Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4661
CASS
Sentenza 2 aprile 2002

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La norma di cui all'art. 2719 cod. civ. (che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche, cui legittimamente vengono assimilate quelle fotostatiche) è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale (che, pur tendente ad impedirne l'attribuzione della stessa efficacia probatoria dell'originale, non impedisce al giudice di accertare tale conformità "aliunde", anche tramite presunzioni), quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione (che, invece, preclude definitivamente l'utilizzabilità del documento fotostatico come mezzo di prova, salva la produzione, da parte di chi ebbe a presentarlo ed intenda comunque avvalersene, del relativo originale, onde accertarne la genuinità all'esito della procedura di verificazione - non ammessa per le copie - di cui all'art. 216 cod. proc. civ.). Nel silenzio della norma citata in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta (tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione) se la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione.

L'inammissibilità del ricorso per cassazione sancita dall'art. 366 n. 2 cod. proc. civ. per la mancata indicazione della sentenza impugnata va limitata all'ipotesi in cui l'indicazione del provvedimento impugnato difetti del tutto o sia talmente incerta da renderne impossibile l'identificazione. (Nella specie si è ritenuto che il contenuto del ricorso offrisse elementi sufficienti per identificare univocamente la sentenza impugnata, benché nella intestazione del ricorso fossero erroneamente indicate la data e il numero di ruolo di un'altra sentenza emessa dallo stesso giudice fra le medesime parti la quale era stata allegata al ricorso insieme con quella cui si riferiva l'impugnazione).

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  • 1Responsabilità dei padroni e dei committenti, natura giuridica oggettiva, sussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 aprile 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4661
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4661
Data del deposito : 2 aprile 2002

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