Sentenza 7 febbraio 2003
Massime • 1
Il delitto di corruzione è reato di evento, caratterizzato dalla particolarità di perfezionarsi, alternativamente, con l'accettazione della promessa ovvero con il ricevimento dell'utilità da parte del pubblico ufficiale; quando entrambi questi eventi si realizzano in logica successione temporale, il secondo non degrada a "post factum" irrilevante, giacché il reato si consuma in tal caso nel momento della dazione effettiva del compenso. Ne segue che, nel caso in cui l'accordo criminoso preveda un versamento in più rate, il momento consumativo del reato coincide di volta in volta con i singoli versamenti (sulla base di tale principio la Corte ha escluso che, nel caso di specie, il termine di prescrizione del reato potesse decorrere dalla conclusione del patto corruttivo)
Commentari • 7
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna il 23 ottobre 2020 ha integralmente confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Modena il 15 settembre 2016, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto gli imputati Francesco G. e Fabio Z. responsabili del reato di lesioni colpose nei confronti di Mario C., fatto contestato come commesso il 2 luglio 2013, con violazione della disciplina antinfortunistica, entrambi in veste di legali rappresentanti della s.r.l. Metroquadro, oltre che la società Metroquadro responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies, comma 3, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione al reato di cui all'art. 590 c.p., in …
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Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che, in tema di responsabilità da reato degli enti, la cancellazione dell'ente dal registro delle imprese non determina l'estinzione dell'illecito previsto dal d.lg. 8 giugno 2001, n. 231 , commesso nell'interesse ed a vantaggio dello stesso. (Fattispecie relativa alla responsabilità di una società di capitali per l'illecito previsto dall' art. 25-septies, comma 3, del citato d.lg. , in relazione al reato di cui all' art. 590 c.p. , in cui la Corte ha precisato che all'estinzione della persona giuridica consegue il passaggio diretto della titolarità dell'impresa ai singoli soci, non venendo meno i rapporti sorti anteriormente …
Leggi di più… - 5. La cancellazione dal registro delle imprese della società non determina l'estinzione dell'illecito alla stessa addebitatoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 marzo 2022
Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione La posizione assunta dalla Procura generale Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Bologna confermava integralmente una sentenza con la quale il Tribunale di Modena, all'esito del giudizio abbreviato, riconosceva gli imputati responsabili del reato di lesioni colpose, con violazione della disciplina antinfortunistica, entrambi in veste di legali rappresentanti di una s.r.l., a sua volta era reputata responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies, comma 3, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione al reato di cui all'art. 590 cod. pen., e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/02/2003, n. 23248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23248 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 07/02/2003
1. Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 221
3. Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 9547/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) TT ZI, nato a [...] il [...];
2) CI OV, nato a [...] nell'Emilia (RE) il 2-10-1949;
3) NZ RT, nato a [...] l'[...];
4) NA SE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 21-11-2000 dalla Corte d'Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Loris D'Ambrosio, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Udito il difensore della parte civile che si è associato alle conclusioni del Pubblico Ministero;
Uditi i difensori dei ricorrenti che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
FATTO
1.1 - Con sentenza in data 15 luglio 1997 il Tribunale di Milano ha dichiarato TT ZI, CI OV, NZ RT e NA SE colpevoli di concorso in varie ipotesi di corruzione continuata di cui agli artt. 110, 112, n.1, 319, 321 e 319 bis c.p. ed il solo TT anche dei reati di falso in bilancio e di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 4, n.6, della legge n. 516 del 1982, e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, ritenuta la continuazione tra i reati contestati, ha condannato TT, CI e NA alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ciascuno e NZ alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione, oltre al pagamento in solido delle spese processuali ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili Metropolitana Milanese s.p.a. e Comune di Milano.
Con sentenza in data 21 novembre 2000 la Corte d'Appello di Milano, sezione 2^ penale, in parziale riforma della suindicata sentenza del Tribunale di Milano, appellata da TT ZI, CI OV, NZ RT e NA SE, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei predetti in ordine ai reati loro ascritti perché estinti per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili e condannando gli appellanti in solido al pagamento delle spese delle parti civili, liquidate come da dispositivo. 1.2 - Avverso la suindicata sentenza della Corte d'Appello di Milano hanno proposto ricorso per Cassazione TT ZI, CI OV, NZ RT e NA SE, tramite i loro difensori, chiedendone l'annullamento.
In particolare:
A) Ricorso TT;
Con un primo motivo si lamenta la violazione dell'art. 129, comma 2^, c.p.p. ai sensi dell'art. 606, lettera b), dello stesso codice, in quanto la Corte di merito avrebbe dovuto prosciogliere il ricorrente nel merito, risultando con evidenza dagli atti la sua estraneità ai fatti, estraneità che sarebbe dimostrata dai seguenti elementi:
- i pagamenti sarebbero stati effettuati dallo TT a distanza di circa due anni dagli accordi corruttivi, per altro intercorsi tra altri soggetti, e l'entità della percentuale pagata (7%) non corrisponderebbe a quella invalsa in ambito tangentizio (3 o 4%), circostanza quest'ultima che indicherebbe essersi trattato non del prezzo del pactum sceleris ma di una sorta di provvigione-compenso;
- sarebbe comprovata l'insussistenza dell'elemento psicologico in capo allo TT, socio della Immobiliare Sant'OS subappaltatrice dei lavori per la realizzazione del tratto della metropolitana Inganni-Biscegle, avendo il coimputato De UC SI affermato che il ricorrente non sapeva della tangente, come del resto gli altri subappaltatori, che non erano stati edotti della destinazione tangentizia del danaro;
- non sarebbe stata provata in capo allo TT la qualità di amministratore della società ne' sul piano formale ne' di fatto e conseguentemente egli non si sarebbe reso responsabile di nessuno dei reati a lui ascritti;
- non sarebbe stata provata in alcun modo l'effettiva sovraffatturazione ed anzi lo TT avrebbe utilizzato le proprie riserve personali per le erogazioni richieste.
Con un secondo motivo di ricorso si lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 110 c.p. in riferimento all'art. 319 bis c.p. (art. 606, lettera b, c.p.p.), in quanto i giudici di merito sarebbero incorsi "nell'errore metodologico di ricostruire i fatti di reato come un tutt'uno addebitandoli a tutte le persone coinvolte senza preoccuparsi di considerare la peculiarità delle singole condotte e in particolare quella dello TT, qualificato per altro come imputato di terzo livello". Risulterebbe dagli atti l'estraneità del ricorrente a qualunque rapporto diretto o mediato con i responsabili della Metropolitana Milanese stante la sua posizione di subappaltatore (per altro di piccole dimensioni), derivante da un atto negoziale squisitamente privatistico e stipulato con la subcommittente, atto che fu effettuato successivamente alla stipula del contratto di appalto tra la MM e gli aggiudicatari, e quindi successivamente alla consumazione del reato, la datazione della quale i giudici di merito avrebbero collocato prima del marzo e del giugno 1989.
Con un terzo motivo si deduce carenza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, lettera e, c.p.p.). Le dichiarazioni del coimputato De UC avrebbero confermato l'assunto difensivo dello TT in ordine alla mancata conoscenza da parte del ricorrente dell'esistenza di una tangente e della necessità di fornire danaro per retribuire i corrotti. Di ciò però i giudici di merito non avrebbero tenuto conto e, pur accreditando allo TT e al De UC piena attendibilità per le dichiarazioni rese, inspiegabilmente sarebbero giunti a conclusioni opposte in riferimento alla riferita carenza di conoscenza e consapevolezza della tangente in capo al ricorrente senza fornire alcuna motivazione in proposito, ed anzi dalla ipotizzata corruzione avrebbero immotivatamente ed automaticamente dedotto anche la prova dei reati di falsa fatturazione e di falso in bilancio, pure ascritti all'imputato. Con un quarto motivo di ricorso si lamenta, infine, la violazione degli artt. 125, comma 3^, e 546, lettera c), c.p.p., in quanto la sentenza censurata sarebbe affetta da nullità, mancando in essa l'indicazione delle imputazioni ascritte allo TT ed essendo stato contestualmente omesso qualsivoglia riferimento a dette imputazioni nella motivazione della sentenza, con conseguente "impossibilità di far trasparire a quale complessiva contestazione sia riferita l'adottata statuizione".
B) Ricorso NA, PA e NZ (avv. Maris);
Con un motivo unico si lamenta inosservanza o erronea applicazione degli artt. 129, comma 2^, 530, comma 2^, 546, comma 1^, lettera e), c.p.p. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 606, lettere c) ed e), c.p.p..
La Corte d'Appello avrebbe fatto proprie le argomentazioni del Tribunale, riprendendo letteralmente quanto statuito in primo grado e limitandosi a valutare gli effetti provocati dal decorso del tempo, rilevando l'intervenuta prescrizione dei reati contestati. In particolare, la Corte si sarebbe limitata a escludere l'applicabilità dell'art. 129, comma 2^, c.p.p., stante la insussistenza del requisito della evidenza della prova, "così come è agevole desumere scorrendo le argomentate e complesse motivazioni sul punto assunte dalle singole difese fra le cui argomentazioni difensive vi è anche una richiesta di riapertura del dibattimento". In questo modo il giudice di merito avrebbe rinunciato a sottoporre ad accurato esame critico il materiale probatorio raccolto, solo perché la complessità delle argomentazioni difensive avrebbe escluso l'evidenza della prova.
Inoltre, in virtù della equiparazione operata dall'art. 530, comma 2^, c.p.p., nel sistema attuale l'evidenza della prova richiesta dall'art. 129, comma 2^, c.p.p. assumerebbe un ruolo diverso, in quanto anche una situazione di incertezza probatoria determinerebbe il prevalere della formula di merito sulla causa di estinzione. A fronte di ciò la Corte di merito avrebbe omesso ogni valutazione al riguardo, incorrendo nei vizi denunciati.
C) Ricorso NA, PA e NZ (avv. Corsi);
Con un primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art.129, comma 2^, c.p.p. e la mancanza e/o contraddittorietà della motivazione in riferimento alla ritenuta inapplicabilità di tale disposizione (art. 606, lettere b, c ed e, c.p.p.).
In particolare, i ricorrenti puntualizzano una serie di elementi e considerazioni di evidenza ai fini della poziorità della formula assolutoria nel merito rispetto alla declaratoria di non doversi procedere per prescrizione, adottata dalla Corte d'Appello, elementi e considerazioni sui quali la Corte di merito avrebbe omesso di motivare, e cioè:
- la inutilizzabilità delle dichiarazioni RA, AR, AR, OA e AC;
- la pacifica esistenza di un assai sofisticato sistema tangentizio (il cd. "sistema Natoli");
- l'assoluta mancanza di prova della difformità, rispetto ai doveri di ufficio, dell'atto oggetto della contestata corruzione, atto di cui lo stesso giudice di prime cure riconosce la "correttezza formale";
- trattandosi di corruzione propria susseguente, il reato andava dichiarato prescritto, essendosi consumato nel vigore della normativa antecedente alla riforma di cui alla legge n. 89 del 1990;
- il Tribunale sarebbe caduto in contraddizione in riferimento alla posizione NA, in quanto avrebbe affermato che l'accordo corruttivo si sarebbe realizzato prima della aggiudicazione degli appalti ossia prima del marzo e del giugno 1989, epoca in cui lo stesso NA era presente in Unieco con funzioni di responsabilità, mentre BA avrebbe collocato il preteso contatto con NA ad aggiudicazione avvenuta dell'appalto;
- sarebbe contraddittoria la motivazione del Tribunale nella parte in cui avrebbe considerato "di accusa nei confronti del NA e del CI" le dichiarazioni di BA e avrebbe poi definito tali dichiarazioni come tese "ad alleggerire la posizione di questi due imputati, forse per la comune provenienza dal mondo delle cooperative";
- la assoluzione di DI, superiore gerarchico di BA, pronunciata in altro processo (sul presupposto che lo stesso BA non lo avrebbe informato della vicenda tangentizia) renderebbe inspiegabile la affermazione della penale responsabilità del CI in questo processo;
- la palese assenza di significatività della presenza di NZ, quale tecnico, alle riunioni del consorzio;
Con un secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art.578 c.p.p. e la mancanza di motivazione in proposito (art. 606,
lettere b ed e, c.p.p.). Rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza censurata, le statuizioni di carattere civile della sentenza di primo grado costituivano uno specifico capo dell'atto di appello, i ricorrenti ricordano che l'art. 578 c.p.p. stabilisce che quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna alle restituzioni ed al risarcimento dei danni a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sulla impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. La Corte di merito avrebbe sostanzialmente eluso tale disposizione e comunque avrebbe omesso qualunque reale motivazione sul punto.
Infine con un terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 319 c.p. in riferimento agli artt. 157 c.p. e 538 c.p.p. (vizio deducibile ai sensi dell'art. 606, lettere b) ed e), c.p.p.). I ricorrenti in sostanza si dolgono della mancata applicazione della causa estintiva della prescrizione già alla conclusione del giudizio di primo grado, in quanto il patto corruttivo sarebbe stato concluso prima del marzo e del giugno 1989 ed era a quella data che doveva ritenersi consumato il reato, mentre il momento della effettiva dazione del compenso costituirebbe un post factum indifferente ai fini della sussistenza del delitto. La Corte d'Appello sul punto si sarebbe limitata a rinviare, con motivazione "asciutta" e per relationem, alle adeguate argomentazioni della sentenza di primo grado, la quale, in caso di pagamento dell'utilità promessa, aveva individuato il momento consumativo del reato nel momento della dazione effettiva del compenso e non in quello anteriore della promessa. L'interesse degli imputati in ordine alla mancata applicazione della prescrizione fin dalla sentenza di primo grado, pur in presenza di una pronuncia in grado di appello che ha dichiarato estinto il reato per tale causa, si incentrerebbe nel fatto che, in tale ipotesi, sarebbe stata preclusa la condanna per la responsabilità civile, a norma dell'art. 538 c.p.p. DIRITTO
2.1 - Questa Corte ha già chiarito che in presenza di una causa estintiva del reato, non è consentito al giudice di legittimità l'annullamento con rinvio al giudice di merito, perché ciò sarebbe incompatibile con il principio secondo il quale non è possibile la prosecuzione di un procedimento penale nel quale si è già verificata la causa di estinzione del reato e questa sia stata dichiarata dal giudice di merito con motivata esclusione dell'incolpevolezza dell'imputato (sez. 5^, sent. 2043 del 5-3-1997, rv. 208673).
Più in particolare (e in riferimento a fattispecie analoga a quella in esame), questa Corte ha affermato che qualora l'applicazione della causa estintiva della prescrizione del reato sia conseguenza della concessione delle attenuanti, la sentenza si caratterizza per un previo riconoscimento di colpevolezza dell'imputato ed è fonte per costui di pregiudizio: sussiste, quindi, l'interesse del prevenuto a conoscere compiutamente le ragioni della decisione, che è travalicante del principio dell'immediata applicazione della causa estintiva, senza possibilità cioè di rilevare con il ricorso per Cassazione vizi di motivazione o incompletezze istruttorie (sez. 4^, sent. 5069 del 21-5-1996, rv. 204960). Il principio, cioè, per cui in presenza di una causa estintiva del reato non è consentito al giudice di legittimità disporre l'annullamento con rinvio, ostandovi l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non è applicabile allorché detta declaratoria, conseguente al riconoscimento di attenuanti, sia stata pronunciata dal giudice di merito, la cui decisione sia stata quindi oggetto di ricorso. In tale ipotesi, infatti, ove si precludesse la possibilità dell'annullamento con rinvio per riscontrati vizi di legittimità, resterebbero immuni da censura i provvedimenti nei quali si affermi sostanzialmente la responsabilità dell'imputato con una motivazione manifestamente illogica o addirittura ai limiti dell'arbitrio (sez. 2^, sent. 6064 de l3-2-2001, rv. 219092). 2.2 - Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie, i ricorsi sono tutti inammissibili per manifesta infondatezza. La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza oggetto degli attuali ricorsi, dopo avere rilevato che la decisione del giudice di primo grado non meritava censura alcuna, ha "rivisitato" tale decisione (della quale aveva riportato diffusamente, nella parte in fatto, gli elementi a carico dei ricorrenti) "al fine di adottare le pronunzie conseguenti al semplice decorso del tempo".
In particolare, la Corte di merito in primo luogo ha constatato che, avendo il Tribunale concesso le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, tutti i reati contestati dovevano ritenersi estinti per prescrizione, essendo l'ultima data della loro consumazione individuabile nel luglio 1991, e successivamente ha affrontato la tematica posta dall'art. 129, comma 2^, c.p.p., disposizione che prescrive che tra una causa di estinzione del reato ed una causa di assoluzione nel merito deve sempre prevalere quest'ultima a condizione che sia assistita dal requisito della evidenza della prova, situazione che si verifica non solo nell'ipotesi in cui vi sia la prova che il fatto non sussista o che l'imputato non lo abbia commesso, ma anche nel caso in cui manchi la prova che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso. In proposito la Corte d'Appello ha correttamente osservato che l'evidenza della prova richiesta dalla norma citata deve essere intesa nel senso che gli elementi rilevatori della insussistenza del fatto, della sua irrilevanza penale o della estraneità dell'imputato ad esso devono emergere dagli atti in modo incontrovertibile, sicché la valutazione di essi da parte del giudice deve essere assimilabile più ad una constatazione che ad un apprezzamento.
In base a queste premesse, nella sentenza censurata si conclude che nel caso di specie non ricorrevano le condizioni perché potesse farsi luogo ad una pronuncia ai sensi dell'art. 29, comma 2^, c.p.p., facendo, appunto, difetto l'evidenza della prova, "così come è agevole desumere scorrendo le argomentate e complesse motivazioni sul punto assunte dalle singole difese fra le cui argomentazioni difensive vi è anche una richiesta di riapertura del dibattimento". 2.3 - Emerge da quanto sopra che nella sentenza impugnata la Corte di merito non si è limitata alla constatazione che dagli atti non emergeva la prova evidente della innocenza degli imputati, ma ha rinviato alla motivazione della sentenza di primo grado per quanto riguardava la illustrazione degli elementi di responsabilità che erano risultati a carico dei ricorrenti, riportando tale motivazione (ritenuta esente da censure) nei suoi passaggi essenziali. La sentenza del Tribunale aveva, del resto, ricostruito dettagliatamente la vicenda processuale ed aveva specificamente individuato gli elementi di responsabilità a carico degli odierni ricorrenti. In particolare per quanto concerne le posizioni di NA e CI, il giudice di prime cure, dopo avere richiamato le considerazioni di carattere generale e le risultanze indicate in altra parte della motivazione della sentenza (dichiarazioni RA, AR, OA, AR;
riscontri derivanti dai documenti acquisiti e dalle confessioni di altri imputati), ha ritenuto, con argomentazioni logiche e coerenti, inattendibili le loro proteste di estraneità ai fatti anche in base alle dichiarazioni di AL, AC, CO, MP, AN, GR e NI, tutte conformi nell'affermare "l'esistenza di un accordo a monte tra tutte le imprese componenti il consorzio per la raccolta del nero finalizzata al pagamento della tangente".
In riferimento a NZ RT, la sentenza del Tribunale ricorda che, a parte gli argomenti, anche di ordine logico, già illustrati, a questo imputato fu sequestrato un appunto in cui si faceva esplicito riferimento, tra l'altro, agli "oneri di acquisizione da rimborsare" ed al "4% in nero", oltre ad altri conteggi che davano "quanto meno, la misura del fatto che il problema del pagamento della tangente fu affrontato in maniera analitica", e che questo imputato risulta chiamato in causa dal De UC, come persona al corrente nel comitato tecnico della "raccolta del nero", e risulta coinvolto dalle dichiarazioni del NI. Infine per quanto riguarda TT ZI, il Tribunale osserva che il pagamento da parte sua della somma dovuta per la quota di tangente è del tutto incontestato ed è stato sostanzialmente da lui ammesso, e conclude nel senso della inattendibilità delle discolpe dell'imputato (che ha negato di essere consapevole della destinazione delle somme pagate) sia per la totale illogicità dell'assunto difensivo sia perché lo stesso TT aveva ammesso di avere appreso da NI che "i denari erano serviti a pagare chi aveva concesso l'appalto". Quanto alla emissione di fatture inesistenti, il giudice di primo grado si limita a rilevare che tali fatture erano state maggiorate, per ammissione dello stesso TT, del 7 % al fine di realizzare la provvista, e a puntualizzare che il fatto che le somme date al NI fossero state prelevate dal conto personale dello TT non consentiva di escludere il reato contestato, potendo le somme acquisite in nero essere state agevolmente trasfuse sul conto personale del ricorrente e poi girate a terzi. Il Tribunale ritiene infine provato anche il contestato reato di falso in bilancio, in quanto tale delitto "costituisce la logica conseguenze dei primi due".
2.4 - Ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, questa Corte deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (sez. 2^, sent. 11220 del 5-12-1997, rv. 209145). A fronte di ciò, nei ricorsi non si deduce, in realtà, che l'evidenza della prova della innocenza degli imputati in ordine ai reati loro contestati risultava dalla motivazione della sentenza, come richiesto dall'art. 606, lettera e), c.p.p., ma ci si limita a dare una diversa lettura delle risultanze probatorie, con particolare riferimento al contributo fornito dai ricorrenti alla commissione dei reati e alla consapevolezza della destinazione tangentizia dei versamenti, che i giudici di merito hanno ritenuto sussistenti e che nei ricorsi si ritengono invece non integrati.
A parte il fatto che, come si è visto, il tessuto motivazionale della sentenza impugnata (integrata con quella di prime cure) non presenta quella macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio denunciato, avendo la Corte d'Appello, mediante il richiamo alla sentenza del Tribunale, ritenuta immeritevole di censure, e sul presupposto della complessità delle argomentazioni difensive, raggiunto il convincimento che, nel caso di specie, difettava l'evidenza della prova dell'innocenza degli imputati in ordine ai reati loro ascritti, che andavano pertanto dichiarati estinti per prescrizione a seguito della concessione delle attenuanti generiche.
Le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di merito appaiono, infatti, una volta integrate con la sentenza di primo grado, convenientemente motivate sul piano logico e giuridico in riferimento a tutte le deduzioni contenute nei ricorsi. Può, pertanto, concludersi che, a fronte di ciò, i ricorrenti si limitano a prospettare diverse e, per loro, più adeguate interpretazioni degli elementi indizianti. Ma non rientra nei poteri di questa Corte (e tanto più in una ipotesi come quella in esame, in cui, a fronte della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pronunciata dalla Corte di merito, solo apparentemente si deduce l'evidenza dell'innocenza degli imputati risultante dagli atti, mentre in realtà ci si impegna in ricostruzioni alternative dei fatti) quello di compiere, come sostanzialmente si chiede da parte dei ricorrenti, una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo il sindacato in questa sede circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione (Cass., 1^, sent. n. 11871 del 4-12-1995, rv. 203251). In base alle considerazioni sopra svolte, sono, pertanto, inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso presentato nell'interesse di TT ZI, il primo motivo del ricorso proposto dall'avv. Corsi nell'interesse di NA, PA e NZ, nonché l'intero ricorso presentato dall'avv. Maris nell'interesse di questi ultimi.
2.5 - Manifestamente infondato è anche il quarto motivo del ricorso formulato nell'interesse di TT ZI, con il quale si lamenta la mancata indicazione nella sentenza censurata delle imputazioni ascritte allo TT e l'omesso riferimento a dette imputazioni nella motivazione della decisione.
In primo luogo va rilevato che quest'ultima deduzione non trova rispondenza nel testo della sentenza impugnata, posto che in esso si fa esplicita menzione del "reato di concorso in varie ipotesi di corruzione continuata di cui agli artt. 110, 112, n. 1, 319, 321 e 319 bis c.p.", ascritto al ricorrente unitamente a quello di "emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 4, n. 6, della legge 516/82".
Va inoltre ribadito che tra gli elementi essenziali la cui mancanza o incompletezza determina la nullità della sentenza a norma dell'art.546, comma 3^, c.p.p., non è previsto il capo di imputazione, posto che l'enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all'imputato ben possono desumersi dal complessivo contenuto della decisione (sez. 2^, sent. 937 dell'11-8-1997, rv. 208462). In particolare, non sussiste nullità della sentenza, per violazione dell'art. 546, comma 1^, lettera c), c.p.p., qualora essa riporti la indicazione della imputazione non già nella epigrafe ma nel suo stesso contesto, in modo da lasciare intendere in ordine a quale complessiva contestazione sia stata adottata la decisione (sez. 6^, sent. 1319 del 13-2-1997, rv. 208178). Nel caso di specie, come si è visto, nella parte della sentenza censurata relativa allo "svolgimento del processo" sono stati enunciati, sia pure sommariamente, i capi di imputazione, in ordine ai quali si era pronunciato il giudice di primo grado.
2.6 - NA, NZ e CI lamentano altresì la violazione dell'art. 578 c.p.p. e la mancanza di motivazione in proposito (art. 606, lettere b ed e, c.p.p.).
Rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza censurata, le statuizioni di carattere civile della sentenza di primo grado costituivano uno specifico capo dell'atto di appello, i ricorrenti ricordano che l'art. 578 c.p.p. stabilisce che quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna alle restituzioni ed al risarcimento dei danni a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sulla impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. La Corte di merito avrebbe sostanzialmente eluso tale disposizione e comunque avrebbe omesso qualunque reale motivazione sul punto.
In proposito si osserva che la Corte d'Appello di Milano, nella sentenza censurata, ha affrontato il tema, giungendo alla conclusione che le statuizioni di carattere civile contenute nella decisione di primo grado dovevano essere confermate per un duplice ordine di ragioni, e cioè, da un lato, perché esse apparivano "adeguatamente argomentate e motivate", e, dall'altro, perché non avevano costituito "oggetto di diretta doglianza da parte degli odierni imputati appellanti".
In effetti il motivo di appello relativo ai capi civili della sentenza di primo grado risulta formulato in modo assolutamente generico, non indicando in modo chiaro e preciso gli elementi posti alla base delle censure, sì da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi sul punto e di esercitare il proprio sindacato. Conseguentemente la censura non richiedeva una risposta specifica da parte della Corte di merito. In ogni caso, il giudice del gravame, nel rinviare in proposito alla sentenza di primo grado sul presupposto che le statuizioni di carattere civile in essa contenute erano "adeguatamente argomentate e motivate", ha adempiuto, sia pure stringatamente, all'obbligo di motivazione imposto dall'art. 578 c.p.p., avendo questa sentenza dettagliatamente chiarito per un verso l'esistenza degli estremi dei reati dai quali la parte civile fa discendere il proprio diritto al risarcimento e, per altro verso, la sussistenza di tale diritto in capo alla medesima parte civile.
2.6 .-. Infine in uno dei ricorsi proposti nell'interesse di NA, CI e NZ si lamenta la violazione dell'art. 319 c.p. in riferimento agli artt. 157 c.p. e 538 c.p.p. per la mancata applicazione della causa estintiva della prescrizione già alla conclusione del giudizio di primo grado, in quanto il reato si sarebbe consumato nel marzo-giugno 1989, data in cui era stato concluso il patto corruttivo, mentre il momento della effettiva dazione del compenso costituirebbe un post factum indifferente ai fini della sussistenza del delitto. L'interesse degli imputati in ordine alla mancata applicazione della prescrizione fin dalla sentenza di primo grado, pur in presenza di una pronuncia in grado di appello che ha dichiarato estinto il reato per tale causa, si incentrerebbe nel fatto che, in tale ipotesi, sarebbe stata preclusa la condanna per la responsabilità civile, a norma dell'art. 538 c.p.p. La giurisprudenza di questa Corte ha definito il delitto di corruzione come "fattispecie a duplice schema", con una forma "ordinaria" o "principale" (promessa seguita dalla dazione) e una forma "contratta" o "sussidiaria", caratterizzata dalla sola promessa non seguita dalla dazione. In particolare, alla stregua dello schema principale, il reato viene commesso con due essenziali attività, strettamente legate tra loro e l'ima funzionale all'altra:
l'accettazione della promessa e il ricevimento dell'utilità, con il quale finisce per coincidere il momento consumativo, versandosi in una ipotesi assimilabile a quella del reato progressivo. Alla stregua dello schema sussidiario, che si realizza quando la promessa non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione della promessa da parte del pubblico ufficiale (sez. 6^, 16 aprile 1999, Ferlin;
28 gennaio 1999, Maraffi;
18 dicembre 1998, Milani;
22 dicembre 1997, Todini...). Ne segue che, nel caso in cui l'accordo criminoso preveda un versamento in più rate, il momento consumativo del reato coincide di volta in volta con i singoli versamenti (sez. 6^ 18 dicembre 1998, Milani;
19 aprile 1996, Cariboni). In applicazione di tali principi, il Tribunale di Milano, una volta accertato che taluni pagamenti furono effettuati nel luglio 1991, è giunto alla logica ed inevitabile conclusione che era a tale data che doveva farsi riferimento ai fini della individuazione del momento di consumazione del reato, con conseguente esclusione della estinzione dei reati per prescrizione alla data della sentenza di primo grado. 2.6 - Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione, alla peculiarità del caso, si ritiene equo determinare in euro 500 (cinquecento) per ciascuno di essi. Il solo TT va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende, nonché il solo TT alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, spese che liquida in euro 2.500, di cui euro 500 per spese oltre iva e cpa.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2003