Sentenza 8 novembre 1996
Massime • 6
La corruzione cosiddetta "impropria", di cui all'art. 318 cod. pen., è configurabile non soltanto con riguardo agli atti vincolati del pubblico ufficiale, ma anche con riguardo a quelli discrezionali, sempre che questi non siano contrari ai doveri d'ufficio, indipendentemente dall'indebita retribuzione la quale, di per sè, comportando violazione del solo dovere "esterno" che impone di non accettarla, e non anche del dovere "interno", che impone di rispettare le regole che presiedono all'emanazione dell'atto, non implica necessariamente contrarietà dell'atto medesimo ai doveri d'ufficio, ben potendo esso risultare comunque idoneo alla miglior soddisfazione dell'interesse pubblico, sì da poter essere considerato, in effetti, al pari dell'atto vincolato, come l'unico possibile. Per converso, quando l'indebita retribuzione, o la relativa promessa, siano finalizzate a far sì che la facoltà discrezionale sia esercitata in modo difforme da quello altrimenti suggerito dall'equilibrata e disinteressata valutazione della situazione concreta, si sarà in presenza di corruzione cosiddetta "propria", cioè per atti contrari ai doveri d'ufficio.
In tema di distinzione fra concussione e corruzione, premesso che la prima di dette figure di reato è caratterizzata dal "metus publicae potestatis", per cui, di regola, il concusso "certat de damno vitando" mentre, nella corruzione, il corruttore "certat de lucro captando", deve ritenersi che sussista il reato di concussione ogni qual volta vi sia, da parte del soggetto investito di qualifica pubblicistica, la prospettazione di un danno ingiusto, evitabile soltanto con l'indebita dazione o promessa di danaro o altra utilità da parte del privato, nulla rilevando che anche quest'ultimo possa, a sua volta, sperare di trarre da ciò un vantaggio, sempre che, tuttavia, si tratti di un vantaggio costituito da utilità alle quali il privato avrebbe potuto legittimamente aspirare anche prima dell'intervento del soggetto pubblico, ed al quale sarebbe altrimenti costretto a rinunciare, costituendo proprio tale forzata rinuncia l'oggetto della prospettazione di danno ingiusto da parte del concussore. Per converso, se il "lucrum captandum" da parte del privato non sia soltanto l'effetto naturale della mancata realizzazione del danno ingiusto, ma costituisca la finalità esclusiva o prevalente del favore offerto dal soggetto pubblico o a lui richiesto, ponendosi l'accordo fra le parti in termini di sinallagmaticità e, quindi, di libera contrattazione, con esclusione di ogni soggezione del privato nei confronti del soggetto pubblico, il reato configurabile risulta quello di corruzione.
In tema di concussione o corruzione, così come il reato, pur potendosi consumare con la sola promessa di danaro o altra utilità da parte del privato nei confronti del soggetto pubblico, rimane unico quando alla promessa segua poi l'effettiva dazione, con spostamento in avanti del momento consumativo, in coincidenza con la dazione medesima, allo stesso modo deve ritenersi che rimanga unico il reato, con spostamento, anche in questo caso, in avanti del momento consumativo, quando ad una prima promessa, in luogo della dazione, seguano altre promesse aventi sempre il medesimo oggetto.
Atteso il principio secondo il quale l'ufficio del procuratore della Repubblica si incarna in tutti i suoi componenti, senza che occorra, verso i terzi, una delega formale del titolare, è da escludere che costituisca causa di nullità del dibattimento e della conseguente sentenza la mancanza di una formale designazione, da parte del procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 70 dell'ordinamento giudiziario, del magistrato del pubblico ministero che ha partecipato all'udienza dibattimentale.
Il reato di favoreggiamento personale è di pura condotta, la quale, tuttavia, per costituire "aiuto" alla elusione delle investigazioni dell'autorità, deve essere potenzialmente idonea al conseguimento di un tale risultato e deve, inoltre, essere consapevolmente diretta ad inserirsi nell'ambito operativo di detta autorità, pur non essendo poi necessario che quest'ultima sia effettivamente fuorviata. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha escluso che costituisse favoreggiamento il semplice fatto che taluno avesse dato avviso ad un soggetto sottoposto a indagini per il reato di concussione dell'avvenuta effettuazione di una perquisizione in uno studio professionale, non essendo risultato che, a seguito di tale informazione, l'indagato avesse poi compiuto alcuna attività di ostacolo alle indagini, ne' che questo fosse stato lo scopo perseguito dall'informatore.
In applicazione del principio di tassatività delle nullità, di cui all'art. 177 cod. proc. pen., non dà luogo a nullità il fatto che nel corso del dibattimento e nella discussione finale abbiano preso la parola non uno ma due rappresentanti dell'ufficio del pubblico ministero su tutte le questioni oggetto di decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/11/1996, n. 10851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10851 |
| Data del deposito : | 8 novembre 1996 |
Testo completo
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1 Udienza pubblicaITALIANA REPUBBLICA del
8.11.1996 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PENALE SENTENZA
N. 1500 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Fortunate Pisant. Presidente
adolfs D. Urgine Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott.
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arture Cortese.
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UFFICE COPIE
NT Segrete est.. Richiesta 4. σε Sole 240 ha pronunciato la seguente 24.000 1117 DIC. 1936 SENTENZA
16 CANCELLIERE sul ricorso proposto da LO CI AN ниfiulie, IC RI AZ IE Poectro, ER FF e dalle CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
EL marie frasia & S. UFFICIO COPIE€ S.R.L. UP studioRichiest: / Brie Ch ill Trentine per diritt موع
21 GEN. 1997 ANCELLIEREavverso la sentenza della Corte d'affills di rente de 5/2/1886
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, 3
Seqzetz Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
A. Spinosi Roma Mod. 82
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CORTE SÚPREMA DI CASSAZIONÉ UFFICIO COPIE
Richiest studioAlbelle dal AD817484 24000 per diri
5 MAR. 1997 ADB17485
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AD817476 IL CANCELLIERE
AD817477
A0817478
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Vitaliano. AD817473
Esports AD817480
che ha concluso per, qualificato il reato come A081749
AD817492 corruzione fer fatto contrario ai doveri d'ufficio (ort. AD817433
318e. f.) l'annullamento dell'impre AD817494 quator senteusar con rinvid. AD817435
AD817486
Udito, per la parte civile, l'Av. Cordo Bovioffer. le parti civili Stefanelli mana feriaed CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE cabip legale S... Chimille Trentine e l'a UV. PRolo Richiesta dal $19. COPPI F oto affila fer la Provincia autonoma di Trenk28000+14 per ciritti
Udit difensor QUV De TeaLuca fouseffe il IL RUCELLIERE avv. Mazzalive(per Mclomini); avv. Chicola (ver fiocamin); avv. Coppi Franco (fer Rascara e Picones). auro ER IO (fer Ferron) F560770
F560775
A0240734
BQ690712
B0630717 DIRITTI DI EVARIE DEV EVARIE DCV E VARIE DCV
RE 2000 Fatto e Diritto ANCELLEUA con sentenzaIl Tribunale di Trento, dell'1/7/1994
condannava SI AR e Giovannini UL per il reato di cui agli artt. 110, 317 C.P., perchè, in concorso tra loro, costringevano MA IA Stefenelli Prada a AMO77299 promettere indebitamente la cessione ed а concedere in IRE 2000 fatto l'utilizzo a SI AR, di una villa, di cui CANCELLERIA era proprietaria in Torbole, condizionando ad essa
l'acquisizione pubblica di immobili di proprietà delle
MI Trentine S.R.L., cui era sociadi
AM077300 rappresentante ved. AD, il SI la EL,
abusando dei suoi poteri di assessore provinciale competente per la Provincia di Trento ed il AN
TRE 2000 portatore delle richieste concussive, facendosi partecipando alla costrizione e predisponendo i termini
giuridici della promessa (fatti avvenuti in Trento dal
1986 al 1988).
Con la stessa sentenza il Tribunale condannava i predetti AM077230 al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili (il SI in favore della provincia autonoma di Trento, e gli altri imputati nei confronti della
EL AD e della s.r.l. MI Trentine). Il
tribunale assolveva AZ IEtro e IC RI,
perchè il fatto non costituisce reato, in ordine al reato di cui agli artt. 110 ,317 C.P., perchè, in concorso tra loro, costringe vano MA IA EL AD a promettere indebitamente la cessione ed a concedere in fatto l'utilizzo a SI AR della villa suddetta,
condizionando ad essa l'acquisizione pubblica dei terreni
suddetti.
La stessa sentenza assolveva, perchè il fatto non
sussiste, ER US dal reato di cui all'art. 378
C.P., perchè aiutava SI Mario ad eludere le investigazioni dell'A.G., SI di unainformando il
3
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perquisizione avvenuta nello studio del IC, tesa a rinvenire di cui alla suddetta elementi di prova
€ 2000 concussione. NCELLER A
A seguito di impugnazioni, la Corte d'appello di Trento,
con sentenza del 5/2/1996, confermava la condanna nei
.confronti del SI e del AN;
dichiarava il
AN077291 IC ed il AZ colpevoli del reato loro ascritto, nonchè anche il ER colpevole del reato di dichiarava l'inammissibilitàe dellafavoreggiamento costituzione di parte civile delle Chimiche Trentine
s.r.l. per difetto di valida procura speciale.
La corte territoriale riteneva provata la tesi dell'accusa per cui il SI, assessore per il commercio e turismo della provincia di Trento, con il consapevole apporto dell'avv. AN, del commercialista IC e dell'imprenditore AZ aveva collegato l'ubicazione del progetto di promozione dell'offerta fieristica trentina
(Spot) sui terreni di proprietà della s.r.l. Chimiche trentine, di cui era amministratrice e socia la AD,
alla cessione a sè di una villa, con parco, di proprietà della stessa AD, al 50 %1 mentre la restante metà
apparteneva a EN FF, i cui interessi erano
fratello AS FF. La AD fin dal curati dal
1984 decideva di alienare detti terreni e si rivolgeva al suo legale ed amico, avv. AN. Agli inizi del 1986 il Comune di Trento iniziava ad interessarsi dell'area della Carbochimiche per un centro fieristico, mentre la
Provincia si interessava a detti terreni per un Servizio
Promozione offerte turistiche trentine (SPOT), sostenuto, in particolare dall'ass. SI. La AD, visto detto interessamento, contatto esponenti dei due enti, fra i
quali l'ass. SI e lo stesso fece l'avv. AN,
incaricato della vendita dei terreni.
4 Il SI سل venne conoscenza che l'FF voleva vendere la suddetta villa e prese contatti con l'avv.
AN. Presso lo studio di quest'ultimo si stipulò una convenzione tra la Prada ed il SI, con cui,
valutata la villa seicento milioni, si stabilì che la quota alla AD non sarebbe stata pagata se fosse stata perfezionata la cessione dei detti terreni della
Carbochimica per lo Spot per il prezzo di miliardi 14,5
entro il 28/2/1987. Se poi detta cessione fosse stata perfezionata entro il 30/6/1987 detta somma di £
trecentomilioni sarebbe stata restituita dalla Prada al
SI. Detta scrittura, su richiesta del SI fu poi strappata, ma non prima che la Prada ne avesse ottenuta una copia dal suo legale AN.
Dopo questa convenzione SI prese possesso della
villa ed iniziò lavori di ristrutturazione. A causa di si rivolse "voci" che si erano create, il SI
questi all'amico AZ per interporlo nella vendita,
fece intervenire il commercialista IC, che concluse il contratto preliminare per sè o persona da nominare nel luglio 1987, sottoscritto solo da lui non dalla AD, che si riservava di sottoporlo agli FF.
Il 28/5/1988 venne predisposto, presso il notaio Munari, un nuovo preliminare, il cui promissario acquirente risultava la s.n.c. FR, di cui erano gli unici soci i coniugi Lazzara. Questo venne sottoscritto solo da Affinita, ma non dalla AD, che fu attesa invano presso detto studio. Successivamente la detta Soc. FR
diverrà proprietaria del 50% della villa, in comproprietà con la AD.
Successivamente il terreno delle MI trentine fu venduto a due S.R.L. private( estranee ai fatti di causa), in parte nel 1989 per £.1,6 miliardi, ed in parte nel 1990 per £ 6 miliardi. Così ricostruiti i fatti, la Corte d'appello riteneva che andasse dichiarata inammissibile la costituzione di parte civile della S.R.L., MI Trentine, per difetto di procura speciale validamente conferita, perchè autenticata dal difensore su foglio diverso da quanto previsto dall'art. 100 C.P.P.; che andassero respinte le eccezioni preliminari relative alla partecipazione al dibattimento di I grado di due rappresentanti del P.M., pur in assenza di formale assegnazione;
nonchè quelle relative al dimensionamento della prova da parte del giudice ed all'inutilizzabilità della prova per domande suggestive o intimidatorie nonchè quelle relative all'inammissibilità
della costituzione in proprio della AD, per mancata sottoscrizione in proprio dell'atto di costituzione di
parte civile.
Riteneva la corte che non vi fosse difetto di correlazione tra accusa e sentenza, perchè, essendo stati tratti а
giudizio il SI ed il AN solo per l'episodio della concussione consumata attraverso la stipula della convenzione, fossero poi stati ritenuti colpevoli del. reato di concussione continuata, anche per i successivi finalizzati all'ottenimento atti di costrizione della villa, in quanto il capo di imputazione investiva i fatti tra il 1986 ed il 1988, nè per il fatto che i due capi di stati "parificati" con l'esattaimputazione fossero della proprietaria dei terreni e della individuazione villa.
Entrando nel merito della questione la sentenza di appello riteneva che il Malossini non ideò lo Spot per impossessarsi della villa della AD, che il terreno della Carbochimiche non era gravato all'epoca da vincoli di destinazione urbanistica, ma solo da destinazione ad ingrosso e magazzinaggio, in perimetro soggetto a piano particolareggiato. Quanto al punto, se i fatti contestati integrassero un'ipotesi di corruzione impropria (art. 318 C.P.) una concussione, l'elemento la Corte, premesso che differenziale tra i due reati è costituito dal fatto che nella corruzione i due soggetti agiscono su un piano di parità, mentre nella concussione il concusSO si trova in uno stato di soggezione rispetto al soggetto agente,
riteneva che nella fattispecie trattavasi di ipotesi concussive. Dati come fatti pacifici che l'iniziativa di richiedere alla AD la cessione della villa fu del
SI; che la AD non fece alcun uso ricattatorio della copia della suddetta convenzione, che fu reperita solo a seguito di perquisizione, e che fu l'avv.
AN ad attivarsi presso gli FF per avere la procura a vendere la comproprietà della villa, riteneva la corte che non potè trattarsi di corruzione, altrimenti non si sarebbe spiegato perchè la AD avesse lottato presentandosi per non cedere la villa al SI, non davanti al notaio.
Riteneva la Corte che non vi era prova in atti di un'eccessività del prezzo per i terreni dello Spot, in quanto la AD, che in precedenza si era rivolta a mediatori privati, egualmente aveva richiesto gli stessi prezzi e che in ogni caso, non era decisivo, ai fini corruzione e concussionequalificazione tradell'esatta l'eventuale vantaggio che deriva al privato dall'accettazione dell'illecita del p. u., in proposta quanto ciò che conta è la soggezione del privato nei confronti del P.U. stesso.
Quanto al AN riteneva la corte territoriale che la sua responsabilità penale derivasse dall'allineamento con gli obiettivi del Malossini, spingendosi addirittura а rassicurare l'FF circa l'avvenuta sottoscrizione da parte della AD del preliminare AZ.
7
.* Quanto al AZ ed al IC la responsabilità degli stessi è individuata dalla Corte nella chiamata in correità effettuata dal SI, dall'apprezzamento della successione cronologica dei fatti relativi al
SI ed ai predetti, dalla totale inesistenza di trattative tra la AD ed i predetti; dall'avvenuta moratoricorresponsione di interessi all'FF
dall'1/3/1987, in conformità a quanto emergente dalla
convenzione sottoscritta dal SI presso il
AN; dal fatto che costoro non visionarono la villa;
dalla conversazione telefonica tra AS FF ed il Piconese nel corso della quale venne esplicitato il legame tra la cessione della villa e la cessione dei
terreni della Chimica trentina, per .cui questi due
imputati certamente sapevano dell'illicietà dell'atto che compivano. In ogni caso, quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale, andava affermata la sussistenza del loro elemento soggettivo.
Quanto al ER la corte riteneva provata la sua
responsabilità per favoreggiamento, per aver informato il
SI della perquisizione effettuata presso il
IC, perquisizione intesa ad individuare elementi di prova a carico di esso SI per il reato di concussione. Riteneva la Corte che il reato in questione era reato formale condottadi pericolo, consistente nella favoreggiatrice, tesa ad ostacolare о intralciare le indagini, sotto il profilo della mera idoneità, ed essendo sufficiente un'obiettiva predisposizione al contrasto о alla deviazione delle indagini.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per
Cassazione tutti gli imputati, nonchè le parti civili
EL AD e S.R.L. MI Trentine.
8 Il SI lamenta che la sentenza impugnata, dopo aver osservazioni in diritto non ne ha fatto delle esatte applicazione. E' vero che gli elementi fatto corretta dell'interessedell'illegittimità e non dell'iniziativa, sono decisivi per distinguere la concussione dalla
corruzione, essendo invece necessario aver riguardo alla pariteticità ○ alla subalternità del privato rispetto all'agente, ma questi elementi, in una agli altri possono avere una funzione probatoria sull'elemento soggettivo.
Ritiene il ricorrente che la AD voleva raggiungere un prezzo di £ 14,5 miliardi per il suo terreno, che era pari al doppio di quello di mercato, come emerge dalla prova testimoniale;
che, esattamente, la sentenza impugnata rileva che SI ideò lo Spot in una finalità di alta amministrazione e che la AD elesse SI per discutere del suo terreno: vendita, prezzo e tempi di esecuzione;
che fu la AD che allesti la messa in scena per apparire onerata di debiti e cercò contatti con politici per vendere alla P.A. un terreno al prezzo doppio del valore e che, in questo suo programma, si inseriva la donazione della villa al SI Lamenta il ricorrente la nullità del giudizio di primo grado per incompatibilità di due giudici del collegio, derivante da precedente partecipazione dei medesimi al procedimento di riesame di misura cautelare. Il Malossini lamenta, poi, l'erronea applicazione degli artt. 519,2° C., 127,c. 1° e 5°, in relazione all'art. 130,c.2° C.P.P., per avere la Corte disatteso le eccezioni di nullità delle ordinanze pronunciate dal Tribunale con le quali, si procedeva alla "parificazione" dei capi originariamente distinti, per cui sostanzialmente la persona offesa era la AD, mentre in realtà le chimiche trentine erano titolari dell'area.
9 NT il ricorrente l'inosservanza dell'art. 178 lett.b)
perchè al dibattimento di primo grado parteciparono due rappresentanti del p.m., senza formale investitura,
duplicando i loro interventi.
Il SI si duole della mancata assunzione di prove a 1
l'utilizzo di prove illegittimamentediscarico e acquisite, con violazione degli artt. 190,191 e 526
C.P.P.. Ritiene, in particolare che erroneamente sono state ammesse le prove richieste dalla parte offesa, non ancora costituita parte civile, ed, inoltre, che sono state poste dai p.m. ai testi di accusa domande suggestive ed ai testi della difesa domande intimidatorie.
NT quindi, il ricorrente la manifesta illogicità
della motivazione relativamente alla pena, ritenuta eccessiva, rispetto a quella inflitta agli altri imputati.
Quanto alle decisioni sulle questioni civili il SI lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 185 C.P., 74,78,82,100 e 102 C.P.P.. Infatti la
sentenza pur avendo dichiaratoimpugnata,
l'inammissibilità della costituzione di parte civile della
MI trentine s.r.l., per difetto di procura speciale validamente conferita, respingeva analoga doglianza nei confronti della costituita parte civile AD, sul rilievo che la stessa era stata sempre presente in udienza, nonchè
nei confronti dell'altra parte civile, l'Amministrazione
Provinciale di Trento. Quanto alla AD, rileva il ricorrente che l'atto di costituzione di parte civile non fu sottoscritto dalla parte personalmente, ma dai suoi difensori che, all'epoca non avevano neppure un mandato ad litem e che, avevano alcun potere di pertanto, non rappresentanza e che, in ogni caso la firma apposta in calce all'atto del 23/2/1994 non poteva esser autenticata da difensore, quanto scrittura separata dalla in costituzione e quindi atto che non rientrava tra quelli
10 indicati dall'art. 100,c. 2°,C.P.P.. Neppure si poteva ritenere valida costituzione quella del 4/3/1994 poichè la procura stessa in calce non poteva essere assimilata alla procura speciale richiesta dagli artt. 100 e 122 C.P.P.,
non contenendo la determinazione dell'oggetto per cui era conferita nè dei fatti ai quali si sarebbe dovuta riferire. Egualmente il ricorrente assume la nullità della costituzione di parte civile dell'Amministrazione
Provinciale di Trento, poichè la giunta aveva autorizzato il presidente alla costituzione di parte civile, ma questi aveva mai conferito la procura con atto pubblico о non scrittura privata autenticata, in quanto non poteva adottarsi la disciplina di cui all'art. 122 C.P.P., essendo quella di cui all'art. 100 C.P.P., norma speciale, sia, in ogni caso perchè manca il sigillo dell'Ufficio.
NT poi il ricorrente il difetto di giurisdizione dell'Ago, avendo giurisdizione, in merito ai danni della
Provincia, la Corte dei Conti, quale danno erariale.
Infine il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione,
merito alle censure concernenti le condanne al in dei danni ed al pagamento delle risarcimento provvisionali, nella misura di £ 100 milioni.
Anche il AN lamenta la violazione delle norme previste a pena di inammissibilità, in relazione alla costituzione di parte civile di EL AD, nei termini suddetti, per violazione degli artt. 100 e 102
C.P.P. ed alla sua successiva partecipazione al giudizio.
Il ricorrente lamenta , altresì, la violazione delle norme procedurali stabilite a pena di nullità in riferimento alla partecipazione al processo del rappresentante del
P.M., poichè, in violazione degli artt. 70 e 74 C. III
R.D. 30/1/1940, parteciparono al dibattimento di I grado due rappresentanti del P.M., in assenza di formale designazione. Detta violazione costituisce, a parere del
11 ricorrente, la nullità di cui all'art. 178, lett. b,
C.P.P..
Il AN lamenta altresì che erroneamente è stato rigettato il motivo di appello attinente all'ammissione dei testi indicati dalla parte civile, sia perchè la parte civile non era validamente costituita per i motvi 1
suddetti, sia perchè detta lista era stata proposta tempestivamente non nel suo procedimento, ma nell'altro,
cui, seguito della riunione, si erano per a
surrettiziamente introdotti nel suo processo dette prove.
In merito alla statuizione sulla domanda di risarcimento,
lamenta il AN la violazione degli artt. 1301 e
1304 C.C., poichè la Corte non ha tenuto conto che la
AD si era impegnata a non promuovere alcuna azione nei confronti del coimputato AZ, per cui egli, quale condebitore solidale, ben poteva ottenere l'effetto estensivo e liberatorio della transazione o rinuncia.
NT il AN la violazione degli artt. 34 e segg.
C.P.P. in ordine alla reiezione dell'eccezione difensiva che sollevava la questione di legittimità costituzionalė dell'art. 34 C.P.P. (incompatibilità tra componente del collegio dibattimentale e componente del collegio del riesame) e subordinatamente nella parte in cui non è stata disposta la sospensione del giudizio in attesa della sentenza della Corte Costituzionale.
Il AN censura l'impugnata sentenza per violazione degli artt. 317 e 318 C.P., per aver ritenuto che i fatti contestati integrassero un reato di concussione e non di
corruzione, ed in ogni caso, lamenta la manifesta illogicità della motivazione della sentenza in ordine alla qualificazione dei fatti. Rileva il ricorrente che di concussione e l'elemento differenziale tra i reati sotto il profilo di corruzione, quanto meno quello oggettivo è dato dalla sinallagmaticità tra ciò che il
12 dà e quanto prospettato dal privato promette p.u.
(sinallagmaticità esistente nella corruzione e non esistente nella concussione). Detta sinallagmaticità porta che nella corruzione entrambi i soggetti agiscano su un
piano di parità, mentre nella concussione il soggetto '
passivo accetta di dare o promettere solo per evitare un danno. Quanto al concetto di danno esso può estendersi fino a comprendere la perdita di un utile che legittimamente ci si ripromette di ritrarre e che non si può ritrarre se non accettando di effettuare la prestazione a cui si è costretti o indotti dal p.u..
Rileva il ricorrente che dalle risultanze processuali, esposte dalla stessa sentenza impugnata, fu la Prada che
il suo terreno pensò di vendere con trattativa privatistica all'Ente contattando politici locali, dopo aver invano tentato di vendere a privati il terreno per il prezzo di £ 14,5 miliardi, mentre il valore di detto terreno era non superiore ai sette miliardi, come indicato dai testi e come accertato dal perito del tribunale, che lo fissa in £ 10 miliardi, solo con riferimento al 1994 a
seguito di una modifica della situazione urbanistica,
mentre lo fissa in £ 7,5 miliardi circa con riferimento al
1986, epoca dell'accordo AD- SI. Proprio al fine di realizzare detto indebito profitto la AD giunse alla convenzione con il SI, relativa alla vendita della villa, e detta convenzione essa conservò in copia, dopo la distruzione dell'originale, senza esibirla , neppure all'autorità inquirente. Quantosuccessivamente,
all'osservazione della sentenza impugnata, secondo cui la corruzione sarebbe da escludere in quanto, altrimenti non si spiegherebbe perchè la AD si rifiutò di cedere la villa nell'ultimo momento, mentre ciò avrebbe costituito la garanzia del buon esito della faccenda, rileva il ricorrente che ciò avvenne proprio perchè la Prada non
13 voleva vedere sfumare il preteso cospicuo profitto, stretta come era tra il mancato decollo del progetto SPOT
e le pressioni a vendere, provenienti dal comproprietario fu la AD e non il AN a FF. Inoltre
procurarsi la procura a vendere da parte dei
NT in proposito il ricorrente che il comproprietari perquisizioni p.m., dopo aver effettuato ed intercettazioni telefoniche per il reato di corruzione ed aver sentito la AD, non quale indagata, ma quale persona informata sui fatti, ritenne il reato in questione quale concussione, pur non sussistendo tra i due reati un'ipotesi di progressione criminosa o di interferenza. A parere del ricorrente la sentenza impugnata erra allorchè
protagonisti versavano in re ritiene che entrambi i poi la sola concussione, illecita, pur ritenendo ed di pattuizioni, e di allorchè parla di un complesso contropartite, pur ritenendo il reato di concussione.
NT, quindi, il ricorrente l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e l'erronea valutazione delle prove e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo al suo preteso concorso nel reato di concussione. Ritiene il ricorrente che la sentenza sul punto è assolutamente carente limitandosi a dire che il
AN si allineò al SI, dimenticando che fu la AD che si attivò per cercare di vendere il terreno alla P.A. a condizioni impossibili e che dalle
intercettazioni tra la AD ed il teste di accusa
FF risulta che la AD dichiarava di aver predisposto già l'accordo e che al AN andava messa paura, perchè non era riuscito a far avere quanto pattuito. Ritiene il ricorrente che la Corte non ha
valutato la deposizione della teste d'accusa Bottamedi, da cui risulta che il AN le dichiarò che la villa era
14 contropartita della vendita dei oggetto dello scambio,
terreni. sentenza impugnata,ricorrente che la NT il stravolgendo le risultanze processuali ha ritenuto che fosse egli ad interessarsi per ottenere la procura presso gli FF, mentre sia la Prada in un lettera, sia
l'FF dichiararono che questa procura fu richiesta ed ottenuta dalla AD e che la stessa convenzione stipulata presso lo studio del legale avvenne su richiesta della
AD e che il SI fu indotto a firmare detta convenzione, che poi su sua richiesta fu strappata, mentre la AD ne conservò copia.
NT il sentenza impugnata abbia ricorrente che la ritenuto un suo preteso concorso nei fatti successivi alla firma della convenzione tra la AD ed il SI. La
AD, in attesa degli eventi, custodiva gelosamente la merce promessa 1 la proprietà della metà della villa di
Torbole), e solo quando gli eventi non conseguirono, la
AD vendette il terreno di via Brennero a privati per £
sette miliardi. In ogni caso il ricorrente lamenta che
solo l'assunto fatto
, pur essendogli stato contestato
concussivo consistente nella predisposizione dei termini giuridici della promessa, egli è stato ritenuto responsabile anche per concorso in fatti successivi,
contestati, invece, ad altri imputati.
Il AN ha presentato in data 22/10/1996 memoria difensiva, esibendo un decreto di sequestro preventivo dei terreni in questione, effettuato dal pretore di Trento per violazione delle norme antinquinamento del sottosuolo.
Il AZ ed il IC lamentano che essi sono stati ritenuti responsabili del reato loro ascritto a titolo di dolo intenzionale, ed, in via subordinata a titolo di '
dolo eventuale, mentre detti due elementi sarebbero tra loro incompatibili. In particolare rilevano i ricorrenti
15
༣། ༢ཀ3€:4345"!、,2Y॰ che manca ogni elemento da cui desumere che essi potevano rappresentarsi un quadro concussorio, in cui la Prada
rivestiva i panni della vittima e che essi siano stati sorretti dalla volontà di portarlo a termine. Come
correttamente rilevato dalla sentenza di I grado,
l'interposizione fittizia di persona non comporta automaticamente la conoscenza da parte del soggetto che si interpone dei motivi sottesi a detta simulazione soggettiva. Anche a ritenere un contributo causale, occorre pur sempre l'elemento doloso, che, per il reato di concussione non può ritenersi il solo dolo eventuale.
Infatti la concussione richiede tanto la rappresentazione quanto la volontà dell'abusività della condotta e del carattere indebito della prestazione e, poichè il dolo eventuale incentra esclusivamente sul momento si rappresentativo, non già su quello volitivo, consegue l'assoluta incompatibilità tra concussione e dolo
eventuale. NTno, inoltre, detti ricorenti, che manca essi abbiano effettuato assolutamente la prova che pressioni sulla AD perchè giungesse al trasferimento
della villa. La lettera a firma del AZ si limita ad invitare la AD а dar corso all'impegno assunto per mezzo del suo legale AN.
In ogni caso ritengono i ricorrenti che, ove anche fossero stati consapevoli dell'illecita condotta tenuta dal
SI, poichè essa si consumò con la promessa della cessione della villa, effettuata con la convenzione del
1986, mentre essi ricorrenti intervennero solo successivamente a detta data, intervenendo solo quando il reato era già consumato, non potettero concorrere in detto reato, ma solo consumare quello di favoreggiamento di cui all'art. 379 C.P., che è estinto per prescrizione. Il ER lamenta, anzitutto l'inosservanza di norme procedurali relative alla partecipazione del pubblico ministero, nei termini già sollevati dagli altri imputati.
NT, poi, la violazione dell'art. 378, ed il vizio motivazionale, poichè, pur essendo il reato di pericolo, '
occorre pur sempre che gli atti posti in essere siano in concreto idonei ad ostacolare le indagini, mentre nella fattispecie egli si limitò ad effettuare una telefonata al
SI, con cui già era stato fissato un appuntamento presso la Cassa Rurale per il pomeriggio per altre questioni, chiedendo di anticiparlo al mattino. Fece ciò
non per aiutare il SI, ma solo per rendere una
cortesia al IC, presso cui era stata in ogni caso, 1
già effettuata la perquisizione, per cui, nessun ostacolo alle indagini poteva derivarne. Inoltre egli non ebbe alcun colloquio sui fatti con il SI, che parlò
esclusivamente con il IC.
NT il ricorrente la mancata correlazione tra accusa e
sentenza, perchè tratto a giudizio per aver avvertito il
SI della perquisizione presso lo studio del
IC, è stato condannato in contatto per aver messo
presso il suo istituto il IC con il SI.
NT infine, il ricorrente l'omessa motivazione della
,
sentenza, quanto all'entità della pena ed alla sua mancata conversione.
parte civile Chimiche Trentine S.R.L. ha proposto La ricorso avverso la sentenza di appello che ha escluso la lamentandone l'erroneità, poichè nei costituzione,
confronti delle ordinanze che ammettono ○ escludono la p.c. non è prevista alcuna forma di gravame, neppure avverso la sentenza che definisce il giudizio.
Ritiene, in ogni caso, detta parte civile che non sussiste il vizio prospettato dalla sentenza impugnata Infatti
nella procura speciale venivano nominati procuratori tanto l'avv. Bovio quanto l'avv. Alaimo e che nella costituzione si fa espresso riferimento a di parte civile detta procura;
che nella fattispecie i due atti (costituzione e procura) non sono " distinti"; si tratta , infatti, di atto
"spillato" o "alligato" alla costituzione, ed ad essa si riferisce espressamente, contenendo l'indicazione dei processi n. 78/ 93 e 79/93.
Detta parte civile ha presentato memoria difensiva in data
22/10/1996, rilevando che quella che definita dalla è
sentenza come procura speciale, in effetti tale non è, poichè la EL, nella qualità di amministratrice, in civile personalmente. data 4/3/94 si costituì parte
Trattasi, quindi, di un mandato ad litem, alligato alla detta costituzione personale di parte civile, e la cui sottoscrizione può essere autenticata dal difensore a norma dell'art. 100, 2° C. C.P.P..
Rileva poi che nella fattispecie trattasi di concussione e non di corruzione, come sostenuto dagli altri ricorrenti.
Anche la EL AD, costituita parte civile, ha
proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della corte d'appello di Trento per aver omesso la pronunzia di condanna al risarcimento del danno degli imputati AZ
e IC, che pure erano stati ritenuti penalmente colpevoli e condannati al ristoro delle spese sostenute dalla parte civile e contro cui il difensore di essa parte civile pure aveva concluso per la condanna al risarcimento. Ritiene la ricorrente che trattasi di errore materiale e quindi chiede la rettifica della sentenza ovvero l'integrazione della stessa.
è la doglianzaRitiene questa Corte che infondata relativa all'assunta nullità della sentenza di I grado per incompatibilità di due giudici componenti del collegio dei medesimi al derivante da precedente partecipazione procedimento di riesame di misura cautelare.
18 Va, anzitutto , rilevato che, ai sensi dell'art. 34 C.P.P.,
anteriormente alla sentenza della Corte Costituzionale, n.
24/4/1996, non vi era incompatibilità tra 131 del l'esercizio delle funzioni di giudice che ha deciso in merito alla misura cautelare e quello delle funzioni di giudice del Tribunale di cui agli artt. 309 310 C.P.P.. additiva, èSolo con la sentenza predetta, di natura stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, 2° C. C.P.P., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione del giudizio del giudice che come componente del tribunale del riesame si sia pronunziato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare e l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che, come componente del tribunale di appello si sia avverso l'ordinanza cautelare personale,
pronunziato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza stessa.
illegittimità Sennonché detta dichiarazione di costituzionale non è idonea a produrre alcun effetto nella fattispecie.
Infatti, la pronunzia di illegittimità costituzionale di norma processuale esplica i suoi effetti anche una retroattivamente, ma con l'esclusione delle situazioni giuridiche esaurite, ossia non suscettibili di essere modificate o rimosse. Orbene, in tema di incompatibilità,
dal coordinamento tra l'art. 38 e l'art. 34 C.P.P. si desume che se il giudice non si astiene, а seguito,
dell'incompatibilità, questa può essere fatta valere solo
attraverso la ricusazione e che la funzione della ricusazione può essere fatta valere solo nell'ambito di uno stesso grado del procedimento. Conseguentemente può definirsi "esaurita" la situazione processuale quando la causa di incompatibilità sia insorta, sulla base della pronunzia della Corte Costituzionale, in epoca successiva
19 procedimento cui alla chiusura del grado di
2/2/1996, n. 1249). l'incompatibilità si riferisce (Cass.
Nella fattispecie la predetta sentenza additiva è
intervenuta successivamente alla stessa sentenza di secondo grado, per cui nessun effetto può esplicare in merito alla ipotizzata situazione di incompatibilità
determinata per i giudici del giudizio di I grado.
In ogni caso è giurisprudenza costante di questa Corte che l'incompatibilità, non configurando un difetto di capacità generica del giudice medesimo, non determina la nullità- art. 178 lett. a) e 179 C.P.P., ma costituisce soltanto motivo eventuale di ricusazione del giudice da far valere con la specifica procedura (Cass. 21/10/1992, Rizzi;
Cass.
10/7/1990, Peterlini).
Infondata è anche la doglianza del SI, del ER
e del AN relativa al rigetto dell'eccezione di nullità della sentenza di I grado per inosservanza delle norme procedurali stabilite con riferimento alla partecipazione al processo del rappresentante del pubblico. ministero, in relazione all'art. 178, c. I ,lett.b) ult.
parte e 180 C.P.P., in relazione alla partecipazione di due sostituti al dibattimento di I grado, pur in assenza di formale designazione.
Va preliminarmente rilevato che, per quanto attiene alla insanabile, conseguente all'inosservanza delle nullità
disposizioni attinenti alla partecipazione del pubblico ministero al procedimento, essa attiene alla mancata partecipazione del P.M. ad un atto del procedimento e non al numero di rappresentanti del P.M. presenti: in questo caso, infatti, è pur sempre garantita la partecipazione dell'accusa al procedimento.
Inoltre, quanto alla mancanza della formale designazione per due rappresentanti del P.M. da parte del titolare dell'Ufficio, а norma dell'art. 70 R.D. 30 gennaio
20 del1941, n. 12, rileva questa Corte che l'Ufficio
Procuratore della Repubblica si incarna in tutti i suoi componenti, senza che occorra, verso i terzi, una delega formale del titolare, che ha solo una funzione interna ( e salvo ogni responsabilità disciplinare in caso di
(Cass. 11/5/1995, n. 5416).inosservanza delle direttive)
Ne consegue che la mancanza di una formale designazione per la partecipazione all'udienza dibattimentale del
rappresentante del P.M., non è causa di nullità del
dibattimento e della conseguente sentenza.
Quanto alla conseguente censura dell'ipertrofia dell'accusa e del superamento delle dosi, va rilevato che l'essere intervenuti sulle varie questioni ed anche nella discussione entrambi i rappresentati dell'accusa su tutti gli oggetti delle decisioni non dà luogo a nullità, stante il principio della tassatività delle cause di nullità
(art. 177 C.P.P.). '
Quanto alla doglianza del SI per non aver la sentenza d'appello rilevato la nullità dell'ordinanza di I grado e della conseguente sentenza, per essere stato
limitato il numero dei testi da lui richiesto,
correttamente la corte d'appello ha rilevato che il
Presidente del Tribunale ha doverosamente fatto uso delle sue prerogative di dimensionamento della prova sovrabbondante.
In ogni caso, tanto detto motivo di censura, quanto quello relativo alla modalità di assunzione della prova testimoniale (con domande suggestive о intimidatorie)
risultano inammissibili per genericità. Infatti, in tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi, richiesto tassativamente dall'art. 581 C.P., a pena di inammissibilità, implica a carico della parte impugnante non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere su uno più punti determinati della decisione
21
P ** * gravata, ma anche quello di indicare in modo chiaro e
preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, in modo da individuare i rilievi proposti ed esercitare, quindi, il proprio sindacato (Cass.
non viene indicato 24/7/1992, n. 8374). Nella fattispecie 1
in quali termini, in relazione alle tesi sostenute dal
ricorrente, risulti menomato il diritto di difesa del ricorrente dalla riduzione delle liste sovrabbondanti nè
quali sarebbero state domande suggestive 0 le intimidatorie poste ai testi.
Infondata è anche la doglianza di mancata correlazione tra accusa e sentenza di primo grado per essersi specificato che la proprietaria del terreno non era la Prada, ma la s.r.l. Chimiche trentine. Rileva preliminarmente questa Corte che sussiste la violazione del principio di
correlazione tra accusa e sentenza, di cui all'art.521
C.P.P., solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione
о variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto di fronte ad un
- così fatto nuovo, senza aver avuto possibilità di difendersi.
Siffatta ricorreviolazione non quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti tutti gli elementi del fatto costitutivi del
reato, ritenuto in sentenza, e sui quali elementi, in ogni caso l'imputato abbia avuto possibilità di difendersi
(Cass. n. 1397/94; Cass.n. 5907/ 94).
Ne consegue che la suddetta norma non va interpretata in modo rigorosamente formale ma con riferimento alla
finalità alla quale è diretta, per cui non può ritenersi da qualsiasi violata modificazione rispetto all'immutazione originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato. Nella fattispecie la modifica del capo di imputazione, relativamente al soggetto privato a cui si apparteneva il terreno su cui doveva essere eseguito lo Spot, non modificava gli elementi costitutivi del reato ascritto agli imputati nè funzionava da elemento obiettivo essenziale per l'identificazione del fatto storico dedotto in giudizio e, pertanto, non vi è stata violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contesta e sentenza.
della questione stabilire se la Punto nodale qualificazione dei fatti agli imputati, nella ascritti operata ricostruzione dalla sentenza impugnata, costituiscano il reato di concussione, come ritenuto in sentenza o quello di corruzione.
Osserva preliminarmente questa Corte che non vi è dubbio che il criterio dell'iniziativa, quale discrimine tra il delitto di concussione e quello di corruzione è da gran tempo ritenuto da questa Corte e dalla dottrina privo di un tale significato (Cass. 3/2/91, Chiminiello;
Cass.Sez.VI
3/2/94, Mungai). La giurisprudenza e gran parte della dottrina si sono da tempo indirizzate verso un altro criterio, quello del metus pubblicae potestatis ( pur con le precisazioni che seguono) , giacchè mentre nella corruzione vi è una posizione paritetica tra le parti per la "Vendita" delle funzioni о del servizio, nella concussione vi una posizione di superiorità del pubblico ufficiale alla quale corrisponde una situazione di metus pubblicae potestatis nella vittima. Detto metus non va inteso come effettivo intimorimento del privato (
come è dimostrato dal fatto che il reato sussiste anche se il privato si determina alla prestazione indebita non per timore del pubblico ufficiale, ma esclusivamente per evitare ulteriori guai о noie), ma di generica
23 ら sottoposizione psicologica del concussO rispetto al in definitiva, è che il soggetto attivo. Ciò che conta,
del proprio potere, pubblico ufficiale, avvalendosi determini la libera volontà del privato o attraverso un
comportamento costringente О attraverso un comportamento '
inducente operando così una pressione psichica sul soggetto passivo. Il reato sussiste se la promessa 0 la elargizione richiesta sia effettuata;
si avrà, invece,
reato tentato se il privato non accolga la richiesta. Tale pressione psichica costringente sussiste tutte le volte
in cui al privato il pubblico ufficiale fa comprendere o attraverso un'esplicita specificazione anche implicitamente attraverso comportamenti inequivoci, che
nell'attività di ufficio esso pubblico ufficiale sarà determinato non dagli interessi generali della pubblica amministrazione, ma dal fattore che il privato si
assoggetti all'illegittima pretesa di corrispondere l'utilità richiesta, per cui la minaccia di orientare la propria decisione esclusivamente in funzione di ottenere
la predetta utilità pone il privato in condizione di soggezione, ne coarta la libera volontà e costituisce da un lato il presupposto del reato e dall'altro l'elemento scriminante del reato medesimo da quello di corruzione. La condotta incriminata, quindi, non è vincolata a forme
e tassative, dovendosi aipredeterminate adattare multiformi aspetti della vita quotidiana. E' sufficiente che sia in concreto idonea a coartare l'intelletto e la volontà della vittima, convincendola dell'opportunità, anche solo con frasi indirette e, persino con il mero
sintomatico atteggiamento, di provvedere all'immediata
○
dell'ingiusta dazione per evitare differita esecuzione
Cass.n.3149/1992; (Cass.n.2523/1992; dannoseconseguenze
Cass. 6587/1991).
24 In sintesi, quindi, nella concussione viene in evidenza lo stato di soggezione del cittadino di fronte al titolare della pubblica funzione ○ del pubblico servizio, nella
corruzione viene in evidenza una trattativa su un piano di parità tra cittadino e funzionario, in termini di sinallagmaticità, che si caratterizza come tale sul piano concreto e funzionale, senza aver riguardo al momento
della proposta e dell'individuazione dell'autore di
questa.
Sulla base di questo orientamento si ha concussione in
tutte quelle situazioni in cui al privato è prospettata l'alternativa di dare promettere) per evitare un
)
pregiudizio, derivando con tutta evidenza la coazione sul
0
piano psicologico dall'oggettiva prospettazione di un
Per conversO, ove a fronte della promessa damnum.
dazione, il privato acquisti ex novo un vantaggio, ossia la prospettiva di un'utilità rispetto alla quale non potrebbe altrimenti vantare diritto nè legittima alcun aspettativa, viene costantemente esclusa qualsiasi forma di coartazione, essendo un non senso logico e giuridico che il privato sia costretto dal pubblico ufficiale ad un arricchimento (Cass. 22/4/1992, Mingoia;
indebito
Cass. 3/2/1994, Mungai;
Cass. 22/12/1994, n. 12729).
Il principio quindi, spesso affermato , come ulteriore elemento di distinzione tra concussione e corruzione, per cui nella prima l'extraneus "certat de damno vitando",
mentre nella seconda "certat de lucro captando" Va sostiene,Siulteriormente precisato. infatti,
correntemente che, pure se il danno non costituisce condizione perchè il reato di cui all'art. 317 C.P. venga consumato, è certo che solo quando dall'abuso discenda un pericolo di pregiudizio per il privato è ipotizzabile il delitto di concussione, perchè se il privato effettui la dazione о la promessa allo discopo trarre vantaggio meno quella dall'abuso del pubblico ufficiale, viene
situazione di timore, quel vizio della sua volontà, che sola esclude l'instaurazione di un rapporto paritetico,
così da farne un vero e proprio correo della corruzione
(Cass. 19/1/1996, n. 652; Cass. 22/12/1994, n. 12729).
Senonchè anche nei casi in cui il privato ricavi un
vantaggio occorrerà valutare se il lucrum captandum sia soltanto la necessaria conseguenza del non compimento del damnum ingiusto, о se, invece, costituisca la finalità esclusiva 0 prevalente del favore offerto dal pubblico ufficiale ○ а lui richiesto ( ad es.: il minacciare di escludere dagli appalti pubblici l'imprenditore che non paga la "tangente", costituisce certamente concussione, ma in questa ipotesi il lucro , che realizzerà il privato, è solo la conseguenza dell'aver evitato il danno ingiusto).
Se, quindi, manca la prospettazione del danno da parte dell'agente, soggezione psicologica mancando la nell'extraneus non potrà esservi concussione: le parti hanno concluso l'accordo in termini di sinallagmaticità e, quindi, con volontà "non viziata". Cosicchè, laddove che contrassegna l'induzione, si ponga l'abuso,
esclusivamente in funzione di un vantaggio che il privato intenda conseguire, non potendosi prospettare la minaccia di un male, il contegno del pubblico ufficiale, non in
grado di poter creare soggezione, non esclude la "libera contrattazione" parti, rapporto in un delle sinallagmatico, per quanto con causa illecita, e, quindi,
il reato di corruzione (Cass. 22/12/1994, n. 12729).
Se vi è detta prospettazione del danno, sussiste il reato di concussione, nonostante la prospettiva di arricchimento da parte del privato, solo nell'ipotesi in cui trattisi di arricchimento non indebito, cioè di una prospettiva di specifiche utilità che il privato poteva legittimamente aspirare anche prima dell'intervento del pubblico
26
29N-ETAN!¢The 11:!"!8པྟཱཿ"2"7AE MI PI A "I ufficiale e che può mantenere solo piegandosi alla sua in ogni ipotesi oggettivamenterichiesta, mentre di sinallagmaticità , laqualificabile relazione intercorrente tra la dazione о la promessa di cui viene beneficiato il pubblico ufficiale ed il vantaggio, che si prospetta il privato, l'asserita coartazione non può certo elidere l'oggettivo mercimonio (con conseguente oggettivo disvalore) della pubblica funzione per entrambi i
soggetti.
A ben vedere, è proprio la perdita della legittima aspettativa di arricchimento che costituisce il danno, che l'extraneus vuole evitare. Se detta legittima aspettativa di lucro non vi è, non vi è stata soggezione psicologica, in quanto l'extraneus poteva scegliere tra il non aderire alla richiesta di dazione o promessa dell'intraneus, non ricevendo ciò che legittimamente non poteva ricevere,
ovvero aderire alla stessa, realizzando l'illegittimo arricchimento.
Così fissati i criteri distintivi tra la corruzione e la concussione, i fatti, come ricostruiti dalla sentenza impugnata, costituiscono un'ipotesi di corruzione propria e non di concussione.
In estrema sintesi il fatto ricostruito dalla sentenza è
il seguente: la AD (quale A.U. della S.R.L. MI
Trentine) cercò di vendere, tramite mediatori a privati,
un terreno della società; il mercato privato ritenne
eccessivo il prezzo richiesto;
la Prada, in concomitanza con l'ideazione del progetto SPOT da parte della P.A.,
contatto uomini politici per cedere detto terreno alla
P.A.; contattò anche l'ass. SI;
questi era
interessato all'acquisto della villa di Torbole, per il
50% di proprietà della AD;
la Prada sottoscrisse una
"convenzione" con il SI, per cui se il terreno detto fosse stato acquistato dalla P.A. per £.14,5
27
eze gererenze m enggono za s ir miliardi entro una certa data, avrebbe trasferito gratuitamente detta sua comproprietà sulla villa al
SI; l'acquisto del terreno da parte della Provincia di Trento non vi fu;
detto terreno fu poi venduto a due
S.R.L. private per lire 7,6 miliardi.
Elemento essenziale risulta, quindi , stabilire quale era questo pregiudizio minacciato o prospettato alla AD al fine di poter affermare che il p.u. ha posto in stato di coartazione o di soggezione psicologica la AD, la quale
Si era determinata alla cessione gratuita della comproprietà della villa per evitare un male peggiore. Dalla sentenza emerge che il pregiudizio era costituito dalla mancata cessione dei terreni delle S.R.L. chimiche trentine alla P.A.T. per £.14,5 miliardi, nel caso in cui la AD non avesse accondisceso a cedere gratuitamente la sua quota sulla villa di Torbole.
Senonchè, per i principi sovraesposti, occorre che detto pregiudizio prospettato sia ingiusto e nel contempo che il privato non miri a realizzare dalla situazione un
arricchimento indebito.
Va, anzitutto, ritenuto che è illegittimo che la P.A. acquisisca immobili da privati per un valore superiore al prezzo di mercato. Infatti, la regola generale fissata dall'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è che l'acquisizione dei beni immobili da parte della P.A. avvenga ad un valore pari a quello di mercato, mentre l'art. 42,c. 3° Cost., nel contemplare l'indennizzo per sacrificio della proprietà privata in sede di procedimento espropriativo, autorizza il legislatore ordinario a fissarlo in misura inferiore a quello di mercato, pur senza escludere la coincidenza dei due valori, ma a fissarlo ad un prezzo non superiore a quello di mercato (Cass. Civ. 31/3/1989, n.
462365; Cass. S.U. Civ. 29/8/1989, n. 3815).
28
ཀ ཎཏྭཱ!・-74742474ཏྭཱ418242452! nel più Questo principio, di tutta ovvietà, rientra criterio di economicità dell'Attività generale
Amministrativa, che da sempre, a parere della dottrina amministrativistica, costituisce uno degli aspetti del principio di "buon andamento" della Pubblica
Amministrazione, fissato dall'art. 97 della
Costituzione ( ed espressamente indicato dall'art. 1
della legge 1 agosto 1990, n. 241).
Nella fattispecie risulta, quindi, fondamentale il punto se detta somma pattuita per la cessione dei terreni alla
PAT fosse superiore o meno ai prezzi di mercato.
Erroneamente, quindi, l'impugnata sentenza ritiene che detto elemento del prezzo dei terreni sia irrilevante ai fini della qualificazione giuridica del reato ed erroneamente non rileva che ogni discorso sull'eccessività
( e quindi illegittimità) del prezzo di cessione di immobile alla P.A. non passa attraverso la valutazione soggettiva che il cedente può avere di detto prezzo, ma esclusivamente attraverso la comparazione con il prezzo di mercato.
Infatti solo se detto prezzo di cessione fosse stato pari a quello di mercato, e quindi legittimo nell'ambito della cessione dei terreni alla P.A., poteva aversi una
prospettazione di un danno ingiusto per la AD e non il conseguimento di un indebito arricchimento della stessa ai danni della P.A., sia pure aderendo all'illecite richieste del SI. Infatti nel caso che detto prezzo di "cessione" dei terreni fosse stato superiore a quello di mercato, non vi era alcuna coartazione della volontà
della AD,o soggezione psicologica della stessa, poichè questa poteva scegliere tra aderire all'illecite richieste del SI, ovvero cedere il terreno, come poi ha fatto, ad imprenditori privati. Non vi era cioè, in questa ipotesi, la prospettazione di un ingiusto danno а cui
29
* **P724:4PJ5Q430744Y}9734342#343+Q*435!! 0000000004 574 onen sfuggire, con la cessione gratuita della villa, ma solo la prospettazione di un indebito arricchimento, che non poteva essere raggiunto se non attraverso l'accettazione dell'illecita richiesta del P.U..
Dalla stessa sentenza emerge che il prezzo di £ 14,5
miliardi era di gran lunga superiore a quello di mercato, sia perchè inizialmente i mediatori privati non riuscirono
а vendere i terreni detti per il prezzo, considerato eccessivo, di £ 10/12 miliardi, sia perchè i detti terreni furono poi venduti a due S.R.L. private con due separati atti per complessive £ 7,6 miliardi (la stessa perizia di primo grado fissa il valore dei terreni in £ 10 miliardi a parte le precisazioni riduttive effettuate dal perito in sede dibattimentale), sia perchè la cessione gratuita della comproprietà della villa non era dovuta in ogni caso dalla AD al SI, ma solo se i terreni delle
MI trentine erano acquistati dalla Provincia di
Trento per la suddetta somma di £.14.5 miliardi, e,
peraltro, entro una data ben definita. Proprio da
quest'ultimo elemento riportato dalla sentenza impugnata emerge che non vi fu soggezione psicologica della AD alla posizione del SI, e che quindi la sua volontà
non fu coartata о indotta dalla condotta del P.U. a promettere la cessione della sua quota della villa, ma fu esclusivamente l'entità della somma offerta a far apparire sinallagmaticamente vantaggiosa la cessione gratuita della villa, tanto è vero che se la somma a carico della P.A., '
per la cessione dei terreni della S.R.L. MI trentine fosse stata inferiore,o se la cessione alla P.A. non fosse intervenuta entro una certa data, il SI doveva corrispondere la somma di £ trecentomilioni per l'acquisto della proprietà della AD in Torbole, giusta valutazione concorde del valore della quota.
30 Ne consegue che la fattispecie in questione non integra un reato di concussione ma di corruzione.
Nè ha alcuna rilevanza ai fini di escludere la natura corruttiva e non concussiva del fatto, la circostanza, su
cui si basa essenzialmente la sentenza impugnata, che il
privato (la Prada) non "adempia" O "cerchi" di non adempiere alla prestazione promessa.
Infatti se questa volontà di non adempiere già esisteva al momento della promessa (riserva mentale), essa è
compatibile sia con la concussione che con la corruzione (
Cass. 4/3/1994, Mungai;
Cass. 7/4/1982, Amato) ⚫e non è
idonea, per quest'ultimo reato ad escludere il dolo del corruttore, in quanto la promessa vale nel suo significato oggettivo.
Se, poi, la volontà di non adempiere si realizza solo
è egualmente successivamente alla promessa, ciò
ininfluente poichè costituisce un post-factum rispetto ad un reato già consumato, per cui da una parte non è idonea a far degradare il reato da consumato a tentato e dall'altra non costituisce prova logica che si è trattato di un'ipotesi concussiva, in quanto proprio la natura sinallagmatica del reato di corruzione, può giustificare un ampio ventaglio di ipotesi di "inadempimento", in particolare quando il p.u. non ha effettuato la propria
"prestazione" ("inadimplenti non est adimplendum").
Ritenuto, quindi, che la fattispecie in questione integra un'ipotesi di corruzione, deve, anzitutto, affermarsi che trattasi di corruzione propria (di cui all'art. 319 C.P.) non impropria (art. 318 C.P.), come sostenuto dai e ricorrenti.
A tal fine va rilevato che la giurisprudenza prevalente di questa Corte (Cass.n.5843 del 1990; Cass.n.177 del 1985) ritiene che è irrilevante che nella fattispecie legale di cui all'art. 318 C.P. (corruzione per un atto dell'ufficio
31
T C.P.○ del servizio) e in quella di cui all'art.319
(corruzione per un atto contrario ai doveri dell'ufficio o del servizio) vi sia un'identica condotta, dazione о
promessa di denaro, e che il pubblico ufficiale compia l'atto in vista della locupletazione conseguente о
promessa, in quanto i caratteri comuni delle due fattispecie non escludono quello differenziale. Per la suddetta giurisprudenza l'elemento differenziale costituito dal fatto che nella prima figura di reato il contenuto dell'atto è quello che avrebbe dovuto essere anche in assenza del prezzo della corruzione, poichè
conforme alle esigenze della pubblica amministrazione e la corruzione da parte del privato presuppone un suo interesse all'emanazione dell'atto amministrativo (quale deve essere) e, di regola, un colpevole ritardo da parte dell'amministrazione, mentre nella seconda ipotesi l'atto inficiato da un vizio di legittimitàè di merito, imputabile alla consapevole volontà del pubblico ufficiale, in quanto formato nell'interesse esclusivo del privato corruttore in evidente contrasto con i doveri di generali imparzialità, diligenza, scrupolosità e correttezza, richiesti nell'adempimento di funzioni attribuite per il conseguimento di finalità pubbliche e non private. Secondo detto orientamento prevalente,
quindi, l'ipotesi di cui all'art. 318 C.P. si delinea in riferimento all'attività amministrativa vincolata, nella quale l'atto è emanato al di fuori di ogni valutazione discrezionale; esso è e rimane corretto, l'unico possibile per realizzare l'interesse perseguito e lo sarebbe anche in assenza del prezzo della corruzione.
Ritiene questa Corte che il suddetto principio comporti un'eccessiva restrizione dell'area della corruzione impropria, che non trova base normativa nell'art. 318 C.P..
Detta norma, infatti, non limita la fattispecie di corruzione impropria ai soli atti vincolati, con esclusione degli atti discrezionali, ma ai soli atti che non siano contrari ai doveri d'ufficio. E' la violazione del dovere d'ufficio che qualifica l'atto oggetto della corruzione propria(e per converso la non violazione di detti doveri che qualifica l'atto della corruzione impropria) e non la discrezionalità o meno dello stesso.
Di qui la prima conseguenza: il bene tutelato dall'art.319
C.P. è costituito dai due interessi indicati dall'art. 97
cost., e cioè dal buon andamento e dall'imparzialità della P.A. (secondo alcuni Autori anche il rispetto delle competenze), mentre il bene tutelato dall'art.318 C.P. è
esclusivamente l'imparzialità della P.A., poichè il buon andamento non è leso, essendo l'atto conforme ai doveri d'ufficio.
Non è quindi la retribuzione ( o la sua promessa) a rendere
l'atto contrario ai doveri d'ufficio, altrimenti non sussisterebbe mai l'ipotesi di corruzione impropria.
La retribuzione viola solo il c.d. dovere esterno di non accettare retribuzioni da privati e dimostra che il pubblico ufficiale ( о l'incaricato di pubblico servizio) non è imparziale, compiendo atti per retribuzione.Manca del tutto dimostrazione che quell'atto, ancorché la retribuito, costituisca motivi diversi dalla per retribuzione un atto contrario ai doveri d'ufficio; violi il "dovere interno"e cioè le regole che cioè anche
Per stabilire se un presiedono all'emanazione dell'atto. contrario ai doveriatto discrezionale sia о meno d'ufficio occorre accertare se siano state violate le regole inerenti l'uso del potere discrezionale. Anche il potere discrezionale , infatti, obbedisce a precisi vincoli, che sono costituiti dall'interesse pubblico, dalla causa del potere (il fine specifico per il quale il potere
33 è stato conferito, che è sempre ed esclusivamente un fine pubblico), dai precetti di diritto e di logica.
Se detti vincoli dell'atto d'ufficio sono rispettati, se, in particolare, l'atto discrezionale è posto in essere per la realizzazione dell'interesse esclusivamente 1
nel rispetto degli altri precetti pubblico e suddetti, l'atto è conforme ai doveri d'ufficio e la sola retribuzione, violando un dovere esterno all'atto, comporta la violazione dell'art.318 C.P., ma non un'ipotesi di
corruzione propria, poichè manca un atto contrario ai
doveri d'ufficio.
potrebbe dire che l'atto, per Anche in questo caso si l'unico possibile, perchè è quanto discrezionale,
l'unico che soddisfa, pur attraverso la scelta in concreto del pubblico ufficiale (0 dell'incaricato di pubblico servizio) l'interesse pubblico.
Si ha , invece, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio quando il privato ha offerto denaro о altra utilità al pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) al fine di indurlo ad esercitare una facoltà
discrezionale in modo difforme da quello suggerito dall'equilibrata valutazione disinteressata della situazione concreta.
Quando il pubblico ufficiale, potendo scegliere tra una pluralità di determinazioni volitive, scelga quella che assicuri un maggior beneficio del privato, che, attraverso la dazione о promessa indebita della retribuzione, lo ha spinto a privilegiare la propria posizione, deve ritenersi sussistente, per d'ufficio dovere violazione del dell'esclusiva ricerca dell'interesse pubblico e non solo del principio dell'imparzialità, la fattispecie legale di cui all'art. 319 C.P.. In tal caso, infatti, il motivo dell'atto, e non solo il motivo del comportamento, trova il suo fondamento e la sua ragione determinante non solo e tanto nell'interesse pubblico, quanto, e non prevalentemente, nell'interesse privato. Per quanto attiene concetto di atto d'ufficio, va rilevato che detta il locuzione è più vasta e comprensiva di quella di "atto amministrativo", per cui vi rientrano anche gli atti di
diritto privato. Al legislatore non interessa che l'intraneo ponga in essere atti che siano sindacabili in sede amministrativa, ma solo che compia
○ meno atti d'ufficio conformi о difformi dai suoi doveri : questo spiega perchè anche nell'ambito di atti di diritto privato possa distinguersi ciò che è conforme ai doveri d'ufficio da ciò che non lo è. Nella fattispecie, quindi, poichè la promessa della Torbole era statacessione gratuita della villa di
effettuata perchè il SI curasse l'acquisizione dei terreni delle MI trentine da parte della PAT ad un prezzo superiore a quello di mercato, e, quindi, come tale illegittimo, ciò integra un atto contrario aj doveri d'ufficio da parte del p.u..
Ovviamente, il compimento effettivo dell'atto da parte del p.u. non ha rilievo al fine di determinare il momento consumativo del reato (Cass. 29 ottobre 1985, Pr. Gen..
Venezia).
In ordine al momento consumativo del delitto di corruzione, si afferma in giurisprudenza ( ed anche da alcuni Autori) che il reato di corruzione è configurabile come un reato a duplice schema, principale e sussidiario, per cui secondo lo schema principale, il reato viene consumato con due essenziali attività, l'accettazione della promessa ed il ricevimento dell'utilità con cui coincide il momento consumativo;
secondo schema lo sussidiario, che si realizza quando la promessa non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione della promessa. Da tale premessa si fa discendere la
35 conseguenza che qualora alla promessa da parte del sisoggetto segua la dazione, il momento consumativo
sposta in avanti, coincidendo con la consegna e non con la promessa (Cass. 22/11/1985, Aldieri). con la promessa già è consumato il In altri termini reato, ma se alla promessa segua la dazione della cosa avendosi solo un promessa, il reato rimane unico,
approfondimento dell'offesa tipica che sposta la
consumazione nel tempo e nel luogo in cui è avvenuta la datio principi pressocchè analoghi sono affermati anche in tema di concussione, per cui non si ha una duplicità di reati, uno correlato alla promessa ed uno correlato alla datio).
Ciò comporta, a maggior ragione, che se in luogo della datio vi sono solo ulteriori promesse da parte del privato di effettuare la stessa prestazione del denaro o di altra utilità, non si avranno tanti reati, quante sono le promesse effettuate, ma un unico reato, con il solo effetto dell'approfondimento dell'offesa tipica del reato e dello spostamento in avanti del tempo della consumazione del reato.
Ciò comporta nella fattispecie che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto il reato continuato per il
SI, AN, IC e AZ, trattandosi sempre della promessa della stessa villa di Torbole,
effettuata sempre per il solito atto contrario ai dovere d'ufficio che il SI avrebbe dovuto compiere.
Trattasi, infatti, di un unico reato di corruzione (ma il problema non sarebbe cambiato anche se si fosse trattato di concussione).
(Cass. sez. VI, ud. Come è noto, la giurisprudenza
26/9/1996, imp. Martina;
Cass. 3/3/1980, n.2939;
Cass.30/4/1960, n.704; Cass. 18/8/1982) ha ritenuto che non sussiste la violazione del principio di correlazione tra
36 accusa e sentenza, qualora, contestato il reato di
concussione, sia ritenuto in sentenza il reato di
corruzione non è invece possibile il contrario). Tuttavia ciò è avvenuto in applicazione del diverso principio della continenza, nel senso che quando viene dedotto in '
citazione un reato più grave, non sono escluse, ma sono virtualmente comprese nell'imputazione, le ipotesi di reati meno gravi ricollegabili a quella del reato maggiore, per cui non viene deformato in pejus il fatto attribuito originariamente all'imputato, ma vengono solo esclusi quegli elementi aggiuntivi , sia pure essenziali, per il reato di concussione, costituiti dalla coartazione nella prestazione ○ induzione della volontà del solvens nella promessa.
Ritenuto il reato come corruzione, risultano prive di rilevanza le doglianze del AN secondo cui egli non agì in allineamento alla posizione del SI per costringere la AD, sua cliente, a cedere la comproprietà della villa, ma in esecuzione proprio delle direttive di detta cliente.
L'accoglimento di detto motivo di ricorso assorbe,
rendendo privi di rilevanza, i motivi di ricorso presentati dal AN e dal SI relativi all'ammissione dei testi, richiesti dalle parti civili,
AD e MI Trentine.
Quanto alle doglianze di IC e AZ, va, rilevato, anzitutto, che è censura relativa alla infondata la nullità della sentenza per violazione degli artt. 43 e 110
C.P., sotto il profilo dell'asserita esistenza del loro dolo, quanto meno eventuale, ed in ogni caso per vizio
motivazionale.
Essendo pacifico che nel reato di corruzione , si può realizzare il concorso anche relativamente alla condotta dell'intraneus, va rilevato che per poter affermare la responsabilità di un soggetto a titolo di concorso è
sufficiente, sotto il profilo oggettivo, che lo stesso abbia apportato un qualsivoglia contributo alla realizzazione dell'azione tipica о abbia agevolato l'attività esecutiva altrui, e sotto l'aspetto soggettivo, che sussista la coscienza e la volontà di concorrere con altri alla realizzazione della condotta tipica, per cui risulta integrato l'elemento psicologico del correo, anche quando l'evento sia stato in concreto previsto ed accettato come rischio, dato che in quest'ultima ipotesi il correo ha agito con dolo eventuale ed è perciò
configurabile piena responsabilità concorsuale (Cass.
30/8/1995,n. 9273; Cass. 7/11/1986,n. 12463).
In ogni caso nella fattispecie la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente il dolo intenzionale dei due ricorrenti e solo in via subordinata ha ritenuto che , in ogni caso, sussisterebbe il loro dolo eventuale.
Quanto all'accertamento relativo all'elemento soggettivo del reato, va rilevato che, trattandosi di una componente soggettiva inafferrabile interiore di pressoché connotazione esterna, non può che essere rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale, pur tuttavia, deve offrire del suo convincimento una
motivazione scevra da vizi di ordine logico e giuridico ed ancorata essenzialmente a quei fatti esteriori che siano chiaramente indicativi di tale componente psicologica
(Cass. 13 /12 /83, Oneda). Trattandosi, quindi, di accertamento su fatti puramente interni e spirituali, esso deve basarsi su un modus procedendi che, da un lato non si trasformi in una probatio diabolica e dall'altro rifugga presunzioni legali, per ridurre rilevanza da la dell'elemento psicologico. Tale procedimento consiste nell'inferire da circostanze esteriori significative di un 38 ら
35252525252525252525252525252 osongpoo atteggiamento psichico l'esistenza di una rappresentazione e di una volizione, sulla base di regole di esperienza.
Con motivazione esente da vizi logici rilevabili in questa sede di legittimità la sentenza impugnata ha ritenuto la sussistenza del dolo degli imputati AZ e Piconese sulla base della diretta e circostanziata chiamata in correità nei confronti di entrambi effettuata dal successione sull'apprezzamento della SI,
cronologica dei fatti relativia al SI ed alle dette persone, ai fini dell'acquisto della villa, sulla totale inesistenza di autonome trattative con la venditrice sull'avvenuta corresponsione а Tommaso Affinita degli interessi moratori dal 1/3/1987, in conformità con quanto stabilito nella prima convenzione, cui il per trasferimento della villa doveva avvenire entro il
28/2/1987, sul fatto che i predetti neppure visitarono la villa, che acquistavano;
sull'inequivoco tenore letterale
della conversazione tra AS FF e IC, per cui la cessione della villa era messa nel contesto della situazione dei terreni della Carbochimica trentina, sulle al imponenti anomalie tra i due imputati relative pagamento di acconti ed al reperimento di provviste. Infondata è anche la doglianza dei predetti ricorrenti relativamente alla qualificazione del reato come favoreggiamento reale, di cui all'art. 379 C.P..
Infatti, ritenuto quanto sopra detto in merito alla consumazione di detto reato di corruzione, e tenuto conto della ricostruzione nel merito effettuata dalla sentenza impugnata, sopra indicata, correttamente il giudice d'appello ha ritenuto un concorso dei predetti due imputati nell'attività criminosa del SI, che ha interposto i due predetti, nell'acquisizione della villa di Torbole.
39
*** * 9000000 Conseguentemente, qualificato il reato di concussione continuata, ascritto agli imputati SI, AN,
IC e AZ come unico reato di corruzione,
l'impugnata sentenza va annullata senza rinvio, quanto alle statuizioni penali relative agli stessi, essendo detto '
reato estinto per prescrizione.
Infatti, anche considerando come momento consumativo del reato l'ultimo episodio avvenuto nel giugno del 1988,
tenuto conto che agli imputati sono state concesse dai giudici di merito le attenuanti generiche, e che le stesse non sono state oggetto di impugnazione da parte del p.m., il reato in questione ha una prescrizione massima di anni sette e mesi sei, per cui alla data della sentenza di appello detto reato era già prescritto.
Infatti detto reato di corruzione non può ritenersi aggravato a norma dell'art. 319 bis C.P., secondo cui la "1
pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto... . . . la stipulazione dei contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene".
Come è noto detta norma è stata introdotta dalla novella
26/4/1990990 n.86 (art.8). precedenza, invece, il II C. dell'art. 319 C.P. In
è stabiliva che "la pena aumentata se dal fatto deriva......la stipulazione dei contratti nei quali sia interessata l'amministrazione di cui fa parte il pubblico ufficiale".
L'intervento legislativo detto ha introdotto due novità.
La prima sta nel fatto che le aggravanti dette, originariamente previste solo per la corruzione propria antecedente, essendo collocate prima del IV C. dell'art.
319 C.P., oggi sono applicabili anche alla forma susseguente, in forza del generico riferimento al "fatto di cui all'art. 319 C.P.".
40
25354554 1
Un'ulteriore modificazione è data dal fatto che, mentre
319 C.P. così l'originario II C. dell'art. iniziava:"la pena è aumentata, se dal fatto deriva....." l'odierno '
testo recita:"la pena è aumentata se il fatto... ha per oggetto..."., per cui da un delitto aggravato dall'evento si è passati ad una circostanza attinente all'accordo
corruttivo.
A questo proposito va ricordato che nel codice penale
Zanardelli fu utilizzata la formula se il fatto abbia 31
avuto per effetto" essendo stato evidenziato che, per indicare che il fine della corruzione doveva essere raggiunto, verificandosi quel particolare nocumento che aggrava il fatto, fosse necessario dire "se il fatto ha avuto per effetto" in luogo di se il fatto ha avuto per "
oggetto". Il Codice CC fece uso della formula "se dal
fatto deriva", giudicata come variazione verbale di quella se il fatto ha per effetto”. "
Ne consegue che mentre con la vigente formulazione,
introdotta dalla novella 86/1990, per la sussistenza delle aggravanti in relazione alla corruzione necessario e sufficiente che il fatto sia stato oggetto di formulazione originaria rappresentazione, per la dell'art.319 C.P.P. 1930, era necessario che si fosse verificato l'evento della stipulazione del contratto, in cui era interessata la P.A..
reato in questione è stato Poichè, come si è detto, il dell'anno 1988, ai sensi consumato entro il giugno va applicata la norma più dell'art. 2, c.3°, C.P.,
è noto l'individuazionefavorevole agli imputati. Come
della legge più favorevole va fatta non in astratto, ma in di una meraconcreto: non soltanto cioè sulla base comparazione fra le due norme succedutesi nel tempo, ma
raffrontandosi i risultati che deriverebbero dall'applicazione effettiva di esse alla fattispecie concreta.
Nella fattispecie la norma più favorevole (tra il II.c.
dell'art. 319 nel testo originario e l'art. 319 bis vigente), è la prima, in quanto l'aggravante sussisteva solo nel caso che l'evento (cioè la stipulazione del contratto, nella fattispecie di acquisto dei terreni da parte della P.A.) fosse intervenuto, non essendo sufficiente, come attualmente, che detto contratto fosse solo l'oggetto dell'accordo corruttivo.
Ne consegue che nella fattispecie, mancando la stipulazione del contratto di acquisto dei terreni in
questione da parte della P.A., a cui apparteneva il
SI, non è ravvisabile l'aggravante in questione.
Neppure può condividersi l'assunto del P.G. (su cui si è
fondata esclusivamente la richiesta di rinvio conseguente all'annullamento) secondo cui, pur costituendo il fatto accertato dalla sentenza un reato di corruzione e non di concussione, tuttavia lo stesso non sarebbe prescritto, poichè le attenuanti generiche concesse in sede di merito atterrebbero al reato contestato di concussione e non al reato di corruzione.
Rileva, infatti, questa Corte che la concessione delle
attenuanti generiche è rimessa al prudente apprezzamento del giudice che, nel negarle o concederle, può prendere in considerazione gli elementi indicati dall'art. 133 C.P..
Occorre, cioè, una disamina globale del fatto e della
personalità dell'imputato (Cass. 12/11/1980, Rampulla). Ne consegue, che nessuna influenza può avere su dette
attenuanti la diversa qualificazione giuridica del fatto,
a parte il rilievo che nella fattispecie la qualificazione giuridica del fatto, data dai giudici di merito addirittura, più grave rispetto a quella ritenuta da questa Corte.
42 A norma dell'art. 578 C.P.P. l'estinzione del reato per dal decidere prescrizione non esime questa Corte sull'impugnazione ai soli effetti civili.
Tenuto comeconto della qualificazione del reato corruzione, vanno eliminate le statuizioni concernenti gli interessi civili disposte a favore di Stefenelli Maria
IA.
La stessa, infatti, non essendo nè parte offesa nè
danneggiata civile, ma soggetto attivo del reato, non era
legittimata alla costituzione di parte civile e, per l'effetto, anche il proposto ricorso per Cassazione è inammissibile ( a parte il rilievo che, non avendo la stessa impugnato la sentenza di primo grado che assolveva da responsabilità il IC ed il AZ, agli effetti civili ciò costituisce giudicato, per cui non può la stessa, a pena di inammissibilità del ricorso, proporre doglianze sul punto avverso la sentenza di secondo grado, neppure sotto il profilo dell'errore materiale, stante il precedente giudicato interno, e, come tale rilevabile
d'ufficio Cass. n. 7671 del 1993; Cass. 3668 del 1994;
Cass. n. 11036 del 1993). per assorbiti tutti i motivi di Rimangono, l'effetto,
ricorso proposti dai ricorrenti ed attinenti a detta parte civile.
Inammissibile è anche il ricorso proposto dalla parte civile S.R.L. MI trentine.
Anzitutto va rilevato che l'ordinanza decisoria delle questioni preliminari suscettibile di impugnazione è congiuntamente alla sentenza, salvo che la legge disponga altrimenti, in virtù del disposto dell'art. 586 C.P.P..
Conseguentemente l'imputato ha diritto di impugnare l'ordinanza che abbia respinto l'eccezzione formulata in ordine alla costituzione di parte civile, ai sensi dell'art. 491 C.P.P., unitamente alla sentenza resa, ove questa sia da lui impugnabile (Cass. 9/2/1996, n. 1557;
Cass. 27/10/1995,n. 10660).
Ritenuto, quindi, che l'impugnazione degli imputati avversO l'ordinanza di ammissione della parte civile
insieme alla sentenza di I grado, era ammissibile, va,
tuttavia, rilevato che l'inamissibilità della costituzione di p.c. delle MI trentine s.r.1., va affermata per motivo diverso da quello ritenuto dalla sentenza impugnata e costituito dal difetto di procura speciale validamente conferita.
Infatti la costituzione di parte civile (che può avvenire anche a mezzo di procuratore speciale, ex art 76 C.P.P.) Va distinta dalla rappresentanza processuale della parte civile, in virtù del principio fissato dall'art. 100, c. I
C.P.P., secondo cui la parte civile non può stare in
giudizio, se non con un procuratore munito di mandato speciale (Cass.3769 del 1995; Cass. 6332 del 1994).
Va premesso che il difensore non munito di potere le norme che gli certificatorio generale e che conferiscono detto potere (art. 102 C.II, C.P.P.39 disp. att.,83 C.P.C.) hanno carattere eccezionale e non possono,
pertanto, essere applicate al di fuori dei casi tassativamente previsti. Ne consegue che, con riferimento alla costituzione di parte civile, potendo questa farsi, oltre che con dichiarazione personale, anche a mezzo di procura speciale, conferita a pena di inammissibilità, con atto pubblico о con scrittura privata autenticata, il potere autenticatorio del difensore, conferito al mandato
"ad litem", non consente di estendere l'autentica relativa a tale mandato alla sottoscrizione della scittura contenente il conferimento della procura speciale (Cass.
S.U. 8650 del 1993; Cass. 464 del 1994). Nella fattispecie la EL, nella qualità di amministratrice delle
MI Trentine s.r.l., si costitui personalmente con
44 dichiarazione depositata in udienza il 4/3/1994. Ciò
comportava che la sua firma non necessitava di autenticazione, poichè la costituzione non era stata procuratore speciale, ma dalla parte effettuata da personalmente, in udienza. Alla stessa presente costituzione era alligato il mandato ad dichiarazione di litem, la cui sottoscrizione era autenticata dal difensore. Rileva, a tal proposito, questa Corte che, come
è stato afferm o da Cass. Sez. U. 23/9/1993, n. 8650, la procura alle liti conferita dalla parte civile al difensore con scrittura privata l'autografia della cui autenticata dal difensore medesimosottoscrizione è è
valida ed idonea alla rituale instaurazione del rapporto processuale anche se sia apposta in un atto diverso da quelli indicati nel comma 2 dell'art. 100 C.P.P., sempre che sia riferita in modo certo al processo in relazione al quale la si allega e siano assicurate la sua certezza e
tempestività.
Senonchè con il ricorso la s.r.l. MI Trentine
richiede il rispristino delle statuizioni del Tribunale di Trento con cui veniva disposto il risarcimento a suo
favore con provvisionale а carico del SI e del
AN, e con estensione di tale condanna agli imputati AZ e IC in solido per i danni causati dai predetti imputati, attraverso l'attivività concussiva confronti dell'amministratriceespletata nei della società.
A parte i rilievi di inammissibilità della domanda nei confronti di questi due ultimi imputati, non essendo stata impugnata dalla parte civile, ed agli effetti civili, la pronuncia assolutoria del primo giudice, va rilevato che
, Se vero civile nonè che la figura del danneggiato corrisponde a quella del soggetto passivo del reato, essendo il primo il soggetto che dal reato ha subito un
45
པར་ལེན།ཀུ་རྟེན་བཀན་དང་རྟ་222552ར།4151777525{Yy!#*#54524222* +++ ? ©253v747474773752182༼ཏུ ཏུ62131669n79958P82728ལྟར་ལྟ 32529855353525252525 danno ed il secondo solo il titolare dell'interesse giuridicamente protetto, è pur sempre necessario, affinchè sussista un danno risarcibile, che si versi in una delle ipotesi di cui agli artt. 2043 (danno patrimoniale) ○
2059 ( danno non patrimoniale) C.C., trattandosi di responsabilità aquiliana.
Quanto al danno patrimoniale è giurisprudenza pacifica che la responsabilità, prevista dall'art. 2043 C.C., sussiste solo nel caso che vi sia la lesione di un diritto soggettivo.
Nella fattispecie, la diversa qualificazione dėl reato,
esclude in radice ogni attività costringente o inducente della volontà della predetta amministratrice, e, quindi,
anche la stessa prospettabilità di un danno patrimoniale o non patrimoniale della S.R.L..
laQuanto alle doglianze mosse dal SI avversO
costituzione di parte civile della Provincia Autonoma di
Trento, ed in particolare relativamente all'assunto difetto di giurisdizione dell'AGO in favore della Corte dei Conti, sulla base della considerazione che il danno da reato integrerebbe un danno erariale, va rilevato, come è già stato deciso (Cass. S.U. Civ.n. 5943 del 1993 e n. 2514 del 1990), che la domanda della pubblica
Amministrazione, costituita parte civile in sede di procedimento penale a carico di un pubblico ufficiale, per danni, anche patrimoniali, che la P.A. assume di aver subito, quale conseguenza di un reato, non è viziata da difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti, in relazione al giudizio di responsabilità contabile, poichè "la circostanza che sia pendente processo penale per i medesimi fatti e tale processo che in danneggiata si sia costituita partel'amministrazione civile, non attiene alla sussistenza della giurisdizione di detta Corte, ma solo alle modalità del suo concreto
46
* 70 cooters c P" PA" !!}}•P5#7435y45ལྟ་༩ན་ལྟར་ཟུར"?53ཀ་ཊཀ་22099འ9???3!" (eventuale sospensione del giudizio contabile esercizio iniziato) ,e, pertanto, non è deducibile con istanza di regolamento preventivo di giurisdizione" (in tal senso
dei Conti,anche Corte Sez. Riunite, n. 934
dell'8/3/1994).
Inoltre, e sotto altro profilo, anche a voler ritenere che il danno erariale possa coprire l'intera area del
danno patrimoniale, e quindi anche quello da fatto illecito, consumato dall'amministratore pubblico in danno dell'ente locale, per effetto dell'art. 58 1. n. 142 del va rilevato come 1990, (cass. civ.s.u. 26/5/1994, n. 5122),
per danno erariale deve intendersi il nocumento
patrimoniale effettivo subito dalla p.a.. Pertanto, poichè la cognizione del giudice contabile afferisce alle sole ipotesi di danno patrimoniale deve negarsi la conoscere del danno giurisdizione della Corte dei Conti a quanto trattasi di morale conseguenziale al reato, in lesione a posizione soggettiva pubblica non patrimoniale (
Corte Conti, sez. riun. 6/5/1988, n. 580/a).
Infondata è anche la doglianza per cui detta costituzione sarebbe inammissibile per di parte civile della PAT
mancanza di valida procura.
Infatti, per quanto attiene alle procure speciali, rilasciate dalle pubbliche amministrazioni, il C. 2°
dell'art. 122 C.P.P. statuisce che la procura deve essere sottoscritta dal dirigente dell'ufficio nella circoscrizione in cui si procede e munita del sigillo dell'ufficio. Ne consegue che detta norma si pone come
speciale rispetto a quella prevista dall'art. 122 1°
C.P.P., per cui in questo caso la procura speciale non deve essere autenticata da altro pubblico ufficale avente potere certificatorio.
5. 47 Quanto al sigillo dell'ufficio, va rilevato che la legge non richiede che esso sia apposto accanto alla
sottoscrizione, ma solo che la procura ne sia munito.
Nella fattispecie risulta depositata, oltre alla procura laspeciale anche condi giunta cui si dava delibera mandato al presidente della provincia di Trento di conferire la procura al difensore per la costituzione di parte civile. Detta delibera, munita del sigillo dell'ufficio, espressamente richiamata nella procura ed
egualmente depositata, forma un tutt'uno con detta procura, per cui l'unitario atto che ne risultava et dotato del sigillo dell'ufficio. In ogni caso la ratio della norma in questione nel richiedere il sigillo) è quella di fornire la certezza dell'organo da cui proviene la procura;
pertanto detta certezza ben può derivare anche da atti accompagnatori della procura, come nella fattispecie, che, dotati del predetto sigillo, diano certezza dell'organo che ha
sottoscritto la procura stessa.
Quanto alle residue eccezioni mosse a detta costituzione di parte civile, Va rilevato che la procura speciale al difensore, conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, quando comprende (come nella fattispecie)
l'indicazione del reato e del procedimento in cui deve avvenire la costituzione di parte civile, deve ritenersi contenere anche chiaro riferimento all'oggetto della
costituzione ed ai fatti ai quali attiene (Cass. n.388 del
1993).
relativa alla mancanza di Quanto alla doglianza alle censure concernenti la motivazione, relativamente condanna al risarcimento del danno in favore della PAT,
Va rilevato , anzitutto, che la condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile non
48 esige alcun accertamento in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, ma postula solo l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando nel giudizio di liquidazione del quantum, la possibilità di esclusione dell'esistenza stessa di un danno astretto da un rapporto eziologico con il fatto illecito (Cass. 1174/1985, n. 3301;
Cass. 5/11/1984,n. 9583).
Ne consegue che, poichè sia nel reato di corruzione (quale qualificato da questa Corte) che nel reato di concussione, la parte offesa del reato è la Pubblica Amministrazione,
cui appartiene l'intraneus, quanto meno sotto il profilo del danno morale, sussiste la potenzialità del danno ed il nesso eziologico tra la condotta criminosa e detto danno.
Quanto alle censure attinenti alla provvisionale, va
rilevato che la determinazione della misura della ha carattereprovvisionale accordata in sede penale giudicato nelmeramente delibativo, senza efficacia di
giudizio civile di risarcimento del danno;
pertanto essa rimessa all'apprezzamento del giudice di merito. Ne
consegue che l'imputato non può dolersi del difetto di motivazione della pronuncia di assegnazione della
provvisionale, nè della sua misura, in sede di
legittimità, tenuto altresì conto, che stante la sua provvisorietà e quindi l'inidoneità a divenire cosa giudicata, non pregiudica le possibilità di difesa in sede civile di liquidazione definitiva (cass. 23/2/1989, n.
1992; Cass. 3/8/1988, n.8594; sulla possibilità della provvisionale anche per i danni morali : Cass. 22/2/1989,
n.3038).
che va rigettato il ricorso del SI Ne consegue statuizione civile dell'impugnata sentenza avversO la
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connectedto4*****5252579267575757 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 575058675752086758*8*23*52*3098 F73?4?༥/4༩༨༥b5PL?!?81!113292934འའའ་༢རྟའལྡ*ཊ**1???n7771?3+EQw? 4 {€Y!€*£3 emessa in favore della parte civile Provincia Autonoma di
Trento.
Quanto al motivo di ricorso presentato dal ER ed attinente all'erronea applicazione dell'art. 378 C.P., con alla ritenuta qualificazione giuridica dei riferimento ritiene questa Corte che il fatti come favoreggiamento,
ricorso è fondato.
per aver aiutato condannato Il ricorrente stato
SI AR ad le investigazioni eludere dell'autorità, informandolo di una perquisizione dell'A.G. avvenuta presso lo studio del IC, tesa a rinvenire elementi di prova relativi al delitto di .concussione ascritto al SI.
Va, anzitutto rilevato, come da giurisprudenza pacifica, che in tema di favoreggiamento personale, il termine di
"aiuto" riguarda qualsiasi attività positiva o negativa, atta а favorire un'altra persona, per eludere le investigazioni dell'autorità. Eludere le investigazioni significa frustrare le indagini dell'autorità, ostacolando le attività dell'autorità giudiziaria ○ della P.G., dirette a scoprire le fonti di prova ed а desumere da questa gli elementi di prova per accertare se e da chi sia sto commesSO un reato ( Cass. 8/4/1986, Amato;
Cass. n.
8818 del 1990; Cass. n. 15349 del 1990).
Il reato di favoreggiamento è certamente ( per dottrina e giurisprudenza pacifica) un reato formale о di pericolo, nel senso che per la sua perfezione non è richiesto che si raggiunga l'intento ed esso si consuma non appena è stato posto in l'aiuto idoneo ad eludere essere le investigazioni. In altri termini il reato ё consumato
anche se l'ostacolo ( o lo sviamento delle indagini) in concreto non vi è stato.
Tuttavia non Va confuso con il fine che si proponeva l'agente (l'elusione delle indagini), ciò che è una parte
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***5278374757525757575353 3853385235352525252525277525752*75252525252578 BARERERE NGUE R èdella condotta. Non vi dubbio che la fattispecie normativa non preveda il verificarsi dell'evento per la
consumazione del reato e che, quindi, seguendo la concezione il reatonaturalistica dell'evento, in questione è di pura condotta nel senso che si perfeziona con il semplice compimento della condotta di aiuto.
Sennonchè detta condotta di aiuto deve avere due detta condotta deve esserecaratteristiche: A)
potenzialmente elusiva delle investigazioni dell'autorità;
B) detta attività deve giungere nell'ambito operativo dell'autorità investigativa, che è cosa ben diversa dal fatto che l'Autorità si lasci fuorviare dalla condotta tenuta dall'agente e da lei percepita (Cass. sez. VI, 5 novembre 1994, Berruti).
è il corretto funzionamento dellaSe il bene tutelato condotta di favoreggiamento giustizia, Occorre che la sia potenzialmente idonea a raggiunga (0 quanto meno raggiungere, nell'ipotesi del tentativo, ammesso dalla giurisprudenza e da parte della dottrina) gli operatori della giustizia e non si fermi, per cosi dire a mezza "1
strada", mentre altro è che una volta che siano stati raggiunti detti soggetti che investigano, le indagini non subiscano alcun ostacolo о sviamento, come si proponeva l'agente.
Che poi lo strumento per portare nella percezione degli investigatori il fatto, elusivo delle indagini, possa essere un altro soggetto, ○ lo stesso imputato, ciò
costituisce solo una modalità della condotta.
Lo stesso elemento soggettivo, pur consistente nel solo dolo generico, copre anche questo momento percettivo da parte degli investigatori dell'aiuto dato al soggetto, nei cui confronti sono in corso le indagini. L'agente non
vuole aiutare tout-court l'indagato o l'imputato, ma vuole aiutarlo ad eludere le investigazioni dell'autorità e 51
999 9000€ Der quindi l'opera ausiliatrice ha come controinteressati gli investigatori (Cass. 5/11/1994, Berruti).
Nella fattispecie manca sia la potenzialità elusiva nella condotta individuata come "aiuto ad eludere le indagini"
sia la direzione di detta attività, per quanto attraverso la mediazione dell'imputato, nei confronti degli investigatori.
La sola informazione, fornita dal ER al SI
dell'avvenuta perquisizione presso lo studio IC, per cercare prove del reato di concussione, non contiene detti due elementi.
Non è infatti stato contestato al ER che egli, sulla premessa di tale informazione, abbia indotto il SI
a compiere una qualche attività di ostacolo alle indagini,
o quanto meno, che il SI, di sua iniziativa abbia compiuto attività elusive e che il ER si era
rappresentato che l'effetto della sua informazione, fosse '
questa attività del SI.
La sentenza impugnata non fa alcun riferimento a queste attività di sviamento o elusione delle indagini posta in essere da chicchessia, quale conseguenza della notizia fornita ( e ciò sempre indipendentemente dal fatto se poi gli investigatori si sarebbero fatti sviare effettivamente da tale attività o la stessa sarebbe rimasta infruttuosa).
La contestazione attiene, cioè, ad un fatto che nasce e muore" nel rapporto tra il ER ed il SI e non
esce dalla sfera intersoggettiva di queste due persone, per invadere, о quanto meno tentare di invadere quella delle indagini.
Che poi il SI, a seguito di questa informazione, abbia compiuto attività elusive o quanto meno preso delle
"precauzioni", questo non solo non è contestato nè detto nella sentenza impugnata, ma nemmeno adombrato ( neppure sotto il profilo generico, che, in ogni caso non sarebbe
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075252525252525252525 3575555353 valutaresufficiente non potendosi, in questo caso,
l'idoneità e l'univocità offensive, sia pure sotto il profilo potenziale degli atti elusivi delle indagini, da chiunque poste in essere, come conseguenza prevista e
èvoluta dell'informazione data dal ER). Neppure detto nella sentenza che il ER dette la notizia,
rappresentandosi e volendo, quanto meno sotto il profilo
○ altro) compisse del dolo eventuale che il SI
indagini 1 da lui, quindi, delle attività elusive quanto attraverso "il volute, per rappresentate e
mezzo" costituito dall'imputato - o da altro). Le parti civili Stefenelli Maria Grazia e la S.R.L.
MI Trentine vanno condannate in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuna anche al pagamento in favore della Cassa della Ammende della somma di £ un milione, ritenuta conforme a giustizia, tenuto conto delle vicende processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di
SI AR, AN UL, IC RI e
AZ IEtro in ordine al reato di cui agli artt.
110/319 C.P. vecchio testo, così qualificati i fatti ad essi ascritti, perchè estinto per prescrizione, ferme
restando nei confronti del SI le statuizioni concernenti gli interessi civili a favore della Provincia
Autonoma di Trento.
Elimina, per effetto della diversa qualificazione giuridica dei fatti, gli le statuizioni concernenti interessi civili disposte a favore di Stefenelli Maria
IA.
Annulla senza rinvio la stessa sentenza nei confronti di
ER US, perchè il fatto non sussiste.
Dichiara l'inammissibilità dei ricorsi delle parti civili
S.R.L. EL MA IA,MI Trentine e che
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condanna in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuna al versamento della somma di £ un milione alla
Cassa delle Ammende.
Condanna SI AR alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Provincia Autonoma di Trento, che si liquidano complessivamente in £ 2100000, di cui £
centomila per esborso, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Roma 8/11/1993 Il Presidenteforlink Punul Il cons. est.
Autonio Segreto
COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Lidia Scalia Csaci
Depositato in Cancelleria oggi, 17 DIC. 1996 E Il Collaboratore di Cancelleria N
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