Sentenza 4 dicembre 1997
Massime • 3
In tema di criminalità organizzata di tipo mafioso la qualificazione di un soggetto come "uomo d'onore", proveniente da un appartenente ad una famiglia mafiosa, ha indubbiamente il valore di una "notitia criminis" ma, perché possa perdere la propria connotazione di generica dichiarazione verbale ed assurgere a dignità di prova alla stregua dei criteri fissati dall'art. 192 cod. proc. pen., così da contribuire alla formazione non arbitraria del libero convincimento del giudice, deve essere assistita, al pari di ogni indizio, dall'acquisizione di altri elementi probatori, di qualunque natura (dati di fatto o concrete regole di condotta, quali la rete di rapporti interpersonali, i contatti, le cointeressenze), obiettivamente ed in maniera univoca apprezzabili come rafforzarsi dell'anzidetta "notitia criminis" ed idonei a "storicizzare" l'accusa nei confronti di ogni chiamato.
La verifica dell'osservanza del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, sostanzialistico e non meramente formalistico, deve essere condotta in funzione della finalità di tutela del diritto di difesa dell'imputato, cosicché la sua violazione è ravvisabile soltanto qualora la fattispecie concreta - esposta nel capo di imputazione e che realizza l'ipotesi astratta prevista dal legislatore - venga mutata nei suoi elementi essenziali in modo tanto determinante da provocare uno stravolgimento dell'originaria contestazione e, d'altro canto, emerga dagli atti che su di essa l'imputato non abbia avuto modo di difendersi. (Nella specie la Suprema Corte ha escluso la violazione del principio per aver la impugnata sentenza ritenuto la finalizzazione della condotta favoreggiatrice sia alla elusione delle investigazioni dell'autorità - unica ipotesi dell'art. 378 cod. pen. originariamente contestata - sia alla sottrazione alle ricerche della polizia, sul presupposto che su entrambe le ipotesi l'imputato aveva avuto modo di svolgere ampie deduzioni difensive, puntualmente esaminate nelle statuizioni di merito).
La questione concernente l'incompetenza, ancorché per connessione, non può essere più eccepita o rilevata di ufficio oltre il termine fissato dall'art. 491 cod. proc. pen., neppure nel caso in cui la possibilità concreta di proporla o rilevarla sia sorta soltanto nel corso del dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/1997, n. 5998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5998 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 4.12.97
1. Dott. CIno Deriu Consigliere SENTENZA
2. " Bruno Oliva " N. 1743
3. " CE Trifone " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo Cortese " N. 27765/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) ON IR, n. in Palermo l'8-9-1948;
2) ON OR, n. in Palermo il 10-1-1953;
3) BO EP, n. in Palermo il 13-3-1934;
4) NO NA EP, n. in Palermo il 26-10-1958;
5) RA CE, n. in Palermo il 12-6-1951;
6) RA IN, n. in Palermo il 12-6-1951;
7) Lo CC EP, n. in Palermo il 30-4-1950;
8) Lo ST AE, n. in Palermo il 17-6-1956;
9) SA EP, n. in Capaci il 10-11-1939;
10) RO ON, n. in Capaci il 28-10-1934;
11) RO NO LI, n. in Palermo il 3-9-1933;
12) IP IO, n. in Palermo il 27-2-1948;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bruno Oliva;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. RI Favalli, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata da ON IR e OR;
la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di NO NA EP e Lo CC EP;
l'annullamento con rinvio per SA EP, IP IO, nonché limitatamente alla misura della pena per ON IR, con rigetto nel resto del ricorso di quest'ultimo; il rigetto dei ricorsi di ON OR, BO EP, RA CE e IN, Lo ST AE, RO ON e RO NO LI. Udito gli avv.ti Petronio AO per ON IR e OR;
RE ON per RA CE;
LE AO per Lo ST AE;
LL ZI per SA EP e RA IN;
CO EP per IP IO;
CC IM per RA IN;
SB IO per RO NO LI, NE ON per BO EP, i quali hanno chiesto l'annullamento della sentenza, riportandosi ai motivi dei ricorsi. Osserva
ON OR, ON IR, BO EP, NO NA EP, RA CE, RA IN, Lo CC EP, Lo ST AE, RO NO LI, RO ON, EP SA e IO IP sono stati tratti al giudizio del Tribunale di Palermo per rispondere:
- i primi undici del delitto p. e p. dell'art. 416 bis, commi 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^, unitamente a NA OR, NO EP, BO AN ed altri, dell'associazione a delinquere di tipo mafioso denominata "cosa nostra" che, avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, è finalizzata sia alla commissione di reati contro l'incolumità personale, la libertà personale ed il patrimonio che al traffico di sostanze stupefacenti, nonché all'acquisizione, in modo diretto ed indiretto, della gestione di attività economiche ed appalti e, comunque, alla realizzazione di profitti e vantaggi ingiusti;
con l'aggravante dell'uso delle armi per il conseguimento delle illecite finalità associative e per RO NO LI e ON OR di avere diretto ed organizzato il ruolo degli associati;
- il solo IP del delitto p. e p. dagli art. 81 cpv e 378, 1^ e 2^ comma, c.p. per avere, nella sua qualità di dirigente responsabile del quartiere XXIV Monte Pellegrino presso il municipio di Palermo, aiutato RA IN, dopo che era stato commesso il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., a sottrarsi alle ricerche dell'autorità, fornendogli il 13 luglio 1989 illecitamente una carta d'identità valida per l'espatrio e dando successivamente il 20-5- 1993 assicurazione alla questura di Palermo dell'avvenuta apposizione sul documento dell'annotazione inibitoria all'espatrio, in realtà inserita soltanto sul cartoncino, in possesso dell'ufficio, comprovante il rilascio della predetta carta d'identità. All'esito di una lunga e complessa istruttoria dibattimentale il Tribunale ha condannato:
- ON OR e RO NO LI alla pena di quindici anni di reclusione ciascuno;
- NO NA EP, RA CE, RA IN e RO ON alla pena di dieci anni di reclusione ciascuno;
- SA EP alla pena di otto anni di reclusione;
- ON IR, BO EP, Lo CC EP e AE Lo ST alla pena di anni sette di reclusione ciascuno;
- IP AN alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di anni due di reclusione.
Conseguivano statuizioni accessorie verso tutti gli imputati, ad eccezione del IP, in ordine all'interdizione legale durante l'espiazione delle pene, alla sottoposizione alla misura della libertà vigilata, alla confisca di armi, munizioni, denaro, documenti e beni in sequestro.
Investita dell'impugnazione proposta da tutti gli imputati, la Corte di appello di Palermo con sentenza del 16 luglio 1996, depositata il 21 aprile successivo ha ridotto la pena inflitta a BO EP ad anni sei di reclusione, a RA CE ad anni otto di reclusione, a RA IN ad anni otto e mesi sei di reclusione, a SA EP ad anni sette di reclusione, a RO NO LI ad anni tredici di reclusione, confermando nel resto la statuizione impugnata.
All'affermazione della penale responsabilità degli imputati in ordine al delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso i giudici di merito sono pervenuti traendo argomento dalle dichiarazioni - ritenute attendibili in quanto tra loro convergenti e verificate alla luce di riscontri esterni - rese da vari collaboratori di giustizia (già positivamente valutati degni di fede in numerosi processi, anche in sede di legittimità) quali CE MA NO, IO DR, OR CE, OR LA, EP MA, SP UT, RE Di IO, RC FA, RI NT Di EO, IT Lo OR, IO La BA, ET CA, LE SI, AE LE e IN CA. Costoro avevano posto in evidenza la qualità di uomini d'onore di tutti gli imputati di associazione per delinquere di stampo mafioso, riferendo anche comportamenti ed episodi ritenuti dai giudici univocamente sintomatici della loro partecipazione al sodalizio criminale.
Quanto alla condotta favoreggiatrice addebitata al IP gli stessi giudici hanno posto in evidenza che RA IN all'atto del suo arresto era stato trovato in possesso di una carta d'identità priva dell'annotazione inibitoria all'espatrio, nonostante la certa sussistenza di condizioni - ritualmente segnalate al comune - ostative al rilascio di un siffatto documento [art. 3, lett. c) ed e) della legge 1185 del 1967]. Le successive indagini avevano permesso di accertare che il fascicolo interno relativo alla richiesta del documento d'identità era stato compilato e sottoscritto dall'imputato, che il timbro inibitorio era stato apposto soltanto sul fascicolo in possesso del comune, ed infine che il IP, con nota indirizzata il 25-4-1993 alla Questura di Palermo in risposta a specifica richiesta, aveva assicurato che la carta d'identità anzidetta recava l'annotazione relativa al divieto di espatrio.
Tutti gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. IP IO ha denunciato sotto vari profili i vizi di violazione di legge, carenza o illogicità della motivazione con specifico riferimento alla mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, all'insussistenza di ragioni ostative al rilascio del cennato documento, all'inidoneità della condotta contestata a rendere più difficoltose le indagini, all'illogica esclusione di un accertamento tecnico sul documento recante evidenti tracce di abrasioni.
RO ON ha denunciato innanzitutto violazione di legge in ordine alla reiezione della eccezione d'incompetenza per connessione del Tribunale di Palermo, sollevata sul rilievo che soltanto di fronte alla Corte di assise di Caltanissetta - ove era in corso il processo per la strage di Capaci - poteva essere esaminata in maniera approfondita l'attendibilità dei collaboratori di giustizia Di EO e AN, che avevano dichiarato di aver appreso in occasione della strage la sua qualità di uomo d'onore.
Con altro mezzo il ricorrente ha criticato la reiezione delle due richieste subordinate - volte ad ottenere la concessione delle attenuanti generiche ed una congrua diminuzione delle attenuanti generiche ed una congrua diminuzione della pena irrogata - con motivazione nella sostanza riferita alla partecipazione alla strage di Capaci.
Tutti gli altri ricorrenti hanno contestato in primo luogo l'inosservanza dei principi concernenti la valutazione delle chiamate in correità, con conseguenti riverberi in ordine all'impianto motivazionale nel suo complesso.
Con altri mezzi BO EP, i due ON e RO NO LI hanno criticatola sentenza impugnata anche nel punto in cui è stata riconosciuta la sussistenza delle aggravanti concernenti l'uso delle armi e, quanto al solo RO, il ruolo direttivo avuto nel seno dell'associazione criminale.
I due RA, i ON ed il BO hanno, ancora, lamentato l'erroneo diniego delle attenuanti generiche, nonché il BO e G. ON la quantificazione in misura eccessiva della pena inflitta. Infine i due ON hanno ulteriormente denunciato, anche con memoria aggiuntiva:
- la violazione dell'art. 513 c.p.p., essendo state utilizzate più volte dichiarazioni rese in altri procedimenti da imputati di reato connesso che si erano avvalsi della facoltà di non rispondere;
- la mancata concessione della riduzione di un terzo della pena ex art. 442 c.p.p.. In via subordinata i due ricorrenti hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 67 del 1997 nella parte in cui non estende al giudizio di legittimità il regime di inutilizzabilità di cui all'art. 513 c.p.p., nel testo novellato dalla cennata legge.
Motivi della decisione
In via pregiudiziale, attesa la varietà dei motivi di ricorso, occorre procedere all'esame delle censure di ordine processuale che attengono alla ritualità del giudizio.
1 - RO ON denuncia la violazione dell'art. 23 c.p.p. con riferimento alla reiezione dell'eccezione d'incompetenza per connessione del Tribunale di Palermo, sollevata nel corso del giudizio di primo grado e ribadita in sede di appello sul rilievo che, essendo stato egli accusato da tre collaboratori di avere concorso nella strage di Capaci ed avendo due di essi (Di EO e AN) precisato di avere appreso in quella occasione la sua qualità di uomo d'onore, i giudici di merito avrebbero dovuto rimettere gli atti alla Corte di assise di Caltanissetta, ove era in corso il processo per quella strage. Soltanto nella sede indicata era infatti possibile, al fine della valutazione della penale responsabilità per il contestato delitto di cui all'art. 416 bis c.p., una approfondita indagine in ordine all'attendibilità dei collaboratori.
Chiarisce il ricorrente che la Corte territoriale, condividendo l'impostazione del Tribunale, aveva disatteso l'eccezione posto che l'incompetenza per connessione non era stata eccepita prima della conclusione dell'udienza preliminare o, comunque, delle formalità di apertura del dibattimento, e che negli stessi limiti non era stata rilevata di ufficio, per cui si era verificata la preclusione di cui al terzo comma dell'art' 21 c.p.p.. Proposizioni, queste, entrambe errate, secondo il RO, poiché, da un canto, utili elementi al fine della proposizione dell'eccezione erano emersi soltanto nel corso del dibattimento una volta acquisite le dichiarazioni dei collaboratori AN, Di EO e La BA, e, dall'altro, il potere - dovere del giudice di rilevare di ufficio la propria incompetenza non è condizionato, a termini dell'art. 21 dello stesso codice.
La doglianza non può essere condivisa.
Ed invero i giudici di merito, prestando adesione al costante orientamento di questa Corte, hanno correttamente osservato che secondo l'inequivoco tenore del terzo comma dell'art. 21 c.p.p. - ispirato ad un criterio attributivo della competenza consigliato da prevalenti ragioni di economia processuale - la questione concernente l'incompetenza, ancorché per connessione, non può essere più eccepita o rilevata di ufficio oltre il termine fissato dall'art. 491 dello stesso codice, neppure nel caso in cui la possibilità concreta di proporla o rilevarla sia sorta, come nella specie riconosce il ricorrente, soltanto nel corso del dibattimento.
2 - ON OR e ON IR con i motivi aggiunti - così rinnovando una tesi difensiva, peraltro dedotta con i motivi di appello soltanto nell'interesse di ON IR (pg. 137 della sentenza impugnata) - l'erronea reiezione dell'eccezione di nullità della sentenza di primo grado nella parte in cui, nel valutare l'attendibilità del collaboratore RE Di IO, aveva fatto riferimento ai verbali d'interrogatorio dal medesimo resi al Pubblico Ministero nell'ambito del diverso procedimento a carico di EL RE ed altri.
Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che l'acquisizione di tale documentazione al fascicolo del dibattimento non era stata richiesta nel termine di cui all'art. 468 c.p.p. e, comunque, era stata disposta "inaudita altera parte" in violazione dell'art. 238 c.p.p. La censura è inammissibile, risultando con essa proposta una questione di nullità non riconducibile a quelle di ordine generale previste nell'art. 178 c.p.p. (Cass. Sez. 1^, 1-7-1994, Ric. Mazzuoccolo, CED 198.370) e del tutto estranea al tenore dell'originaria impugnazione.
Peraltro, seppure si potesse dar corso all'esposta tesi difensiva, sarebbe palese la sua manifesta infondatezza. Infatti, secondo quanto è dato desumere dagli atti, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che ricorressero le condizioni di cui agli art. 238 e 468 c.p.p. per l'acquisizione della cennata documentazione, trattandosi di interrogatori resi dal Di IO al Procuratore della Repubblica e confermati in dibattimento, la cui produzione nel presente giudizio, nulla opponendo gli interessati è avvenuta il 15-12-1994 in attuazione della richiesta di acquisizione tempestivamente formulata all'atto del deposito della lista testimoniale e ribadita nel corso del giudizio.
3 - IR ON con il ricorso per cassazione e OR ON con i motivi aggiunti, premesso che l'art. 513 c.p.p., nel testo parzialmente riformato in vigore prima dell'avvenuto della legge n. 267 del 1997, consente l'acquisizione soltanto delle dichiarazioni che nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare relative al processo all'esame del giudice in quel momento abbiano reso coloro che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, al fine della valutazione dell'attendibilità dei collaboratori Di IO e AN, dei verbali d'interrogatorio del Di EO e del La BA, acquisiti nell'ambito del diverso procedimento riguardante la c.d. strage di Capaci, trasferito per competenza alla Corte di assise di Caltanissetta. La questione, peraltro mai sollevata con i motivi di appello, è manifestamente infondata, poiché la norma del vecchio testo richiamata dai ricorrenti consente al 2^ comma l'acquisizione e la lettura delle dichiarazioni rese, come nella specie, al P.M. dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. che si siano avvalse della facoltà di non rispondere (C. Cost. 3-6-1992 n. 254). Con gli stessi motivi aggiunti i due ON denunciano l'erronea utilizzazione delle anzidette dichiarazioni anche con riferimento al tenore degli art. 238 e 513 c.p.p., nel testo novellato dalla legge 7 -8-1997 n. 267.
Secondo i ricorrenti le note modificazioni apportate con la cennata legge al sistema processuale dovrebbero essere ritenute di generale ed immediata applicazione, non solo per il principio dell'ultrattività dell'innovazione legislativa anche in termini di retroattività "laddove la modifica si riferisca, come nell'ipotesi in esame, ad atti che "non sono coperti da giudicato o esauriti nel loro iter progressivo", ma anche in virtù della espressa deroga al principio "tempus regit actum" (art. 6 della legge in questione), applicabile, nonostante il silenzio del legislatore, anche in sede di legittimità.
Una diversa interpretazione dell'art. 6 citato giustifica - aggiungono i ON - il dubbio di costituzionalità della detta disposizione legislativa con riferimento agli art. 3 e 24 della costituzione e sull'assunto dell'irragionevolezza dell'esclusione per il giudizio di legittimità del "regime di inutilizzabilità di cui agli art. 513 e 238 c.p.p. nonché" delle "ulteriori facoltà consentite alle parti" dalla norma in questione.
L'esposta tesi difensiva, benché non sollevata con i motivi di gravame, deve trovare ingresso in questa sede a termini dell'art. 609, 2^ co. c.p.p., trattandosi di questione di diritto nuova emersa in seguito a modificazioni legislative intervenute dopo il giudizio di appello.
La censura non può, però, essere condivisa in conformità all'orientamento già espresso da questa Corte con sentenza 29-9-1997 (Sez. 1^, Canino ed altri), secondo cui "l'analisi letterale e sistematica della norma transitoria contenuta nell'art. 6 della legge 7-8-1997 n. 267 porta ad escludere l'applicabilità nel giudizio di cassazione in corso dei complessi meccanismi di recupero dell'oralità e del contraddittorio previsti dalla norma medesima solo per i giudizi di merito.
D'altra parte, secondo i principi generali dell'ordinamento l'ius superveniens in materia processuale (ove si applica la regola "tempus regit actum"), come non può spiegare alcun effetto di sanatoria sulle già verificatesi nullità, così non può determinare la caducazione dell'atto pregresso legittimamente espletato, dotato di autonoma rilevanza e produttivo di effetti giuridici esauritisi nell'ambito del regime anteriore.
Di talché, anche nell'ambito del fenomeno acquisitivo della prova mediante la lettura dei verbali di dichiarazioni ai sensi del vecchio testo dell'art. 513, 2^ comma, c.p.p., non può invocarsi - in assenza di specifiche disposizioni transitorie per i procedimenti in corso in sede di legittimità - l'invalidità per contrasto con la nuova disciplina dell'atto assunto secondo la norma poi abrogata. In conformità a quanto ritenuto con la stessa sentenza deve, poi, dichiararsi la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 7 agosto 1997 n. 267. "Appartiene, infatti, alla discrezionalità del legislatore ordinario stabilire se una nuova disciplina processuale sia applicabile ai procedimenti in corso, sì che eventuali differenze tra imputati non costituiscono ingiustificate disparità di trattamento, essendo tale evento connaturato al principio generale della successione della legge processuale nel tempo, secondo cui le innovazioni stabilite dalla legge no operano in rapporto a situazioni consolidate o irreversibili".
4 - Esaminando nell'ordine i ricorsi, deve essere dichiarata l'inammissibilità di quelli proposti da RA CE e NO NA EP, il primo in quanto tardivo ed il secondo poiché con esso si deducono motivi non specifici.
Ed invero il ricorso nell'interesse di RA CE è stato depositato il 24 giungo 1997, ben oltre la scadenza del termine di quarantacinque giorni previsto per la proposizione dell'impugnazione (art. 585, n. 1, lett. c) del codice di rito) avendo la Corte territoriale fissato un termine più lungo di quello ordinario per il deposito della sentenza, e decorrente, à termini dell'art. 548, n.2, c.p.p., dalla ultima comunicazione - eseguita il 29/4/1997 - del relativo avviso di deposito.
Quanto al secondo ricorso, proposto nell'interesse di NO NA EP, è nato che il requisito della specificità dei motivi, richiesto tassativamente dall'art. 581 c.p.p. a pena d'inammissibilità, implica a carico della parte impugnante non soltanto l'onere di dedurre le censure che intende muovere su uno o più punti determinati della decisione gravata, ma anche di indicare in modo chiaro e preciso gli elementi che sono a base della censura medesima, così da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi proposti ed esercitare in base ad essi il proprio sindacato.
Orbene il ricorrente si è limitato a dedurre il vizio della motivazione, da individuare nel fatto che la Corte di appello sarebbe pervenuta all'affermazione di penale responsabilità prestando adesione al "c.d. teorema Buscetta" - secondo cui qualsiasi notizia appresa da un "uomo d'onore" è caratterizzata dal crisma della credibilità - senza però considerare che tale regola di vita, tipica del mondo criminale mafioso, è suscettibile di modificazioni con il variare dei tempi.
Tuttavia tale assunto difensivo è stato formulato in maniera apodittica, avendo il NO tralasciato di porlo in relazione con la motivazione dell'impugnata sentenza, ed in particolare con l'imponente ed articolato complesso di elementi probatori, che i Giudici di merito hanno desunto dalle convergenti dichiarazioni di MA NO CE, DR IO e MA EP a diretta conoscenza dell'adesione dell'imputato al sodalizio criminale e di numerosi episodi delittuosi che di tale partecipazione costituiscono significativa manifestazione.
5.1 - Di nessun pregio sono le varie censure di violazione di legge, carenza o illogicità della motivazione che IP IO propone in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità per il delitto di favoreggiamento personale aggravato nei confronti di RA IN, commesso in epoca compresa tra il 13 luglio 1989 - data del rilascio in favore di quest'ultimo di una carta d'identità priva dell'annotazione inibitoria all'espatrio - ed il 20.4.1993 - epoca in cui egli aveva dato assicurazioni alla Questura di Palermo che l'anzidetta carta d'identità recava l'annotazione relativa al divieto di espatrio.
5.2 - Il ricorrente si duole, anzitutto, con i primi due mezzi - da trattare congiuntamente in quanto tra loro interferenti - della mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, poiché la motivazione risultava riferita all'ipotesi di condotta favoreggiatrice prestata a RA IN al fine di eludere le investigazioni dell'autorità, e non, come contestato, alla diversa ipotesi di aiuto prestato alla stessa persona al fine di sottrarsi alle ricerche della polizia. Nè era possibile ritenere che la consegna del documento il RA fosse stato favorito nella prostrazione del reato di cui all'art. 416 bis c.p., non risultando tale condotta contestata con il capo d'imputazione. La critica non può essere condivisa.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. sez. VI, 4-11-1997 n. 1523, ric. Ullio) il principio della necessaria correlazione tra il fatto storico contestato e quello ritenuto in sentenza, fissato nell'art. 521 c.p.p., trae il suo fondamento anche nel nuovo codice dall'esigenza di tutela del diritto di difesa dell'imputato. Si deve, infatti, evitare che questi possa essere condannato per un fatto in relazione al quale non ha avuto modo di difendersi, presentando esso connotati materiali del tutto difformi da quelli descritti nel decreto che dispose il giudizio. La verifica dell'osservanza di tale principio, sostanzialistico e non meramente formalistico, deve essere condotta in funzione dell'anzidetta finalità cui esso è ispirato, cosicché la sua violazione è ravvisabile soltanto qualora la fattispecie concreta - esposta nel capo d'imputazione e che realizza l'ipotesi astratta prevista dal legislatore - venga mutata nei suoi elementi essenziali in modo tanto determinante da provocare uno stravolgimento dell'originaria contestazione, e, d'altro canto, emerga dagli atti che su di essa l'imputato non abbia avuto modo di difendersi. Proprio alla luce del cennato principio giurisprudenziale non appare condivisibile la tesi difensiva del IP.
Ed invero il fatto storico, che costituisce il nucleo essenziale del favoreggiamento personale, appare puntualmente individuato in maniera conforme tanto nel capo d'imputazione quanto nella sentenza con specifico riferimento all'aiuto prestato dall'imputato al RA in epoca successiva alla commissione del reato di cui all'art. 416 bis c.p.. Contrariamente all'avviso espresso dal ricorrente la finalizzazione della condotta favoreggiatrice risulta, poi, riferita nella sentenza (pg. 344) ad entrambe le ipotesi di cui all'art. 378 c.p., e su di esse il IP ha avuto modo di svolgere ampie deduzioni difensive, puntualmente esaminate nelle statuizioni di merito.
Nessuna menomazione del diritto di difesa è, pertanto, ravvisabile. 5.3 - Non merita di essere accolta nemmeno la seconda doglianza, sviluppata dal ricorrente con il primo e terzo mezzo del ricorso e concernente l'erronea identificazione di una condotta favoreggiatrice.
Muove il IP dal rilievo che non era in corso alcuna indagine nei riguardi del RA e che ragioni ostative al rilascio al medesimo del documento d'identità personale privo della dicitura più volte richiamata erano state erroneamente individuate nella pendenza a carico del medesimo prevenuto di un procedimento penale per associazione per delinquere e ricettazione iniziato nel 1975 e nel decreto di interdizione all'espatrio emesso nel 1989 dal Questore di Palermo in relazione a tali pendenze e mai revocato. Al riguardo ritiene il ricorrente decisiva la circostanza che, pur essendo ancora applicabile ai procedimenti incorso assoggettati al vecchio rito (art. 250 delle disposizioni di attuazione e coordinamento al nuovo codice di procedura penale) l'art. 3, lett. c), della legge 21-11-1967 n. 1185 (abrogato dall'art. 215 delle stesse disposizioni di attuazione e coordinamento), recante limitazioni al rilascio del passaporto a coloro che versano in particolari situazioni, nondimeno, nella vigenza della nuova disciplina processuale, il diniego del documento deve essere sempre subordinato all'esistenza dei presupposti di cui agli art. 273, 274 e 280 c.p.p., che legittimano l'emissione di misure cautelari e coercitive;
cosa senz'altro da escludere nella situazione in esame, non essendo in corso di esecuzione nei riguardi del RA alcuna misura cautelare personale e, per altro verso, risultando il procedimento penale pendente ormai limitato alla sola ricettazione in relazione alla quale operano i tre provvedimenti di clemenza intervenuti nel 1978, 1981 e 1986.
Priva di rilievo a fini pratici e penali era, ad avviso del IP, anche la nota, valorizzata dal Tribunale al fine dell'affermazione delle penale responsabilità, indirizzata il 20-5- 1993 alla Questura di Palermo e recante assicurazioni che il RA era in possesso di un documento con timbro inibitorio all'espatrio. Infatti l'informativa della Questura, evasa con la cennata missiva, non poteva che essere relativa alla misura di prevenzione di recente applicata, cui è, però, connaturale la preclusione all'espatrio;
comunque le notizie fornite non risultavano finalizzate ne' ad elusioni investigative, ne' alla sottrazione all'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà, all'epoca, come già detto, insussistenti.
Peraltro, aggiunge il ricorrente, era palese che alla richiesta d'informazioni non poteva che essere data la risposta effettivamente trasmessa;
diversamente egli avrebbe confessato la sua responsabilità per il reato in esame, da intendere, quindi, commesso a tutti gli effetti il 13 luglio 1989 con la consegna del documento di identità personale.
Al riguardo giova ribadire che il delitto di favoreggiamento personale richiede come suo presupposto la preesistenza di un reato già commesso rispetto al quale si deve estrinsecare la condotta favoreggiatrice del soggetto agente.
È tale quella condotta che, potenzialmente, sia idonea ad ostacolare o intralciare le investigazioni dell'autorità: e cioè indagini o ricerche che, nell'ambito del reato presupposto, possano spaziare dall'accertamento materiale del fatto all'individuazione del responsabile e che possano riguardare anche l'attività preordinata all'adozione di quelle misure cautelai - personali o reali, obbligatorie (cfr. ad es. l'art, 275, 3^ c., del codice di rito) o facoltative - che sono strumentali rispetto alla cognizione del reato presupposto e al naturale sviluppo del relativo procedimento. Si deve altresì aggiungere che, nell'ipotesi in cui il reato presupposto abbia carattere permanente, il favoreggiamento può, verificarsi anche nel corso della permanenza, purché, nell'indagine sull'animus delicti che il giudice di merito deve compiere (elemento distintivo tra favoreggiamento e reato presupposto di natura permanente), risulti che colui che abbia posto la propria opera al servizio dell'autore o degli autori del reato permanente abbia agito con l'intenzione di aiutare costoro ad eludere le investigazioni dell'autorità e non già con l'intenzione di inserirsi, come compartecipe o fiancheggiatore, nella protrazione della loro condotta illecita.
Nella specie il giudice di appello, dopo aver ricordato che il delitto di favoreggiamento si configura come reato di pericolo, ha individuato il delitto presupposto nel reato permanente di associazione per delinquere di stampo mafioso addebitato a RA IN ed altri noti esponenti mafiosi dal 1975 al 1993 (inizialmente secondo la previsione normativa dell'art. 416 c.p. operante prima della legge 13-9-1982 n. 646) ed ha ravvisato la condotta favoreggiatrice del IP nella fornitura al RA di strumenti potenzialmente idonei (passaporto senza divieto di espatrio;
risposta elusiva al Questore in data 20 GI 1993) a consentirgli di sottrarsi alle investigazioni del giudice in ordine a detto grave delitto e alle sue molto probabili implicazioni cautelari (cfr. art. 275, 3^ c., c.p.p.). La Corte di merito si è anche fatta carico di precisare che alla fattispecie criminosa del reato associativo e alle relative indagini erano da rapportare, non solo l'ordine di cattura realmente poi emesso il 17 giugno 1993 ed eseguito il giorno ventiquattro successivo, ma anche i decreti di sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza adottati nei confronti del RA IN il 25 novembre 1976 e 4 marzo 1993 secondo le previsioni della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, ed il provvedimento di divieto all'espatrio, legittimamente disposto dal Questore di Palermo nei riguardi del medesimo RA à termini dell'art. 3, lett. e), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, tuttora di generale applicazione.
La stretta correlazione con il reato associativo delle citate misure e l'insistenza della Corte di merito nel rimarcare la pendenza delle indagini per il detto reato (art. 416 c.p., oggi 416 bis c.p.), commesso dal RA in concorso con noti esponenti mafiosi, conducono alla reiezione di tutte le doglianze difensive dianzi esposte per essere pienamente conseguenziale rispetto alle premesse le conclusioni dei giudici di merito laddove, con ampia motivazione e senza tralasciare alcun aspetto significativo in ordine alla particolare situazione venutasi a determinare, hanno individuato nella patente elusione del divieto di espatrio - culminata nel rilascio nel 1989 (come già avvenuto nel 1984) del documento privo dell'annotazione inibitoria e nella falsa assicurazione alla Questura di Palermo - la consapevole condotta finalizzata ad evitare una possibile cattura dell'imputato e ad arrecare intralcio alle indagini in corso.
Nè sono ravvisabili, come ipotizza il IP, ulteriori aspetti di violazione di legge e illogicità della motivazione nell'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p. relativamente all'ultimo sviluppo della condotta favoreggiatrice.
La conclusione sul punto della Corte territoriale, chiaramente collegata alle modalità di svolgimento dell'anzidetta condotta ed alla sua innegabile estrema gravità se posta in relazione al reato per cui si procedeva nei confronti del RA, appare sostenuta da motivazione adeguata e conforme all'indirizzo giurisprudenziale che subordina la configurabilità di tale ipotesi di non punibilità alla sussistenza di alcune condizioni - tutte non individuabili nel caso in esame - quali la non volontarietà della situazione di pericolo alla libertà e all'onore, uno stretto rapporto conseguenziale ed inevitabile rispetto alla necessità di tutelare gli anzidetti beni e, soprattutto, una proporzione, nella specie palesemente non ravvisabile, tra l'interesse offeso con la condotta favoreggiatrice e quello posto in pericolo.
5.4 - Infondata, ai limiti dell'ammissibilità, è la ultima censura con la quale il IP, lamentando la violazione degli art. 426, lett. d), 546, lett. e) e 603 c.p.p., si duole della mancata ammissione di una specifica indagine tecnica volta ad accertare che con l'abrasione risultante sulla quarta facciata del documento d'identità del RA è stato cancellato il timbro, regolarmente apposto, recante la dicitura inibitoria all'espatrio. Come risulta dalle sentenze di primo e secondo grado i giudici di merito hanno accertato in fatto, previo esame del documento, che l'asserita abrasione consiste in una "piccolissima ed appena percettibile scoloritura verosimilmente dovuta all'uso" e che le dimensioni del timbro con la dicitura "documento non valido per l'espatrio" sono molto più grandi della zona interessata dalla c.d. abrasione.
Donde l'insussistenza del vizio denunciato, poiché in ordine a questioni che non richiedono una particolare conoscenza di questioni tecniche o scientifiche il Giudice non ha alcun dovere di procedere a perizia, potendo basare il proprio convincimento sulle diverse fonti di prova acquisite di ufficio o su nozioni di comune esperienza entro i limiti, nella specie ampiamente rispettati, di una motivazione logica e puntuale e, pertanto, non censurabile in sede di legittimità.
6 - Di nessun pregio è la censura con la quale RO ON, a conclusione del proprio ricorso e denunciando sia la violazione dell'art. 133 c.p., sia il vizio della motivazione, si duole della reiezione delle richieste subordinate - volte ad ottenere la concessione delle attenuanti generiche ed una più equa determinazione della pena - cui la Corte di appello è pervenuta con argomentazioni nella sostanza riferite alla partecipazione, ancora sub iudice, alla strage di Capaci.
La concessione delle attenuanti generiche e la determinazione dell'entità della pena rientrano tra i poteri discrezionali del giudice di merito e sono insindacabili in cassazione qualora siano il risultato di una valutazione globale della gravità dei fatti, della personalità dell'imputato e di ogni altro elemento significativo, ivi compresi anche i precedenti giudiziari, sorretta da adeguata motivazione soprattutto in ordine alle specifiche ragioni di doglianza mosse in sede di appello. Nell'assolvere tale compito il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutti gli elementi a sua disposizione, essendo sufficiente, per dimostrare il corretto uso del cennato potere discrezionale, l'indicazione di quelli che assumono rilevanza ai fini della decisione.
Ebbene nel caso in esame i giudici di appello hanno giustificato il proprio convincimento con riferimento non soltanto alla partecipazione (ancora sub iudice) del RO alla strage di Capaci, ma soprattutto al ruolo attivo ed importante dal medesimo avuto "all'interno della più pericolosa associazione criminale esistente";
posizione talmente significativa da avergli consentito di godere nell'indiscussa fiducia del gruppo egemone dei corleonesi e di uomini al vertice di "cosa nostra", come IO RU e LE GA, nonché di assicurarsi una copertura così impenetrabile da permettere che la sua partecipazione all'associazione rimanesse ignota fino al momento in cui i collaboratori di giustizia avevano svelato il suo ruolo effettivo.
Tanto basta, senza necessità di ulteriori specificazioni, a soddisfare l'obbligo della motivazione, essendo, per le ragioni esposte, chiara ed esaustiva.
7. Comune a tutti gli altri ricorrenti è la critica mossa - con riferimento al dettato dell'art. 192, 3^ comma, c.p.p. ed alla logicità della motivazione - alla valutazione degli elementi probatori ritenuti sintomatici della loro appartenenza all'associazione mafiosa denominata "cosa nostra" nella qualità di affiliati a varie famiglie mafiose operanti nel palermitano e costituenti articolazioni del più vasto sodalizio. In estrema sintesi la critica investe sia l'affermazione dei giudici di merito, secondo cui la sola "qualifica di uomo d'onore", rivestita da taluno secondo quanto appreso "direttamente o de relato" da altri soggetti all'interno del sodalizio criminale al quale anche costoro aderivano, è sufficiente di per sè a dimostrare almeno il contenuto minimo della partecipazione alla associazione, sia la ritenuta attendibilità intrinseca dei collaboranti e la stessa consistenza delle accuse, sia, infine, il mancato o illogico apprezzamento nel loro complesso di tutti gli elementi accertati.
Prima di procedere all'esame delle posizioni dei singoli ricorrenti è opportuno vagliare i criteri - esposti nelle sentenze di primo e secondo grado, che costituiscono, in quanto conformi, un unico corpo argomentativo - ai quali i giudici si sono attenuti nella valutazione delle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia, asse portante della sentenza impugnata.
Al riguardo non può essere accettata, nella sua assolutezza, la prima affermazione concernente la sicura valenza probatoria da riconoscere in tema di partecipazione ad associazione di stampo mafioso alla semplice qualificazione di un soggetto come "uomo d'onore" proveniente da un appartenente ad una famiglia mafiosa. L'attribuzione di tale qualifica ha indubbiamente il valore di una "notizia criminis", ma, perché possa perdere la propria connotazione di generica dichiarazione verbale e assurgere a dignità di prova alla stregua dei criteri fissati dall'art. 192 c.p.p., così da contribuire alla formazione non arbitraria del libero convincimento del giudice, deve essere assistita, al pari di ogni indizio, dall'acquisizione di altri elementi probatori, di qualunque natura (dati di fatto o concrete regole di condotta, quali la rete di rapporti interpersonali, i contatti, le cointeressenze), obiettivamente ed in maniera univoca apprezzabili come rafforzativi dell'anzidetta "notizia criminis" ed idonei a "storicizzare" l'accusa nei confronti di ogni chiamato.
Senz'altro condivisibili, perché conformi all'ormai consolidato orientamento di legittimità (ex plurimis Cass. Sez. Un. 21-10-1992, MA;
Sez. VI 30-1-1997, Russo ed altri), fondato su di una puntuale interpretazione delle disposizioni di legge è, invece, l'esplicita enunciazione dei criteri che i giudici hanno in concreto seguito nel valutare le dichiarazioni dei numerosi collaboratori di giustizia, ed ai quali questa Corte conformerà il suo controllo. Essi, infatti, hanno innanzitutto verificata la credibilità soggettiva del dichiarante in relazione al suo passato, alla sua personalità, ai rapporti con i chiamati in correità, alle motivazioni della risoluzione alla confessione ed all'accusa. Quindi si sono preoccupati di accertare la consistenza delle dichiarazioni con riferimento alla loro precisione, coerenza, spontaneità, costanza, valutando, poi, l'attendibilità delle singole dichiarazioni da lui rese una volta ritenuta la sua credibilità all'esito dell'indagine che precede.
Gli stessi giudici hanno, poi, accertato il disinteresse del chiamante, da riguardare non come assenza di scopi, stante la legislazione premiale che ha introdotto una serie di vantaggi ricavabili dalla collaborazione con la giustizia, bensì come indifferenza rispetto alla posizione processuale dell'imputato, procedendo, quindi, alla verifica dei c.d. riscontri esterni, per tali intendendosi qualsiasi elemento che, senza risolversi in prova autonoma e piena dei fatti oggetto d'imputazione, valga a confermare l'attendibilità della chiamata. A quest'ultimo proposito hanno precisato che il riscontro convalidante può essere individuato anche in un'ulteriore chiamata, essendo ravvisabile in ognuna di esse un'efficacia probatoria che si trasfonde nell'altra per la "c.d. convergenza del molteplice", con la avvertenza che l'elemento proveniente da fonte diversa dal collaboratore - concordante anche solo in parte con la chiamata originaria - non deve necessariamente trovare a sua volta conferma in un altro dato esterno, dovendosi ritenere in tale evenienza raggiunto il risultato probatorio desiderato ancora prima dell'incrocio delle due chiamate. Infine si sono basati sulla regola della valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie, con la conseguenza che l'esclusione dell'attendibilità di una parte del racconto non coinvolge necessariamente tutte le altre che reggono alla verifica giudiziale in quanto suffragate da idonei elementi di riscontro esterno, precisando, poi, ulteriormente, che la sussistenza di eventuali discrasie tra varie dichiarazioni non implica il venir meno della loro credibilità, quando risulti dimostrata la convergenza dei rispettivi nuclei fondamentali.
8.1 - Resta da esaminare alla luce degli esposti criteri la posizione dei residui imputati.
EP Lo CC
Con unico messo il Lo CC deduce la violazione degli art. 125 e 192 c.p.p. in relazione all'art. 416 bis c.p., asserendo che l'affermazione della sua responsabilità sarebbe disancorata da ogni fondamento normativo in tema di valutazione dei mezzi di prova e, nella specie, di chiamata in correità. L'appartenenza al sodalizio criminoso sarebbe stata desunta, infatti, dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori, che avrebbero riferito voci correnti all'interno della struttura carceraria e, segnatamente, quella che la sua affiliazione all'organizzazione come uomo d'onore sarebbe avvenuta come una sorta di premio a fronte dell'omicidio di ET MA, deliberato da "cosa nostra" e da lui eseguito il 25-2-1982 all'interno del carcere dell'Ucciardone in concorso con EP NO, AE Lo ST e ET BI.
La censura non ha fondamento, poiché per l'appartenenza dell'imputato all'organizzazione mafiosa depongono, come opportunamente evidenziato dai giudici di merito, le convergenti dichiarazioni - che scaturiscono dalla specifica esperienza di ciascun collaborante e sono state opportunamente apprezzate secondo i criteri dianzi elencati - di MA NO (che ha affermato di avere personalmente partecipato alla cerimonia, avvenuta nella nona sezione del carcere dell'Ucciardone nella cella di GE Alberti, dell'affiliazione, previo rituale giuramento, del Lo CC nella famiglia di "Santa Maria di Gesù", voluta appunto per la partecipazione dell'imputato all'anzidetto omicidio, deciso dal gruppo egemone dei corleonesi nell'ambito della strategia volta allo sterminio degli avversari), di SP LO (che ha riferito circa il dissenso da lui manifestato in ordine alla richiesta di affiliazione dell'imputato, proprio per la partecipazione a quel grave fatto, nella famiglia di RI RI, cui anch'egli aderiva, e di avere appreso in seguito che il Lo CC era stato inserito nella famiglia di "Santa Maria di Gesù") e di OR AN, che ha dichiarato di avere avuto analoghe informazioni circa l'affiliazione, su iniziativa di GE Alberti, del Lo CC, avvenuta nel periodo in cui costui era detenuto con l'accusa di omicidio.
Peraltro, a differenza di quanto si sostiene nel ricorso, non mancano neppure conferme alle anzidette dichiarazioni accusatorie - di per sè già esaustive per quanto interesse in virtù del richiamato principio della "convergenza del molteplice" - giustamente individuate negli accertamenti di polizia giudiziaria circa il comune stato di detenzione, nel periodo che interessa, presso la medesima sezione del carcere dell'Ucciardone di coloro che avevano partecipato alla detta cerimonia d'iniziazione, e nella riferita estrema labilità dei controlli all'interno del carcere, che rendevano possibili contatti tra detenuti.
Altrettanto correttamente è stata riconosciuta decisiva valenza - in quanto inserita nell'ampio contesto probatorio evidenziato - anche alla presentazione come "uomo d'onore" del Lo CC, riferita da LE SI e IN CA come avvenuta in epoca successiva all'omicidio, all'interno di strutture carcerarie durante periodi di comune detenzione, con l'ulteriore precisazione (giustamente evidenziata dai giudici di merito come manifestazione esterna della notoria indissolubilità, anche in regime carcerario, del vincolo associativo) che l'imputato si era manifestato pronto ad eseguire un altro omicidio per vendicare l'affronto ricevuto da un detenuto ritenuto vicino a "cosa nostra".
Donde l'assoluto rispetto dei criteri interpretativi enunciati nell'art. 192 c.p.p., poiché in ordine alla partecipazione associativa ed alla permanenza del vincolo anche in stato di detenzione la Corte è pervenuta a conclusioni razionalmente coerenti con i dati in suo possesso, considerati nella loro valenza complessiva all'esito di un corretto processo deduttivo. 8.2 - AE Lo ST
L'imputato denuncia con il primo mezzo la mancanza di motivazione in relazione all'esistenza ed alla struttura dell'associazione "cosa nostra", acriticamente desunta, a suo avviso, da concetti ormai superati, stante il radicale mutamento del contesto associativo ed il dissolvimento del notorio codice di comportamento del sodalizio mafioso.
La censura è manifestamente infondata, in quanto formulata in maniera generica, sulla base di considerazioni astratte, senza porre in relazione, come tassativamente imposto dall'art. 581 c.p.p., l'assunto difensivo con la motivazione dell'impugnata sentenza, ed in particolare con l'imponente ed articolato complesso di elementi attestanti la esistenza dell'associazione mafiosa e l'adesione ad essa dell'imputato.
Non sussiste nemmeno la violazione dell'art. 192 c.p.p., la mancanza della motivazione e l'erroneo diniego di ammissione di una prova decisiva, che il Lo ST denuncia con riferimento:
- all'omessa verifica dell'attendibilità intrinseca dei chiamanti, al mancato esame critico delle dichiarazioni del AN (che non lo avrebbe riconosciuto in fotografia ne' sostenuto economicamente durante la detenzione nonostante la comune appartenenza alla medesima cosca) e del NO (che avrebbe collocato nel tempo la cooptazione in seno all'associazione mafiosa "prima della partenza dal carcere di Palermo" a seguito della partecipazione all'omicidio del MA, e non "dopo un mese, al rientro nel carcere di Palermo");
- all'illogica conclusione che i detenuti potessero muoversi liberamente all'interno del carcere di Palermo;
- al diniego della rinnovazione del dibattimento tesa all'accertamento dell'effettiva presenza all'interno del carcere delle persone che il NO aveva indicato come presenti alla cerimonia dell'iniziazione del Lo ST, conseguente alla partecipazione di costui all'omicidio anzidetto.
Ed invero l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie - il cui contenuto è stato già evidenziato esaminando l'analoga posizione del Lo CC - risulta verificata con motivazione non sindacabile in questa sede poiché ampia, puntuale, conforme ai criteri di ordine generale dianzi evidenziati ed in particolare all'insussistenza di qualsiasi interesse all'accusa da parte dei chiamanti, alla convergenza dei nuclei fondamentali delle varie dichiarazioni ed alla assenza della "c.d. circolarità della prova", avendo i tre collaboranti (AN, LO, NO) riferito quanto a loro diretta conoscenza o appreso da autonome fonti interne all'organizzazione.
Nè sono ravvisabili gli asseriti equivoci di fondo nella valutazione critica delle dichiarazioni del AN.
Il non aver provveduto a dare aiuto economico al Lo ST non ha formato oggetto di trattazione nelle sedi di merito (pg. 223 della sentenza di appello) mentre il mancato riconoscimento fotografico è stato logicamente giustificato dalla Corte territoriale (pg. 223). Per le altre argomentazioni difensive valgono le precedenti considerazioni in merito all'analoga posizione del Lo CC, con l'ulteriore precisazione che risponde a logica la sentenza impugnata nel punto in cui ha escluso la riapertura dell'istruzione dibattimentale stante la sufficienza del materiale probatorio acquisito (dichiarazioni del direttore del carcere e accertamenti di polizia giudiziaria) in ordine alla presenza all'interno dell'Ucciardone, al momento dell'investitura mafiosa riferita dal NO, dei due detenuti (Lo CC e Lo ST) e di coloro che furono presenti alla cerimonia.
Egualmente da disattendere è il terzo mezzo con il quale si lamenta l'inosservanza di norme processuali (art. 195 e 192 c.p.p.) e la mancata assunzione di prova decisiva con riferimento alla reiezione dell'istanza difensiva volta all'audizione di LE GA sulla veridicità della circostanza, riferita dal LO, che durante un comune periodo di detenzione all'interno del carcere di Spoleto il GA avrebbe presentato al LO come uomo d'onore il Lo ST.
Pienamente condivisibile sul punto è la conclusione della Corte di appello, che ha ritenuto di per sè valida e processualmente utilizzabile la dichiarazione dl LO. Questi, infatti, lungi dall'attribuire al GA la conoscenza di un fatto, ha rivelato un episodio, di cui era stato diretto protagonista, al quale deve essere riconosciuta decisiva la valenza probatoria se inserito nel più vasto e significativo contesto dianzi evidenziato. Infine non è dato cogliere nell'impugnata sentenza l'asserita erronea interpretazione ed applicazione della legge penale e la contraddittorietà della motivazione denunciata dal Lo ST con riferimento alla ritenuta configurabilità del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. nei riguardi di una persona cooptata in stato di detenzione, mai più scarcerata, che a seguito dell'affiliazione non avrebbe potuto conseguire alcun vantaggio e tanto meno offrire alcuna utilità all'organizzazione.
Al riguardo la Corte territoriale ha precisato in modo del tutto esauriente che secondo i dati di comune esperienza i rapporti tra gli associati permangono durante lo stato di detenzione e che la presenza di un affiliato all'interno della struttura carceraria è potenzialmente utile per l'associazione, come del resto dimostrato dai vari omicidi, deliberati dal sodalizio mafioso ed eseguiti da adepti nei luoghi di carcerazione.
In conclusione l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto ascrittogli risulta immune dai vizi denunciati, per cui il ricorso deve essere rigettato.
8.3 - RA IN
il ricorrente denuncia con unico mezzo il vizio di violazione di legge con riferimento agli art. 416 bis c.p. e 192 c.p.p. sul rilievo che la sua partecipazione all'associazione mafiosa "cosa nostra" sarebbe stata desunta da una serie di elementi privi di valenza significativa o del tutto inverosimili.
Chiarisce, innanzitutto, il RA che circa la sua qualità di "uomo d'onore" la Corte territoriale avrebbe dato credito alle dichiarazioni di SP LO e IT Lo OR, tralasciando, tuttavia, di apprezzare che entrambi erano smentiti sul punto da OR AN e RC FA (i quali nulla avevano potuto precisare al riguardo), che il LO aveva riferito una circostanza appresa "de relato" e che il Lo OR - al quale il RA era stato presentato da IN LA, capo - famiglia dell'Arenella - aveva rilevato di avere avuto notizia di tale qualità dai due giovanissimi (15 e 21 anni) figli del LA.
Prive di qualsiasi efficacia probante sarebbero, inoltre, secondo il ricorrente, sia l'asserita e no altrimenti dimostrata sua vicinanza ai AD, sia l'episodio (peraltro ancora sub - iudice) relativo all'acquisto della soc. edilizia Altavilla senza pagamento di alcun presso. Tale acquisto, viceversa, era avvenuto senza l'ausilio di alcuna intimidazione mafiosa da parte del RA ed era stato perfezionato all'esito di lunghe trattative di per sè incompatibili con l'intimidazione mafiosa.
Infine, soltanto congettura potevano essere desunte dalla frequentazione della villa (di proprietà di tale Trapani e nella quale egli eseguiva lavori edili) ove era stato arrestato OR AD. A quest'ultimo proposito costituiva grave violazione del diritto di difesa la reiezione della richiesta di rinnovazione del dibattimento e di escussione dell'architetto Sandro Vigneri, che sul posto prestava la sua attività professionale.
La censura non può essere condivisa.
Ed invero la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento in ordine all'appartenenza del RA a "cosa nostra" su di una corretta visione unitaria del notevole ed eterogeneo materiale probatorio acquisito, stabilendo un collegamento tra le dichiarazioni - convergenti, ma autonome quanto alla fonte di provenienza - di SP LO, di IT Lo OR (queste ultime conseguenti agli intensi rapporti di natura illecita mantenuti con IN LA, capo della famiglia dell'Arenella e luogotenente dei AD), di AE TT, di OR AN e RC FA (in ordine alla vicinanza del RA al AD) da una parte, e dall'altra una serie di dati di fatto estremamente sintomatici al fine che interessa e tali da qualificare le dichiarazioni dei chiamanti. In tal senso sono state, infatti, correttamente apprezzate la certa frequentazione del RA con OR AD anche durante la sua latitanza, la vicenda (frutto di un'evidente imposizione di appello) della soc. edilizia Altavilla, nonché la fittizia intestazione al RA per conto sempre dei AD delle quote della soc. r.l. CI IO (pg. 275).
Da disattendere è anche la deduzione difensiva concernente l'erroneo diniego della rinnovazione del dibattimento, in quanto a tale conclusione la Corte di merito è pervenuta ponendo in evidenza la sufficienza del materiale probatorio acquisito.
Consegue alle esposte considerazioni che la sentenza impugnata si sottrae alle critiche del ricorrente, risultando ampiamente motivata la qualità del RA all'interno dell'organizzazione mafiosa con riferimento alla fitta rete di rapporti personali e cointeressenze economiche con noti esponenti della medesima associazione. 8.4 - RO NO LI
Con i primi tre mezzi, da trattare congiuntamente in quanto tra loro interferenti, il ricorrente denuncia in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità la mancanza o l'illogicità della motivazione e la violazione dei canoni di valutazione della prova. Sottolinea, innanzitutto, il ricorrente il mancato esame del documento, ritualmente acquisito gli atti, attestante il suo allontanamento da Palermo dal 1 agosto 1970 e la permanenza sino al 23-1-1989 nel comune di Romano di Lombardia, ove aveva contratto matrimonio e svolto attività lavorativa. Ovvii i riberberi sulla valutazione delle dichiarazioni rese in suo danno dai quattro collaboratori SP LO, OR AN, EP MA e RC FA, tra i quali soltanto il primo aveva esposto labili elementi a sua personale conoscenza, per altro riferiti (salva la partecipazione a due banchetti avvenuti nel 1981 e 1982) agli anni 1972 - 1976 e non suffragati da alcun riscontro. Tutti gli altri avevano, invece, riferito notizie sulla sua attività apprese de relato (il AN ed il MA, che pur avevano ammesso di averlo conosciuto personalmente, rispettivamente da LE GA e dal fratello ON) o per sentito dire (il FA in ordine alla sua qualità di "uomo d'onore"), anch'esse non suffragate da alcun riscontro.
Secondo il ricorrente il giudice di merito avrebbero dovuto ritenere inutilizzabili le altre notizie sulla sua attività provenienti da Di IO, Scavuzza, Di EO, La BA, trattandosi di dichiarazioni de relato, acquisite ex art. 513 c.p.p., rese da soggetti che non avevano avuto con lui rapporti personali. Aggiunge, poi, il RO che la mera qualifica di "uomo d'onore", senza ulteriori specificazioni di comportamenti obiettivamente apprezzabili, non poteva costituire indice di partecipazione ad associazione mafiosa o, comunque, suffragare dichiarazioni accusatorie a loro volta generiche, e che le chiamate in correità, ancorché molteplici, non possono essere considerate di per sè uno strumento di riscontro incrociato dell'attendibilità di ciascuna di esse, qualora non ne sia accertata l'intrinseca attendibilità, l'autonomia e l'assenza di reciproci condizionamenti. Conclude il ricorrente dolendosi che i giudici di merito abbiano desunto il proprio convincimento anche da "giudizi sul di lui padre, defunto da oltre venti anni" e dall'indimostrata definizione come illecita della partecipazione a società assolutamente regolari sotto il profilo formale e inserite in attività produttive del tutto lecite e non clandestine. La complessa censura è infondata.
Si rinvia, innanzitutto, a quanto precisato al paragrafo n. 3 che precede in ordine alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese al pubblico ministero da imputati di reati commessi che, presentatisi al dibattimento, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Nel resto la Corte di appello ha precisato in modo del tutto esauriente che la responsabilità dell'imputato risulta provata sulla base di una visione unitaria di un articolato complesso di elementi, tutti attestanti la perdurante appartenenza del RO ad una ben determinata famiglia mafiosa ed il ruolo di spicco dal medesimo rivestito all'interno di "cosa nostra" anche quale uomo di fiducia dei corleonesi.
In tal senso sono state opportunamente evidenziate ed apprezzate, così dando puntuale risposta a tutte le obiezioni rappresentate in sede di appello e qui riproposte dall'imputato, da un canto, le significative e convergenti dichiarazioni (ritenute attendibili all'esito di un processo di verifica condotto con ampia motivazione, secondo i criteri dianzi precisati e più volte richiamati) rese sulla base di autonome fonti di conoscenza e con riferimento a periodi diversi da un nutrito gruppo di collaboratori, taluni sulla base di personali cognizioni dirette ed altri articolate notizie notorie all'interno dell'organizzazione, e dall'altro le iniziative economiche condotte in forma societaria con noti esponenti mafiosi da suoi stretti familiari (pg. 293 e segg. della sentenza impugnata;
pg. 203 - 205 di 1^ grado); iniziative che, ancorché relative ad affari formalmente leciti, sono anch'esse concretamente significative dell'adesione al sodalizio mafioso, costituendo di questo unno dei cardini di efficienza.
A diversa conclusione in ordine alla congruità della motivazione - che in ordine all'appartenenza del RO all'associazione mafiosa si fonda su ben qualificati elementi probatori e non sulla semplice qualificazione dell'imputato come uomo d'onore - non induce il tenore del documento di cui si lamenta l'omesso esame, poiché tale circostanza, peraltro contraddetta dal complesso quadro probatorio evidenziato dai giudici di merito, non risulta rappresentata in sede di appello.
8.5 - ON OR.
Denunciando violazione di legge, mancanza o illogicità della motivazione, il ricorrente lamenta in relazione al suo coinvolgimento nel contesto associativo mafioso l'erronea valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (OR AN, RE Di IO, RI NT Di EO, IO La BA) sotto il duplice profilo della loro attendibilità intrinseca ed estrinseca, nonché l'altrettanto erronea applicazione in concreto delle regole di giudizio dettate dal terzo comma dell'art. 192 c.p.p. Al riguardo il ON sottolinea l'omesso apprezzamento tanto del trasparente rancore nutrito nei suoi riguardi da OR AN, quanto dell'inverosimiglianza delle dichiarazioni di quest'ultimo circa la sua partecipazione, quale esponente della famiglia mafiosa di San OR, in sostituzione del capomandamento G. NO, sia alla riunione tenuta alla vigilia del 1987, quando si decise di dirottare al partito socialista i voti in precedenza confluiti sulla Democrazia cristiana, sia a quella avvenuta dopo la sentenza della Corte di cassazione nel c.d. primo maxi - processo, nonché alla riunione indetta per l'omicidio di ET AC, capomandamento di ER e fedele di NA. Tali dichiarazioni sarebbero, a suo avviso, prive di riscontri - tali non potendosi qualificare quelle perfettamente sovrapponibili rese da RE Di IO - inverosimili attesa la singolare partecipazione a riunioni tanto importanti di pochissimi capi - mandamento, e, comunque, inattendibili poiché sulla stampa si era a lungo discusso delle elezioni del 1987. Allo stesso fine - cioè come riscontro - i giudici di merito non avrebbero potuto utilizzare le propalazioni accusatorie rese da RI NT di EO, in quanto contrastanti con quelle di OR AN;
il ruolo assunto dal ON in seno alla famiglia di San OR era stato, infatti, indicato dal primo come gestore effettivo degli affari della famiglia mafiosa e dal secondo come capomandamento sin dall'arresto di G. NO. Miglior sorte non avrebbero potuto riconoscere i giudici di merito alle dichiarazioni del La barbera, che lo aveva coinvolto nella strage di Capaci e indicato come destinatario, per suo tramite, sia di ingenti somme di denaro da investire per conto della mafia nel traffico di stupefacenti, sia di messaggi inviatigli da IO RU e LE GA, giacché non era stata acclarata l'attendibilità intrinseca del La BA e, comunque, quanto riferito era privo di riscontri.
Del tutto leciti erano, infine, nonostante il contrario avviso dei giudici di merito, i rapporti di affari intrattenuti con il AN, mentre nessuna valenza sintomatica della sua appartenenza al sodalizio mafioso poteva essere attribuita all'innegabile frequentazione avuta con OR NA, in quanto avvenuta nel convincimento che lo stesso si identificasse in BE OR. Con i motivi aggiunti il ricorrente pone ancora in evidenza che nel valutare l'attendibilità del Di IO e del AN la Corte di appello si sarebbe sottratta ai canoni di giudizio da lei stessa enunciati laddove:
- non aveva ridimensionata la portata accusatoria delle dichiarazioni del Di IO sul rilievo dell'inesistenza di un cugino del ON, di nome OR e di cognome BI o ON, cui il collaborante aveva più volte fatto riferimento;
- non aveva apprezzato lo scarso grado di certezza dell'autonomia delle singole propalazioni accusatorie e l'evidente sussistenza del noto fenomeno della circolarità della prova, avendo il AN ammesso di aver consultato sia "appunti su omicidi riferiti da altri", sia "giornali ed atti processuali contenuti dichiarazioni di altri collaboranti;
- non aveva tenuto conto che SP LO e RC FA, la cui attendibilità quali collaboratori era stata positivamente accertata anche con sentenze passate in giudicato, non avevano accredito ON OR di quella posizione di rilievo nel seno dell'associazione affermata da altri.
Le esposte censure non possono essere condivise.
Convergono sulla persona di OR ON le chiamate in correità di OR AN, RE Di GI, IO La BA, RI NT Di EO, SP LO, CO FA, OR PA, dal cui tenore, apprezzato anche alla luce di numerosi e significativi accertamenti di polizia (sequestro di denaro e documenti, arresto di OR NA), i giudici di merito hanno desunto l'appartenenza dell'imputato alla famiglia di San OR, articolazione dell'associazione "cosa nostra", la collocazione dell'imputato all'interno del sodalizio quale "capodecina" della famiglia e supplente del capomandamento G. NO durante la detenzione di costui, il ruolo di uomo di fiducia di OR NA, la posizione preminente dallo stesso assunta nella deliberazione ed esecuzione di attività criminali e tra queste della strage di Capaci.
Orbene, contrariamente all'avviso espresso dal ricorrente, non è dato cogliere nella sentenza impugnata alcun vizio in ordine alla valutazione dell'attendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia. Infatti i giudici di merito hanno esaminato il tenore delle singole chiamate - e tra queste quella particolarmente significativa di IO La BA - e sono pervenuti ad un motivato giudizio traendo corretto argomento dalla collocazione dei collaboratori all'interno della organizzazione, dal grado di conoscenza delle vicende associative, dal contenuto e dalle caratteristiche delle singole dichiarazioni.
Ciò consente di ritenere del tutto logica la conclusione del giudice di appello (pg. 93) circa l'utilizzabilità delle dichiarazioni del la BA nonostante il preteso difetto di verifica in altri procedimenti della sua attendibilità intrinseca.
Quanto al trasparente rancore che, secondo il ricorrente, OR AN avrebbe manifestato nei suoi confronti nel corso del dibattimento e che avrebbe dovuto giustificare un giudizio di generale inattendibilità delle dichiarazioni da costui rese, la Corte di appello ha espressamente motivato (pg. 89-90), escludendo qualsiasi sospetto con logiche argomentazioni - come tali non censurabili in questa sede - riferite al tenore complessivo della deposizione, in cui era stato posto in evidenza il profondo rapporto di massima fiducia intrattenuto dall'imputato con OR NA, talmente saldo da essere "indissolubile" ed "impermeabile anche allo stato di detenzione, salvo che non venga adottata la scelta di dissociarsi".
Non può trovare seguito neppure l'ulteriore critica che il ricorrente nuove all'analogo giudizio di attendibilità intrinseca del Di IO formulato dai giudici di merito nonostante l'impreciso riferimento di costui ad un cugino del ON. Anche a questo proposito la Corte di appello ha dato congrua e condivisibile risposta alle obiezioni dell'imputato (pg. 106), sottolineando l'ininfluenza della circostanza, non soltanto perché il collaborante non era stato in grado di indicare con precisione il nome dell'anzidetta persona, ma anche perché secondo le nozioni di comune esperienza, il termine "cugino" e utilizzato nel corrente linguaggio dialettale per indicare una persona cui si è legati,
indipendentemente dal grado di parentela, da saldo vincolo di amicizia.
Nell'ambito del sindacato di questa Corte no si ravvisano nemmeno censure che possono muoversi alla sentenza impugnata circa la individuazione e valutazione dei riscontri.
In proposito i giudici di merito hanno fatto corretto riferimento al principio della "c.d. convergenza del molteplice", ponendo in giusta evidenza che le dichiarazioni rese dai collaboranti AN, La BA, Di EO, Di IO, prive di incertezze o lacune, derivano da autonome, dirette e qualificate fonti di conoscenza, non conseguono ad accordi o reciproche influenze e convergono nei loro rispettivi nuclei essenziali. Tutti hanno, infatti, indicato, seppure con diverse espressioni, il ruolo egemone del ON nel seno tanto della famiglia di S. OR quanto dell'associazione denominata "cosa nostra", il profondo legame mantenuto con OR NA, nonché i primi tre anche l'attiva partecipazione alla preparazione ed esecuzione della strage di Capaci.
Il che consente di escludere qualsiasi censurabile vizio di motivazione nel punto in cui i giudici di merito, disattendendo la tesi sostenuta dalla difesa, non hanno riconosciuto al ON, per quanto concerne le stragi di Capaci, il rivendicato ruolo di semplice unucius delle criminali determinazioni del NA.
Valgono, poi, a dimostrare la completezza della motivazione, nonostante la contraria opinione del ricorrente, il riferimento dei giudici di appello ad ulteriori riscontri individuati sia nelle propalazioni degli altri collaboranti FA, UT, PA - anch'esse ampiamente vagiate nel quadro delle altre risultanze istruttorie (pg. 113 e segg.) - che confermano le frequentazioni ed il ruolo criminale del ON, sia nelle risultanze di vari accertamenti di polizia (specie circa l'arresto di OR NA, latitante da altre venti anni, e i rapporti di affari intrattenuti con noti esponenti mafiosi) che avallano il significativo ruolo attribuito al NA.
Fondata, in quanto, sostenuta da logica argomentazione, è anche l'osservazione dei giudici di merito (pg. 110 - 111), laddove, traendo argomento - a tacere d'altro - dalla circostanza che proprio il ON aveva comunicato agli altri esponenti mafiosi presenti nella villa di Capaci la decisione di NA di dare esecuzione all'attentato nei confronti del dott. Falcone, hanno disatteso la tesi difensiva dell'imputato di non avere conosciuto la reale identità del NA.
Del pari congrua, ancorché criticata dal ricorrente, è la motivazione della Corte territoriale nel punto in cui ha escluso qualsiasi sospetto di "circolarità della prova", individuata dalla difesa sia nella perfetta sovrapponibilità delle dichiarazioni del AN e del Di IO, sia nella consultazione di appunti e documenti da parte del AN nel corso della sua deposizione, sia nell'ammissione di quest'ultimo di avere appreso dalla stampa le dichiarazioni di altri collaboratori.
Ed invero è quanto mai pertinente il rilievo della Corte di appello circa l'autonomia delle dichiarazioni da costoro rese, frutto della diretta conoscenza dell'imputato e della "personale esperienza di ciascun collaboratore nell'ambito di famiglie mafiose diverse, all'interno delle quali ciascuno ha svolto, in sostituzione del titolare, il ruolo di capo". Nel resto la deduzione difensiva (peraltro in origine riferita alla posizione del coimputato IR ON - pg. 152/153) propone un giudizio di aprioristica e preconcetta inattendibilità del AN, contraddetto dal positivo apprezzamento dell'attendibilità sostanziale del collaboratore secondo i canoni di valutazione elaborati in sede di legittimità. Neppure vale a dimostrare censurabili lacune o l'illogicità della motivazione il mancato rilievo della inverosimiglianza delle dichiarazioni del AN e del Di IO secondo cui ad importantissime riunioni della commissione al vertice di "cosa nostra" avrebbero partecipato soltanto pochi capi - mandamento, consentendo tale circostanza soltanto supposizioni inidonee ad unificare il complessivo giudizio di attendibilità delle dichiarazioni dei due collaboranti.
In conclusione tutte le esposti tesi difensive hanno trovato esame ed argomentata contestazione, pienamente condivisibile nella sentenza impugnata.
8.6 - ON IR
Il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 192 c.p.p., la mancanza o illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione degli elementi probatori posti dai giudici di merito a fondamento della sua partecipazione all'associazione mafiosa. All'uopo sottolinea, innanzitutto, l'estrema genericità delle dichiarazioni accusatorie, prive di qualsiasi riscontro, anche di carattere oggettivo, rese da RE Di IO e OR AN, essendosi costoro limitati ad affermare, sic et simpliciter, che il ON, utilizzato in funzione di intermediario del fratello OR, era stato loro presentato in distinte occasioni come "uomo d'onore" appartenente alla famiglia di San OR. Aggiunge il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva desunto riscontri convalidanti negli appunti manoscritti rinvenuti presso la sua abitazione, non soltanto perché gli stessi non erano a lui riconducibili quanto alla grafia (come accertato a mezzo di consulenza tecnica) ma anche poiché era quanto mai opinabile desumere dagli stessi, come ritenuto nella sentenza impugnata, un riferimento ad attività estorsive.
Allo stesso fine non potevano essere ritenuti significativi ne' i rapporti di affari intrattenuti con G. B. AN, ne', contrariamente all'analisi del tutto avulsa dal reale operata dalla Guardia di finanza, il raffronto tra la situazione patrimoniale ed i proventi di ordine economico della propria famiglia. Le censure sono palesemente infondate.
Innanzi tutto si rinvia a quanto già osservato - trattando la posizione di OR ON - in ordine alla generale attendibilità dei chiamanti RE Di IO e OR AN e all'insussistenza di una pretesa circolarità della prova. Nello specifico l'esistente dei riscontri in ordine all'appartenenza del ON all'associazione, resa palese anche alla presentazione come "uomo d'onore", è stata individuata in modo che non si presta a censura nelle convergenti dichiarazioni del Di IO e del AN, dalle quali emerge il ruolo, quanto mai decisivo se rapportato alle finalità dell'associazione, di intermediario nell'assicurare i contatti di altri esponenti mafiosi con il fratello OR. Tali dichiarazioni, si precisa nella sentenza con congrua motivazione, presentano, pur nella loro convergenza, un'apprezzabile originalità ed autonomia e sono ulteriormente caratterizzate dall'indicazione di un aspetto qualificante della vita dell'imputato, mai divulgato dai mezzi di informazione, nemmeno dopo il suo arresto. Entrambi i chiamanti hanno, infatti, precisato di aver rintracciato il ON presso il centro commerciale ove prestava servizio, esattamente indicando la denominazione - SI - che tale organizzazione aveva nell'epoca in cui essi hanno collocato gli incontri.
Inequivoci sono, inoltre, gli ulteriori elementi di riscontro alla propalazione accusatoria che i giudici di merito hanno individuato, con argomentazioni che per la loro ampiezza e logicità si sottraggono ad ogni critica, sia nel contenuto di foglietti manoscritti rinvenuti presso l'abitazione del ON, univocamente riconducibili all'attività estorsiva notoriamente condotta dall'organizzazione criminale nella cità di Palermo, sia nell'assoluta e significativa sproporzione tra i redditi della famiglia dell'imputato e tanto gli investimenti immobiliari quanto le disponibilità di ordine economico, sia, infine, nello stretto rapporto intrattenuto con il noto esponente mafioso G. B. AN. A tal riguardo non manca nella sentenza la puntuale indicazione delle esaurienti indagini svolte dalla guardia di finanza circa la consistenza del patrimonio dell'imputato, nonché, quanto ai foglietti manoscritti, da un canto, dell'inverosimiglianza della giustificazione circa il loro possesso, e, dall'altro, dell'indimostrato assoluto analfabetismo.
Non sussistono, quindi, i vizi denunciati da IR ON, avendo la Corte di appello ben evidenziate le ragioni della decisione assunta in ordine alla penale responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli.
8.7 - BO EP
Lamenta, innanzitutto, il ricorrente che sono state utilizzate nei suoi confronti come fonti di accusa le dichiarazioni di SP LO e AN OR, i quali avevano riferito "per sentito dire" della sua appartenenza al sodalizio mafioso quale uomo d'onore e del suo coinvolgimento in singoli episodi delittuosi, senza però indicare comportamenti riconducibili a tipologie criminali o in qualche misura illeciti.
Aggiunge il BO che nell'apprezzare la attendibilità della chiamata non si era tenuto conto ne' della vita - del tutto esente da censure - da lui mantenuta da oltre un ventennio;
ne' della sua descrizione fisica, resa dal AN in termini del tutto contrastanti con la realtà; ne' della deposizione del AD, che aveva dichiarato di non averlo mai conosciuto, così disattendendo la tesi del AN concernente la rituale presentazione da parte del AD come uomo d'onore del BO medesimo;
ne', infine, della testimonianza del pentito RC FA il quale, pur avendo condiviso la vita e le confidenze del latitante AN BO (fratello dell'attuale ricorrente), nulla aveva riferito in ordine all'appartenenza al sodalizio mafioso, che, secondo logica, non avrebbe dovuto ignorare.
La doglianza è fondata.
Nella sentenza si valorizzano, quale prova certa dell'appartenenza a "cosa nostra" di EP BO, le convergenti dichiarazioni di OR AN e SP LO, secondo i quali il suddetto BO è "uomo d'onore" della famiglia di Resuttana, come da rituale presentazione che il primo avrebbe avuto negli anni 1986/87 da ON AD e da voci correnti apprese dal secondo sin dal 1960.
In realtà, come precisato nelle premesse di ordine generale della presente sentenza (punto 7), non è tanto la definizione come "uomo d'onore" che acquista rilievo per la conferma della proposizione accusatoria in esame, quanto invece - una volta verificata l'attendibilità delle singole dichiarazioni rese da persona soggettivamente credibile - la possibilità di collegare in qualche modo sia le varie propalazioni dei collaboranti nell'ambito della c.d. convergenza del molteplice, sia l'anzidetta qualificazione con l'attività illecita che si assume essersi svolta negli ambienti da cui promana, così da storicizzare l'accusa.
Orbene nella fattispecie in esame è necessario un GIre rigore argomentativo da parte dei giudici di appello, non risultando da costoro approfondita l'attendibilità intrinseca delle singole propalazioni alla luce, rispettivamente, della fonte di conoscenza di SP LO, del tenore della deposizione di ON AD discordante rispetto alle affermazioni di OR AN e delle possibili implicazioni che sul complessivo giudizio di attendibilità predetta hanno le evidenziate dichiarazioni di RC FA, ma anche la stessa portata probatoria delle due scarne chiamate che, ancorché plausibili sul piano razionale, non trovano allo stato doveroso fondamento in dati fattuali.
Indagine, questa, tanto più importante in quanto potrebbe parlarsi di chiamate di correo convergenti qualora le stesse, certe nella loro specifica portata accusatoria, abbiano superato l'anzidetto vaglio di attendibilità intrinseca e siano, quindi, diventate concorrenti mezzi di prova di accentrata valenza dimostrativa.
La sentenza va, conseguentemente, annullata e rinviata per il giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Nella pronuncia restano assorbite le altre censure del ricorrente concernenti la violazione degli Art. 530 c.p.p., 416 bis e 62 bis c.p.. 8.8 - SA EP
Il ricorrente denuncia con due mezzi l'inosservanza o erronea applicazione di legge penale, la mancanza o manifesta illogicità della motivazione per quanto concerne il suo inserimento nella organizzazione mafiosa "cosa nostra" ed in particolare nella famiglia AR DE, desunto dai giudici di merito dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nobile AE, UT SP, CA ET, PA OR, AN OR, nonché da svariati rapporti, anche di ordine economico, intrattenuti con noti esponenti mafiosi e documentati da accertamenti di polizia. Secondo il SA i giudici di appello non avrebbero tenuto conto della natura "de relato" delle dichiarazioni del AN, della descrizione del tutto inesatta delle sue sembianze fisiche da parte del UT, della contraddittorietà delle singole dichiarazioni anche in ordine alla qualità di "uomo d'onore" ritenuta certa dalla Corte territoriale, dell'assoluta assenza di riscontri estrinseci alle propalazioni accusatorie, della mancanza di prova in ordine a vantaggi per sè o altri conseguenti all'adesione all'associazione mafiosa, dell'insussistenza di precedenti penali o giudiziari. Il ricorso merita accoglimento.
Come già precisato con riferimento alla posizione di BO EP, ciò che rileva al fine della conferma delle versioni accusatorie - una volta verificatane la portata e l'intrinseca credibilità - è la possibilità di univoco collegamento di quanto riferito dai collaboratori, specie in ordine alla qualificazione di un soggetto come uomo d'onore, con le attività illecite che si assume essere state svolte.
A quest'ultimo proposito si contesta al SA l'appartenenza al sodalizio mafioso, come dimostrato dal riconoscimento della qualifica di uomo d'onore, dalla frequentazione con esponenti dell'organizzazione, dall'inserimento nel tessuto di ordine economico collaterale all'associazione, in particolare come uomo di fiducia di RI RI, in favore del quale avrebbe anche curato la contabilità.
Orbene è trasparente nella sentenza impugnata la contraddittorietà della motivazione in ordine alla attribuzione della qualifica di uomo d'onore, affermata con certezza dai giudici di merito nonostante che la stessa - secondo quanto riportato nel steso del provvedimento - risulti esclusa da alcuni collaboratori e da altri asserita secondo notizie apprese de relato.
Manchevole e, inoltre, l'indagine in ordine alla forza rappresentativa di talune propalazioni accusatorie utilizzate al fine dell'affermazione della penale responsabilità, tenuto conto che il PA ha indicato soltanto la frequentazione dell'imputato con persone ritenute mafiose, che il AN ha riferito notizie apprese de relato e che il LO non è stato in grado di indicare nemmeno con un ragionevole margine di approssimazione l'età e le sembianze fisiche del SA.
Nè va taciuto che a quanto evidenziato dal LE circa l'intervento del SA nell'acquisto di un terreno, dal UT in ordine alla vendita di una villa, da alcuni collaboranti circa frequentazioni con personaggi o rapporti con società commerciali - questi ultimi, a quanto sembra, regolarmente fatturati - non può riconoscersi allo stato, sul piano della mera obiettività, una univoca valenza confermativa dell'appartenenza al sodalizio mafioso, potendo tali circostanze, avulse da altri significativi dati probatori, ben conciliarsi con le attività svolte dall'imputato nel settore dell'intermediazione e in quello degli sbancamenti di terra, entrambe richiedenti ampi contatti con il pubblico.
Anche per tale parte la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per il giudizio.
9 - Le considerazioni in precedenza svolte in ordine all'esercizio dei poteri connessi al ruolo di capo - mandamento della famiglia di San OR, all'intensa attività svolta per il raggiungimento dei fini di cosa nostra, all'elevata stima riposta dal NA in OR ON consentono di ritenere infondata la critica da costui rivolta alla sentenza impugnata nel punto in cui, disattesa l'asserita qualità di semplice unucius del NA, ha secondo logica ritenuto sussistente l'ipotesi aggravata di cui al secondo comma dell'art. 416 bis c.p..
10 - Neppure sussistono vizio di motivazione e violazione di legge per quanto concerne la ritenuta sussistenza della medesima ipotesi (art. 416 bis, n. 2, c.p.) in danno di RO NO LI, la cui posizione di spicco all'interno dell'organizzazione è stata opportunamente evidenziata dai giudici di merito.
11 - Di nessun pregio e poi la censura che OR ON, IR ON, RO NO LI rivolgono alla sentenza impugnata per quanto concerne la ritenuta sussistenza dell'ipotesi di cui al 4^ e 5^ comma dell'art. 416 bis c.p.. Non sussiste, infatti, alcun vizio di motivazione e tanto meno vi è violazione di legge, avendo i giudici di appello correttamente individuato le ragioni per cui un'associazione mafiosa si considera armata (nel caso in esame attestata - a prescindere da quanto notorio circa l'uso delle armi nello specifico ambiente - dall'esecuzione con enorme quantità di esplosivo della strage di Capaci) e tale circostanza di natura oggettiva, in quanto concerne i mezzi e le modalità di attuazione della condotta criminale, si applica a tutti gli associati, anche se trattasi di armi non portate da tutti coloro che concorrono nel reato.
12 - IR e OR ON lamentano anche la violazione dell'art. 442 c.p.p., stante l'ingiustificato diniego della diminuente per il rito abbreviato.
La doglianza è inammissibile relativamente a OR ON, in quanto non enunciata con il ricorso originario, ma dedotta soltanto con i motivi nuovi, che, come è noto, debbono consistere soltanto in un'ulteriore illustrazione delle ragioni di fatto e dei principi di diritto che sorreggono le richieste rivolte con il gravame al giudice dell'impugnazione.
È invece manifestamente infondata per quanto riguarda IR ON, risultando sul punto congrua ed esauriente motivazione, come tale non censurabile in questa sede. Infatti i giudici di merito, adeguandosi al parere espresso dal Pubblico Ministero, hanno negato la definizione del processo allo stato degli atti ponendo in giusta evidenza la difficoltà della definizione sul piano probatorio della partecipazione all'associazione mafiosa e la necessità sia di acquisire le indagini svolte sul patrimonio dell'imputato e la documentazione prodotta dalla difesa, sia di dare corso alla prova orale richiesta dalle parti (collaboratore AN e testi). 13 - Da disattendere sono, infine, le ultime doglianze, con le quali i due ON si dolgono della mancata concessione delle attenuanti generiche e IR ON anche della determinazione in misura eccessiva della pena, corretta essendo la motivazione dei giudici di appello fondata sul giusto rilievo dell'oggettiva gravità dei fatti e dell'intensità del dolo dimostrata.
14 - In conclusione debbono essere rigettati i ricorsi proposti da ON OR, ON IR, RA IN, Lo CC EP, Lo ST AE, RO ON, RO NO LI, IP IO.
Segue a norma di legge la loro condanna al pagamento delle spese processuali in via tra loro solidali, nonché in solido con NO NA EP e RA CE nei cui confronti il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Quest'ultima pronuncia giustifica la condanna di NO NA EP e RA CE anche al versamento della somma, ritenuta equa stante i motivi del ricorso, di L.
1.000.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte suprema di cassazione
Dichiara manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata da ON OR e ON IR;
dichiara l'inammissibilità dei ricorsi di NO NA EP e RA CE;
annulla l'impugnata sentenza nei confronti di BO EP e SA EP, e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Palermo;
rigetta i ricorsi di ON OR, ON IR, RA IN, Lo CC EP, Lo ST AE, RO ON, RO NO LI, IP IO, che condanna in via tra loro solidale, nonché in solido con NO NA EP e RA CE al pagamento delle spese processuali;
Condanna inoltre NO NA EP e RA CE a versare la somma di L.
1.000.000 ciascuno alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 21 GI 1998