Legge 25 giugno 1993, n. 205

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  • 1A. Macchia | Le esperienze ed il metodo nel contrasto al terrorismo di destra
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

  • 2Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale
    https://www.brocardi.it/

  • 3Saluto romano: nuova raffica di condanne
    Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 18 dicembre 2025

  • 4Vittime dell’odio nella Legislazione Nazionale ed Internazionale
    Avv. Mario Pavone · https://www.avvocatoandreani.it/ · 5 giugno 2025

  • 5Giustizia Insieme
    Piergiorgio Ponticelli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
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Giurisprudenza290

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  • 1Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/01/2024, n. 16153
    Provvedimento: 16 153-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da RG AS Sent. n. sez. 1 - Presidente - IA PI UP 18/01/2024 ON AN Relatore - R.G.N. 16103/2023 MO BO LA AT LO OZ LU TI VA TI SA DI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. TE CO, nato a [...] il [...] 2. RE IM IO, nato a [...] il [...] 3. CA UI, nato a [...] il [...] 4. ET LO, nato a [...] il [...] 5. DE IG EF, nato a [...] il [...] 6. AR US, nato a [...] il [...] 7. AN CA BE, nato a [...] il [...] 8. CI CO IU, nato Milano il 03/07/1973 avverso la sentenza del 24/11/2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e …
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    • configurabilità·
    • condizioni·
    • pubblica riunione·
    • esclusione·
    • ragioni·
    • ignoranza inevitabile della legge penale·
    • “chiamata del presente” e “saluto romano”·
    • delitto di cui all’art. 5 legge n. 645 del 1952·
    • incertezza derivante da contrasti giurisprudenziali·
    • dubbio sulla liceità della condotta·
    • accertamento·
    • pericolo concreto di riorganizzazione del partito fascista·
    • necessità·
    • delitti·
    • ignoranza

  • 2Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/11/2021, n. 42414
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da NA AR, nato a [...], il [...], NA DA, nata a [...], il [...], SS RA, nato a [...], il [...], avverso la sentenza del 2/10/2019 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente AB Rosi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio AN, che ha concluso per ìl rigetto dei ricorsi di NA AR e SS RA e per l'inammissibilità del ricorso di NA DA; Penale Sent. Sez. U Num. 42414 Anno 2021 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: ROSI ELISABETTA Data Udienza: 29/04/2021 udito per il ricorrente NA AR l'avv. William Voarino del foro di Torino, che ha …
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    • giudizio di comparazione·
    • modalità di applicazione·
    • concorso di circostanze attenuanti con un'aggravante "privilegiata" ed aggravanti non "privilegiate"·
    • reato·
    • circostanze·
    • di aggravanti e attenuanti: giudizio di comparazione·
    • concorso di circostanze

  • 3TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 24/07/2024, n. 264
    Provvedimento: Pubblicato il 24/07/2024 N. 00264/2024 REG.PROV.COLL. N. 00414/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI ZI LI (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 414 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dal signor-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Cucurachi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Trieste, domiciliataria ex …
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    • art. 6 l. 401/1989·
    • D.A.Spo·
    • principio di proporzionalità·
    • giurisdizione amministrativa·
    • prevenzione violenza·
    • discrezionalità amministrativa·
    • eccesso di potere·
    • violenza in manifestazioni sportive·
    • diritto di difesa·
    • art. 6-bis l. 401/1989

  • 4TAR Genova, sez. I, sentenza 29/06/2024, n. 467
    Provvedimento: Pubblicato il 29/06/2024 N. 00467/2024 REG.PROV.COLL. N. 00634/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 634 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Camilla Fasciolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ufficio Territoriale del Governo di Savona, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2; per l'annullamento del decreto …
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    • art. 11 t.u.l.p.s.·
    • misure di prevenzione·
    • contraddittorio procedurale·
    • art. 1 D.M. 6 ottobre 2009·
    • avviso orale·
    • diniego di iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo·
    • rigetto del ricorso·
    • condanna penale·
    • spese di lite·
    • requisiti di iscrizione·
    • indagini preliminari·
    • presunzione di innocenza

  • 5TAR Salerno, sez. I, sentenza 04/11/2024, n. 2053
    Provvedimento: Pubblicato il 04/11/2024 N. 02053/2024 REG.PROV.COLL. N. 00743/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 743 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Mariano, Alfredo Matranga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno, Questura di Salerno, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, …
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    • inammissibilità ricorso·
    • prevenzione amministrativa·
    • obbligo di firma·
    • violenza manifestazioni sportive·
    • difetto di giurisdizione·
    • giurisdizione amministrativa·
    • discrezionalità amministrativa·
    • DASPO·
    • art. 6 l. n. 401/1989
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Versioni del testo

  • Art. 1. 1. Il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 , recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
    AVVERTENZA:
    Il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 1993.
    A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
    Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 29.
  • Allegato della Legge 25 giugno 1993, n. 205
    ALLEGATO
    MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26
    APRILE 1993, N.
    All'articolo 1:
    al comma 1, il capoverso 1 e' sostituito dal seguente:
    "1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, e' punito:
    a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
    b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi";
    al comma 1, il capoverso 2 e' soppresso;
    al comma 1, il capoverso 3 e' sostituito dal seguente:
    "3. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da uno a sei anni";
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    "1- bis. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall' articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 , o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962 , il tribunale puo' altresi' disporre una o piu' delle seguenti sanzioni accessorie:
    a) obbligo di prestare un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' per finalita' sociali o di pubblica utilita', secondo le modalita' stabilite ai sensi del comma 1- ter;
    b) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno;
    c) sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonche' divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere;
    d) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attivita' di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative suc- cessive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni.
    1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro di grazia e giustizia determina, con proprio decreto, le modalita' di svolgimento dell'attivita' non retribuita a favore della collettivita' di cui al comma 1- bis, lettera a).
    1-quater. L'attivita' non retribuita a favore della collettivita', da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere determinata dal giudice con modalita' tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.
    1-quinquies. Possono costituire oggetto dell'attivita' non retribuita a favore della collettivita': la prestazione di attivita' lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati, con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 ; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalita' di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalita' pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1-ter.
    1-sexies. L'attivita' puo' essere svolta nell'ambito e a favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati".
    All'articolo 2:
    il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "1. Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all' articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 , e' punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila";
    il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2. E' vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno";
    al comma 3, dopo le parole: "della legge 13 ottobre 1975, n. 654 ," sono inserite le seguenti: "per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962 ,"; e le parole: "il divieto di accesso disposto a norma dell' articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 ," sono sostituite dalle seguenti: "si applica la disposizione di cui all' articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 , e il divieto di accesso".
    All'articolo 3:
    al comma 1, dopo le parole: "l'attivita' di" e' inserita la seguente: "organizzazioni,"; e le parole: "da un terzo alla meta'" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla meta'".
    L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 5 (Perquisizioni e sequestri). - 1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera b), e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 , e dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962 , l'autorita' giudiziaria dispone la perquisizione dell'immobile rispetto al quale sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che l'autore se ne sia avvalso come luogo di riunione, di deposito o di rifugio o per altre attivita' comunque connesse al reato. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessita' ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresi' procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le succes- sive quarantotto ore.
    2. E' sempre disposto il sequestro dell'immobile di cui al comma 1 quando in esso siano rinvenuti armi, munizioni, esplosivi od ordigni esplosivi o incendiari ovvero taluni degli oggetti indicati nell' articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 . E' sempre disposto, altresi', il sequestro degli oggetti e degli altri materiali sopra indicati nonche' degli emblemi, simboli o materiali di propaganda propri o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui alle leggi 9 ottobre 1967, n. 962, e 13 ottobre 1975, n. 654 , rinvenuti nell'immobile. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 324 e 355 del codice di procedura penale . Qualora l'immobile sia in proprieta', in godimento o in uso esclusivo a persona estranea al reato, il sequestro non puo' protrarsi per oltre trenta giorni.
    3. Con la sentenza di condanna o con la sentenza di cui all' articolo 444 del codice di procedura penale , il giudice, nei casi di particolare gravita', dispone la confisca dell'immobile di cui al comma 2 del presente articolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. E' sempre disposta la confisca degli oggetti e degli altri materiali indicati nel medesimo comma 2".
    All'articolo 6:
    al comma 2, il secondo periodo e' soppresso;
    dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
    "2-bis. All' articolo 380, comma 2, lettera l), del codice di procedura penale , sono aggiunte, in fine, le parole:
    ', delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all' articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 '";
    il comma 6 e' soppresso.
    All'articolo 7:
    al comma 1, le parole: "commi 1, lettera b), 2 e 3," sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, lettera b), e 3,"; dopo le parole: " legge 13 ottobre 1975, n. 654 ," sono inserite le seguenti: "o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962 ,"; e le parole: "risultano fondati motivi per ritenere che l'attivita' di" sono sostituite dalle seguenti: "sussistono concreti elementi che consentono di ritenere che l'attivita' di organizzazioni,";
    al comma 3, le parole: "lo scioglimento dell'associazione" sono sostituite dalle seguenti: "lo scioglimento dell'organizzazione, associazione".