Sentenza 2 aprile 2002
Massime • 2
La norma di cui all'art. 2719 cod. civ. (che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche, cui legittimamente vengono assimilate quelle fotostatiche) è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale (che, pur tendente ad impedirne l'attribuzione della stessa efficacia probatoria dell'originale, non impedisce al giudice di accertare tale conformità "aliunde", anche tramite presunzioni), quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione (che, invece, preclude definitivamente l'utilizzabilità del documento fotostatico come mezzo di prova, salva la produzione, da parte di chi ebbe a presentarlo ed intenda comunque avvalersene, del relativo originale, onde accertarne la genuinità all'esito della procedura di verificazione - non ammessa per le copie - di cui all'art. 216 cod. proc. civ.). Nel silenzio della norma citata in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta (tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione) se la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione.
L'inammissibilità del ricorso per cassazione sancita dall'art. 366 n. 2 cod. proc. civ. per la mancata indicazione della sentenza impugnata va limitata all'ipotesi in cui l'indicazione del provvedimento impugnato difetti del tutto o sia talmente incerta da renderne impossibile l'identificazione. (Nella specie si è ritenuto che il contenuto del ricorso offrisse elementi sufficienti per identificare univocamente la sentenza impugnata, benché nella intestazione del ricorso fossero erroneamente indicate la data e il numero di ruolo di un'altra sentenza emessa dallo stesso giudice fra le medesime parti la quale era stata allegata al ricorso insieme con quella cui si riferiva l'impugnazione).
Commentario • 1
- 1. Responsabilità dei padroni e dei committenti, natura giuridica oggettiva, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 aprile 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2002, n. 4661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4661 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVATORE SENESE - Presidente -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - rel. Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: TI MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CESI 44, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CASSIOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIO NEVI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SIME SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRISTOFORO COLOMBO 440, presso lo studio dell'avvocato SARA TASSONI, rappresentato e difeso dagli avvocati ADRIANO VERDESCA ZAIN, CARLA MASTRACCI, giusta procura speciale atto notar ANGELA ANTONIETTA MIANO di LATINA del 29.11.2001, rep. N. 17511;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 27/99 del Tribunale di LATINA depositata il 31/05/99 - R.G.N. 5274/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/02 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Latina con decreto del 15.5.93 (n.612/93) ingiungeva alla soc. SIME il pagamento di somme pretese dal dipendente MA MU a titolo di retribuzione per il mese di marzo 1993. La società proponeva opposizione al decreto e contestava la sussistenza del credito azionato, deducendo che il MU aveva incassato il 17 marzo 1993 un acconto di lire 2.200.000, come risultava da una quietanza prodotta in atti. Il MU costituendosi in giudizio contestava di aver mai ricevuto l'acconto indicato dal documento, di cui negava la veridicità; proponeva poi domanda riconvenzionale per la condanna dell'opponente al pagamento di compensi per lavoro straordinario.
Il Pretore - rigettata l'opposizione - condannava la società SIME a corrispondere al MU la somma di lire 1.243.000 a titolo di retribuzione per il mese di marzo 1993 e l'ulteriore somma di lire 3.000.000 a titolo di compenso per lavoro straordinario, oltre accessori e spese.
Con sentenza del 31 maggio 1999 (n.27/99) il Tribunale di Latina in grado di appello riformava tale decisione, revocando il decreto ingiuntivo opposto e rigettando le domande avanzate dal MU, che condannava alla restituzione delle somme eventualmente percepite. Il giudice dell'appello osservava, quanto alla domanda di pagamento della retribuzione per il marzo 1993, che la società opponente non aveva prodotto, come disposto dal Pretore, l'originale del documento di quietanza di cui era stata depositata una fotocopia;
il MU non aveva peraltro disconosciuto in giudizio la sottoscrizione, perché all'udienza del 20 ottobre 1993 aveva dedotto che il testo del documento era stato alterato con l'indicazione di una somma diversa (lire 2. 200.000 anziché 200.000). La parte avrebbe dovuto proporre querela di falso contro il documento, unico rimedio possibile, dopo il riconoscimento della sottoscrizione, per sostenere l'alterazione del testo.
D'altro canto il pagamento dell'acconto in questione risultava dalla deposizione della teste D'Achille, che aveva confermato di aver consegnato il denaro al MU con contestuale sottoscrizione della quietanza.
Quanto alla domanda del compenso per lavoro straordinario, la prova testimoniale espletata non confermava lo svolgimento delle prestazioni in questione, di cui il lavoratore avrebbe dovuto dimostrare la quantità.
Avverso questa sentenza il MU propone ricorso per cassazione con tre motivi. La S.r.l. SIME resiste con controricorso e memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
La società resistente deduce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, che contiene nella intestazione l'indicazione di una sentenza diversa da quella impugnata, contro la quale sì rivolgono le censure mosse.
L'eccezione è infondata. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la sanzione di inammissibilità del ricorso per la mancata indicazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art.366 cod.proc.civ. si limita al caso in cui l'indicazione predetta manchi del tutto o sia talmente incerta da rendere impossibile l'identificazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. 16 maggio 1983 n. 3377, 27 novembre 1986 n. 7016, 6 giugno 1994 n. 5472). Nel caso di specie, il sig. MU ha depositato insieme col ricorso due diverse sentenze, rese dal Tribunale di Latina tra le stesse parti in procedimenti del tutto distinti (la prima, con il numero di ruolo 252/1998 in data 11 gennaio 1998 e la seconda con il numero 27/99 in data 31 maggio 1999): mentre l'intestazione del ricorso riporta la data e il numero di ruolo della prima decisione, l'esposizione dei fatti di causa e del contenuto della decisione impugnata (di cui è riprodotto il dispositivo) si riferisce soltanto alla seconda sentenza, in relazione alla quale sono illustrati i motivi per i quali si chiede la cassazione della pronuncia. Questi elementi consentono dunque di identificare univocamente la sentenza impugnata, nonostante l'erronea indicazione contenuta nella intestazione del ricorso.
Con il primo motivo di ricorso si denunciano i vizi di violazione e falsa applicazione degli artt.2719 e 2721 cod.civ., 214, 215 e 216 capoverso, 118 e 116 cod.proc.civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Per un primo profilo, si deduce l'erroneità della statuizione in ordine all'utilizzabilità come mezzo di prova del documento prodotto in atti, costituito da una fotocopia della quietanza di pagamento della somma di lire 2.200.000. Secondo il Tribunale, il lavoratore avrebbe potuto operare il disconoscimento formale della scrittura solo proponendo querela di falso;
il ricorrente critica questa decisione deducendo di aver disconosciuto la copia esibita dalla controparte sia nella memoria di costituzione nel giudizio di opposizione in primo grado, sia nella prima udienza di discussione;
di avere solo ipotizzato (in questa occasione) l'alterazione del documento, salva miglior verifica del documento originale. Non era quindi necessario proporre la querela di falso nei confronti della fotocopia.
Erroneamente, poi, il Tribunale ha ritenuto provata la circostanza del pagamento della somma di cui alla ricevuta, nonostante che la società SIME abbia omesso di ottemperare all'ordine di esibizione del documento originale, disposto dal Pretore.
Sotto un diverso profilo, la sentenza impugnata viene criticata perché ha ritenuto sufficiente ai fini della prova della suddetta circostanza la deposizione della teste D'Achille; si rileva che questa testimonianza era inammissibile ai sensi dell'art.2721 cod.proc.civ. La censura appare fondata sotto il primo profilo, in quanto la norma di cui all'art. 2719 cod. civ. (che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche, cui legittimamente vengono assimilate quelle fotostatiche) è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale (che, pur tendente ad impedirne l'attribuzione della stessa efficacia probatoria dell'originale, non impedisce al giudice di accertare tale conformità "aliunde", anche tramite presunzioni), quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione (che, invece, preclude definitivamente l'utilizzabilità del documento fotostatico come mezzo di prova, salva la produzione, da parte di chi ebbe a presentarlo ed intenda comunque avvalersene, del relativo originale, onde accertarne la genuinità all'esito della procedura di verificazione - non ammessa per le copie - di cui all'art. 216 cod. proc. civ.). In entrambi i casi, pur nel silenzio della norma citata sul tema dei modi e dei termini in cui i due disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenersi, per entrambi, applicabile la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta (tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione) se la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione (Cass. 13 giugno 1997 n. 5346). Nel caso di specie, l'espressa negazione, operata dal sig. MU con la memoria difensiva di costituzione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, della "veridicità" dell'acconto (da intendersi come riferita al documento costituito dalla copia fotostatica della quietanza prodotta dalla società SIME) comporta il disconoscimento della scrittura, precludendo l'utilizzabilità del documento come mezzo di prova;
appare dunque superfluo l'esame della distinta ipotesi di disconoscimento della conformità della copia all'originale, che non richiede peraltro (contrariamente a quanto affermato dal Tribunale) una querela di falso.
Il motivo non può essere peraltro accolto per l'infondatezza del secondo profilo di censura, che investe un'autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata. Il Tribunale ha infatti ritenuto che le risultanze della prova testimoniale fornissero comunque la dimostrazione della circostanza del pagamento in questione, in relazione a quanto dichiarato in proposito dalla teste D'Achille. Il valore probatorio di questa deposizione viene contestata dal ricorrente unicamente con il riferimento al disposto dell'art. 2721 cod.civ., e quindi ai limiti ivi previsti per l'ammissibilità della prova, i quali non operano peraltro nella disciplina del processo del lavoro, secondo la previsione dell'art.421 2^ comma cod.proc.civ. (giurisprudenza costante: cfr. per tutte Cass. 10 aprile 1981 n. 2095, 16 giugno 1995 n. 6828). Con il secondo motivo, mediante la denuncia dei vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 230 e 232 cod.proc.civ., nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, viene censurata la valutazione espressa dal Tribunale In ordine alla mancata prova dei fatti costitutivi posti a base della domanda riconvenzionale spiegata dal sig. MU per il pagamento del compenso per lavoro straordinario. Si osserva che il Tribunale ha attribuito "valore assorbente al computo numerico delle deposizioni" senza neppure disporre un confronto tra i testi in merito all'effettivo orario di lavoro osservato in azienda ed alla prestazione effettuata dal ricorrente nelle giornate di sabato;
elemento questo risultante dalle buste paga prodotte in atti. Vengono poi espresse critiche sulla attendibilità della teste Palombo. La censura è palesemente inammissibile, perché investe, con la valutazione delle prove (e in particolare per quanto riguarda l'attendibilità dei testi escussi) un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, senza fornire del resto, ai fini della denuncia di vizio di motivazione, elementi utili per un controllo sulla decisività delle circostanze di cui sarebbe stato trascurato l'esame. Non è infatti possibile stabilire la rilevanza dell'accertamento delle circostanze relative all'orario di lavoro osservato nell'azienda dal MU, perché il ricorso non contiene alcuna indicazione in proposito.
Risulta ugualmente inammissibile l'ultimo motivo del ricorso, con cui, denunciandosi la violazione e falsa applicazione dell'art.92 cod.proc.civ., si lamenta la mancata compensazione tra le parti delle spese processuali. Secondo la costante giurisprudenza, la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese processuali, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione, restando perciò incensurabile in sede di legittimità, salvo che risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (v. Cass. 27 aprile 2000 n. 5390). Il ricorso deve essere quindi respinto. Si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2002