non effettuando la doverosa attività investigativa e di denunzia circa quanto apprendeva sulle illecite attività dell'associazione e circa i responsabili degli stessi;
tale contributo, attivo ed omissivo, permetteva al sodalizio IU di attuare il proprio programma delittuoso e di esercitare la forza intimidatrice per assumere il controllo del territorio di Forcella e zone limitrofe del centro storico di Napoli;
condotta delittuosa accertata in Napoli fino al 1991. Il SS, inoltre, è stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 319 e 321 c.p., aggravato dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, perché, pubblico ufficiale appartenente alla Polizia di Stato, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di compiere reiterati atti contrari ai doveri di ufficio, ed in particolare quelli descritti nella precedente imputazione, riceveva da GI IU di IO TT, LL NT, EC SI (deceduto) e altre persone in corso di identificazione, somme di denaro, quantità di cocaina per uso personale e oggetti di valore. Il SS veniva condannato, unificati i reati con il vincolo della continuazione, alla pena complessiva di anni sei di reclusione, pena base, considerato più grave il reato di corruzione, anni tre di reclusione, aumentata per l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 ad anni quattro di reclusione, aumentata per la continuazione interna ad anni cinque di reclusione, aumentata per la continuazione con il delitto di concorso esterno in associazione di tipo mafioso ad anni sei di reclusione.
I giudici di merito basano l'affermazione di responsabilità sulle testimonianze assunte e sulle molteplici dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ritenute attendibili dal punto di vista soggettivo ed oggettivo, convergenti, indipendenti e specifiche, non ravvisando contraddizioni, ma semplicemente mere imprecisioni, pienamente giustificabili in ragione di un non esatto ricordo di singoli episodi avvenuti in epoca lontana.
Il difensore di SS SA deduce:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), sotto il duplice profilo della manifesta illogicità e della mancanza di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 3, e 546 c.p.p., comma 1, lett. e): il ricorrente lamenta la sistematica disattenzione riservata alle prove offerte dalla difesa, in alcuni casi totalmente obliate e, in altri, valutate con un approccio illogico, ed afferma di avere offerto la prova documentale della assoluta impossibilità di conferire credito alle dichiarazioni di IU GI di IO TT e di IU AE, che, nel descrivere alcune delle condotte rapportabili al SS avevano riferito circostanze di natura fattuale dalla improbabile verificazione. Il difensore si riferisce: 1) all'episodio di una presunta partecipazione del SS ad una riunione criminosa tenutasi nel mese di settembre dell'anno 1983, in relazione al quale aveva evidenziato che nel settembre del 1983 il SS era ricoverato presso il Centro Traumatologico Ortopedico di Napoli;
2) all'episodio dell'acquisto di un'autovettura da EO AM, consorte del collaborante LD SA, che avrebbe consentito a quest'ultima di apprendere le generalità del SS dalla lettura dei documenti attestanti la proprietà del bene mobile, in relazione al quale aveva prodotto il certificato cronologico del veicolo da cui era possibile evincere come il SS non avesse mai avuto formalmente la titolarità della suddetta autovettura;
3) all'attività di scorta che sarebbe stata svolta dal SS in favore di alcuni adepti del sodalizio criminoso, che troverebbero clamorosa smentita nelle risultanze del foglio matricolare del SS, le quali dimostrerebbero che egli non poteva trovarsi nei luoghi nei quali avrebbe svolto l'attività contestatagli;
4) all'episodio di una dazione di proiettili ad opera del SS in favore di un sodale, in relazione al quale la difesa avrebbe dimostrato che l'imputato non era mai stato incolpato di avere sottratto dall'ufficio di appartenenza munizioni, che, secondo uno dei collaboranti, avevano una provenienza per così dire istituzionale.
Anche l'approccio logico alle risultanze dibattimentali sarebbe, secondo il ricorrente, lacunoso ed insoddisfacente, infatti, i giudici di merito avevano delineato un contesto corruttivo a carico del ricorrente davvero allarmante, caratterizzato dallo spiegamento sistematico di attività illecita in favore non solo del gruppo camorristico denominato "clan IU", ma anche di altre consorterie criminali (gruppo MI e gruppo LD), ma se il dato certo ed incontrovertibile acquisito alla realtà processuale non può che essere quello di una forte contrapposizione, mai sanata, tra i diversi gruppi operanti nel medesimo contesto spazio-temporale, sarebbe, ad avviso del difensore ricorrente, veramente arduo ritenere che l'imputato fosse in una condizione tale da consentirgli una contestuale operatività di carattere illecito in favore dell'uno e dell'altro clan.
b) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), sotto il duplice profilo della erronea applicazione della legge penale e della manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 3, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), artt. 110 e 416 bis c.p.: la difesa sottolinea come, nella vicenda concreta, il percorso probatorio in ordine alla partecipazione dell'imputato all'associazione denominata clan IU dovesse necessariamente ed in via preventiva coinvolgere il controllo delle condotte corruttive, atteso che l'eventuale sussistenza di elementi legittimanti l'affermazione di responsabilità in ordine ad ipotesi di corruzione avrebbe poi consentito di accedere all'ulteriore momento destinato alla verifica della partecipazione alla societas sceleris;
il mancato raggiungimento di un soddisfacente livello probatorio in ordine alle contestate condotte di corruzione, non essendo stati individuati tempi e modalità dei concreti apporti ascrivibili al SS, avrebbe dovuto spiegare una efficacia dimostrativa tale da demolire qualsiasi ipotesi di partecipazione, sia pure nella forma del concorrente esterno, all'organizzazione denominata clan IU. In ogni caso, la condotta dell'imputato, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, non potrebbe essere collocata nel paradigma giurisprudenziale creato sulla scorta del combinato disposto di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p., così come delineato all'esito della sentenza Carnevale adottata, a Sezioni Unite, dalla Suprema Corte all'udienza del 30/10/2002 (dep. 21/05/2003), poiché, sotto il profilo psicologico della condotta del concorrente esterno, è essenziale il sapere ed il volere che il contegno tenuto sia diretto alla realizzazione degli scopi della organizzazione, mentre dalle risultanze processuali emergerebbe un'ipotesi di contegno corruttivo del SS caratterizzato da una spinta volitiva indirizzata esclusivamente alla realizzazione di scopi strettamente personali ed economici, con la consapevolezza che lo stesso ben avrebbe potuto essere funzionale alla realizzazione del programma criminoso, ma senza, per ciò solo, volerne anche la concreta attuazione. c) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) sotto il profilo della erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81 cpv e 319 c.p.: in applicazione del principio sostanziale della successione nel tempo delle leggi (art. 2 c.p., comma 3) i contegni tenuti fino al 26 aprile 1990, avrebbero dovuto essere verificati (e, eventualmente, sanzionati) ai sensi della precedente normativa e, precisamente, dell'ultimo comma dell'art. 319 c.p., che puniva la ricezione ad opera del Pubblico Ufficiale di somme di danaro per atti già compiuti e contrari ai doveri d'ufficio con la pena detentiva da un anno a tre anni di reclusione (ipotesi della c.d. corruzione propria susseguente). Inoltre, impregiudicata tale doglianza, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui è pervenuta alla conferma della responsabilità del ricorrente (con un trattamento sanzionatorio pari, ex art. 81 cpv. c.p., ad anni uno di reclusione) per tutte le ulteriori ipotesi collusive contestategli a titolo di continuazione e ciò sulla base della ricostruzione della vicenda corruttiva operata dagli stessi giudici di merito, che hanno ritenuto la sussistenza di un pactum sceleris iniziale, seguito, nel corso degli anni, da plurime dazioni di danaro. Secondo il difensore ricorrente la corretta costruzione della struttura del delitto di corruzione dovrebbe condurre a ritenere che la semplice accettazione della promessa di una qualche utilità integra ed esaurisce l'unitario delitto di corruzione, rimanendo estraneo al contenuto offensivo della previsione tipica il profilo patrimoniale, con la conseguenza di dover ritenere nel caso di specie sussistente un'unica condotta di corruzione e di dover escludere che possa affermarsi la responsabilità del ricorrente ex art. 81 cpv. c.p. per tutti gli ulteriori contegni collusivi posti in essere nel periodo in contestazione.
d) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), sotto il profilo della inosservanza della legge penale in relazione agli artt.157, 160, 319 c.p. e 129 c.p.p.: se, per le argomentazioni di cui al precedente motivo di ricorso, il momento consumativo del reato di corruzione deve ritenersi coincidente con la stipula dell'accordo criminoso, la contestata condotta di corruzione del SS dovrebbe collocarsi in epoca antecedente o, al più, coincidente, all'anno 1990, con la conseguenza della intervenuta maturazione del termine prescrizionale già al momento della pronuncia del giudice di primo grado.
c) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), sotto il profilo della erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 2, 319 c.p. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 convertito in L. n. 203 del 1991: la tesi difensiva in ordine alla corretta costruzione giuridica da riservare alla ipotesi delittuosa di cui all'art. 319 c.p. avrebbe conseguenze anche in ordine alla concreta possibilità di ritenere applicabile alle condotte di corruzione contestate al SS l'aggravante speciale di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, il momento consumativo del reato si collocherebbe,
infatti, in un epoca sicuramente antecedente all'entrata in vigore della normativa che ha introdotto l'aggravante ad effetto speciale. f) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) sotto il profilo della mancanza di motivazione in relazione all'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), art. 319. c.p. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 convertito in L. n. 203 del 1991: per il riconoscimento dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 non sarebbe sufficiente, ad avviso del ricorrente, la semplice consapevolezza della possibilità che dal reato che si commette derivi un'agevolazione dell'attività dell'associazione, ma occorrerebbe, invece, che, nella coscienza della idoneità del delitto perpetrato a realizzare l'agevolazione stessa, questa finalità abbia costituito motivo specifico della spinta criminosa;
nel caso di specie, i giudici di merito avrebbero completamente omesso di procedere al controllo della sussistenza dei requisiti, soprattutto di natura soggettiva, legittimanti l'applicazione della circostanza aggravante de qua che non avrebbe potuto essere riconosciuta dal momento che non sarebbe risultata provata, ad avviso del ricorrente, una volontà del SS che andasse al di là del rapporto interpersonale con i singoli appartenenti al sodalizio ed indirizzata, in buona sostanza, alla agevolazione del gruppo criminale inteso come entità autonoma ed altra rispetto ai singoli adepti.
g) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), sotto il profilo della erronea applicazione delle norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale in relazione all'art. 319 c.p. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 convertito in L. n.203 del 1991: gli elementi di fatto raccolti nel corso dell'istruttoria dibattimentale evidenzierebbero un'attività delittuosa posta in essere dal SS in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 152 del 13 maggio 1991 e il rilievo sarebbe suffragato dalla indicazione temporale contenuta nella rubrica, laddove le condotte ascritte all'imputato vengono collocate "sino al 1991". Per superare tale indicazione il giudice di appello fa riferimento ad una dichiarazione di LI QU, il quale aveva potuto constatare, all'atto della sua scarcerazione nell'anno 1994 che il SS "non aveva mai interrotto i rapporti illeciti con la famiglia IU"; ma tale passaggio motivazionale è censurato dal ricorrente sia perché contrastante con il contenuto temporalmente delimitato dell'imputazione sia perché, comunque, il giudice avrebbe dovuto procedere al riscontro esterno di quella dichiarazione accusatoria, individuando, inoltre, specificamente, gli atti e i comportamenti collusivi posti in essere successivamente all'entrata in vigore della circostanza de qua, verificandoli, altresì, sul piano strettamente psicologico.
h) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) sotto il profilo della mancanza di motivazione in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), artt. 81 cpv. e 133 c.p.: il ricorrente censura la omessa valutazione del motivo di doglianza relativo all'attività di dosimetria della pena, applicata a titolo di continuazione;
la Corte di Appello avvenne omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame con il quale si rilevava come i plurimi aumenti di pena, applicati a titolo di continuazione interna (per le plurime contestazioni collusive) ed esterna (in relazione alla contestazione di cui all'art. 416 bis c.p.), apparissero veramente eccessivi e comunque, pur nel rispetto del potere discrezionale del giudicante, privi della necessaria indicazioni delle ragioni legittimanti un simile trattamento sanzionatorio. i) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), sotto il profilo della mancanza di motivazione in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) e art. 133 c.p.:
il ricorrente denuncia la mancata esposizione delle ragioni che hanno determinato la conferma della pronuncia gravata nella parte relativa all'entità della pena complessivamente inflitta al SS;
la Corte di Appello avrebbe totalmente omesso di verificare la fondatezza dei rilievi difensivi sul punto, limitandosi solo ed esclusivamente ad indicare le ragioni legittimanti la conferma delle determinazioni assunte dal Tribunale circa il diniego del beneficio delle circostanze attenuanti generiche.
LA NN è stato riconosciuto colpevole del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e condannato dal Tribunale alla pena di anni otto di reclusione. La Corte di Appello con la sentenza impugnata ha concesso le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4, rideterminando la pena in anni quattro di reclusione. La
stessa Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di concessione dell'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 in quanto non contemplata nei motivi di gravame.
Il difensore di LA NN deduce violazione dell'art. art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione al mancato riconoscimento della circostanza speciale di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8: il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente negato la concessione della suddetta attenuante speciale sul presupposto che la collaborazione sarebbe intervenuta solo in grado di appello, in quanto la richiesta di applicazione della stessa attenuante speciale investe proprio la riduzione della pena inflitta e, quindi, il punto in ordine all'entità della pena, già oggetto di specifico gravame, seppure originariamente con riguardo al riconoscimento delle attenuanti generiche.
IO ED è stato dichiarato colpevole, nella sua qualità di pubblico ufficiale appartenente alla polizia di Stato, dei delitti di concorso esterno in associazione di tipo mafioso e corruzione, per medesimi fatti attribuiti a SS SA e sulla base di analogo compendio probatorio.
Il difensore di IO ED deduce:
a) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ovvero per motivazione mancante, insufficiente nonché apparente: il ricorrente denuncia che il libero convincimento dei giudici avrebbe trasmodato in arbitrio e in scelte dettate da opzioni meramente soggettive, omettendo di dare risposte esaustive alle obiezioni difensive. Il giudice di appello avrebbe ripercorso l'errore metodologico in cui erano incorsi i giudici di primo grado, i quali avevano accomunato le posizioni degli imputati SS e IO F. e, poiché qualcuno aveva ricordato vagamente il SS assieme a IO ED, le vicende, che i collaboratori di giustizia addebitavano soltanto al primo, venivano, dai giudici, automaticamente ascritte anche al secondo. In particolare, il ricorrente lamenta che il IO F. sia stato dato presente ai festeggiamenti per l'anniversario del matrimonio di IU GI di IO TT nel luglio del 1991, mentre soltanto il collaborante RE NT, ricordava che, nel mentre correvano i festeggiamenti, ebbe con il IO F. un violento alterco, circostanza non confermata da alcun altro collaborante e riferita soltanto dal RE A., di cui la difesa aveva denunciato la inaffidabilità senza trovare risposta nella sentenza impugnata. Il difensore ricorrente evidenzia anche altri episodi emergenti dalle dichiarazioni di IU GI di IO TT non confermate da nessun altro collaborante: la partecipazione del IO F. ad una riunione con MI PE avvenuta nel settembre del 1983, l'accompagnamento di IU GI in più occasioni in macchina a riunioni presso l'abitazione di OM MA, la presenza del IO F. sull'isola di Ischia quando la famiglia IU si recava in vacanza in quell'isola: il ricorrente censura l'attendibilità del collaborante e lamenta che i giudici di merito abbiano valutato come mere imprecisioni vere e proprie contraddizioni.
Il ricorrente denuncia, inoltre, che la sentenza impugnata avrebbe ignorato le doglianze difensive relative ad altre risultanze dibattimentali: la individuazione fotografica effettuata dal collaboratore di giustizia EC M., relativamente alla partecipazione del IO F. all'anniversario di matrimonio di cui sopra, basata su una descrizione della persona che aveva partecipato assolutamente non corrispondente a quella del IO F.; la circostanza emergente dal foglio matricolare che l'imputato in occasione di quell'anniversario era fuori Napoli e prestava servizio come allievo poliziotto in Nord Italia;
la inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese da IU AE in quanto relative a circostanze apprese indirettamente e rimaste prive di riscontro.
In definitiva, il ricorrente eccepisce la mancanza assoluta di prova della esistenza del delitto di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, nella misura in cui le dichiarazioni accusatorie risultano non essere reciprocamente confermative e quindi non possono assurgere al rango di prova in quanto non convergenti, non indipendenti e soprattutto non specifiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso di LI PE sono infondati e devono essere rigettati.
Occorre premettere, anche con riferimento ai motivi proposti da diversi ricorrenti, che secondo la giurisprudenza costante di questa Suprema Corte, allorché le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo e, quando non vi è difformità sul punto denunciato, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico e inscindibile (Sez. 2^, 13/11-5/12/1997, n. 11220, Ambrosino, 209145; Sez. 1^, 26 giugno 2000, n. 8868, Sangiorgi, riv. 216906; Sez. 6^, 26 settembre 2002 - 14 gennaio 2003, n. 1307, Delvai, riv. 223061; Sez. 6^, 7 febbraio 2003, n. 23248, Canotti, riv. 225671;). Del resto, la sentenza di appello esplicitamente rinvia non solo alle argomentazioni della sentenza di primo grado, ma anche alla esposizione analitica delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ivi contenuta (v. pagg. 26 e 41 della sentenza impugnata).
Le censure formulate da LI PE con riferimento alla ritenuta responsabilità per il delitto di tentato omicidio ai danni di VO IN sono infondate nel punto in cui lamentano il privilegio che la Corte di Appello avrebbe accordato alle dichiarazioni rese da IU AE. Infatti, la sentenza impugnata, in realtà, fonda il proprio convincimento su un'ampia ricostruzione della vicenda che aveva portato al tentativo di omicidio, effettuata attraverso plurime dichiarazioni di collaboratori di giustizia, ravvisando la genesi del tentativo medesimo negli accordi raggiunti tra la GL IU" e l'"Alleanza di Secondigliano", che prevedevano l'eliminazione degli ex "cutoliani", tra i quali il VO V.. La diversa versione sul movente dell'episodio criminoso fornita dal collaborante EC SI è ritenuta non contrastante con le versioni, concordanti, degli altri collaboranti, in base alla considerazione, logicamente non censurabile, che "IU GI di IO TT non era intenzionato a rivelare all'EC M. che quell'omicidio gli era stato imposto dai vertici dell'Alleanza di Secondigliano". Nell'ambito di tale ricostruzione della vicenda criminosa in esame, la sentenza impugnata attribuisce attendibilità alle concordanti dichiarazioni di due collaboratori di giustizia (e non uno solo, come erroneamente affermato dal ricorrente): IU AE e IU GI di IO TT, i quali riferiscono che LI PE non solo venne informato della decisione di uccidere il VO V. (come sostiene il ricorrente), ma partecipò alla decisione medesima (Pagg. 76 e 79 della sentenza impugnata).
Il ricorrente, con i motivi aggiunti, lamenta che la Corte di Appello non abbia preso in considerazione la "ricostruzione" dei fatti proposta dalla difesa e sottopone al giudice di questa Suprema Corte la propria lettura delle dichiarazioni rese da IU GI di IO TT all'udienza del 4 marzo 2003, ritenendo che, ai sensi della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 sia consentito il richiamo alle risultanze processuali.
Certamente nel presente procedimento deve trovare applicazione l'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e) nella sua nuova formulazione, perché
la L. 8 febbraio 2006, n. 46, che ha novellato la suddetta norma è entrata in vigore il 9 marzo 2006 ed essa deve essere applicata "ai procedimenti in corso" in conformità a quanto previsto dalla stessa L. 8 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 1. Il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), stabilisce che il ricorso per cassazione può essere proposto per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".
Se si confronta il nuovo testo del citato art. 606 c.p.p. con quello anteriore alla legge di modifica, si rileva che le innovazioni introdotte riguardano la statuizione relativa alla "contraddittorietà" della motivazione, che si aggiunge alle ipotesi di mancanza o di manifesta illogicità della motivazione stessa contemplate nella precedente formulazione della norma, e la previsione che il vizio della motivazione possa risultare (oltre che dal testo del provvedimento impugnato) da "altri atti del processo", purché siano "specificamente indicati nei motivi di gravame". L'ipotesi della contraddittorietà non apporta sostanziali innovazioni, in quanto si tratta di un vizio comunque rientrante nella violazione delle regole della logica - anzi, in termini filosofici, il principio di non contraddizione è il principio supremo - sebbene esso, come risulta testualmente, non debba essere "manifesto"; ma se con tale carattere si intende, come ha inteso l'esperienza applicativa, che sono ininfluenti le minime incongruenze e che le denunciate illogicità devono essere di spessore tale da inficiare la struttura logica della motivazione, non può non ritenersi che anche la contraddittorietà debba essere "manifesta". Occorre, invece, esaminare quale sia il significato del riferimento agli "altri atti del processo", alla luce dei quali può essere sindacata la motivazione al di là del testo del provvedimento impugnato. A tal fine è necessario un esame, sia pure sintetico, della normativa in tema di motivazione e la relativa evoluzione giurisprudenziale.
L'art. 111 Cost., commi 6 e 7 disponendo che "tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati" e che "contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge" rivela la connessione esistente tra l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e la funzione assegnata alla Corte di cassazione di sindacato di legittimità sui provvedimenti giurisdizionali, costituendo la motivazione la condizione indispensabile per l'effettività del controllo dell'intero iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito nell'applicazione della norma giuridica.
L'obbligo della motivazione trova puntuale specificazione in varie disposizioni del codice di procedura penale. Oltre che nell'art. 125 c.p.p., a norma del quale le sentenze, le ordinanze e, nei casi previsti dalla legge, i decreti devono essere motivati a pena di nullità, le principali disposizioni devono essere individuate nell'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) e nell'art. 292 c.p.p.: la prima riguarda la motivazione delle sentenze, nelle quali deve essere contenuta "la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie"; la seconda disposizione, la cui matrice è identificabile nell'art. 13 Cost., comma 2, concerne la motivazione delle ordinanze relative alle misure cautelari personali, nella quale deve essere presente "l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza" (art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), nonché "l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa" (art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c bis). L'esigenza costituzionalmente rilevante di un controllo non può essere circoscritta al momento dell'applicazione della norma giuridica, ma deve intendersi inevitabilmente estesa al giudizio di fatto, a quel momento, cioè, in cui il giudice valuta i risultati delle prove e procede alla ricostruzione del fatto. La correttezza del giudizio di fatto si pone quale necessaria condizione della legalità della decisione, la quale si sottrae a censura solo se esistono fatti che giustificano l'applicazione della norma. La garanzia costituzionale ex art. 111 Cost. riguarda la motivazione nella sua unità, inscindibilmente costituita dalla soluzione delle questioni di diritto, sostanziale e processuale, e dall'accertamento del fatto, al quale una determinata norma deve essere applicata. Ai fini del controllo di legittimità, la motivazione più importante è proprio quella fornita a giustificazione del giudizio di fatto, perché la Corte di cassazione può confermare una decisione di rito o una decisione di merito in diritto anche quando non siano corrette nella giustificazione, ma siano nel dispositivo (art. 619 c.p.p., comma 1), ma deve annullare una decisione di merito in fatto che, pur ipoteticamente corretta nell'esito, non lo sia nella giustificazione. L'obbligo della motivazione sul fatto è regolato principalmente dall'art. 192 c.p.p., comma 1, che è generalmente considerato espressione del riconoscimento legislativo del principio del libero convincimento del giudice. L'art. 192 c.p.p., comma 1, col disporre che "il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati", esprime l'intento del legislatore di prevenire, attraverso il controllo della motivazione, l'esercizio insindacabile del potere discrezionale nell'apprezzamento giudiziale delle prove, al fine di evitare che il libero convincimento trasmodi in arbitrio e in scelte dettate da opzioni meramente soggettive. Il medesimo intento traspare, del resto, dai commi successivi dell'art. 192 c.p.p., nei quali vengono enunciate specifiche regole di giudizio e sono precisati i limiti dell'impiego della prova indiziaria (comma 2) e delle dichiarazioni rese dai coimputati del medesimo reato o di persone imputate in un procedimento connesso (comma 3).
Tali norme risultano in simmetria con la disposizione di cui all'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), che, comprendendo tra i motivi di ricorso la "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione", sanziona le violazioni dell'obbligo della motivazione, elevando le regole della logica a regole giuridiche, alla cui osservanza è vincolato il giudice quando procede alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove. Tutte le norme citate (art. 192 c.p.p. e quelle di cui all'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) e art. 292 c.p.p.) offrono indicazioni alquanto dettagliate circa l'estensione e la struttura logica della motivazione a giustificazione del giudizio di fatto, evidenziando esigenze non solo di logicità della motivazione, ma anche di completezza. La necessità che la sentenza rifletta compiutamente e correttamente i risultati del processo ha un preciso sostegno normativo nell'art. 192 c.p.p., comma 1, ma soprattutto nell'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), ove si distingue tra esposizione dei motivi e indicazione delle prove, quindi, tra parte argomentativa e parte informativa.
È evidente che solo una chiara, completa e articolata motivazione consente al giudice di cassazione di rilevare se e in quale punto della motivazione emerga il vizio dell'argomentazione. Ciò significa che solo rispettando l'obbligo di esplicitare nel modo più rigoroso, chiaro e completo i risultati acquisiti e i criteri di valutazione adottati, è possibile evitare che il principio del libero convincimento del giudice, alla base del disposto del citato art. 192 c.p.p., trasmodi in uso arbitrario di tale principio (cfr. Sez. 1^, 15/10-19/12/1990, n. 16564, Batani, riv. 186122; Sez. 1^, 11/4-6/12/1991, n. 12370, Bartone, riv. 189326). Tale obbligo si imponeva in modo ancora più evidente alla luce della formula adottata nel codice del 1988, la quale, disponendo che il controllo del giudice di legittimità fosse condotto unicamente sul testo della sentenza impugnata, inibiva il riesame dell'incartamento processuale.
Se la Suprema Corte non poteva, nell'esercizio del suo sindacato sulla motivazione, esaminare gli atti e se la narrazione della vicenda storico-processuale compiuta dal giudice di merito era l'unico elemento su cui essa poteva fondare il proprio apprezzamento di legittimità, era evidente che l'obbligo del giudice del merito di evidenziare con completezza ed in modo dettagliato il fatto era ancora più penetrante, poiché questa esposizione era l'unico mezzo consentito al giudice di legittimità per valutare la congruità e la logicità della motivazione, per verificare la correttezza logico- razionale del ragionamento seguito e delle argomentazioni svolte sulla consistenza probatoria degli elementi acquisiti, per evincere, con chiarezza ed in modo perfettamente aderente alla realtà degli accadimenti, le affermazioni di diritto, che regolavano la fattispecie concreta (Sez. 3^, 18/6-6/10/1993, n. 9093, Caiazzo, Riv. 195286). Con la conseguenza che la completezza della cognizione del fatto si poneva come conditio sine qua non perché la Corte di cassazione potesse esercitare il suo ruolo di giudice di legittimità, sicché ove tale ricostruzione mancasse o risultasse frammentaria, si imponeva l'annullamento con rinvio del provvedimento medesimo (Sez. 1^, 6 aprile 1995, LA, m. 201284; Sez. 6^, 20 agosto 1992, Fiorito, n. 191732; Sez. 3^, 12 maggio 1995, Stanghi, m. 202056; Sez. 3^, 1 febbraio 1996, Zullo, m. 205394). Si comprende perché la giurisprudenza si era posta il problema del ed. travisamento del fatto: una motivazione che, accortamente o inconsapevolmente, non riproducesse fedelmente le risultanze processuali, sarebbe stata in grado di sottrarsi al vaglio della Corte di Cassazione.
Nella tipologia del travisamento sono stati individuati diversi vizi, distinti in relazione alle cause che ad essi hanno dato origine:
travisamento derivante dalla supposizione di una prova inesistente, travisamento del risultato di prova incontestabilmente diverso da quello effettivo, travisamento conseguente all'omessa valutazione di una prova acquisita o causato dallo scorretto apprezzamento di una o più prove. Le prime due tipologie, però, secondo un autorevole orientamento giurisprudenziale (Sez. Un. 26 settembre 2001 - 9 gennaio 2002, n. 624, non massimata sul punto;
nonché, Sez. 4^, 9 giugno 2004, n. 29920, Bonazzi, riv. 228844) avrebbero potuto considerarsi vizi di ordine processuale che potevano consentire di accedere all'esame degli atti processuali, in quanto la prova mai acquisita o il risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello effettivo potrebbero equipararsi alla prova non legittimamente acquisita con la conseguente applicazione della nozione di inutilizzabilità (art. 191 c.p.p. e art. 526 c.p.p., comma 1). L'esigenza di completezza della motivazione al fine del sindacato su di essa non è stata, comunque, certamente trascurata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, pur nei limiti imposti dalla rigida preclusione all'esame degli atti processuali di cui all'originario disposto dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in quanto il ricorrente poteva dedurre l'avvenuta rappresentazione al giudice della precedente fase d'impugnazione degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il travisamento del fatto, sicché la Corte potesse, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi fossero stati valutati (Sez. Un., 30 aprile - 2 luglio 1997, n. 6402, Dessimone, rv. 207944).
Il rimedio di talune forme di travisamento attraverso il controllo dei motivi di appello e la congiunta verifica dell'esame che ne aveva compiuto il giudice dell'impugnazione spostava l'indagine sul piano del vizio della mancanza della motivazione, nel senso che l'omessa risposta ad una specifica censura dell'appellante, vertente su un elemento decisivo, determinava l'incompletezza della motivazione che giustificava l'annullamento della decisione. Lo stesso rimedio aveva possibilità di impiego anche quando il giudizio di primo grado si fosse concluso con una pronuncia di assoluzione e la condanna dell'imputato fosse intervenuta nel giudizio di appello a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero. Anche in tale ipotesi, infatti, era stata ammessa una possibilità di verifica dell'omesso esame di risultanze probatorie decisive (Sez. Un. 29 ottobre - 24 novembre 2003, n. 45276, Andreotti, rv. 226092 e 226093), potendo la Corte di cassazione fare riferimento, come tertium comparationis per lo scrutinio di fedeltà al processo del testo del provvedimento impugnato, non solo alla sentenza assolutoria di primo grado, ma anche (non certo ai motivi d'appello dell'imputato, carente d'interesse all'impugnazione, perciò inesistenti) alle memorie ed agli atti con i quali la difesa, nel contestare il gravame del pubblico ministero, avesse prospettato al giudice d'appello l'avvenuta acquisizione dibattimentale di altre e diverse prove, favorevoli e nel contempo decisive, pretermesse dal giudice di primo grado nell'economia di quel giudizio, oltre quelle apprezzate ed utilizzate per fondare la decisione assolutoria.
Non vi è dubbio, quindi, che il riferimento contenuto nella novella legislativa agli "atti del processo" come possibile parametro di riferimento del vizio denunciato consenta alla Corte di cassazione di verificare la completezza della motivazione, già individuata dalla giurisprudenza della Corte stessa come requisito essenziale della sentenza.
La normativa in esame, dunque, si inserisce nell'ambito di un orientamento giurisprudenziale già consolidato. L'accesso agli atti del processo consentito da tale normativa, però, non è indiscriminato, ma veicolato dall'atto di impugnazione che deve indicare "specificamente" quali siano gli atti ritenuti rilevanti al fine di consentire il controllo della motivazione del provvedimento impugnato, indicazione che potrà assumere le forme più diverse (integrale riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia, individuazione precisa della collocazione dell'atto nel fascicolo processuale di merito ecc.), ma sempre tali da non costringere la Corte di cassazione ad un lettura totale degli atti comunque esclusa dal preciso disposto della norma, tanto che la relativa richiesta con i motivi di ricorso deve ritenersi sanzionata dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 591 c.p.p..
Il significato di tale "indicazione specifica" si evidenzia dall'inserimento del disposto della norma nella tipologia del vizio denunciato, che attiene alla esistenza stessa della motivazione o alla sua struttura logica.
Prima della novella legislativa era consolidato il principio per cui, nella verifica della fondatezza o non del motivo di ricorso ex art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), il compito della Corte di cassazione non era quello di accertare l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, ma quello ben diverso di stabilire se i giudici di merito avessero esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se avessero dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se nell'interpretazione delle prove avessero esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. 1^, 21 settembre - 4 novembre 1999, n. 12496, Guglielmi ed altri, rv. 214567; Sez. Un., 30 aprile - 2 luglio 1997, n. 6402, Dessimone, rv. 207944).
Ebbene deve ritenersi che tali principi siano rimasti fermi anche a seguito della novella legislativa, poiché questa non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane un giudizio di legittimità, come si desume dal sistema costituzionale e da quello dell'ordinamento giudiziario (art. 111 Cost., comma 7, e R.D. del 1941, n. 12, art. 65), ma anche, come si è detto, dalla natura del vizio denunciabile (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), che attiene alla correttezza del discorso giustificativo della decisione e non al suo contenuto valutativo.
Occorre ulteriormente chiarire che, con riferimento al requisito della completezza della motivazione e in applicazione del criterio della concisione espositiva (artt. 544 e 546 c.p.p.), non vi è perfetta coincidenza tra le risultanze processuali e il contenuto della motivazione. Infatti, nel dibattimento vanno ammesse ed acquisite tutte le prove rilevanti rispetto a tutti gli oggetti di prova (art. 190 in relazione all'art. 187 c.p.p.); nella motivazione, invece, vanno discusse solo le prove controverse e decisive rispetto alle sole questioni controvertibili.
Che la struttura minima della motivazione concerna solo le prove decisive, lo si ricava non solo dal principio di concisione espositiva, ma anche dal disposto dell'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d). Il primo articolo richiedendo l'indicazione delle prove poste a base della decisione fa riferimento non a tutte le prove comunque rilevanti, ma solo a quelle poste a base della decisione, cioè delle prove fondamentali, appunto decisive. A questo articolo si collega il secondo, che prevede l'annullamento della sentenza in caso di mancata assunzione di una prova decisiva. Dunque è la prova decisiva che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza perché ne intacca la sua struttura portante.
Pertanto, il riferimento a specifici atti del processo nel motivo di ricorso in tanto assume rilevanza in quanto dimostri che il giudice abbia trascurato di sottoporre al proprio esame fatti decisivi ai fini del giudizio, nel senso che se fossero stati convenientemente valutati avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata. Tale principio assume ancor più valore se saggiato alla luce di altro principio più volte affermato da questa Suprema Corte, quello della valutazione unitaria della prova, che, visto sotto il profilo dell'ammissibilità del motivo di ricorso, consente di affermare che non è ammissibile quel motivo che parcellizzi la valenza significativa di ciascuna fonte di prova, analizzandola e valutandola separatamente e in modo atomizzato dall'intero contesto probatorio, ponendosi al di fuori di un giudizio logico complessivo dei dati forniti dalle risultanze processuali, che tenga conto non solo del valore intrinseco di ciascun dato, ma anche e soprattutto delle connessioni tra essi esistenti. La valutazione dell'insieme è imprescindibile allorché si tratti di indizi, ciascuno dei quali abbia una portata possibilistica e non univoca: solo l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto. Pertanto, alla stregua del precetto dell'art. 606 c.p.p., anche a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 46 del 2006, il controllo di legittimità è volto ad accertare che a base della pronuncia del giudice di merito esista un concreto apprezzamento delle risultanze processuali e che la motivazione non sia puramente assertiva e non sia carente nell'esame di prove decisive o affetta da vizi logici, restando escluse da tale controllo, non soltanto le deduzioni che riguardano l'interpretazione e la specifica consistenza degli elementi di prova, ma anche le incongruenze logiche che non siano assolutamente incompatibili con le conclusioni adottate in altri passaggi argomentativi utilizzati dai giudici;
cosicché non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti adottata dai ricorrenti ne' su altre spiegazioni fornite dalla difesa per quanto plausibili, ma comunque inidonee ad inficiare la decisione di merito. Al di là di questi limiti finirebbe per accreditarsi la Corte di cassazione di poteri rivalutativi che, come tali, appartengono alla sola cognizione del giudice di merito.
Rimane fermo, quindi, che la verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. Nè la Corte Suprema può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova, con la conseguenza che le scelte compiute dal giudice di merito, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova (Sez. Un. 23 novembre 1995 - 23 febbraio 1996, n. 2110, Fachini, riv. 203767). In applicazione dei suddetti principi si rileva la inammissibilità dei suddetti motivi nuovi, poiché con essi si chiede esplicitamente a questa Corte di effettuare una "ricostruzione" dell'intera vicenda processuale non per constatarne imprecisioni o inesattezze di valore decisivo nel complessivo quadro probatorio - anzi lo stesso ricorrente riconosce che il giudice di appello ha "puntualmente registrato" le dichiarazioni dei collaboranti - bensì per una diversa "interpretazione" delle emergenze probatorie. Con riferimento, poi, alla censura concernente la qualificazione giuridica del fatto contestato, occorre ribadire il principio, già formulato da questa Suprema Corte, secondo il quale il tentativo inidoneo si può configurare solo quando, con valutazione oggettiva e con giudizio ex ante, la realizzazione concreta dell'evento è impossibile in modo assoluto e non anche semplicemente relativo, cioè tale da non consentire in nessun caso l'attuazione del proposito criminoso neppure per l'intervento di eventuali fattori occasionali capaci di conferire o restituire all'azione stessa quella efficienza causale di cui solo precariamente sia sprovvista, e ciò perché anche in caso di semplice improbabilità dell'evento il bene tutelato resta ugualmente esposto al pericolo di offesa. In applicazione di tali principi è evidente la correttezza, nella fattispecie, della configurazione giuridica del fatto quale tentativo di omicidio, poiché il giudice di merito ha espresso la valutazione, corretta dal punto di vista logico e delle massime di esperienza, che "il munizionamento caricato a pallini è certamente idoneo a procurare la morte di un individuo, soprattutto se esploso, come nel caso in esame, a distanza ravvicinata e ripetutamente contro varie parti vitali del corpo".
Con riferimento all'imputazione di cui all'art. 416 bis c.p., le censure del ricorrente non sono consentite nel giudizio di legittimità, poiché, lamentando una "valutazione fuorviante ed a senso unico" dei giudici di merito, tendono ad ottenere da questo giudice di legittimità una inammissibile "rilettura" delle risultanze processuali e una diversa interpretazione delle dichiarazioni di molteplici collaboranti, che, nella ricostruzione, analitica e corretta, dal punto di vista logico e giuridico, dei giudici di merito "hanno concordemente indicato l'LI come uno dei personaggi storici dell'organizzazione camorristica facente capo alla famiglia dei IU ed in posizione di vertice all'interno dello stesso clan" (pag. 50 della sentenza impugnata). D'altro canto, gli atti specificamente indicati dal ricorrente nei motivi nuovi (dichiarazioni rese da IU L. di IO TT e da LI QU), non sono stati affatto trascurati dalla motivazione della sentenza impugnata (pagg. 50 ss.), bensì compiutamente esaminati e valutati, così che costituisce certamente una censura del merito della decisione il tentativo di far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri. I motivi di ricorso di LI QU sono infondati e devono essere rigettati.
La censura di illegittimità del giudizio di comparazione tra le circostanze aggravanti e l'attenuante speciale di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8 convertito in L. n. 203 del 1991, non può essere accolta.
Il collegio, ben a conoscenza dell'orientamento giurisprudenziale che ritiene non soggetta al giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. la citata circostanza attenuante ad effetto speciale, ritiene di aderire al diverso principio giurisprudenziale, che, invece, tale giudizio ammette nel caso in esame (Sez. 2^, 29 novembre 2001 - 11 aprile 2002, n. 13928, Barra, riv. 221933; Sez. 1^, 21 gennaio 1998, n. 7427, Alfieri, riv. 210884). Invero, la norma del D.L. n. 152 del 1991, citato art. 8 prevede semplicemente un'attenuante (così era chiamata allo stesso art. 8, comma 3, abrogato dalla L. 13 febbraio 2001, n. 45, art. 23), sia pure ad effetto speciale, che non può
sottrarsi, senza un'espressa previsione, alla regola generale di cui all'art. 69 c.p., tanto è vero che, nel corpo dello stesso provvedimento legislativo (art. 7, comma 2), quando il legislatore ha inteso escludere il giudizio di comparazione, lo ha espressamente specificato. Anche con riferimento a norme che prevedono attenuanti speciali del tipo di quella in esame (art. 630 c.p., comma 4), la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha ritenuto l'ammissibilità del giudizio di comparazione (Sez. 2^, 2 dicembre 1985 - 19 febbraio 1986, n. 1553, Zii, riv. 171935). Del resto, quando il legislatore ha voluto escludere qualsiasi bilanciamento di circostanze, la deroga al disposto dell'art. 69 c.p. è stata prevista espressamente (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291 ter, comma 3; D.L. 15 dicembre 1979, n.625, art. 1, comma 3, convertito in L. 6 febbraio 1980, n. 15; D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, art. 7, comma 4, convertito in L. 18 febbraio 1992, n. 172; art. 3, D.L. 26 aprile 1993, n. 122, comma 2,
convertito in L. 25 giugno 1993, n. 205; D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, art. 12, comma 3 quater).
La doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis c.p. non può essere accolta, in quanto, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, per quanto concerne il diniego di concessione delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione, senza che sia tenuto ad esaminare tutte le circostanza prospettate o prospettabili dalla difesa (Sez. 1^, 11/01-31/03/1994, n. 3772, Spallina, riv. 196880; Sez. 1^, 20/10/1994-26/01/1995, n. 866, Candela, riv. 200204; Sez. 4^, 20 dicembre 2001 - 28 febbraio 2002, n. 8167, Zahraoui, riv. 220885). Nel caso di specie, la sentenza impugnata si è attenuta a tale principio, facendo espresso riferimento ai gravi precedenti penali dell'imputato (pag. 127 della sentenza impugnata) , e, quindi, non è in alcun modo censurabile.
I motivi di ricorso di LL NT sono infondati e devono essere rigettati.
Non sussiste la violazione di legge denunciata con riferimento alla notifica effettuata presso il difensore del decreto di citazione davanti alla Corte di Appello di Napoli, in quanto non può essere accolta la tesi difensiva, secondo la quale la notifica presso il domicilio dichiarato può essere considerato impossibile solo dopo che l'ufficiale giudiziario abbia tentato di effettuare la notifica "in tutti i modi stabiliti dalla legge". Infatti, l'ufficiale giudiziario ha dato atto nel verbale di non avere rintracciato il destinatario della notifica non per una sua precaria assenza, ma perché "sul posto risultano abitare tutt'altre famiglie", in tali casi nessuna disposizione di legge attribuisce all'ufficiale giudiziario il dovere (e neppure il potere) di compiere ulteriori accertamenti prima di effettuare la notifica a mani del difensore ex art. 161 c.p.p., comma 4, (Sez. 3^, 28 gennaio 1998, n. 3691, Sterletti, riv. 210295; Sez. 4^, 10 novembre 2000 - 10 gennaio 2001, n. 2377, Giordano, riv. 218476; Sez. 4^, 4 luglio 2003, n. 36996, Tomasini, riv. 226378).
Le censure di violazione di legge nonché di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla ritenuta responsabilità per i reati di concorso esterno in associazione di tipo mafioso e di corruzione, sono infondate oppure non consentite nel giudizio di legittimità.
I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi giuridici formulati da questa Suprema Corte, quando hanno affermato che il giudizio di colpevolezza del LL A. in ordine ai reati ascrittigli si basava sulla "piena attendibilità delle precise e convergenti affermazioni dei chiamanti in correità" (pag. 120 della sentenza di appello, nonché pagg. 289 ss. della sentenza di primo grado). Sul punto occorre ribadire che i riscontri esterni della chiamata in correità possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;
b) per la loro indipendenza - intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente - da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza;
c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Sez. 2^, 30/04- 9/06/1999, n. 7437, Cataldo, Riv. 213845; Sez. 2^, 17/12/1999- 20/03/2000, n. 3616, Calascibetta, Riv. 215558; Sez. 5^, 15/06- 10/08/2000, n. 9001, Madonia, Riv. 217729). Inoltre, le dichiarazioni dei collaboranti in merito alla notizia del contributo fornito da un soggetto ai fini della conservazione e del rafforzamento di un'associazione criminosa, non possono avere una valenza assolutamente neutra sul piano indiziario, ne' possono essere relegate puramente e semplicemente nell'area del mero dato valutativo, ne' possono essere considerate sic et simpliciter come connotate di genericità, potendo assurgere a dignità di prova, alla stregua dei criteri fissati dall'art. 192 c.p.p., così da contribuire alla formazione non arbitraria del libero convincimento del giudice, purché (superato il vaglio di attendibilità intrinseca ed estrinseca ed esaminate alla luce dei riscontri che le confortano) siano assistite, al pari di ogni altro indizio, dall'acquisizione di altri elementi probatori, di qualunque natura (elementi di fatto o di condotta, quali la rete di rapporti interpersonali, i contatti, le cointeressenze), obiettivamente ed in maniera univoca apprezzabili ed idonei a storicizzare ovvero a contestualizzare l'accusa (cfr. Sez. 6^, 8/04-12/06/1997, n. 1524, Catti, riv. 208212; Sez. 6^, 8/04- 21/07/1997, n. 1525, Pappalardo, riv. 209105; Sez. 6^, 4/12/1997- 21/05/1998, n. 5998, Biondino, riv. 210992; Sez. 1^, 30/04- 15/06/1999, n. 3371, Turano, Riv. 213731). Occorre, per di più, considerare la stessa tipologia del reato contestato, che si caratterizza per il contributo offerto alla conservazione e al rafforzamento dell'associazione criminosa, di modo che se la chiamata in correità investe il ruolo assegnato e il contributo offerto dall'imputato, piuttosto che singoli o individuabili comportamenti, la sua specificità va valutata alla luce del reato contestato, differente da quello che implichi la realizzazione di un evento materiale (cfr. Sez. 1^, 11/12/1998- 26/03/1999, n. 6239, Meddis, riv. 212810). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, mentre, d'altro canto, le censure del ricorrente si rivelano non consentite, in quanto concernenti il contenuto valutativo degli apprezzamenti espressi dai giudici di merito (come quando viene contestata l'"interpretazione" data ad un colloquio avvenuto presso l'ospedale Ascalesi tra LL A. e IU GI"), oppure manifestamente infondate, nei punti in cui formulano doglianze che hanno trovato puntuale risposta nella ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito con argomentazioni prive di vizi logici o giuridici, in particolare con riferimento al concreto apporto e rafforzamento che il LL A. aveva fornito all'associazione criminosa (pag. 121 della sentenza di appello e pagg. 290 ss. della sentenza di primo grado), alla irrilevanza della circostanza che egli fosse assegnato a mansioni d'ufficio (pag. 121 della sentenza di primo grado e 289 della sentenza di primo grado), alla individuazione del comportamento dell'imputato consistente nel "costante asservimento della funzione agli interessi del clan", che provvedeva a "stipendiare" il LL A. (pag. 291 della sentenza di primo grado e pag. 121 della sentenza di appello): qualsiasi "rilettura" delle risultanze processuali è preclusa a questo giudice di legittimità.
Infondato è anche il motivo di ricorso con il quale si contesta la possibilità di ritenere il concorso dei reati di concorso esterno in associazione di tipo mafioso e di corruzione. In punto di fatto, il giudice di merito ha chiarito che il LL A. ha fornito un "contributo, a carattere continuativo, concreto e consapevole che ha avuto un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione e del rafforzamento dell'associazione" (pag. 292 della sentenza di primo grado) e, quindi, non è consentita in questa sede, perché si risolve in una censura nel merito della decisione, la tesi difensiva di avere percepito somme di denaro in cambio di favori in episodi specifici. In punto di diritto, la condotta punita ex art. 319 c.p. non può considerarsi necessariamente "inglobata" nella più ampia contestazione di concorso esterno in associazione di tipo mafioso. Infatti, mentre il reato associativo tutela l'ordine pubblico, il reato di corruzione ha una propria autonomia e distinta obiettività giuridica, riguardante la tutela dell'interesse generale al buon funzionamento ed al prestigio della Pubblica Amministrazione, così che è ipotizzabile un rapporto di corruttela con elementi del sodalizio criminoso, che rafforza il pactum sceleris e la stessa struttura dell'associazione, con la conseguenza della ipotizzabilità del concorso fra le medesime fattispecie di delitti. Manifestamente infondata è la denuncia di carenza motivazionale sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, poiché il giudice d'appello ha correttamente giustificato l'uso del potere discrezionale attribuitogli dalla legge attraverso la formulazione di un giudizio "estremamente negativo" sulla personalità dell'imputato, in considerazione della costanza, persistenza nel tempo ed ampiezza del "contributo" fornito in favore di esponenti di vari gruppi camorristici (pag. 127 della sentenza impugnata).
Il motivo di ricorso con il quale CO TT lamenta il diniego di contenimento della pena nei minimi edittali e della concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato, nella parte in cui deduce la mancanza della motivazione, che, invece, esiste;
non è consentito, nella parte in cui afferma la rilevanza dello specifico ruolo da esso assunto all'interno del sodalizio criminale, in quanto è sufficiente che il giudice di merito giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle attenuanti generiche e alla richiesta riduzione di pena, senza che sia tenuto ad esaminare tutte le circostanza prospettate o prospettabili dalla difesa (Sez. 1^, 11/01-31/03/1994, n. 3772, Spallina, riv. 196880; Sez. 1^, 20/10/1994-26/01/1995, n. 866, Candela, riv. 200204; Sez. 4^, 20 dicembre 2001 - 28 febbraio 2002, n. 8167, Zahraoui, riv. 220885). Nel caso di specie, la sentenza impugnata si è attenuta a tale principio, facendo riferimento alla gravità dei precedenti penali "sicuro indice della capacità a delinquere", e, quindi, non è in alcun modo censurabile. I motivi di ricorso di D'AL NN sono infondati oppure non consentiti nel giudizio di legittimità e devono essere rigettati.
La denuncia di violazione del disposto dell'art. 190 bis c.p.p. è infondata. Questa Suprema Corte ha già chiarito che la disciplina di cui al comma 1 del citato art. 190 bis c.p.p. - per la quale, nei procedimenti di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, l'esame dei testimoni o delle persone indicate nell'art. 210 che abbiano già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento (nel contraddittorio con la persona nei cui confronti dette dichiarazioni dovranno essere utilizzate) è ammissibile solo quando riguardi fatti diversi o sia necessario sulla base di specifiche esigenze - si applica anche nell'ipotesi in cui debba procedersi a rinnovazione dell'istruttoria per il sopravvenuto mutamento della persona del giudice (Sez. 5^, 9 aprile 2001, n. 31072, Carta, riv. 219635; Sez. 3^, 4 febbraio 2003, n. 21730, Cavaliere, riv. 225431;
Sez. 6^, 9 maggio 2003, n. 26119, Cottone, riv. 228300 e 228301);
pertanto, la semplice "aspirazione degli imputati ad essere giudicati dal medesimo giudice dell'assunzione delle prove" non può condurre ad una interpretazione abrogante di un preciso disposto del codice di rito, in assenza delle specifiche condizioni previste dal citato articolo perché possa procedersi ad una rinnovazione degli esami già effettuati;
d'altro canto, il peculiare regime della lettura di dette dichiarazioni si giustifica per l'esigenza di prevenire l'usura delle fonti di prova, particolarmente pressante in ragione delle peculiarità soggettive ed oggettive dei procedimenti in questione, e si tratta pur sempre di dichiarazioni provenienti da soggetto già debitamente esaminato e controesaminato da colui nei cui confronti saranno utilizzate.
Il motivo di ricorso con il quale D'AL G. deduce violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2, è infondato nella parte in cui denuncia omessa indagine sull'attendibilità intrinseca dei dichiaranti, poiché tale indagine esiste ed è ampia e dettagliata (pagg. 26 ss. della sentenza impugnata); non è consentito, nella parte in cui contesta che le dichiarazioni dei collaboranti siano "suscettibili di confluire in un'organica rappresentazione probatoria", posto che lo stesso ricorrente riconosce che tale affermazione si basa su una "lettura degli atti di causa" diversa da quella effettuata dai giudici di merito, in tal modo chiedendo a questo giudice di legittimità un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione ampia ed esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, pervenendo, sulla base delle convergenti dichiarazioni dei collaboranti, alla conclusione "oltre ogni dubbio" dello "stabile inserimento del D'AL G. nell'organizzazione camorristica denominata GL IU", sin dagli inizi di operatività del sodalizio criminale, tanto da renderlo uno dei personaggi storici del clan" (pag. 69 della sentenza impugnata).
De AR MA ha denunciato la violazione dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 161 c.p.p., comma 3, e art.179 c.p.p.. Il motivo di ricorso è fondato, in quanto risulta che effettivamente all'atto della scarcerazione, in data 25 agosto 2004, il De AR M. dichiarava il domicilio in Napoli, via Dogliuolo n. 1, mentre la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello veniva effettuata, in data 4 marzo 2005, con esito negativo, in via S. Eframo Vecchio n. 35-A e, quindi, successivamente, veniva eseguita mediante consegna al difensore. La notificazione, pertanto, essendo state eseguita mediante consegna al difensore in assenza dei presupposti di legge (cioè l'impossibilità della notifica presso il domicilio dichiarato in Napoli via Dogliuolo n. 1) e, quindi, in forma diversa da quella prescritta, deve considerarsi nulla e la nullità deve ritenersi insanabile, ai sensi dell'art. 179 c.p.p., comma 1. Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti in quello accolto. La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata nei confronti di De AR MA, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio.
Infondato è il motivo di ricorso con il quale IU GI lamenta che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla base dei gravi precedenti penali sarebbe in contraddizione con la concessione a favore di collaboratori, anch'essi con gravi precedenti penali, motivata con la intervenuta dissociazione dall'organizzazione camorristica.
Non è ravvisabile la denunciata contraddizione, in quanto al IU L. è stata riconosciuta la speciale attenuante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8 e, quindi, avendo ottenuto un beneficio specifico e superiore, è del tutto corretto dal punto di vista logico e giuridico che non sia stato valutato due volte lo stesso comportamento ai fini della concessione delle attenuanti generiche. Con riferimento al motivo di ricorso concernente le modalità di applicazione dell'attenuante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8, il collegio ribadisce il principio sopra formulato dell'applicabilità, anche con riferimento a tale attenuante, del giudizio di comparazione ex art. 69 c.p.; mentre, per quanto riguarda, la correttezza del giudizio medesimo effettuato dal primo giudice, la Corte di Appello si è implicitamente ma chiaramente pronunciata sul punto, motivando in ordine alla correttezza della determinazione della pena inflitta all'imputato.
Il motivo di ricorso con il quale IU SA lamenta il mancato riconoscimento della attenuante speciale di cui al D.L. n.152 del 1991, art. 8 è infondato. Correttamente il giudice di appello ha ritenuto che la richiesta fosse inammissibile, in quanto non contemplata nei motivi di gravame ed avanzata tardivamente solo nel corso del dibattimento in appello. Invero, non può accogliersi la tesi difensiva che i motivi nuovi con i quali si chiedeva il suddetto riconoscimento riguardavano il punto della sentenza concernente l'entità della pena, oggetto dell'originario atto di gravame. Infatti, i motivi nuovi devono necessariamente restare limitati nell'ambito del thema decidendum delineato dai motivi principali del ricorso e non vi è dubbio che il motivo concernente l'applicabilità dell'attenuante speciale di cui si parla attiene solo genericamente alla pena, ma comporta, in realtà, un complesso apprezzamento delle risultanze processuali, al fine di valutare se l'attività di collaborazione possa considerarsi determinante ai fini della decisione e non sia stato utilizzato dal giudice di merito come elemento integrativo di un quadro probatorio esistente già ben delineato solo al fine di pervenire in modo più tranquillante all'affermazione di responsabilità; è evidente, pertanto, che un motivo di impugnazione sul punto che non indichi specificamente all'origine gli elementi dai quali possa desumersi il carattere determinante della collaborazione deve considerarsi generico (art.581 c.p.p., comma 1, lett. c), e, quindi, non suscettibile di integrazione con i c.d. motivi nuovi.
È fondato, invece, il motivo di ricorso con il quale IU SA deduce omessa motivazione in ordine all'applicazione della disciplina della continuazione con i fatti oggetto di altre sentenze passate in giudicato. Invero, lo stesso giudice di appello dà atto del motivo di gravame (pag. 13, punto 4), omettendo, poi, completamente di decidere sul punto.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata nei confronti di IU SA, limitatamente all'applicabilità della continuazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.
I motivi di ricorso formulati da SS SA sono infondati e devono essere rigettati. La denunciata "sistematica disattenzione alle prove offerte dalla difesa" non sussiste sia perché le eccezioni difensive hanno trovato risposta nelle ampie argomentazioni esposte dai giudici di merito sia perché, comunque, non costituisce vizio della motivazione qualsiasi omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori, in quanto la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati;
d'altro canto, sotto il profilo della logicità della motivazione, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha chiarito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciatile, deve essere manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, mentre restano non influenti le minime incongruenze e devono considerarsi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. Un., 24 novembre - 16 dicembre 1999, n. 24, Spina, rv. 214794). Con riferimento alle circostanze specifiche che hanno costituito oggetto di doglianza, si osserva:
a) l'episodio della partecipazione del SS ad una riunione criminosa tenutasi nel mese di settembre del 1983 è stato ritenuto provato sulla base delle dichiarazioni di due collaboranti e non smentito dalla circostanza che il SS nel settembre del 1983 fosse ricoverato in una struttura pubblica per problemi ortopedici, poiché, non solo potrebbe non esserci coincidenza di date, ma comunque "anche se convalescente, il SS era ben in grado di partecipare al citato incontro" (pag. 86 della sentenza impugnata);
l'episodio dell'acquisto di un'autovettura da EO AM è riferito ampiamente con specificazione delle ragioni di conoscenza del SS da parte della EO A. (pagg. 87 e 88 della sentenza impugnata); l'attività di scorta svolta dal SS in favore di alcuni adepti del sodalizio criminoso è stata affermata sulla base di molteplici e concordanti dichiarazioni di collaboranti, confermate anche da testi appartenenti alla Polizia (UL NI e MA IN: pagg. 97 ss. della sentenza impugnata); l'episodio di una dazione di proiettili ad opera del SS in favore di un sodale non riguarda affatto munizioni sottratte all'ufficio di appartenenza dell'imputato (pag. 96 della sentenza impugnata). Infine, la Corte di Appello chiarisce le modalità e gli sviluppi temporali dei rapporti del SS con vari gruppi camorristici, così che non si ravvisa la denunciata illogicità (pag. 99 della sentenza impugnata). In realtà, il ricorrente, sotto l'apparente deduzione di omissioni e illogicità, tende ad ottenere da questo giudice di legittimità una inammissibile rivalutazione delle risultanze processuali. Con riferimento alla denunciata erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione al delitto di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, posto che è infondata, per i motivi in precedenza esposti, la censura difensiva del "mancato raggiungimento di un soddisfacente livello probatorio in ordine alle contestate condotte di corruzione", non può trovare accoglimento il motivo di ricorso concernente la sussistenza del profilo psicologico della condotta del concorrente esterno, in quanto i giudici di merito, facendo corretta applicazione dei principi giuridici in materia, hanno affermato, con apprezzamento delle emergenze probatorie non sindacabile in questa sede di legittimità, che il SS era perfettamente consapevole di offrire un contributo che "sapeva e voleva" che fosse diretto alla realizzazione, sia pur parziale, del programma criminoso del clan camorristico denominato GL IU" (pag. 107 della sentenza impugnata).
La censura di erronea applicazione della legge penale con riferimento all'imputazione di cui all'art. 319 c.p. è infondata nel punto in cui afferma l'applicabilità dell'ultimo comma dell'art. 319 c.p., prima della modifica intervenuta con la L. 26 aprile 1990, n. 86, art. 7 con riferimento ai contegni tenuti fino al 26 aprile 1990;
infatti, il giudice di appello ha chiarito che l'accordo corruttivo contestato all'imputato "contemplava la corresponsione di denaro o altre utilità in favore del pubblico ufficiale in previsione del futuro compimento di una serie di atti contrari ai suoi doveri d'ufficio programmati e predefiniti nelle linee generali" (pag. 102 della sentenza impugnata).
Infondata è anche la tesi difensiva che "la semplice accettazione della promessa di una qualche utilità integra ed esaurisce l'unitario delitto di corruzione", tesi affermata anche al fine di eccepire la intervenuta prescrizione del reato, nonché la inapplicabilità dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa
Suprema Corte, alla quale aderisce il collegio, il delitto di corruzione si perfeziona o con l'accettazione della promessa corruttiva ovvero con il ricevimento del denaro od altra utilità da parte del pubblico ufficiale, ma quando entrambi questi eventi si realizzano in logica successione temporale, il secondo non degrada a post factum irrilevante, giacché il reato si consuma in tal caso nel momento della dazione effettiva del compenso e, inoltre, allorché vi siano più dazioni di pagamento, ciascuna di esse integra un fatto reato e una pluralità di dazioni, se poste in essere in esecuzione di un unico patto corruttivo, configurano un delitto continuato (Sez. 6^, 7 febbraio 2003, n. 23248, Canotti, riv. 225669; Sez. 6^, 20 maggio 1998, n. 8854, De Michelis, riv. 212003; Sez. 6^, 19 marzo 1997, n. 4300, Barabba, riv. 208886; Sez. 6^, 8 novembre 1996, n. 10851; Malossini, riv. 206224; Sez. 6^, 26 marzo 1996, n. 7555, Garbato, riv. 205881; Sez. 6^, 7 febbraio 1996, n. 5312, Sportelli, riv. 205073; contraria: Sez. 6^, 26 aprile 2004, n. 26071, Medici, riv. 229780).
Pertanto, anche i motivi di ricorso con i quali si eccepisce la intervenuta prescrizione e l'inapplicabilità dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 sulla base di una errata individuazione del momento consumativo del reato in esame, devono essere dichiarati infondati.
Il motivo di ricorso con il quale il ricorrente deduce l'omesso controllo della sussistenza dei requisiti, soprattutto di natura soggettiva, legittimanti l'applicazione dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 è manifestamente infondato. Infatti, il giudice di merito ha preso in esame la censura difensiva, rigettandola con motivazione in fatto non censurabile in questa sede ("pose in essere l'attività prima descritta, non solo per ottenere un tangibile tornaconto personale, ma anche nell'interesse dello stesso clan camorristico denominato MI IU" ... "il contributo offerto dal SS non fu rivolto solo in favore dei singoli partecipi al sodalizio criminale in forza di consolidati rapporti interpersonali, ma fu anche e soprattutto diretto in favore dell'intero sodalizio": pag. 102 della sentenza impugnata). L'affermazione del ricorrente secondo la quale gli elementi di fatto raccolti nel corso dell'istruttoria dibattimentale evidenzierebbero un'attività delittuosa posta in essere dal SS in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 152 del 1991 (G.U. 13 maggio 1991, n. 110), non trova riscontro nelle emergenze processuali citate dalla sentenza impugnata, che non si esauriscono nella dichiarazione di LI QU, censurata dal ricorrente, ma sono costituite soprattutto dalla presenza del SS sull'isola di Ischia nell'estate del 1991 (e quindi già in periodo successivo all'entrata in vigore del citato D.L.), se non anche nella successiva estate del 1992 (pag. 97 ss. della sentenza impugnata). I due ultimi motivi con i quali il ricorrente afferma la mancanza di motivazione in ordine all'entità della pena inflitta, sono manifestamente infondati, in quanto la corretta determinazione della pena effettuata dal primo giudice è stata verificata dal giudice di appello, che fa riferimento, con adeguata motivazione, sia alla gravità dei fatti attribuiti che alla personalità dell'imputato. Il motivo di ricorso con il quale LA NN lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8 è infondato, per le ragioni esposte con riferimento ad analogo motivo di ricorso proposto da IU SA. I motivi di ricorso formulati da IO ED sono manifestamente infondati ovvero non consentiti nel giudizio di legittimità: sono manifestamente infondati per la parte in cui contestano l'esistenza di un apparato giustificativo della decisione, che invece esiste;
non consentiti per la parte in cui pretendono di valutare, o rivalutare, le risultanze processuali al fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.
In particolare, si osserva che la sentenza impugnata non attribuisce "automaticamente" al IO F. le vicende ascritte al SS, come erroneamente affermato dal ricorrente. Infatti, il giudice di appello riconosce al IO F. "un ruolo più defilato rispetto a quello svolto dal SS" (pag. 88 della sentenza impugnata) e ripercorre puntualmente tutti gli episodi che vedono la presenza del IO F., ricostruiti sulla base di plurime dichiarazioni di collaboranti ritenute attendibili e reciprocamente riscontrate, non ravvisando contraddizioni "ma semplicemente mere imprecisioni, pienamente giustificabili in ragione di un non esatto ricordo di singoli episodi accaduti in epoca davvero lontana" (pag. 83 della sentenza impugnata). D'altro canto, occorre ricordare che la valutazione unitaria della prova, è principio cardine del processo penale, perché sintesi di tutti i canoni interpretativi dettati dall'art.192 c.p.p., così che non è consentito che gli elementi processualmente emersi siano considerati in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio. I giudici di merito, nel caso di specie, hanno fatto corretta applicazione di tali principi giuridici e, pertanto, la loro decisione non è in alcun modo censurabile.
In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di De AR MA e, limitatamente all'applicabilità della continuazione, nei confronti di IU SA con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio. Devono essere rigettati i ricorsi di LI PE, LI QU, LL NT, D'AL NN, IU GI, SS SA, LA NN. Devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi di CO TT e IO ED. Di conseguenza, tutti i ricorrenti, ad eccezione di De AR MA e IU SA, devono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali e CO TT e IO ED, altresì, della somma di Euro 600,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza nei confronti di De AR MA e, limitatamente all'applicabilità della continuazione, nei confronti di IU SA con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio. Rigetta i ricorsi di LI PE, LI QU, LL NT, D'AL NN, IU GI, SS SA, LA NN.
Dichiara inammissibili i ricorsi di CO TT e IO ED.
Condanna tutti i ricorrenti in solido, ad eccezione di De AR MA e IU SA, al pagamento delle spese processuali e CO TT e IO ED, altresì, della somma di Euro 600,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2006