Sentenza 20 maggio 1998
Massime • 2
Ai sensi dell'art. 96 cost. e dell'art. 1 della legge 16 gennaio 1989, n. 1, gli elementi che caratterizzano la categoria dei "reati ministeriali sono la particolare qualificazione giuridica soggettiva dell'autore del reato nel momento in cui questo è commesso e il rapporto di connessione fra la condotta integratrice dell'illecito e le funzioni esercitate dal ministro, rapporto che sussiste tutte le volte in cui l'atto o la condotta siano comunque riferibili alla competenza funzionale del soggetto. Deve, quindi, ritenersi che, non solo siano esclusi dalla categoria in questione quei reati in cui sia ravvisabile un mero rapporto di occasionalità tra la condotta illecita del ministro e l'esercizio delle funzioni, ma anche che non siano richiesti ulteriori requisiti per l'esistenza di tali reati, quali l'abuso delle funzioni o dei poteri o la violazione dei doveri di ufficio. (Nella specie è stata ritenuta insussistente la qualificazione di reato ministeriale nella ipotesi di corruzione, commessa dal ministro in concorso con pubblico ufficiale - quale "intraneus" -, in relazione alla aggiudicazione di lavori pubblici stradali, dietro compensi illeciti, al di fuori di qualsiasi titolo ad intervenire da parte del ministro, per la sua specifica funzione, sugli appalti relativi).
L'art. 234 cod.pro.pen. ricomprende genericamente nella nozione di documento tutto ciò che è caratterizzato dal requisito della scrittura, e quindi anche le sentenze non irrevocabili, delle quali, pure, consente l'acquisizione al processo. Da tali atti, peraltro, non può trarsi la prova dei fatti in essi descritti, essendo la piena valenza probatoria riservata espressamente dalla legge alle sole sentenze divenute irrevocabili (art. 238 bis cod.pen.); ciò non esclude, tuttavia, che il giudice - in base al suo libero convincimento - possa trarre dagli indicati provvedimenti elementi di giudizio finalizzati al perseguimento del fine primario del processo penale, cioè dell'accertamento della verità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/05/1998, n. 8854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8854 |
| Data del deposito : | 20 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 20.5.1998
1. Dott. LUCIANO DERIU Consigliere SENTENZA
2. " FRANCESCO TRIFONE " N. 762
3. " ANTONINO SS " REGISTRO GENERALE
4. " ANTONIO GR " N. 41627/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da DE IS AN, nato a [...] il 26 - 11 - 1940;
avverso la sentenza in data 2-7-1997 della Corte d'appello di VENEZIA, Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. LUCIANO DERIU;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. OSCAR CEDRANGOLO che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo;
nel merito: per l'inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. MAURIZIO VISCONTI, che ha concluso per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. ROBERTO RAMPIONI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 7-7-1995, il Tribunale di VE condannava - tra l'altro - DE IS AN alla pena di anni quattro di reclusione (oltre sanzioni accessorie) per il reato di corruzione propria aggravata e continuata (Capo A: perché quale deputato e capo di una corrente del Partito socialista italiano nel Veneto, nell'ambito di un accordo di illecita spartizione di somme di danaro illecitamente corrisposte da vari imprenditori per l'acquisizione di appalti relativi alla costruzione di opere pubbliche;
richiedeva e percepita, per il tramite del fiduciario SA GI, la corresponsione di una somma di denaro pari al 2% dell'importo d'asta equipollente a L. 400.000.000, dei quali riceveva la somma di L. 120.000.000, rispettivamente, da GO AL per la SACAIM s.p.a. e da MU GI per la S.p.a. Costruzioni Schiavo, nonché un acconto di L. 100.000.000 da LO RL per la C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento;
commettendo il fatto in concorso e previo concerto con MO RA - Presidente della Società Autostrade VE Padova S.p.a., e quindi pubblico ufficiale o comunque incaricato di pubblico servizio - il quale deliberava l'aggiudicazione dei lavori suddivisi in tre lotti alle imprese sopraindicate solo dopo aver avuto il "benestare" da parte di IN AN. In VE e provincia dal settembre 1989 a tutto l'anno 1991; Capo B: perché, in qualità di membro del Parlamento nazionale, in tempi diversi, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, per il tramite di SA GI, riceveva da LO RL, rappresentante della C.C.C., somme di denaro di importi vari senza ottemperare alle procedure di cui al secondo comma dell'art. 7 legge 195/74 e succ. mod. In VE e Mestre dal 1990 al settembre
1991).
Con sentenza ex art. 599 c. 4 CPP in data 2-7-1997, la Corte d'appello di VE - in parziale riforma della decisione di primo grado - riduceva la pena ad anni uno mesi sei di reclusione, concedeva i benefici di cui agli artt. 163 e 175 CP, confermava nel resto e condannava il De IS alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile "Società Autostrade di VE e Padova S.p.a.".
In motivazione, la Corte territoriale poneva in particolare evidenza: a) come l'accordo tra le parti ex art. 599 c.4 CPP avesse riguardato nel caso di specie l'entità della pena, con rinuncia a tutti gli altri motivi di impugnazione (fatte salve le eventuali nullità assolute sempre rilevabili e le ipotesi di non punibilità ex art. 129 CPP);come, dunque, non fosse più in contestazione l'ipotesi di reato per cui era stata ritenuta la responsabilità; b) come fosse da ribadire la infondatezza dell'eccezione di incompetenza del PM (e conseguentemente del Tribunale di VE) per il fatto che all'epoca De IS era ministro della Repubblica (Legge 16-1-89 n.1), non ravvisandosi nella specie alcuna ipotesi di c.d. "reati ministeriali"; c) come il MO, quale Presidente della "Società Autostrade", fosse da ritenere quantomeno "incaricato di pubblico servizio", onde il De IS era stato correttamente chiamato a rispondere del reato contestatogli (ai sensi dell'art. 320 CP); d) come la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5/3 CPP fosse già stata affrontata e risolta dalla Corte costituzionale (che aveva ritenuto il criterio della ragionevolezza "prevalente rispetto a qualunque altro"); e) come la rinuncia alla contestazione della responsabilità avesse eliminato la problematica relativa alla asserita inutilizzabilità delle intercettazioni;
come non sussistesse la pretesa nullità per violazione dell'art. 522 CPP;
f) come non sussistessero elementi per una assoluzione ex art. 129 CPP (stanti anche le plurime chiamate in correità da parte di vari personaggi coinvolti nella vicenda); come il reato non fosse prescritto (essendosi protratta la continuazione fino a tutto il 1991).
Proponeva ricorso per Cassazione il difensore del DE IS, deducendo le seguenti doglianze:
1) Nullità dell'ordinanza dibattimentale (e di tutti gli atti susseguenti) che ha respinto l'eccezione di incompetenza per funzione e materia del giudice ordinario (ord. 30-11-94). Nullità della sentenza per mancanza di motivazione.
2) Nullità dell'ordinanza dibattimentale ammissiva delle prove (e di tutti gli atti susseguenti) nella parte in cui ha disposto la acquisizione della sentenza pronunciata dal Tribunale di VE, sez. I penale, in data 11-7-94 nei confronti di GI SA e altri (ord. 11-1-95). Nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione.
3) Nullità della sentenza per la utilizzazione di intercettazioni telefoniche e ambientali nulle e, comunque, inutilizzabili;
nullità e inutilizzabilità delle relative trascrizioni. Nullità della sentenza per mancanza di motivazione. 4) Nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza (artt. 521-522 CPP), nonché del principio di determinatezza della contestazione (art. 65 CPP). Nullità della sentenza per mancanza di motivazione. 5) Nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (artt. 2, 357, 358, 319, 320 CP):
qualifiche soggettive e successione nel tempo di norme "integratrici". Nullità della sentenza per mancanza di motivazione. 6) Nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale processuale (artt. 129 e 599, 192, 513 CPP) e sostanziale (artt. 110, 319, 320 CP). Nullità della sentenza per mancanza e illogicità della motivazione. 7) Nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione legge penale (artt. 318-319-320): natura "impropria" e "successiva" della corruzione;
insussistenza della aggravante speciale di cui all'art. 319 bis CP. Nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione.
8) Nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (artt. 81 cpv. e 158, 320 CP). Nullità della sentenza per mancanza di motivazione. Con "motivi nuovi ex art. 585 c.4 CPP", il difensore sottolineava: come le dichiarazioni accusatorie del LT e del CO (avvalsisi della facoltà di non rispondere in dibattimento) fossero da ritenere inutilizzabili a norma degli artt. 1-2-6- della Legge 8-8-97 n. 267 (alla luce di quanto deciso da Cass. Sez. Un., sent. del 25-2-98, Gerina e altro); come, pertanto, costituendo dette dichiarazioni "elemento fondamentale per l'affermazione della responsabilità", la sentenza impugnata dovesse essere annullata con rinvio.
All'odierna udienza il Procuratore generale, il patrono di parte civile e il difensore dell'imputato hanno illustrato, rispettivamente, le tesi e le richieste sintetizzate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto nell'interesse di AN DE IS è da disattendere, sulla base delle considerazioni che seguono. 1) Riproducendo testualmente le argomentazioni già svolte in appello, il ricorrente ha sostenuto - col primo motivo di doglianza - che nel caso di specie la competenza a decidere spetterebbe al c.d. "Tribunale dei ministri" e non all'autorità giudiziaria ordinaria, giacché all'epoca dei fatti esso DE IS era ministro della Repubblica (Legge 16 gennaio 1989 n. 1). Ed invero, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del merito, unica condizione per affermare la "ministerialità" del reato sarebbe che quest'ultimo "sia in qualche modo attinente al contenuto della pubblica funzione e relativo al suo modo di esercizio", la competenza a decidere circa la natura del reato spetterebbe esclusivamente allo speciale collegio (di cui all'art. 7 Legge citata) "ogniqualvolta si profili la possibilità che il reato sia stato commesso nell'esercizio delle funzioni, ovvero più propriamente sussista il solo fumus del rapporto di connessione con la funzione pubblica"; sarebbe conseguentemente inibito qualsiasi potere di indagine al PM (che dovrebbe limitarsi a trasmettere gli atti al collegio); il "dubbio sulla ministerialità dei reati" (requisito necessario e sufficiente per far "scattare" la competenza per materia e funzione dello speciale Collegio)sarebbe emerso, nella specie, dalla stessa richiesta di autorizzazione a procedere a suo tempo formulata dal PM (che avrebbe dovuto astenersi dal compiere le indagini svolte); dette tesi difensive sarebbero confortate dalla più attenta dottrina e dalla prevalente giurisprudenza.
Le argomentazioni difensivi non sono condivisibili. L'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sent. 14 del 1-8-94, De Lorenzo, opportunamente richiamata dalla decisione impugnata) consente di ritenere che l'art. 96 della Costituzione comprenda nella categoria dei "reati ministeriali" quelli commessi dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni;
la Costituzione, quindi, rifiutando una specifica previsione di singole fattispecie, ha preferito fare riferimento a tutte le ipotesi di reato ravvisabili nell'ambito dell'ordinamento positivo dello Stato, sicché gli elementi qualificanti della previsione sono affidati alla concorrenza di due circostanze: la particolare qualificazione giuridica soggettiva dell'autore del reato nel momento in cui questo è commesso e il rapporto di connessione tra la condotta integratrice dell'illecito e le funzioni esercitate dal ministro. In relazione alla delimitazione di tale rapporto di connessione, una volta venuta meno - in seguito alla radicale riforma introdotta con la legge costituzionale n. 1/89 - l'avvertita esigenza di utilizzare criteri riduttivi per limitare la eccezionale deroga alla giurisdizione ordinaria, è sufficiente fare ricorso ai risultati interpretativi ai quali la Cassazione è pervenuta in relazione a tutte quelle ipotesi di reato nelle quali la condotta incriminata richiede un rapporto di "condizionalità strumentale" con l'esercizio di determinate funzioni;
nell'abito di tali numerose fattispecie si è sempre affermato che con l'espressione "esercizio delle funzioni" il legislatore ha inteso fare riferimento alla competenza funzionale dell'autore del fatto, sicché il rapporto di strumentale connessione sussiste tutte le volte in cui l'atto o la condotta siano comunque riferibili alla competenza funzionale del soggetto. Da ciò discende che, così come il nesso di mera occasionalità con l'esercizio delle funzioni non può essere equiparato a un rapporto di oggettiva connessine, altrettanto arbitrario sarebbe arricchire quel rapporto di ulteriori elementi qualificanti, come l'abuso dei poteri o delle funzioni o la violazione dei doveri d'ufficio, non richiesti dalla legge, ne' suggeriti da una corretta interpretazione. È, quindi, soltanto il rapporto oggettivo e strumentale con l'esercizio delle funzioni, il criterio utilizzabile per la delimitazione della categoria dei reati ministeriali.
Proprio in assoluta consonanza con i condivisibili principi giurisprudenziali appena ricordati, la Corte territoriale escluse che nel caso di specie potesse parlarsi di "reati ministeriali", sottolineando opportunamente: come già nell'imputazione il De IS (così come l'originariamente coimputato RN CA) fosse stato indicato semplicemente quale parlamentare e importante esponente del partito di appartenenza (capo di una "corrente"); come i fatti non apparissero in alcun modo collegati alla qualità di ministro, ne' fosse venuta in considerazione la qualità di pubblico ufficiale, che pure - proprio in quanto ministro - l'imputato indubbiamente rivestiva (tanto che l'intraneus del reato di corruzione era stato indicato nel MO, presidente della "Società Autostrade"); come già il Tribunale avesse chiarito che nè RN ne' De IS avevano titolo a intervenire, nella loro funzione di ministri, sugli appalti dei lavori pubblici in questione. Corretta appare anche l'argomentazione con la quale la Corte d'appello ha respinto la tesi che, in ogni caso, il PM dovesse trasmettere gli atti al c.d. Tribunale dei ministri per una verifica sulla sussistenza o meno di "reati ministeriali": e, invero, l'art. 6 della Legge n. 1/89 non prescrive che il Procuratore della Repubblica
trasmetta "in ogni caso" gli atti al collegio previsto dall'art. 7, ma piuttosto che trasmetta "i rapporti, i referti e le denunzie concernenti reati indicati dall'art. 96 Cost.", e dunque solo le informative riguardanti reati ministeriali;
occorre, in ogni caso, la "concreta possibilità" (e cioè una certa ragionevole probabilità) che il fatto ricada nella fattispecie prevista dall'art. 96 della Costituzione (tanto più se, come nel caso di specie, la competenza della autorità giudiziaria ordinaria sia stata riconosciuta dal G.I.P. , investito del problema); devesi ritenere, insomma, che spetti pur sempre al PM verificare la presenza di entrambi i requisiti: a) qualifica soggettiva;
b) connessione del fatto - reato con le funzioni ministeriali (in assenza di uno dei quali è dovere di esso PM trattare il caso secondo la normativa ordinaria). 2) Col secondo motivo di doglianza, il ricorrente ha sostenuto che la sentenza 11-7-94 del Tribunale di VE (nei confronti di GI SA e altri;
non definitiva) non avrebbe potuto essere acquisita, non avendo natura di documento in senso tecnico ex art.234 CPP;
l'inacquisibilità e l'inutilizzabilità delle pronunce non irrevocabili (sul piano della valutazione della prova) sarebbero ribadite - per il criterio ermeneutico dell'argumentum a contrariis - dall'introduzione nel sistema dell'art. 238 bis CPP con Legge 356/92 (con espressa previsione dell'acquisibilità a fini probatori delle sentenze irrevocabili).
La censura non è fondata.
In tema di prova documentale, devesi ritenere che l'art. 234 CPP ricomprenda genericamente, nella nozione di documento, tutto ciò che è caratterizzato dal requisito della scrittura, e quindi anche le sentenze non irrevocabili, e che anche di queste consenta l'acquisizione al processo;
da tali atti, peraltro, non può trarsi la prova dei fatti in essi descritti, essendo la piena valenza probatoria riservata espressamente dalla legge alle sole sentenze divenute irrevocabile (art. 238 bis CPP); ciò non esclude, tuttavia, che il giudice - in base al suo libero convincimento - possa dagli indicati provvedimenti trarre elementi di giudizio, finalizzati al perseguimento del fine primario del processo penale, cioè all'accertamento della verità (Cass. III, sent. 1061 del 6-2-97, Eviani e altro;
Cass. II, sent. 4790 del 10-5-96, Romeo), come è accaduto nella specie.
Non pare revocabile in dubbio, d'altro canto, che l'acquisizione della sentenza in questione attenesse comunque alla prova sul fatto, con conseguente preclusione della possibilità per il De IS di dolersene in questa sede di legittimità per l'intervenuta rinuncia ex art. 599 c.4 CPP, non ravvisandosi nella specie alcuna ipotesi di nullità assoluta e rilevabile in ogni stato e grado del giudizio (v. in proposito: Cass. I, sent. 1586 del 15-2-95, Benvenuto e altro;
Cass. IV, sent. 5319 del 5-6-97, Molino e altro;
Cass. I, sent. 6181 del 25-6-97, Stazzone). 3) Col terzo motivo di doglianza il ricorrente ha riproposto la tesi della nullità e/o inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali: per essere scattate le indagini a seguito di un esposto anonimo;
per avere il giudice motivato il provvedimento autorizzativo delle intercettazioni attraverso un mero rinvio ricettizio agli argomenti proposti nella richiesta del pubblico ministero;
per esser stata disposta la trascrizione integrale delle intercettazioni in violazione della procedura di cui all'art. 268 c- 5-6 CPP;
per avere la Corte territoriale fornito sul punto una motivazione laconica ed elusiva.
Le censure avanzate sono da disattendere.
a) La disposizione di cui all'art. 333 c. 3 CPP ("Delle denunce anonime non può essere fatto uso alcuno, salvo quanto disposto dall'art. 240") non esclude che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria - che, ex art. 330 CPP, prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse - possano trarre utile spunto per la loro attività da una informazione anche anonima, in quanto una "notitia criminis" può essere legittimamente ricercata e appresa in base alle indicazioni di una denuncia anonima, così scaturendo dall'attività del pubblico ministero o della polizia giudiziaria (v. in proposito: Cass. IV, sent. 4308 del 27-2-96, Figliolino;
Cass. I, sent. 12728 del 29-12- 95,Melis; Cass. VI, sent. 2087 del 16-8-94, Mazzeo);
b) il provvedimento autorizzativo delle intercettazioni deve ritenersi - nel caso di specie - adeguatamente motivato, avendo il giudice recepito e fatto propri (valutandoli per fondati) gli argomenti proposti dal pubblico ministero richiedente (v. sul punto:
Cass. V, sent. 2147 del 30-8-97, Sabatelli;
Cass. III, sent. 6231 del 26-6-97, Bormolini e altri;
Cass. V, sent. 4840 del 14-1-97, Perrone;
Cass. V, sent. 4144 del 17-12-96, Mannolo);
c) le generiche e apodittiche asserzioni del ricorrente non consentono di comprendere ne' quali specifiche "violazioni della procedura fissata dall'art. 268 c.
5-6 CPP" egli abbia inteso denunciare, ne' quali eventuali istanze delle parti siano state disattese;
d) l'asserzione della Corte territoriale circa la "limitata valenza probatoria" delle intercettazioni effettuate appare ineccepibile, avendo il giudice di secondo grado ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato sulla base di elementi tutt'affatto diversi (indagini esperite, pedinamenti, dichiarazioni di imprenditori e dirigenti d'azienda, plurime chiamate in correità, ammissioni del SA, ammissioni dello stesso De IS in ordine al reato di cui al capo B: particolari ed elementi dettagliatamente indicati alle pagg. da 1 a 4 e alle pagg. da 36 a 41 della sentenza impugnata).
Corretto appare anche il richiamo alla preclusione ex art. 599 c. 4 CPP, attenendo la questione alla prova del fatto e valendo le medesime considerazioni già svolte in relazione al secondo motivo di ricorso (nonché i riferimenti giurisprudenziali relativi: v. supra, in questa stessa decisione).
4) Il quarto motivo di ricorso attiene alla pretesa violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza (artt. 521-522 CPP) nonché del principio di determinatezza della contestazione
(art. 65 CP), e alla asserita nullità della sentenza per mancanza di motivazione sul punto: contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la nullità di cui all'art. 522 CPP sarebbe "assoluta ex art. 179 CPP"; l'immutazione del fatto sarebbe ravvisabile, per essersi l'iniziale ipotesi accusatoria basata su un "accordo RN - De IS", e per avere invece il giudice di primo grado affermato la penale responsabilità dell'imputato in forza di un "patto spartitorio fra partiti .. assolutamente rigido ed esteso su tutto il territorio nazionale, nel senso che non vi era un appalto per il quale non venissero pagate tangenti"; vi sarebbe stata, dunque, una radicale modifica della struttura della contestazione, senza alcuna possibilità di effettiva difesa da parte dell'imputato. Dette argomentazioni non sono condivisibili.
Devesi ribadire, anzitutto, come il prevalente orientamento giurisprudenziale ritenga che il difetto di correlazione fra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza comporti "nullità generale assoluta e insanabile" (v. ex plurimis: Cass. IV, sent. 41 del 9 - 1 - 97, Paolillo;
Cass. I, sent. 10684 del 27-10-95, Guarneri e altri). Devesi, inoltre, ricordare che - con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza - perché possa parlarsi di "mutamento del fatto" occorre una trasformazione radicale nei suoi elementi essenziali (naturalisticamente intesi come comprensivi delle caratteristiche spazio - temporali) della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire a una incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale tra contestazione e sentenza, giacché - vertendosi in materia di garanzie e di difesa - la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto della imputazione (v. in proposito: Sez. Un., sent. 16 del 22-10-96, Di Francesco;
Sez. Un., sent. 2-7-97, Desimone e altri;
Cass. VI, sent. 1319 del 13-2-97, Benedetto;
Cass. II, sent. 3871 del 24-4-97, Barlotti e altri;
Cass.I, sent. 6170 del 25-6-97, Sgranfetto;
Cass. IV, sent. 6374 del 2-7-
97, Mambrini;
Cass. I, sent. 9958 del 5-11-97, Carelli e altri;
Cass. III, sent. 9973 del 6-11-97, Angelini). Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha correttamente escluso la sussistenza della lamentata violazione "in quanto sia nell'imputazione che in tutti gli atti processuali era chiarita esattamente l'accusa e per essa l'imputato (era) stato condannato".
Detta conclusione appare ineccepibile, alla luce dei principi giurisprudenziali appena richiamati, per un duplice ordine di ragioni: a) perché tra le due ipotesi prospettate in alternativa (accordo RN - De IS;
patto spartitorio tra partiti a livello nazionale) non vi è ne' eterogeneità ne' incompatibilità (come risulta evidente dalle diffuse e convincenti argomentazioni svolte dal Tribunale, e segnatamente da quelle di cui alle pagine 103 e ss. della decisione di primo grado); b) perché gli addebiti sostanziali (riguardo ai quali il De IS potè svolgere compiutamente le proprie difese) erano comunque rappresentati dalla "richiesta e percezione" (per il tramite del SA) delle percentuali e delle somme indicate nel capo di imputazione, attraverso le modalità in quest'ultimo precisate.
5) Col quinto motivo di doglianza il ricorrente ha riproposto "i rilievi critici (asseritamente rimasti senza risposta) avanzati in tema di successione nel tempo di norme integratrici" (riproducendo testualmente i motivi d'appello a suo tempo redatti): l'art. 2 CP sarebbe applicabile anche alle ipotesi di "successione di regole richiamate dalla legge penale"; la "privatizzazione" di un ente farebbe venir meno la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio nei suoi funzionari;
con specifico riferimento alla "Società Autostrade", la legge 357/93 avrebbe innovato radicalmente la materia in esame, individuando l'oggetto sociale della S.p.a. nella costruzione e gestione delle autostrade (art. 10 c. 5), definendo l'attività di natura privata (comma 8), abrogando l'art. 16 legge 729/61, affidando al rinnovo delle convenzioni la definizione della natura privata delle attività (art. 10 c. 8), limitando l'ambito di operatività dell'atto di concessione al solo "permettere" alla S.p.a. di costruire e gestire (autonomamente e in via privatistica) le opere autostradali (art. 10 c. 6-8). La censura è da ritenere infondata, avendo la Corte
territoriale esaminato tutte le predette questioni e sottolineato opportunamente le convincentemente: come le Sezioni Unite della Cassazione civile avessero ribadito che le attività delle "Società Autostrade" non erano affatto private sol perché posto in essere da privati, ma conservavano la loro natura di attività amministrativa in senso obiettivo "avendo la funzione di assicurare la protezione dell'interesse pubblico, affidata istituzionalmente all'ente concedente e solo per il tramite della concessione trasferita dal concedente al concessionario" (Cass. civ. SS.UU., sent. 12221 del 29 - 12 - 90); come la legge 26-4-90 n. 86 avesse ampliato la nozione di "incaricato di pubblico servizio", correlandola alla attività concretamente espletata dall'agente "indipendentemente dal suo ruolo giuridico e da un effettivo rapporto di subordinazione con un ente pubblico" (Cass. VI, ord. 249 del 9-3-92, Giughiali), dovendosi avere riguardo all'effettivo svolgimento di un servizio pubblico affidato al privato con atto autoritativo della P.A. (precisando l'art. 358 CP che per "pubblico servizio" deve intendersi una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, e perciò da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi); come, ai fini della possibilità di qualificare "pubblico servizio" una attività esercitata da un soggetto privato, fosse sufficiente l'esistenza di un atto - normativo, ma anche di rango inferiore, quali i regolamenti e i provvedimenti amministrativi a contenuto generale o particolare - dello Stato o dell'ente pubblico, con il quale l'attività veniva assunta come propria dagli stessi;
come, pertanto, fosse di pubblico servizio "l'attività, riconosciuta come funzionale a uno specifico interesse pubblico, per il cui esercizio la legge prevede la costituzione di un apposito soggetto privato, quale ad esempio una società per azioni" (v. in proposito: Cass. VI, sent. 3403 dell'11-4 -97, CO G. ; Cass. VI, sent. 11240 del 16-11-95, Ronchi e altri;
Cass. VI, sent. 138 del 18-1-94, Proc. Rep. in proc. Salvatri); come non sembrasse possibile negare l'interesse pubblico delle autostrade (essendo la circolazione disciplinata dalla normativa statuale;
costituendo tutte le strade pubbliche, autostrade comprese, Demanio dello Stato;
svolgendo la società Autostrade i compiti di costruzione, gestione e manutenzione, solo per "concessione" dell'A.N.A.S.; riferendosi a società "concessionarie" anche l'art.10 Legge 537/93; essendo sempre implicito, ma evidente, il "carattere pubblicistico del servizio svolto" nelle Leggi relative alla Società Autostrade); come tale impostazione non fosse stata assolutamente modificata dalla Legge 537/93 (precisando espressamente l'ultima parte del comma 6^ dell'art. 10 che "la costruzione e la gestione delle autostrade è l'oggetto sociale principale della società Autostrade S.p.a."; riferendosi il termine "dismissioni", utilizzato nella prima parte della norma, solo al "disimpegno economico" da parte dello Stato nei confronti della S.p.A.; non potendosi contestare la "funzione pubblica del servizio "nel momento in cui l'oggetto sociale veniva stabilito "per legge"; non ravvisandosi uguale ingerenza dello Stato in alcuna impresa "privata"); come, dunque, la società Autostrade esercitasse, sia pure con autonomia e discrezionalità, poteri di gestione finalizzati alla salvaguardia di un bene che costituiva patrimonio immobiliare dello Stato (per una ipotesi analoga v.: Cass. VI, sent. 263 del 16-1-95, D'Alessandro);
come la natura di servizio pubblico fosse confermata dalla Legge 12 - 8 - 82 n. 531 (il cui art. 1 menzionava le autostrade come elemento del "sistema viario di grande comunicazione", il cui piano veniva elaborato dal ministro dei lavori pubblici - Presidente dell'ANAS, sentite le regioni ed il consiglio di amministrazione della stessa ANAS); come, nel caso di attività dirette obbiettivamente al raggiungimento di pubbliche finalità (anche se con perseguimento demandato all'iniziativa di soggetti privati), l'elemento normativo che attribuiva natura pubblica al servizio così prestato fosse la "concessione" amministrativa (cioè un tipico atto autoritativo);
come, peraltro, gli artt. 357 e 358 CP non prescrivessero affatto che l'attività dovesse essere "interamente" disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi (essendo, anzi, normale lo svolgimento di altre funzioni in regime privatistico); come nella materia in questione lo Stato fosse sempre intervenuto con atti legislativi;
come la nozione penalistica di pubblico servizio non si limitasse ai casi di esercizio di attività amministrativa da parte di soggetti privati in regime di concessione, essendo sufficiente che la attività esplicata nel pubblico interesse fosse fondamentalmente regolata da norme di diritto pubblico (dovendosi conseguentemente definire "quantomeno esercizio di pubblico servizio" l'attività di progettazione di opere pubbliche, per sua oggettiva natura regolata da disposizioni pubblicistica, "anche se l'iniziativa della stessa venga assunta da privati e pur volendosi negare che essa implichi emanazione di atti autoritativi o certificativi": v. infatti: Cass. II, sent. 2916 del 17-10-94, Mazzei); come, in conclusione, con riferimento alla nozione, di pubblico servizio, le attività dispiegate da un privato concessionario in funzione e in dipendenza della concessine nonché in adempimento degli obblighi con essa impostigli al fine di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico, non potessero definirsi attività di diritto privato per il solo fatto di essere espletate da soggetto estraneo alla pubblica amministrazione, ma conservassero la natura di attività amministrativa in senso oggettivo, il cui esercizio da parte del concessionario attribuiva a costui il ruolo di organo indiretto dell'amministrazione (in tal senso: Cass. VI, sent. 10735 del 13 - 12 - 96, Imperatore); come pertanto, a tutto concedere, il MO fosse quantomeno "incaricato di pubblico servizio" (con conseguente responsabilità del De IS, ai sensi dell'art. 320 CP, in ordine al reato contestatogli); come non si versasse, quindi, in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 2 CP, ne' vi fosse stato alcun pregiudizio difensivo ai sensi dell'art. 521 CPP (essendosi precisato nell'imputazione che MO aveva agito come "presidente della società Autostrade VE Padova S.p.a.", e perciò come pubblico servizio"); come in ogni caso, allo stato attuale, non sussistesse neanche il presupposto per discutere sulla natura "privatistica" (non essendo ancora intervenuto il "rinnovo delle convenzioni" previsto dall'art. 10 c. 8 Legge 537/93). Il rigore logico - giuridico delle argomentazioni fin qui riassunte, non è scalfito in alcun modo dalle apodittiche asserzioni in contrario del ricorrente.
Alla mancata precisazione in dispositivo circa la qualità del MO (incaricato di pubblico servizio) può ovviarsi con la presente decisione (dovendosi indubbiamente - proprio sulla base delle argomentazioni svolte dalla Corte territoriale - qualificare il fatto di cui al capo A della imputazione come "corruzione di persona incaricata di pubblico servizio").
6) Le doglianze proposte col sesto motivo di ricorso possono sintetizzarsi come segue: le dichiarazioni LT e CO sarebbero state contraddittorie e non avrebbero trovato adeguati riscontri;
l'asserzione di responsabilità del De IS si sarebbe basata sul semplice rapporto di preposizione del SA a raccogliere fondi volontariamente offerti da simpatizzanti;
il SA sarebbe stato il presunto autore materiale delle illecite riscossioni;
sarebbe stato violata la norma dell'art. 110 CP, mancando la prova di un qualsiasi contributo causale da parte del de IS.
Dette censure sono da disattendere.
La riproposizione testuale dei motivi di appello si risolve in una "rilettura" delle risultanze processuali "diversa da quella operata dal Tribunale, già valutata dalla Corte territoriale, non consentita in sede di legittimità (v. in proposito: Cass. III, sent. 1709 del 13-8-93, rv. 194.64 9; Sez. Un., sent. 930 del 29-1-96, rv. 203.42 8). Non pare revocabile in dubbio, d'altro canto, che le censure in questione - proprio in quanto attinenti alle prove sul fatto e alla conseguente affermazione di responsabilità penale - debbano ritenersi superate dall'intervenuta rinuncia ex art. 599 c. 4 CPP: a) perché non si ravvisa nella specie alcuna ipotesi di nullità assoluta e insanabile (si vedano in proposito le sentenze già citate nella trattazione del secondo motivo di ricorso); b) perché la Corte territoriale non mancò di indicare dettagliatamente e convincentemente (alle pagg. 36 e ss.) le ragioni che le consentivano di escludere ogni possibilità di proscioglimento ex art. 129 CPP, e di ritenere per contro positivamente provata la responsabilità penale dell'imputato (in assoluta consonanza con gli orientamenti giurisprudenziali di gran lunga prevalenti: Sez. Un., sent. 10372 del 18-10-95, Serafino;
Cass. I, sent. 6898 del 25-1-97, Milanese;
Cass. VI, sent. 3954 del 12-11-97, Risola e altri;
Cass. I, sent. 6548 del 21-1-98, Padalino). 7) A sostegno del settimo motivo di ricorso sono stati proposti nell'ordine gli argomenti che seguono:
A) dalle dichiarazioni LT sarebbe risultato che l'offerta fu presentata il 28-6-89, che l'aggiudicazione avvenne il giorno successivo, che nel luglio 89 il IN chiese il versamento del 2% (importo poi ridotto); essendo stati richieste e pagamento successivi all'aggiudicazione, avrebbe dovuto escludersi l'ipotesi della "corruzione propria antecedente";
B) l'ipotetica violazione del principio di correttezza e del dovere di imparzialità non si sarebbe trasferita all'atto pubblico, con conseguente ipotizzabilità - al più - del reato di cui all'art.318 CP;
l'atto non sarebbe stato formato, infatti, nell'interesse esclusivo del privato corruttore (e non sarebbe perciò "illecito e contrario ai doveri d'ufficio");
C) l'aggravante speciale di cui all'art. 319 bis CP non sarebbe stata minimamente addebitata agli imputati;
il reato sarebbe stato consumato prima della novella 26-4-90 n. 86; mancherebbe la prova che l'agente fosse consapevole della funzionalità del pagamento della tangente all'aggiudicazione dell'appalto (e ciò con riferimento sia al nuovo testo dell'art. 59 CP come modificato dall'art. 1 Legge 19/90, sia alla modifica dell'originario secondo comma dell'art. 319 CP "vecchio testo").
In particolare, il ricorrente sostiene che sul punto della "qualificazione giuridica" la Corte territoriale avrebbe dovuto comunque motivare, "pur nell'ambito di un procedimento camerale ex art. 599 CPP". Le censure non sono fondate.
Sul primo degli argomenti proposti, pare sufficiente osservare che deve ritenersi superato dalla considerazione che l'imputato ha "patteggiato" in appello (ex art. 599 c. 4 CPP) proprio in base all'assunto della sentenza di primo grado, secondo la quale: a) la tangente venne chiesta dai politici sia prima che dopo l'aggiudicazione; b) furono convocate le ditte disposte a pagare;
c) l'aggiudicazione fu, conseguentemente, lottizzata;
d) fu perciò violato l'obbligo di imparzialità (con conseguente configurabilità dell'atto come "contrario ai doveri di ufficio"; v: infatti: Cass. VI, sent. 2714 del 14-3-96, Varvarito;
Cass. VI, sent. 7577 del 29 - 7 - 96, Aragozzini e altri;
Cass. VI, sent. 7555 del 26-7-96, Garbato e altri).
Sul secondo argomento valgono sostanzialmente le considerazioni svolte, alle quali può aggiungersi: che il riferimento alla "corruzione propria antecedente" appare nel caso di specie corretto, giacché le "dazioni" (fatto salvo quanto si dirà più oltre in ordine alla prescrizione) costituirono meri momenti esecutivi del patto illecito negoziale in precedenza concordato (sulla "unicità" del reato di corruzione quando la "dazione" segua alla "promessa", v.: Cass. VI, sent. 10851 del 17-12-96, Malossini e altri); che la discrezionalità della trattativa privata (consentita per legge estensiva dei lavori sui "mondiali di calcio") fu esercitata nella specie nell'esclusivo interesse delle imprese pagatrici, e perciò in modo difforme da quello altrimenti suggerito dall'equilibrata e disinteressata valutazione della situazione concreta, con conseguente integrazione degli estremi della corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio (v. l'appena citata sent. 10851/96 di questa stessa sezione VI). In ordine alla pretesa violazione dell'art. 319 bis in relazione all'art. 59 CP, devesi ritenere - sulla base della ricostruzione dei fatti e delle considerazioni di cui alle sentenze di merito - che l'aggravante sia stata implicitamente e fattualmente contestata (avuto riguardo anche ai particolari indicati nel capo di imputazione) e che l'odierno ricorrente abbia potuto difendersi compiutamente anche dal corrispondente addebito.
Anche in relazione alla censura in questione, comunque, devesi ritenere operate la rinuncia ex art. 599 c. 4 CPP (valendo le medesime considerazioni già svolte "supra", in ordine alla "natura" della corruzione ipotizzabile e all'intervenuto patteggiamento in base all'assunto della sentenza di primo grado); tanto più che la ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche in sede di "patteggiamento" (v. a pag. 42 della motivazione della decisione impugnata) rende la censura stessa del tutto irrilevante quoad poenam.
8) Con l'ottavo motivo di doglianza, il ricorrente ha sostenuto le seguenti tesi: nel caso di specie non sarebbe ipotizzabile una continuazione criminosa "interna" (non potendosi riconoscere autonoma rilevanza alle singole "dazioni"); la continuazione "esterna" fra i reati di cui ai capi A-B sarebbe stata affermata apoditticamente;
in realtà, la "natura impropria e successiva della corruzione" e la riconosciuta "riferibilità del fatto allo schema dell'art. 320 CP" avrebbero dovuto far concludere per l'intervenuta maturazione del termine prescrittivo.
Il motivo di ricorso non è fondato.
La prima asserzione (in tema di "continuazione interna") è smentita dall'orientamento giurisprudenziale di gran lunga prevalente, secondo il quale - nel delitto di corruzione - allorché vi siano più dazioni di pagamento, ogni remunerazione integra un fatto - reato, e una pluralità di dazioni corrisposte in esecuzione di un unico fatto corruttivo configura un delitto continuato;
conseguentemente, il termine per la prescrizione decorre dal giorno in cui è avvenuta l'ultima corresponsione (v. per tutte: Cass. VI;
sent. 4300 del 9-5-97, Carabba;
Cass. VI, sent. 10851 del 17-12-96, Malossini;
Cass. VI, sent. 7555 del 26-7-96, Garbato e altri;
Cass. VI, sent. 4108 del 19-4-96, Cariboni e altri). La seconda asserzione (in tema di "continuazione esterna") integra una censura di merito non consentita in questa sede (v. le già citate decisioni di Cass. III n. 1709/93 e di Sez. Un. n. 930/96) e comunque "coperta" dall'intervenuta rinuncia in sede di patteggiamento ex art. 599 c.4 CPP;
tanto più che è già stata respinta la tesi della "natura impropria e successiva" della corruzione verificatasi nel caso di specie (v. "supra", in questa stessa decisione).
Con riferimento alle doglianze proposte nel ricorso principale, devesi conclusivamente ritenere che la Corte territoriale abbia fornito una motivazione congrua, esauriente, immune da vizi logico - giuridici su ciascuno dei punti sottoposti al suo esame;
e che il ricorrente, per contro, si sia limitato a riproporre in questa sede problemi e questioni che il giudice del merito aveva già correttamente affrontato e risolto.
Con i "motivi nuovi ex art. 585 c. 4 CPP" il ricorrente ha sostenuto: che, ai fini dell'affermazione di responsabilità, avrebbero assunto rilevanza fondamentale le dichiarazioni accusatorie del LT e del CO (imputati di reato connesso e avvalsisi della facoltà di non rispondere in dibattimento); che dette dichiarazioni dovrebbero reputarsi inutilizzabili a norma degli artt. 1-2-6 Legge 8-8-97 n. 267; che i principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione (Sent. 25-2-98, Gerina e Contu) imporrebbero "l'annullamento della sentenza di merito basata su letture non più consentite, al fine di consentire che nel giudizio di rinvio trovino ingresso i meccanismi di recupero dell'oralità e del contraddittorio".
Anche sulla base di tali argomenti, all'odierna udienza il difensore del ricorrente si è associato al Procuratore generale nella richiesta di rinvio a nuovo ruolo in attesa di ulteriori pronunce (previste come imminenti) della Corte Costituzionale, sui problemi relativi all'attuale testo dell'art. 513 CPP. Le tesi proposte non sono condivisibili.
La richiamata decisione delle Sezioni Unite, nel ritenere applicabili nel giudizio di Cassazione le disposizioni transitorie di cui all'art. 6 della Legge 267/97, ha espressamente indicato una serie di "ulteriori concorrenti condizioni", tra le quali la "necessità di verificare la rilevanza, sul dictum contenuto nella sentenza impugnata, degli elementi probatori desunti dalla lettura delle dichiarazioni predibattimentali non più consentite", nel senso che la Corte di legittimità deve accertare se la valutazione dei predetti elementi abbia avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, e deve quindi controllare la struttura argomentativa della motivazione per stabilire se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa anche senza quelle dichiarazioni, per la presenza di altre prove ritenute di per sè sufficienti a giustificare l'identico convincimento. Nel caso di specie la "rilevanza" appena menzionata può e deve essere senz'altro esclusa: a) perché la questione, in quanto attinente alla sussistenza o meno di una responsabilità penale del prevenuto, è "coperta" dalla rinuncia in sede di patteggiamento ex art. 599 CPP (secondo quanto si è già avuto modo di rilevare in altre parti di questa stessa decisione); b) perché la decisione impugnata ha espressamente indicato (oltre alle dichiarazioni accusatorie del LT e del CO) tutta una serie di ulteriori elementi di per sè sufficienti a escludere qualsiasi possibilità di proscioglimento ex art. 129 CPP (v. alle già citate pagg. 36 e ss. della motivazione di secondo grado).
Conseguentemente è da disattendere anche l'istanza di rinvio a nuovo ruolo, dovendosi comunque escludere che la pronuncia richiesta alla Corte Costituzionale (sull'art. 513 CPP nell'attuale formulazione) possa esercitare o assumere una funzione di rilievo ai fini della decisione delle questioni proposte a questo Collegio. Le considerazioni fin qui svolte, consentono di ritenere conclusivamente:
a) che il fatto di cui al capo A dell'imputazione debba essere opportunamente ed espressamente qualificato come "corruzione di persona incaricata di pubblico servizio" (ferma restando la pena principale inflitta);
b) che la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici debba essere rideterminata - sulla base di quanto deciso dalla Corte territoriale (che peraltro non ha provveduto sul punto specifico) - in misura pari a quella della pena principale;
c) che il ricorso proposto nell'interesse di AN DE IS debba essere rigettato;
d) che il ricorrente debba essere condannato al pagamento delle spese processuali;
e) che il ricorrente debba essere condannato anche a rifondere le spese sostenute in questa fase di giudizio dalla parte civile costituita, che si liquidano in complessive L. 3.000.000= (di cui L. 600.000 per esborsi) oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
qualificato il fatto di cui al capo A dell'imputazione come corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, ferma restando la pena principale inflitta e rideterminata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici in misura pari a quella della pena principale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che si liquidano complessivamente in L. 3.000.000= per onorari e spese (di cui L. 600.000 per esborsi) oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 1998