Sentenza 28 gennaio 1998
Massime • 1
Le notificazioni all'imputato, nel caso in cui la dichiarazione di domicilio sia insufficiente o inidonea, sono eseguite mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma quarto, c.p.p. In questi casi nessuna disposizione di legge attribuisce all'ufficiale giudiziario il dovere (e neppure il potere) di compiere ulteriori accertamenti prima di effettuare la notifica a mani del difensore.
Commentario • 1
- 1. L’errore di giudizio non rileva in tema di ricorso straordinarioDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 23 marzo 2020
(Ricorso dichiarato inammissibile) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 625-bis) Il fatto La sezione Prima penale della Corte di Cassazione dichiarava, tra gli altri, inammissibili i ricorsi proposti contro la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli aveva rideterminato la pena irrogata agli imputati, all'esito di rito abbreviato, in quella di mesi dieci giorni venti di reclusione, confermando nel resto l'impugnato provvedimento per il reato di porto illegale di esplosivi a bordo di una vettura circolante sulla pubblica via (art. 110 c.p., L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4). La sentenza impugnata, in particolare, aveva respinto le eccezioni difensive rilevando come …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/1998, n. 3691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3691 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Davide AVITABILE Presidente del 28/01/1998
Dott. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
Dott. Raffaele RAIMONDI Consigliere N.265
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Aldo FIALE Consigliere N.21498/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per TT ES, nato a [...] il [...], avverso la sentenza resa il 10.1.1997 dalla corte di appello di Roma. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Pierluigi Dott. Onorato,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vittorio Martusciello, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sui benefici di legge,
Udito il difensore dell'imputato, avv. Giuseppe Certo, che ha insistito nel ricorso,
Osserva:
Svolgimento dei processo
1 - Con sentenza del 10.1.1997 la corte di appello di Roma, parzialmente riformando quella resa dal pretore di Roma in data 22.5.1996, ha dichiarato non doversi procedere
contro
ES PE per il reato di cui all'art. 20 lett. b) legge 47/1985 e per il reato di cui agli artt. 1, 2, 4, 13 e 14 legge 1086/1971, per essere gli stessi estinti per sanatoria, eliminando la relativa pena;
ha dichiarato lo PE colpevole del residuo reato di cui all'art. 349 cpv. c.p. (per aver proseguito nella costruzione del manufatto abusivo dopo che questo fu sottoposto a sequestro e affidato alla sua custodia), e ritenute le concesse attenuanti generiche prevalenti rispetto alla aggravante specifica e alla recidiva contestate, ha rideterminato la pena in quattro mesi di reclusione e lire 150.000 di multa.
2 - Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, articolando tre motivi, appresso esposti e valutati. Motivi della decisione
3 - Col primo motivo il ricorrente deduce violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità. Sostiene la nullità assoluta della citazione a giudizio davanti al pretore, giacché è stata notificata in mani del difensore a norma dell'art. 161 c.p.p. mentre lo PE aveva dichiarato domicilio in via Cardinal Lambruschini 5. Vero è - aggiunge il ricorrente - che l'ufficiale giudiziario non aveva potuto notificare il decreto di citazione al domicilio dichiarato, perché in detta via mancava il numero civico 5 e lo PE risultò sconosciuto ai vicini;
ma è anche vero che l'ufficiale notificatore avrebbe dovuto compiere ulteriori ricerche (attraverso le quali avrebbe potuto appurare che via Coccia di Morto, dove era stato edificato il manufatto abusivo, era conosciuta dai "locali" come via Cardinal Lambruschini).
La doglianza è infondata. Ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. quando la dichiarazione di domicilio dell'imputato è insufficiente o inidonea, le notificazioni al medesimo sono eseguite mediante consegna al difensore. In questi casi, nessuna disposizione di legge attribuisce all'ufficiale giudiziario il dovere (e neppure il potere) di compiere ulteriori accertamenti, prima di effettuare la notifica in mani al difensore (per l'analoga ipotesi di elezione di domicilio cfr. Cass. Sez. V n. 7722 del 7.8.1996,. ud. 26.6.1996, De Barre, rv. 205554; Cass. Sez. V n. 10964 del 20.12.1996, ud. 28.10.1996, Capacci, rv. 207063).
Ne consegue che nella fattispecie de qua l'ufficiale giudiziario ha validamente notificato la citazione a giudizio dell'imputato in mani del suo difensore, una volta che aveva accertato l'inidoneità della sua dichiarazione di domicilio, giacché la via era stata indicata in modo erroneo.
4 - Col secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, vizio di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva chiesta in appello. Lamenta che l'imputato non ha potuto provare di non aver proseguito la costruzione del manufatto de quo dopo il provvedimento di sequestro.
Anche questa doglianza va disattesa. Nell'atto di appello, l'imputato aveva chiesto la rinnovazione del dibattimento per provare - fra l'altro - che egli era estraneo alla costruzione del manufatto abusivo. La corte ha rinnovato il dibattimento per altre acquisizioni documentali, ma non ha ammesso le prove orali, ritenendo indiscutibile che la costruzione era ascrivibile allo PE: e ciò sia perché questi era stato trovato sul cantiere edile al momento del sopralluogo, sia per le sue successive ammissioni, sia perché aveva firmato la domanda di condono. Poiché sul punto la motivazione è logica e legittima, non ricorre ne' violazione dell'art. 603 ne' quella dell'art. 606 lett. d) c.p.p.
5 - Col terzo motivo il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non ha deciso ne' motivato sulla richiesta dei benefici di legge specificamente formulata in appello.
Vero è che, al riguardo, la sentenza impugnata ha omesso completamente di decidere e motivare. Ma è anche vero che lo PE non aveva alcun titolo per i benefici richiesti, giacché ne aveva goduto già due volte per altrettante condanne sugli stessi reati. Pertanto il vizio dedotto non può portare all'annullamento della sentenza, posto che il suo dispositivo sotto il profilo giuridico non poteva essere diverso.
6 - Il ricorso va quindi respinto. Consegue la condanna alle spese processuali. Considerato il contenuto del gravame non si ritiene di dover comminare anche la sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 1998