Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/1997, n. 5998
CASS
Sentenza 4 dicembre 1997

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In tema di criminalità organizzata di tipo mafioso la qualificazione di un soggetto come "uomo d'onore", proveniente da un appartenente ad una famiglia mafiosa, ha indubbiamente il valore di una "notitia criminis" ma, perché possa perdere la propria connotazione di generica dichiarazione verbale ed assurgere a dignità di prova alla stregua dei criteri fissati dall'art. 192 cod. proc. pen., così da contribuire alla formazione non arbitraria del libero convincimento del giudice, deve essere assistita, al pari di ogni indizio, dall'acquisizione di altri elementi probatori, di qualunque natura (dati di fatto o concrete regole di condotta, quali la rete di rapporti interpersonali, i contatti, le cointeressenze), obiettivamente ed in maniera univoca apprezzabili come rafforzarsi dell'anzidetta "notitia criminis" ed idonei a "storicizzare" l'accusa nei confronti di ogni chiamato.

La verifica dell'osservanza del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, sostanzialistico e non meramente formalistico, deve essere condotta in funzione della finalità di tutela del diritto di difesa dell'imputato, cosicché la sua violazione è ravvisabile soltanto qualora la fattispecie concreta - esposta nel capo di imputazione e che realizza l'ipotesi astratta prevista dal legislatore - venga mutata nei suoi elementi essenziali in modo tanto determinante da provocare uno stravolgimento dell'originaria contestazione e, d'altro canto, emerga dagli atti che su di essa l'imputato non abbia avuto modo di difendersi. (Nella specie la Suprema Corte ha escluso la violazione del principio per aver la impugnata sentenza ritenuto la finalizzazione della condotta favoreggiatrice sia alla elusione delle investigazioni dell'autorità - unica ipotesi dell'art. 378 cod. pen. originariamente contestata - sia alla sottrazione alle ricerche della polizia, sul presupposto che su entrambe le ipotesi l'imputato aveva avuto modo di svolgere ampie deduzioni difensive, puntualmente esaminate nelle statuizioni di merito).

La questione concernente l'incompetenza, ancorché per connessione, non può essere più eccepita o rilevata di ufficio oltre il termine fissato dall'art. 491 cod. proc. pen., neppure nel caso in cui la possibilità concreta di proporla o rilevarla sia sorta soltanto nel corso del dibattimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/1997, n. 5998
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5998
    Data del deposito : 4 dicembre 1997

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